Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 2 del 09/01/2008 G.U. n. 21 del 25 Gennaio 2008
Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori
Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori 1. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e' ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e puo' effettuare, altresi', la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creativita' di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche. 2. L'attivita' della SIAE e' disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attivita' dell'ente, ivi incluse le modalita' di gestione dei diritti, nonche' l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria. 3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la vigilanza sulla SIAE. L'attivita' di vigilanza e' svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza. 4. Lo statuto della SIAE e' adottato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE. 5. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni, e' abrogato. 6. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 22 aprile 1941, n. 633, reca: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio». - L'art. 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1977, n. 59), e' abrogato dalla presente legge, recava: «Societa' italiana autori e editori».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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