Legge Ordinaria n. 34 del 25/02/2008 G.U. n. 56 del 6 Marzo 2008 (suppl.ord.)
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2007
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              promulga
la seguente legge:


                               ART. 1.
                 (Delega al Governo per l'attuazione
                      di direttive comunitarie)

  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro la scadenza del
termine  di  recepimento  fissato  dalle singole direttive, i decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le
direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
sia  gia'  scaduto  ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge, il Governo e' delegato ad
adottare  i  decreti  legislativi  di  attuazione  entro  e non oltre
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per  le  direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un
termine  di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi  di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
  2.  I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro  con  competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
  3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi recanti attuazione delle
direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  B,  nonche',
qualora  sia  previsto  il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione   delle   direttive  elencate  nell'allegato  A,  sono
trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri previsti dalla
legge,  alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi  quaranta  giorni  dalla data di trasmissione, i decreti sono
emanati  anche  in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
l'espressione  del  parere  parlamentare  di  cui  al presente comma,
ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta
giorni  che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
  4.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi recanti attuazione delle
direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della
relazione  tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto  1978,  n. 468,  e  successive  modificazioni.  Su  di essi e'
richiesto  anche  il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per  i  profili  finanziari.  Il Governo, ove non intenda conformarsi
alle  condizioni  formulate con riferimento all'esigenza di garantire
il  rispetto  dell'articolo  81,  quarto  comma,  della Costituzione,
ritrasmette  alle  Camere  i  testi, corredati dei necessari elementi
integrativi   di   informazione,   per   i  pareri  definitivi  delle
Commissioni  competenti  per  i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.
  5.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di entrata in vigore di
ciascuno  dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo
puo'  emanare,  con  la  procedura  indicata  nei  commi 2,  3  e  4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai  sensi  del  comma 1,  fatto  salvo  quanto previsto dall'articolo
11-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'articolo 6
della presente legge.
  6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive di cui agli
allegati  A  e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione,  nelle  materie  di competenza legislativa delle
regioni  e  delle  province  autonome, si applicano alle condizioni e
secondo  le  procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
  7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu'
deleghe  di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del
previsto  termine,  trasmette  alla  Camera  dei deputati e al Senato
della  Repubblica  una relazione che da' conto dei motivi addotti dai
Ministri  con  competenza  istituzionale  prevalente per la materia a
giustificazione  del  ritardo.  Il  Ministro per le politiche europee
ogni  sei  mesi  informa  altresi' la Camera dei deputati e il Senato
della  Repubblica  sullo stato di attuazione delle direttive da parte
delle  regioni  e  delle  province  autonome  nelle  materie  di loro
competenza,  secondo  modalita'  di  individuazione  delle stesse, da
definire  con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano.
  8.   Il   Governo,   quando   non  intende  conformarsi  ai  pareri
parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute
negli   schemi   di  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive  comprese  negli  allegati  A  e  B, ritrasmette con le sue
osservazioni  e  con  eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati  e  al  Senato  della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla
data  di  ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.
 
            Avvertenza:
                Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
            Note all'art. 1:
                - Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri»:
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
                3  .  Se  la  delega  legislativa si riferisce ad una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
                4.  In  ogni  caso,  qualora  il termine previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».
                - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11-ter, comma 2,
          della  legge  5 agosto  1978,  n. 468, recante: «Riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia di bilancio»:
                  «2.  I  disegni  di  legge,  gli  schemi di decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.».
                - L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi'
          recita:
                «Le  Regioni  e  le  Province autonome di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
                - Si  riporta  il  testo dell'art. 11, comma 8, della
          legge  4 febbraio  2005,  n.  11,  recante: «Norme generali
          sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo
          dell'Unione  europea  e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi comunitari.»:
                «Art.   11   (Attuazione   in   via  regolamentare  e
          amministrativa). - 1. - 7. (Omissis).
                8.  In  relazione  a  quanto  disposto dall'art. 117,
          quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui
          al  presente articolo possono essere adottati nelle materie
          di  competenza  legislativa  delle regioni e delle province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
          tale   caso,   gli   atti  normativi  statali  adottati  si
          applicano,  per  le  regioni  e  le province autonome nelle
          quali  non  sia  ancora  in  vigore la propria normativa di
          attuazione,   a   decorrere   dalla  scadenza  del  termine
          stabilito   per  l'attuazione  della  rispettiva  normativa
          comunitaria,  perdono  comunque  efficacia  dalla  data  di
          entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
          regione   e   provincia   autonoma   e  recano  l'esplicita
          indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
          e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
          contenute.  I  predetti  atti  normativi sono sottoposti al
          preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano.».
            Note all'art. 2:
                - Si  riporta  il  testo  dell'art.  53  del  decreto
          legislativo  28 agosto 2000, n. 274, recante: «Disposizioni
          sulla  competenza  penale  del  giudice  di  pace,  a norma
          dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468»:
                «Art. 53 (Obbligo di permanenza domiciliare). - 1. La
          pena  della  permanenza  domiciliare  comporta l'obbligo di
          rimanere  presso  la propria abitazione o in altro luogo di
          privata  dimora  ovvero  in  un luogo di cura, assistenza o
          accoglienza  nei  giorni  di sabato e domenica; il giudice,
          avuto  riguardo  alle  esigenze  familiari,  di  lavoro, di
          studio  o  di  salute  del condannato, puo' disporre che la
          pena  venga  eseguita  in  giorni  diversi  della settimana
          ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente.
                2.  La  durata  della permanenza domiciliare non puo'
          essere   inferiore   a   sei   giorni   ne'   superiore   a
          quarantacinque;  il  condannato non e' considerato in stato
          di detenzione.
                3.  Il  giudice  puo' altresi' imporre al condannato,
          valutati  i criteri di cui all'art. 133, comma secondo, del
          codice  penale,  il  divieto di accedere a specifici luoghi
          nei   giorni  in  cui  non  e'  obbligato  alla  permanenza
          domiciliare,  tenuto  conto  delle  esigenze  familiari, di
          lavoro, di studio o di salute del condannato.
                4.  Il  divieto  non  puo'  avere durata superiore al
          doppio  della  durata  massima  della pena della permanenza
          domiciliare   e   cessa   in  ogni  caso  quando  e'  stata
          interamente    scontata    la    pena    della   permanenza
          domiciliare.».
                - Si   riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge
          16 aprile  1987,  n.  183,  recante:  «Coordinamento  delle
          politiche   riguardanti   l'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita'  europee  ed adeguamento dell'ordinamento interno
          agli atti normativi comunitari»:
                «Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  - 1. E' istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
                2.  Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale
          di  un  apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
          la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
          tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate:
                  a) le  disponibilita' residue del fondo di cui alla
          legge  3 ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
                  b) le   somme   erogate   dalle  istituzioni  delle
          Comunita'  europee  per  contributi  e sovvenzioni a favore
          dell'Italia;
                  c) le  somme  da individuare annualmente in sede di
          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)   ai   sensi   dell'art.   2,  comma 1,  lettera c),
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
                  d) le somme annualmente determinate con la legge di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
                3.  Restano  salvi i rapporti finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.».
            Nota all'art. 3:
                - Per  l'art.  14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          vedi note all'art. 1.
            Note all'art. 4:
                - L'art.  9,  comma 2,  della citata legge 4 febbraio
          2005, n. 1l, cosi' recita:
                «Art.  9  (Contenuti  della  legge comunitaria). - 1.
          (Omissis).
                2.  Gli  oneri  relativi a prestazioni e controlli da
          eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
          dell'attuazione  delle disposizioni comunitarie di cui alla
          legge  comunitaria  per l'anno di riferimento, sono posti a
          carico    dei   soggetti   interessati,   secondo   tariffe
          determinate  sulla  base  del costo effettivo del servizio,
          ove  cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la  disciplina
          comunitaria.  Le  tariffe di cui al precedente periodo sono
          predeterminate e pubbliche.».
                - Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          10 novembre  1999, n. 469, reca: «Regolamento recante norme
          di  semplificazione  del  procedimento per il versamento di
          somme   all'entrata   e   la   riassegnazione  alle  unita'
          previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato,
          con  particolare  riferimento  ai finanziamenti dell'Unione
          europea,  ai  sensi  dell'art.  20,  comma 8,  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59».
            Note all'art. 5:
                - Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  della  legge
          15 marzo  1997,  n.  59, recante: «Delega al Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa»:
                «Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
          di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
          Consiglio   dei   Ministri,   in  relazione  alle  proposte
          formulate  dai  Ministri  competenti, sentita la Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281,  entro  la  data  del 30 aprile,
          presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
          disegno  di  legge  per  la  semplificazione e il riassetto
          normativo,  volto  a  definire,  per l'anno successivo, gli
          indirizzi,   i  criteri,  le  modalita'  e  le  materie  di
          intervento,  anche ai fini della ridefinizione dell'area di
          incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
          all'assetto  delle  competenze dello Stato, delle regioni e
          degli  enti  locali.  In  allegato  al  disegno di legge e'
          presentata  una  relazione  sullo stato di attuazione della
          semplificazione e del riassetto.
                2.  Il  disegno  di  legge  di cui al comma 1 prevede
          l'emanazione  di  decreti  legislativi,  relativamente alle
          norme  legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
          norme regolamentari di competenza dello Stato.
                3.  Salvi  i principi e i criteri direttivi specifici
          per  le  singole materie, stabiliti con la legge annuale di
          semplificazione  e  riassetto  normativo, l'esercizio delle
          deleghe  legislative  di  cui  ai commi 1 e 2 si attiene ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
                  a) definizione    del    riassetto    normativo   e
          codificazione   della   normativa   primaria  regolante  la
          materia,  previa  acquisizione  del parere del Consiglio di
          Stato,  reso  nel termine di novanta giorni dal ricevimento
          della    richiesta,   con   determinazione   dei   principi
          fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
                  a-bis) coordinamento   formale  e  sostanziale  del
          testo  delle  disposizioni vigenti, apportando le modifiche
          necessarie  per  garantire  la coerenza giuridica, logica e
          sistematica  della  normativa  e per adeguare, aggiornare e
          semplificare il linguaggio normativo;
                  b) indicazione   esplicita  delle  norme  abrogate,
          fatta  salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni
          sulla legge in generale premesse al codice civile;
                  c) indicazione    dei    principi    generali,   in
          particolare  per  quanto  attiene  alla  informazione, alla
          partecipazione,  al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e
          pubblicita'  che  regolano i procedimenti amministrativi ai
          quali  si  attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del
          presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
                  d) eliminazione   degli  interventi  amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione  dei  mercati  e alla tutela della concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato    assetto   del   territorio,   alla   tutela
          dell'igiene e della salute pubblica;
                  e) sostituzione   degli   atti  di  autorizzazione,
          licenza,  concessione,  nulla  osta, permesso e di consenso
          comunque   denominati   che  non  implichino  esercizio  di
          discrezionalita'  amministrativa  e il cui rilascio dipenda
          dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
          una  denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
          dell'interessato  all'amministrazione  competente corredata
          dalle  attestazioni  e  dalle  certificazioni eventualmente
          richieste;
                  f) determinazione  dei  casi  in  cui le domande di
          rilascio  di  un atto di consenso, comunque denominato, che
          non  implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
          corredate   dalla  documentazione  e  dalle  certificazioni
          relative   alle   caratteristiche   tecniche  o  produttive
          dell'attivita'  da  svolgere,  eventualmente  richieste, si
          considerano  accolte  qualora non venga comunicato apposito
          provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,     con    esclusione,    in    ogni    caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
                  g) revisione    e    riduzione    delle    funzioni
          amministrative non direttamente rivolte:
                    1) alla  regolazione  ai fini dell'incentivazione
          della concorrenza;
                    2) alla  eliminazione delle rendite e dei diritti
          di   esclusivita',   anche   alla   luce   della  normativa
          comunitaria;
                    3) alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
                    4) alla    protezione   di   interessi   primari,
          costituzionalmente  rilevanti,  per  la realizzazione della
          solidarieta' sociale;
                    5) alla  tutela  dell'identita'  e della qualita'
          della    produzione   tipica   e   tradizionale   e   della
          professionalita';
                  h) promozione  degli  interventi di autoregolazione
          per   standard   qualitativi   e  delle  certificazioni  di
          conformita'  da  parte delle categorie produttive, sotto la
          vigilanza  pubblica  o  di  organismi  indipendenti,  anche
          privati,  che  accertino  e  garantiscano la qualita' delle
          fasi  delle  attivita'  economiche e professionali, nonche'
          dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
                  i) per  le  ipotesi  per  le quali sono soppressi i
          poteri  amministrativi  autorizzatori o ridotte le funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,     previsione     dell'autoconformazione    degli
          interessati  a  modelli di regolazione, nonche' di adeguati
          strumenti  di verifica e controllo successivi. I modelli di
          regolazione    vengono   definiti   dalle   amministrazioni
          competenti    in    relazione    all'incentivazione   della
          concorrenzialita',  alla riduzione dei costi privati per il
          rispetto   dei   parametri   di  pubblico  interesse,  alla
          flessibilita'  dell'adeguamento  dei  parametri stessi alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato;
                  l) attribuzione  delle  funzioni  amministrative ai
          comuni,  salvo  il  conferimento  di  funzioni  a province,
          citta'   metropolitane,   regioni   e   Stato  al  fine  di
          assicurarne  l'esercizio  unitario  in  base ai principi di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione  dei  principi  fondamentali di attribuzione
          delle  funzioni  secondo  gli stessi criteri da parte delle
          regioni    nelle    materie   di   competenza   legislativa
          concorrente;
                  m) definizione    dei    criteri   di   adeguamento
          dell'organizzazione   amministrativa   alle   modalita'  di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
                  n) indicazione  esplicita dell'autorita' competente
          a    ricevere    il   rapporto   relativo   alle   sanzioni
          amministrative,   ai   sensi   dell'art.   17  della  legge
          24 novembre 1981, n. 689.
                3-bis.   Il  Governo,  nelle  materie  di  competenza
          esclusiva    dello   Stato,   completa   il   processo   di
          codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
          contestualmente  al  decreto  legislativo di riassetto, una
          raccolta  organica  delle  norme regolamentari regolanti la
          medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
          disciplina  di livello primario e semplificandole secondo i
          criteri di cui ai successivi commi.
                4.  I  decreti  legislativi e i regolamenti di cui al
          comma 2,  emanati sulla base della legge di semplificazione
          e  riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi:
                  a) semplificazione dei procedimenti amministrativi,
          e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi
          o  strumentali,  in  modo  da  ridurre il numero delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          ricollocare   il   personale   degli   organi  soppressi  e
          raggruppare  competenze  diverse  ma confluenti in un'unica
          procedura,  nel  rispetto dei principi generali indicati ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni;
                  b) riduzione  dei  termini  per  la conclusione dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                  c) regolazione   uniforme  dei  procedimenti  dello
          stesso  tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni
          o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                  d) riduzione    del    numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
                  e) semplificazione  e accelerazione delle procedure
          di   spesa   e  contabili,  anche  mediante  l'adozione  di
          disposizioni  che  prevedano termini perentori, prorogabili
          per   una   sola   volta,   per  le  fasi  di  integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati;
                  f) aggiornamento  delle  procedure,  prevedendo  la
          piu'  estesa  e  ottimale  utilizzazione  delle  tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa;
                  f-bis) generale   possibilita'  di  utilizzare,  da
          parte   delle  amministrazioni  e  dei  soggetti  a  queste
          equiparati,  strumenti  di diritto privato, salvo che nelle
          materie   o   nelle  fattispecie  nelle  quali  l'interesse
          pubblico  non  puo'  essere perseguito senza l'esercizio di
          poteri autoritativi;
                  f-ter) conformazione  ai principi di sussidianeta',
          differenziazione  e  adeguatezza,  nella ripartizione delle
          attribuzioni   e   competenze   tra   i   diversi  soggetti
          istituzionali,   nella   istituzione  di  sedi  stabili  di
          concertazione  e  nei rapporti tra i soggetti istituzionali
          ed    i    soggetti    interessati,   secondo   i   criteri
          dell'autonomia,    della    leale   collaborazione,   della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
                  f-quater) riconduzione  delle intese, degli accordi
          e  degli  atti  equiparabili  comunque  denominati, nonche'
          delle  conferenze  di  servizi,  previste  dalle  normative
          vigenti,  aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o
          piu'  schemi  base  o  modelli di riferimento nei quali, ai
          sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto
          1990,  n.  241, e successive modificazioni, siano stabilite
          le   responsabilita',  le  modalita'  di  attuazione  e  le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti;
                  f-quinquies) avvalimento   di  uffici  e  strutture
          tecniche  e  amministrative  pubbliche  da  parte  di altre
          pubbliche  amministrazioni,  sulla base di accordi conclusi
          ai  sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modificazioni.
                5  .  I  decreti  legislativi  di cui al comma 2 sono
          emanati  su  proposta  del Ministro competente, di concerto
          con  il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
          per  la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con
          il   Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  previa
          acquisizione  del  parere della Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          e,    successivamente,   dei   pareri   delle   Commissioni
          parlamentari  competenti  che sono resi entro il termine di
          sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
                6.  I  regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione  pubblica, di concerto con il Ministro competente,
          previa  acquisizione  del parere della Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  quando  siano coinvolti interessi delle regioni e
          delle  autonomie  locali, del parere del Consiglio di Stato
          nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
          della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato sono
          resi  entro  novanta  giorni  dalla richiesta; quello delle
          Commissioni   parlamentari   e'  reso,  successivamente  ai
          precedenti,  entro  sessanta giorni dalla richiesta. Per la
          predisposizione  degli  schemi di regolamento la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
          su  richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra le
          amministrazioni  interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
          richiesta   di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
                7.   I   regolamenti  di  cui  al  comma 2,  ove  non
          diversamente  previsto  dai decreti legislativi, entrano in
          vigore  il  quindicesimo  giorno successivo alla data della
          loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
                8.  I  regolamenti  di  cui al comma 2 si conformano,
          oltre  ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
          principi:
                  a) trasferimento   ad   organi   monocratici  o  ai
          dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che
          non   richiedono,   in  ragione  della  loro  specificita',
          l'esercizio  in  forma  collegiale,  e  sostituzione  degli
          organi   collegiali   con   conferenze  di  servizi  o  con
          interventi,   nei   relativi   procedimenti,  dei  soggetti
          portatori di interessi diffusi;
                  b) individuazione  delle  responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                  c) soppressione  dei procedimenti che risultino non
          piu'   rispondenti   alle   finalita'   e   agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                  d) soppressione  dei  procedimenti  che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione    da    parte    degli   interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo;
                  e) adeguamento   della   disciplina  sostanziale  e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                  f) soppressione  dei procedimenti che derogano alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano  piu'  le ragioni che giustifichino una difforme
          disciplina settoriale;
                  g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
                8-bis.   Il   Governo   verifica  la  coerenza  degli
          obiettivi   di   semplificazione   e   di   qualita'  della
          regolazione  con la definizione della posizione italiana da
          sostenere   in   sede  di  Unione  europea  nella  fase  di
          predisposizione   della  normativa  comunitaria,  ai  sensi
          dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
          Assicura   la   partecipazione  italiana  ai  programmi  di
          semplificazione  e  di  miglioramento  della qualita' della
          regolazione interna e a livello europeo.
                9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo  e  coordinamento  della Presidenza del Consiglio
          dei   Ministri,   che   garantisce  anche  l'uniformita'  e
          l'omogeneita'    degli    interventi    di    riassetto   e
          semplificazione.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri
          garantisce,   in  caso  di  inerzia  delle  amministrazioni
          competenti,   l'attivazione  di  specifiche  iniziative  di
          semplificazione e di riassetto normativo.
                10.  Gli  organi responsabili di direzione politica e
          di  amministrazione  attiva  individuano  forme  stabili di
          consultazione  e  di partecipazione delle organizzazioni di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione.
                11.   I   servizi   di   controllo  interno  compiono
          accertamenti  sugli  effetti prodotti dalle norme contenute
          nei  regolamenti  di semplificazione e di accelerazione dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.».
                - Si  riporta  il  testo  dell'art. 8, comma 1, della
          legge  25 gennaio  2006,  n. 29, recante: «Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2005»:
                «Art.  8 (Delega al Governo per il riordino normativo
          nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). - 1
          .  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  senza  nuovi o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica, con le
          modalita'  di  cui  ai  commi 2  e  3 dell'art. 1, entro il
          termine  di  diciotto  mesi dalla data di entrata in vigore
          della   presente  legge,  testi  unici  delle  disposizioni
          dettate  in  attuazione  delle  deleghe  conferite  per  il
          recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare
          le  medesime  con le norme legislative vigenti nelle stesse
          materie,  apportando  le  sole  modificazioni  necessarie a
          garantire   la   semplificazione   e  la  coerenza  logica,
          sistematica e lessicale della normativa.».
                - La   direttiva   2005/60/CE   e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 25 novembre 2005, n. L 309.
            Note all'art. 6:
                - Il testo dell'art. 2, della citata legge 4 febbraio
          2005,  n.  11,  come modificato dalla presente legge, cosi'
          recita:
                  «Art.  2 (Comitato interministeriale per gli affari
          comunitari  europei).  - 1 . Al fine di concordare le linee
          politiche  del  Governo  nel  processo  di formazione della
          posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti
          comunitari   e  dell'Unione  europea  e  di  consentire  il
          puntuale  adempimento  dei  compiti  di  cui  alla presente
          legge,  e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri   il  Comitato  interministenale  per  gli  affari
          comunitari  europei  (CIACE), che e' convocato e presieduto
          dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri o dal Ministro
          per  le  politiche  comunitarie  e  al quale partecipano il
          Ministro  degli  affari  esteri, il Ministro per gli affari
          regionali  e  gli  altri  Ministri  aventi competenza nelle
          materie   oggetto   dei  provvedimenti  e  delle  tematiche
          inseriti all'ordine del giorno.
                2.  Alle  riunioni  del  CIACE,  quando  si  trattano
          questioni  che  interessano  anche le regioni e le province
          autonome,  possono  chiedere  di  partecipare il presidente
          della  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e delle
          province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di
          regione  o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli
          ambiti  di competenza degli enti locali, i presidenti delle
          associazioni rappresentative degli enti locali.
                3.  Il  CIACE  svolge  i  propri compiti nel rispetto
          delle  competenze  attribuite  dalla  Costituzione  e dalla
          legge  al  Parlamento,  al  Consiglio  dei  Ministri e alla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
                4.  Per  la  preparazione  delle proprie riunioni, il
          CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito
          presso   il  Dipartimento  per  le  politiche  comunitarie,
          coordinato  e  presieduto  dal  Ministro  per  le politiche
          comunitarie  o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico
          fanno  parte  direttori  generali  o  alti  funzionari  con
          qualificata   specializzazione  in  materia,  designati  da
          ognuna   delle   amministrazioni  del  Governo.  Quando  si
          trattano  questioni  che  interessano anche le regioni e le
          province  autonome,  il  comitato  tecnico, integrato dagli
          assessori   regionali   competenti   per   le   materie  in
          trattazione  o loro delegati, e' convocato e presieduto dal
          Ministro  per  le  politiche comunitarie, in accordo con il
          Ministro  per  gli  affari  regionali, presso la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento
          del   CIACE   e   del   comitato  tecnico  permanente  sono
          disciplinati,  rispettivamente,  con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri e con decreto del Ministro per
          le politiche comunitarie.
                4-bis.  Al  fine  del  funzionamento  del  CIACE,  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
          coordinamento  delle  politiche  comunitarie  potra' valesi
          entro  un contingente massimo di venti unita', di personale
          appartenente  alla  terza  area o qualifiche equiparate, in
          posizione  di comando proveniente da altre amministrazioni,
          al  quale  si  applica  la disposizione di cui all'art. 17,
          comma 14,  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  scelto
          prioritariamente  tra  coloro che hanno maturato un periodo
          di  servizio  di  ameno  due anni, o in qualita' di esperto
          nazionale  distaccato  presso  le  istituzioni  dell'Unione
          europea,  o  presso  organismi dell'Unione europea ai sensi
          dell'art. 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
          Nell'ambito  del  predetto  contingente,  il  numero  delle
          unita'  di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di
          ogni  anno,  nel  limite  massimo delle risorse finanziarie
          disponibili   presso   la   Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri.
                5.  Dall'attuazione  del presente articolo non devono
          derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della finanza
          pubblica.».
                - Il testo dell'art. 8, della citata legge 4 febbraio
          2005,  n.  11,  come  modificato dalla presente legge cosi'
          recita:
                «Art.  8  (Legge  comunitaria).  -  1.  Lo  Stato, le
          regioni  e  le  province autonome, nelle materie di propria
          competenza  legislativa,  danno  tempestiva attuazione alle
          direttive comunitarie.
                2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri o il
          Ministro   per   le   politiche   comunitarie  informa  con
          tempestivita'  le Camere e, per il tramite della Conferenza
          dei  presidenti  delle regioni e delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  e  della  Conferenza dei presidenti
          dell'Assemblea,  dei  Consigli  regionali  e delle province
          autonome,  le  regioni  e  le province autonome, degli atti
          normativi  e  di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione
          europea e delle Comunita' europee.
                3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri o il
          Ministro  per  le  politiche  comunitarie  verifica, con la
          collaborazione  delle amministrazioni interessate, lo stato
          di  conformita'  dell'ordinamento interno e degli indirizzi
          di  politica  del  Governo in relazione agli atti di cui al
          comma 2  e  ne  trasmette  le risultanze tempestivamente, e
          comunque  ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure
          da  intraprendere  per  assicurare  tale  conformita', agli
          organi  parlamentari competenti, alla Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e alla Conferenza dei
          presidenti  dell'Assemblea,  dei Consigli regionali e delle
          province  autonome,  per  la formulazione di ogni opportuna
          osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e
          le province autonome verificano lo stato di conformita' dei
          propri  ordinamenti  in  relazione  ai  suddetti  atti e ne
          trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  per le politiche comunitarie con
          riguardo alle misure da intraprendere.
                4.  All'esito  della  verifica  e  tenuto conto delle
          osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio
          dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di
          concerto  con  il  Ministro  degli  affari esteri e con gli
          altri  Ministri  interessati,  entro  il 31 gennaio di ogni
          anno  presenta  al  Parlamento un disegno di legge recante:
          «Disposizioni  per  l'adempimento  degli obblighi derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»; tale
          titolo  e' completato dall'indicazione: «Legge comunitaria»
          seguita dall'anno di riferimento.
                5.  Il  disegno  di  legge  di  cui  al  comma 4 deve
          contenere  una  nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre,
          in cui il Governo:
                  a) riferisce    sullo    stato    di    conformita'
          dell'ordinamento  interno  al  diritto  comunitario e sullo
          stato  delle eventuali procedure di infrazione dando conto,
          in   particolare,   della  giurisprudenza  della  Corte  di
          giustizia  delle  Comunita' europee relativa alle eventuali
          inadempienze  e  violazioni  degli  obblighi  comunitari da
          parte della Repubblica italiana;
                  b) fornisce  l'elenco  delle direttive attuate o da
          attuare in via amministrativa;
                  c) da'    partitamente    conto    delle    ragioni
          dell'eventuale  omesso  inserimento  delle direttive il cui
          termine  di  recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui
          termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in
          relazione  ai  tempi  previsti per l'esercizio della delega
          legislativa;
                  d) fornisce  l'elenco  delle  direttive attuate con
          regolamento  ai  sensi  dell'art. 11, nonche' l'indicazione
          degli  estremi  degli  eventuali  regolamenti di attuazione
          gia' adottati;
                  e) fornisce  l'elenco  degli  atti  normativi con i
          quali  nelle  singole  regioni  e  province  autonome si e'
          provveduto  a  dare attuazione alle direttive nelle materie
          di  loro  competenza, anche con riferimento a leggi annuali
          di  recepimento  eventualmente  approvate  dalle  regioni e
          dalle  province  autonome.  L'elenco  e'  predisposto dalla
          Conferenza  dei  presidenti  delle regioni e delle province
          autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza
          del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
          comunitarie  in  tempo  utile  e,  comunque,  non  oltre il
          25 gennaio di ogni anno.».
                - Il  testo  dell'art.  15-bis,  della  citata  legge
          4 febbraio  2005,  n.  11  come  modificata  dalla presente
          legge, cosi' recita:
                   «Art.   15-bis   (Informazione  al  Parlamento  su
          procedure  giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti
          l'Italia).  - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o
          il  Ministro  per  le  politiche  europee, sulla base delle
          informazioni  ricevute  dalle  amministrazioni  competenti,
          trasmette  ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti
          un elenco, articolato per settore e materia:
                  a) delle  sentenze  della  Corte di giustizia delle
          Comunita'  europee  e  degli  altri  organi giurisdizionali
          dell'Unione  europea relative a giudizi di cui l'Italia sia
          stata   parte  o  che  abbiano  rilevanti  conseguenze  per
          l'ordinamento italiano;
                  b) dei   rinvii  pregiudiziali  disposti  ai  sensi
          dell'art.  234  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
          europea  o dell'art. 35 del Trattato sull'Unione europea da
          organi giurisdizionali italiani;
                  c) delle   procedure   di  infrazione  avviate  nei
          confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del
          Trattato    istitutivo   della   Comunita'   europea,   con
          informazioni  sintetiche  sull'oggetto  e  sullo  stato del
          procedimento   nonche'   sulla   natura   delle   eventuali
          violazioni contestate all'Italia;
                  d) dei  procedimenti  di  indagine  formale avviati
          dalla  Commissione  europea  nei  confronti  dell'Italia ai
          sensi  dell'art.  88,  paragrafo 2, del Trattato istitutivo
          della Comunita' europea.
                2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
          concerto   con   il  Ministro  per  le  politiche  europee,
          trasmette  ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti
          informazioni   sulle  eventuali  conseguenze  di  carattere
          finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1.
                3.  Nei  casi  di  particolare rilievo o urgenza o su
          richiesta  di  una  delle  due  Camere,  il  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  o  il  Ministro  per le politiche
          europee  trasmette  alle  Camere,  in relazione a specifici
          atti  o  procedure,  informazioni  sulle  attivita' e sugli
          orientamenti   che   il  Governo  intende  assumere  e  una
          valutazione dell'impatto sull'ordinamento.
                3-bis.  Quando uno degli atti della Comunita' europea
          di cui al comma 1 e' posto alla base di un disegno di legge
          di iniziativa governativa, di un iniziativa governativa, di
          un  decreto-legge,  o  di uno schema di decreto legislativo
          sottoposto   al  parere  parlamentare,  il  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  o  il  Ministro  per le politiche
          europee  comunica  al Parlamento le informazioni relative a
          tali atti.».
                - La   legge   27 dicembre   2006,   n.   296,  reca:
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)».
            Note all'art. 7:
                - Il   testo   vigente   dell'art.  18,  del  decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 99, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  22 aprile  2004,  n.  94,  cosi' come modificato
          dalla presente legge, cosi' recita:
                «Art.   18  (Armonizzazione  e  razionalizzazione  in
          materia  di  controlli  e di frodi alimentari). - 1. L'AGEA
          quale autorita' competente ai sensi del Titolo II, capitolo
          4,   del   regolamento  (CE)  n.  1782/2003,  esercita  nei
          confronti  dell'Agecontrol  S.p.A.  il  controllo  ai sensi
          dell'art.  6, comma 1, del regolamento (CEE) n. 27/1985 del
          4 gennaio   1985  della  Commissione.  A  tale  scopo  sono
          trasferite  all'AGEA  le  relative partecipazioni azionarie
          del  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  e
          dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).
                1-bis.  L'AGEA  e' l'autorita' nazionale responsabile
          delle  misure  necessarie per assicurare l'osservanza delle
          normative comunitarie, relative ai controlli di conformita'
          alle   norme   di  commercializzazione  nel  settore  degli
          ortofrutticoli,  avvalendosi  dell'Agecontrol S.p.A. L'AGEA
          opera  con  le  risorse  umane  e  finanziarie  assegnate a
          legislazione vigente.
                1-ter.   Il   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari  e forestali puo', con apposito decreto, sentita
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          individuare ulteriori organismi di controllo.
                1-quater.  L'AGEA  assume l'incarico di coordinamento
          delle   attivita'   dei   controlli  di  conformita'  degli
          organismi di cui al comma 1-ter.
                1-quinquies.  Il  Ministro  delle  politiche agricole
          alimentari  e forestali puo', con apposito decreto, sentita
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          aggiungere  altri  settori  merceologici a quello di cui al
          comma 1-bis,  una volta verificata la compatibilita' con le
          risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie disponibili di
          AGEA e Agecontrol S.p.A.
                2.  Il  comma 7 dell'art. 1 del decreto legislativo I
          4 maggio 2001, n. 223, e' sostituito dal seguente:
                «7.  Le  Regioni  e  l'Agecontrol  S.p.A.,  nei  casi
          previsti  dai  commi 1,  2,  3,  4 e 5 provvedono, anche ai
          sensi  del  decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 217 del
          Ministro   delle   politiche  agricole  e  forestali,  alle
          irrogazioni   delle  relative  sanzioni.  Con  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite  le  modalita'  di  riparto  dei  proventi  delle
          predette sanzioni».
                3  .  Per lo svolgimento delle attivita' di controllo
          di    propria    competenza,    l'AGEA    puo'    avvalersi
          dell'Ispettorato  centrale  repressioni  frodi  di  cui  al
          decreto-legge  18 giugno  1986,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7 agosto  1986, n. 486, sulla
          base  di  apposita convenzione approvata dal Ministro delle
          politiche agricole e forestali.
                4.  All'art.  18  del  decreto legislativo 27 gennaio
          1992,  n.  109,  e successive modificazioni, e' aggiunto il
          seguente comma:
                «4-bis.  Nelle  materie di propria competenza, spetta
          all'Ispettorato  centrale  repressioni  frodi l'irrogazione
          delle sanzioni amministrative».
                5.  All'art.  3,  comma 1,  del  decreto  legislativo
          10 dicembre  2002,  n.  305,  dopo  le  parole:  «ai  sensi
          dell'art.   357   del  codice  penale»,  sono  aggiunte  le
          seguenti:  «,  nonche',  nei  limiti  del servizio cui sono
          destinati e per le attribuzioni di cui al presente decreto,
          la  qualifica  di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi
          dell'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale».
                6.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole
          e  forestali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  sono  trasferiti all'Agecontrol S.p.A. gli
          stanziamenti  dello  stato  di  previsione  della spesa del
          Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali relativi
          alle   funzioni   dell'Agecontrol   S.p.A.,  trasferite  in
          attuazione   del   presente   articolo.   Con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  delle politiche agricole e forestali, di concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
          Ministro   delle   attivita'   produttive,   sono  altresi'
          trasferite   all'Agecontrol   S.p.A.  le  risorse  umane  e
          finanziarie  relative allo svolgimento dei controlli di cui
          al   comma 1-bis,   precedentemente   svolti  dall'Istituto
          nazionale  per  il  commercio  estero ai sensi dell'art. 2,
          comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68.».
            Note all'art. 8:
                - Il  regolamento  (CE)  n.  1028/2006  e' pubblicato
          nella G.U.U.E. 7 luglio 2006, n. L 186.
                - Si   riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge
          3 maggio   1971,   n.   419,   recante:  «Applicazione  dei
          regolamenti  comunitari  n.  1619/68  e n. 95/69 contenenti
          norme  sulla  commercializzazione  delle  uova», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1971, n. 167.
                «Art.  5. - Sempre che il fatto non sia previsto come
          reato  dal  codice  penale  o da altre leggi, si applica la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
                  1) da  lire  300.000  a  lire  800.000  a carico di
          chiunque  effettui  la classificazione di uova in categorie
          di  qualita'  e  di  peso  senza l'autorizzazione di cui al
          precedente art. 2, primo comma;
                  2) da lire 100.000 a lire 500.000 nei confronti dei
          titolari dei centri d'imballaggio che classifichino le uova
          in violazione delle norme di cui agli articoli 6, punto 1),
          7, punto 1 ), 8 e 10 del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
                  3) da lire 50.000 a lire 200.000 nei confronti:
                    a) dei  titolari  di  centri  d'imballaggio e dei
          raccoglitori  che  non osservino, nella raccolta delle uova
          presso  il produttore, i termini fissati dall'art. 4, punto
          2), del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
                  b) dei  raccoglitori che, in violazione della norma
          di  cui  all'art.  4,  punto  2), del regolamento C.E.E. n.
          1619/68,  non  consegnino  le  uova al centro d'imballaggio
          entro  il  terzo  giorno  feriale successivo a quello della
          raccolta;
                  c) dei  titolari  dei  centri d'imballaggio che non
          tengano  aggiornato un elenco dei propri fornitori di uova,
          in  conformita'  dell'art.  5,  punto  1),  del regolamento
          C.E.E. n. 1619/68;
                  4) da lire 100.000 a lire 400.000 a carico di:
                    a) chiunque  sottoponga  le uova di categoria A a
          trattamenti  di  pulitura,  conservazione  o refrigerazione
          contravvenendo  alle norme di cui all'art. 7, punti 2) e 3)
          del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
                    b) chiunque  violi le norme di cui all'art. 9 del
          regolamento  C.E.E.  n.  1619/68  per  quanto  riguarda  la
          commercializzazione  di  uova  di  categoria C e delle uova
          incubate   classificate   in   tale  categoria  secondo  le
          prescrizioni  di  cui all'art. 6, punto 2), del regolamento
          C.E.E. n. 1619/68;
                  5)  da  lire  100.000  a  lire  500.000 a carico di
          chiunque  vende,  detiene per vendere, o pone altrimenti in
          commercio  uova  in imballaggi non recanti le fascette ed i
          dispositivi  d'imballaggio o le indicazioni conformemente a
          quanto   disposto  dagli  articoli 17,  18,  19  e  23  del
          regolamento  C.E.E. n. 1619/68 e dagli articoli 5, 6, 7 e 8
          del regolamento C.E.E. n. 95/69;
                  6)  da  lire  50.000 a lire 300.000 nei riguardi di
          chiunque  vende,  detiene  per  vendere  o pone comunque in
          commercio  uova  non  conformi  alle  indicazioni riportate
          nelle   fascette   o   sui   dispositivi   d'imballaggio  o
          sugl'imballaggi  medesimi  conformemente a quanto stabilito
          dagli  articoli 17,  18,  19 e 23 del regolamento C.E.E. n.
          1619/68  o  ai  marchi  apposti  su  di essi ai sensi degli
          articoli 12,  1  3  e 23 dello stesso regolamento C.E.E. n.
          1619/68 e dell'art. 9 del regolamento C.E.E. n. 95/69;
                  7)  da lire 110.000 a lire 100.000 nei confronti di
          chiunque,   sia   nella  fase  di  classificazione  che  di
          commercializzazione,  mescoli  uova  di gallina con uova di
          altra  specie,  violando  la  norma  di  cui all'art. 3 del
          regolamento C.E.E. n. 1619/68;
                  8)  da  lire  50.000  a  lire  200.000  a carico di
          chiunque   violi  le  norme  prescritte  dall'art.  20  del
          regolamento   C.E.E.   n.   1619/68   per  quanto  riguarda
          l'esposizione  per  la  vendita  o  la messa in vendita nel
          commercio al minuto delle uova;
                  9)  da  lire  100.000  a  lire  600.000 a carico di
          chiunque:
                    a) violi le disposizioni di cui agli articoli 14,
          15 e 21 del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
                    b) violi  le disposizioni di cui agli articoli, 3
          e 4 del regolamento C.E.E. n. 95/69.
                In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui
          al  comma precedente sono aumentate da un terzo alla meta';
          in  caso di recidiva reiterata e' revocata l'autorizzazione
          di cui al precedente art. 2, primo comma, ed e' disposta la
          cancellazione  dall'elenco  di  cui  al  precedente art. 2,
          quart'ultimo comma.».
                - La  legge  10 aprile 1991, n. 137, reca: «Norme per
          l'esercizio    delle    funzioni    di    controllo   sulla
          commercializzazione delle uova».
                - Il regolamento (CEE) n. 1907/90 e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 6 luglio 1990, n. 173.
            Note all'art. 9:
                - Il  testo dell'art. 20 della legge 6 febbraio 2007,
          n.  13,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 febbraio
          2007,  n.  40, supplemento ordinario, come modificato dalla
          presente legge, cosi' recita:
                «Art.   20   (Comunicazioni  periodiche  all'AGEA  in
          materia  di  produzione  di  olio  di  oliva  e di olive da
          tavola).  -  1.  Al  fine di adempiere agli obblighi di cui
          all'art.   6   del  regolamento  (CE)  n.  2153/2005  della
          Commissione,  del  23 dicembre 2005, i frantoi e le imprese
          di  trasformazione  delle  olive  da  tavola  sono tenuti a
          comunicare  mensilmente, anche attraverso le organizzazioni
          di   categoria   maggiormente   rappresentative  a  livello
          nazionale  o  i  centri  autorizzati  di assistenza fiscale
          (CAAF),   o   i   centri   di   assistenza  agricola  (CAA)
          dell'Agenzia  per  le  erogazioni in agricoltura (AGEA) gli
          elementi  relativi  alla  produzione  di olio di oliva e di
          olive da tavola.
                2.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole
          alimentari  e  forestali,  sentita la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento e di Bolzano, sono definiti i dati, le
          modalita'  e  la  tempistica  delle comunicazioni di cui al
          comma 1.
                3.  La  violazione  dell'obbligo  di  cui  al comma 1
          comporta  l'applicazione  della  sanzione amministrativa da
          euro  500  a  euro  10.000 in relazione alla gravita' della
          violazione   accertata.  L'irrogazione  delle  sanzioni  e'
          disposta  dall'AGEA,  anche  avvalendosi dell'Agenzia per i
          controlli  e le azioni comunitarie nel quadro del regime di
          aiuto   alla  produzione  dell'olio  di  oliva  (Agecontrol
          S.p.A.).
                4.     In    relazione    alla    nuova    disciplina
          dell'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva di
          cui  al  regolamento  (CE)  n.  865/2004 del Consiglio, del
          29 aprile 2004, all'art. 7, comma 3, della legge 27 gennaio
          1968,  n.  35,  e successive modificazioni, dopo le parole:
          «quantita'  nominali  unitarie seguenti espresse in litri:»
          sono inserite le seguenti: «0,05,».».
                - Il   testo   dell'art.   25,   della  citata  legge
          6 febbraio  2007,  n.  l3,  come  modificata dalla presente
          legge, cosi' recita:
                «Art.    25    (Attuazione    delle   decisioni   dei
          rappresentanti  dei  Governi degli Stati membri dell'Unione
          europea  riuniti  in sede di Consiglio del 15 ottobre 2001,
          del  28 aprile  2004  e  del  10 novembre  2004, relative a
          privilegi  e  immunita'  accordati  ad agenzie e meccanismi
          istituiti  dall'Unione  europea  nell'ambito della politica
          estera  e  di  sicurezza comune e della politica europea di
          sicurezza  e di difesa e ai membri del loro personale). - 1
          .   E'   data   attuazione   alle  seguenti  decisioni  dei
          rappresentanti  dei  Governi degli Stati membri dell'Unione
          europea  riuniti  in  sede  di  Consiglio,  le  quali  sono
          obbligatorie e vincolanti a decorrere dalla data di entrata
          in vigore della presente legge:
                  a) decisione   del   15 ottobre  2001,  relativa  a
          privilegi  e immunita' accordati all'Istituto per gli studi
          sulla sicurezza e al centro satellitare dell'Unione europea
          nonche' ai loro organi e al loro personale;
                  b) decisione   del   28 aprile   2004,  relativa  a
          privilegi e immunita' accordati ad ATHENA;
                  c) decisione   del  10 novembre  2004,  relativa  a
          privilegi  e immunita' accordati all'Agenzia europea per la
          difesa e ai membri del suo personale.».
            Note all'art. 10:
                - Il testo dell'art. 3, della legge 8 luglio 1997, n.
          213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1997, n.
          162, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
                «Art.  3  (Sanzioni per violazione delle disposizioni
          in    materia    di   tecniche   di   classificazione   non
          automatizzata). - 1 . Salvo che il fatto costituisca reato,
          il  titolare  dello  stabilimento,  che  viola l'obbligo di
          identificazione  e  di  classificazione  di cui all'art. 1,
          comma 1,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
                2.  Il  titolare  dello stabilimento che utilizza una
          marchiatura  o  etichettatura  difforme  da quanto previsto
          dall'art.  2 del regolamento di cui al decreto del Ministro
          per  le  politiche  agricole  4 maggio  1998,  n.  298,  e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da euro 1.000 a euro 6.000.
                3.  Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
          dello   stabilimento  che  viola  le  disposizioni  di  cui
          all'art.    1,   comma 2,   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 2.000 a
          euro 12.000.
                4.  Salvo  che il fatto costituisca reato, il tecnico
          classificatore,  quale  definito  all'art.  1, comma 1, che
          effettua le operazioni di identificazione e classificazione
          delle  carcasse  bovine  con  modalita'  difformi da quelle
          stabilite  da  atti  normativi  nazionali  o comunitari, e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformita', rilevata
          al  controllo  su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi
          dell'art.   3   del   regolamento  (CEE)  n.  344/91  della
          Commissione,    del    13 febbraio   1991,   e   successive
          modificazioni, supera la percentuale del 10 per cento.
                5. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, e'
          abrogato.».
            Note all'art. 11:
                - Il  testo dell'art. 150 della legge 22 aprile 1941,
          n. 633, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941,
          n. 166, come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo
          13 febbraio   2006,   n.  118,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  25 marzo  2006,  n.  71,  come  modificato dalla
          presente legge cosi' recita:
                  «Art.  8  (Sostituzione  dell'art.  150 della legge
          22 aprile  1941,  n.  633).  -  1.  L'art.  150 della legge
          22 aprile 1 941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
                «Art. 150. - 1. Il compenso previsto dall'art. 144 e'
          dovuto solo se il prezzo della vendita non e' inferiore a 3
          .000,00 euro.
                2.   Fatto  salvo  quanto  disposto  dal  comma 1,  i
          compensi   dovuti   ai   sensi  dell'art.  144  sono  cosi'
          determinati:
                  a) 4  per  cento per la parte del prezzo di vendita
          fino a 50.000 euro;
                  b) 3  per  cento per la parte del prezzo di vendita
          compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
                  c) 1  per  cento per la parte del prezzo di vendita
          compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
                  d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita
          compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
                  e) 0,25  per  cento  per  la  parte  del  prezzo di
          vendita superiore a 500.000,00 euro.
                3.  L'importo  totale  del  compenso  non puo' essere
          comunque superiore a 12.500,00 euro.».
            Note all'art. 12:
                - Il  testo  dell'art.  2  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  10 settembre  1982,  n.  904, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficciale  7 dicembre  1982, n. 336, come
          modificato dalla presente legge, cosi' recita:
                «Art.  2.  -  Agli  effetti  del  presente decreto si
          intendono per:
                  sostanze:  gli  elementi chimici ed i loro composti
          allo  stato  naturale  ovvero ottenuti mediante lavorazioni
          industriali;
                  preparati:  i  miscugli  e le soluzioni composti da
          due o piu' sostanze;
                  articoli   di   purecultura:   qualsiasi   prodotto
          destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene,
          il   nutrimento  e  il  succhiare  dei  bambini,  ovverosia
          destinato alla cura delle attivita' giornaliere dei bambini
          e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca.».
            Nota all'art. 14:
                - Il  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n. 214,
          reca: «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le
          misure  di protezione contro l'introduzione e la diffusione
          nella  Comunita'  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai
          prodotti vegetali»,
            Note all'art. 15:
                - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
          1988,  n.  148,  reca:  «Approvazione del testo unico delle
          norme in materia valutaria».
                - Il  decreto  legislativo  30 aprile  1997,  n. 125,
          reca: «Norme in materia di circolazione transfrontaliera di
          capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE».
                - Il  decreto  legislativo  6 settembre 1989, n. 322,
          reca:  «Norme  sul  Sistema  statistico  nazionale  e sulla
          riorganizzazione  dell'Istituto nazionale di statistica, ai
          sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».
                - Il  regolamento  (CE)  n.  1889/2005  e' pubblicato
          nella G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 309.
                - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 2, della
          legge  1  7 gennaio  2000, n. 7, recante: «Nuova disciplina
          del  mercato  dell'oro, anche in attuazione della direttiva
          98/80/CE  del  Consiglio,  del  12 ottobre 1998, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000, n. 16:
                «Art 1 (Commercio dell'oro). - 1. (Omissis).
                2.  Chiunque  dispone  o effettua il trasferimento di
          oro  da  o  verso  l'estero, ovvero il commercio di oro nel
          territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a
          titolo  gratuito,  ha  l'obbligo di dichiarare l'operazione
          all'Ufficio  italiano  dei  cambi,  qualora il valore della
          stessa  risulti  di importo pari o superiore a 12.500 euro.
          All'obbligo   di   dichiarazione   sono  tenuti  anche  gli
          operatori  professionali di cui al comma 3, sia che operino
          per  conto  proprio,  sia  che  operino per conto di terzi.
          Dalla  presente  disposizione  sono  escluse  le operazioni
          effettuate dalla Banca d'Italia.».
                - Il  testo  dell'art.  3 del decreto-legge 28 giugno
          1990, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno
          1990,  n.  151,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 agosto  1990, n. 227, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          10 agosto 1990, n. 186, cosi' recita:
                «Art. 3 (Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e
          valori  mobiliari). - 1 . I trasferimenti al seguito ovvero
          mediante  plico  postale o equivalente da e verso l'estero,
          da  parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e
          valori  mobiliari  in  lire  o  valute  estere,  di importo
          superiore  a 10.000 euro o al relativo controvalore, devono
          essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (UIC).
                2.  La  dichiarazione,  redatta  in  due  esemplari e
          sottoscritta dal dichiarante, deve indicare:
                  a) le   generalita'  complete  e  gli  estremi  del
          documento di riconoscimento del dichiarante, nonche', se si
          tratta di residente, il suo codice fiscale;
                  b) le  generalita'  complete del soggetto per conto
          del  quale  il  trasferimento  e' eventualmente effettuato,
          nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
                  c) il denaro, i titoli o i valori mobiliari oggetto
          di trasferimento, con il relativo importo;
                  d) se il trasferimento e' da o verso l'estero;
                  e) per i residenti, gli estremi della comunicazione
          effettuata  all'UIC per finalita' conoscitive e statistiche
          a norma dell'art. 21 del testo unico delle norme in materia
          valutaria   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
                  f) la data.
                3   .   Se   si   tratta   di  trasferimenti  in  cui
          intervengono,   come   mittenti   o   destinatari,   banche
          residenti,    effettuati    da    vettori    specializzati,
          l'indicazione  prevista  dalla  lettera c) del comma 2 puo'
          essere  sostituita  da  una  distinta dei valori trasferiti
          datata  e  sottoscritta dal mittente, che costituisce parte
          integrante della dichiarazione.
                4. La dichiarazione e' depositata:
                  a) per   i  passaggi  extracomunitari,  presso  gli
          uffici doganali di confine al momento del passaggio;
                  b) per   i  passaggi  intracomunitari,  presso  una
          banca,   se  la  dichiarazione  e'  resa  in  occasione  di
          un'operazione  effettuata  presso  la  banca stessa, ovvero
          presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando
          della  Guardia di finanza, nelle quarantotto ore successive
          all'entrata  o  nelle  quarantotto ore antecedenti l'uscita
          dal territorio dello Stato.
                5.  Per  i trasferimenti da e verso l'estero mediante
          plico   postale   la  dichiarazione  e'  depositata  presso
          l'ufficio   postale   all'atto  della  spedizione  o  nelle
          quarantotto ore successive al ricevimento.
                6.  Nel  computo  dei  termini  previsti dai commi 4,
          lettera b), e 5, non si tiene conto dei giorni festivi.
                7. Il soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver
          identificato  il  dichiarante,  restituisce al medesimo uno
          dei  due  esemplari  munito  di  visto. Il dichiarante deve
          recare   tale   esemplare   al   seguito   per  i  passaggi
          extracomunitari  in  entrata  e  in uscita e per i passaggi
          intracomunitari   in  uscita.  Le  stesse  disposizioni  si
          applicano alla distinta prevista dal comma 3.».
                - La  direttiva  2005/60 e' pubblicata nella G.U.U.E.
          25 novembre 2005, n. L 309.
            Note all'art. 16:
                - Il  regolamento  (CE) 2173/2005 e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 30 dicembre 2005, n. L 347.
                - Il  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n. 195,
          reca:  «Attuazione  della  direttiva 2003/4/CE sull'accesso
          del pubblico all'informazione ambientale».
            Note all'art. 17:
                -La   direttiva   2006/138/CE   e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 29 dicembre 2006, n. L 384.
                - La   direttiva   2006/112/CE  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 11 dicembre 2006, n. L 347.
            Note all'art. 18:
                - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, comma 1, della
          legge  23 dicembre  1986,  n. 898, recante: «Conversione in
          legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  27 ottobre
          1986,   n.  701,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
          controlli  degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio
          di  oliva.  Sanzioni  amministrative e penali in materia di
          aiuti comunitari nel settore agricolo»:
                «Art.   3.  -  1.  Indipendentemente  dalla  sanzione
          penale,  per  il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2
          il  percettore  e'  tenuto  in  ogni caso alla restituzione
          dell'indebito  e,  soltanto  quando  lo stesso indebito sia
          superiore  a  lire  centomila, al pagamento di una sanzione
          amministrativa  pecuniaria,  pari all'importo indebitamente
          percepito.».
                - Il  regolamento  (CE)  n.  1975/2006  e' pubblicato
          nella G.U.U.E. 23 dicembre 2006, n. L 368.
            Note all'art. 19:
                - Il   testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo
          26 ottobre   1995,   n.   504,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  29 novembre 1995, n. 279, supplemento ordinario,
          come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
                «Art. 7 (Irregolarita' nella circolazione di prodotti
          soggetti  ad  accisa).  -  1. In caso di irregolarita' o di
          infrazione,  per  la  quale  non  sia  previsto  un abbuono
          d'imposta  ai  sensi  dell'art. 4, commessa nel corso della
          circolazione   di   prodotti   in   regime  sospensivo,  si
          applicano,    salvo   quanto   previsto   per   l'esercizio
          dell'azione  penale  se  i  fatti  addebitati costituiscono
          reato, le seguenti disposizioni:
                  a) l'accisa  e'  corrisposta dalla persona fisica o
          giuridica che si e' resa garante per il trasporto;
                  b) l'accisa    e'    riscossa    in    Italia    se
          l'irregolarita'   o  l'infrazione  e'  stata  commessa  nel
          territorio dello Stato;
                  c) se  l'irregolarita'  o l'infrazione e' accertata
          nel  territorio dello Stato e non e' possibile stabilire il
          luogo  in  cui  e'  stata  effettivamente commessa, essa si
          presume commessa nel territorio dello Stato;
                  d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato
          non  giungono a destinazione in un altro Stato membro e non
          e'  possibile  stabilire il luogo i cui sono stati messi in
          consumo,   l'irregolarita'   o  l'infrazione  si  considera
          commessa  nel  territorio  dello  Stato  e  si procede alla
          riscossione  dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore
          alla  data  di  spedizione dei prodotti, salvo che la prova
          della  regolarita'  dell'operazione  ovvero  la  prova  che
          l'irregolarita'  o  l'infrazione  e'  stata  effettivamente
          commessa fuori dal territorio dello Stato non venga fornita
          nel  termine  di  quattro  mesi  decorrenti  dalla  data di
          spedizione  o  da  quella  in  cui  il mittente e' venuto a
          conoscenza  che  e'  stata  commessa  una  irregolarita'  o
          un'infrazione.
                  e) se  entro  tre  anni  dalla data di rilascio del
          documento  di accompagnamento viene individuato il luogo in
          cui  l'irregolarita' o l'infrazione e' stata commessa, e la
          riscossione   compete   ad  altro  Stato  membro,  l'accisa
          eventualmente  riscossa  viene rimborsata con gli interessi
          nella   misura  prevista  dall'art.  3,  dal  giorno  della
          riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso.
                2.  Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad
          irregolarita'  o infrazione relativa a prodotti provenienti
          da   altro   Stato  membro,  l'amministrazione  finanziaria
          informa le competenti autorita' del Paese di provenienza.
                3.  Lo  scambio  e  l'utilizzazione  di  informazioni
          necessarie     per    l'attuazione    della    cooperazione
          amministrativa  con  gli  altri  Stati  membri,  nonche' le
          azioni  di  mutua  assistenza amministrativa con i medesimi
          Stati  e  con  i  servizi  antifrode  dell'Unione  europea,
          avvengono  in  conformita' delle disposizioni comunitarie e
          con  l'osservanza  delle  modalita' previste dai competenti
          organi comunitari.».
            Nota all'art. 20:
                - Il  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n. 196,
          reca:   «Attuazione  della  direttiva  2002/59/CE  relativa
          all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
          di informazione sul traffico navale».
            Note all'art. 21:
                - Il  decreto  legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175,
          supplemento ordinario.
                - La  direttiva  2002/95/CE e la direttiva 2002/96/CE
          sono  pubblicate  nella  G.U.C.E.  n.  L 37 del 13 febbraio
          2003.
                - La   direttiva   2003/108/CE  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. n. L 345 del 31 dicembre 2003.
                - La  parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006,
          n.  88,  supplemento  ordinario, reca: «Norme in materia di
          gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati».
                - La  direttiva  2006/117/EURATOM e' pubblicata nella
          G.U.C.E. n. L 337 del 5 dicembre 2006.
                - Il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136,
          supplemento ordinario.
                - La  direttiva  89/618/EURATOM  e'  pubblicata nella
          G.U.C.E. n. L 357 del 7 dicembre 1989.
                - La  direttiva  90/641/EURATOM  e'  pubblicata nella
          G.U.C.E. 13 dicembre 1990, n. L 349.
                - La   direttiva  92/3/EURATOM  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 29 giugno 1996, n. L 159.
                - La  direttiva  96/29/EURATOM  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 29 giugno 1996, n. L 159.
            Note all'art. 23:
                - La   direttiva   2006/68/CE   e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 25 settembre 2006, n. L 264.
                - La direttiva 77/91/CEE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          25 settembre 2006, n. L 264.
                -  L'art.  2357,  commi secondo  e  terzo  del codice
          civile, cosi' recita:
                «Art.   2357   (Acquisto  delle  proprie  azioni).  -
          (Omissis).
                L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la
          quale  ne  fissa  le modalita', indicando in particolare il
          numero  massimo  di  azioni  da  acquistare, la durata, non
          superiore  ai  diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione
          e'  accordata,  il corrispettivo minimo ed il corrispettivo
          massimo.
                In  nessun  caso  il  valore  nominale  delle  azioni
          acquistate  a  norma  dei commi precedenti puo' eccedere la
          decima  parte  del  capitale sociale, tenendosi conto a tal
          fine    anche    delle   azioni   possedute   da   societa'
          controllate.».
                - L'art.  2358, terzo comma, del codice civile, cosi'
          recita:
                «Art. 2358 (Altre operazioni sulle proprie azioni). -
          (Omissis).
                Le  disposizioni  dei  due  commi precedenti  non  si
          applicano   alle   operazioni   effettuate   per   favorire
          l'acquisto  di azioni da parte di dipendenti della societa'
          o  di  quelli  di  societa'  controllanti o controllate. In
          questi  casi  tuttavia  le  somme  impiegate  e le garanzie
          prestate  debbono  essere  contenute nei limiti degli utili
          distribuibili   regolarmente   accertati  e  delle  riserve
          disponibili  risultanti  dall'ultimo  bilancio regolarmente
          approvato.».
            Note all'art. 24:
                - La   direttiva   78/660/CEE   e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 14 agosto 1978, n. L 222.
                - La   direttiva   83/349/CEE   e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 18 luglio 1983, n. L 193.
                - La   direttiva   2006/43/CE   e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.
                - La   direttiva   84/253/CEE   e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 12 maggio 1984, n. L 126.
                - Il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2007, n. 7,
          supplemento ordinario.
                -   La  parte IV, titolo III, capo Il, Sezione VI del
          decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale  26 marzo  1998,  n.  71,  supplemento
          ordinario, reca: «Disciplina degli emittenti».
            Note all'art. 25:
                - La   direttiva   2001/65/CE   e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283.
                - Per le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, vedi note
          all'art. 24.
                - La   direttiva   86/635/CEE   e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 31 dicembre 1984, n. L 372.
                - La   direttiva   2003/51/CE   e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 17 luglio 2003, n. L 178.
                - Il  regolamento  (CE)  n.  1606/2002  e' pubblicato
          nella G.U.C.E. 11 settembre 2002, n. L 243.
            Note all'art. 26:
                - Per  l'art.  14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          vedi note all'art. 1.
                - Il regolamento (CE) n. 423/2007 e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 20 aprile 2007, n. L 103.
            Note all'art. 27:
                - Il regolamento (CE) n. 882/2004 e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165.
                - Il  decreto  legislativo  19 novembre 1998, n. 432,
          reca: «Attuazione delle direttive 93/11 8/CE e 96/43/CE che
          modificano  e  codificano la direttiva 85/73/CEE in materia
          di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari
          degli   animali  vivi  e  di  taluni  prodotti  di  origine
          animale».
            Note all'art. 28:
                - La  decisione  quadro  2003/568/GAI  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 31 luglio 2003, n. L 192.
                - La  decisione  quadro  2003/577/GAI  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 2 agosto 2003, n. L 196.
                - La  decisione  quadro  2005/212/GAI  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 15 marzo 2005, n. L 68.
                - La  decisione  quadro  2005/214/GAI  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 22 marzo 2005, n. L 76.
                - Per  l'art.  14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          vedi note all'art. 1.
                - L'art.  81, quarto comma, della Costituzione, cosi'
          recita:  «Ogni  altra  legge  che  importi nuove e maggiori
          spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».
            Note all'art. 29:
                - Per  la  decisione  quadro  2003/568/GAI  vedi note
          all'art. 28.
                - Il  libro  II,  titolo  VIII,  capo  II, del codice
          penale,  cosi' recita: «Dei delitti contro l'industria e il
          commercio».
                - La  sezione  III del capo I del decreto legislativo
          8 giugno  2001, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          19 giugno  2001  n.  140,  cosi'  recita:  «Responsabilita'
          amministrativa da reato».
            Nota all'art. 30:
                - Per  la  decisione  quadro  2003/577/GAI  vedi note
          all'art. 28
            Note all'art. 31:
                - Per  la  decisione  quadro  2005/212/GAI  vedi note
          all'art. 28
                - L'art.  12-sexies  del decreto-legge 8 giugno 1992,
          n.  306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1992,
          n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          1992,  n.  356 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
          1992, n. 1 8, cosi' recita:
                «Art.  12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). -
          1  .  Nei  casi di condanna o di applicazione della pena su
          richiesta  a  norma  dell'art.  444 del codice di procedura
          penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
          316,  316-bis,  316-ter,  317, 318, 319, 3l9-ter, 320, 322,
          322-bis,  325,  416,  sesto  comma, 416-bis, 600, 601, 602,
          629,  630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui
          al  secondo  comma,  648-bis,  648-ter  del  codice penale,
          nonche'  dall'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge
          8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti
          previsti  dagli  articoli 73, esclusa la fattispecie di cui
          al  comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta
          la  confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di
          cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di
          cui,  anche  per  interposta  persona  fisica  o giuridica,
          risulta   essere  titolare  o  avere  la  disponibilita'  a
          qualsiasi   titolo  in  valore  sproporzionato  al  proprio
          reddito,  dichiarato  ai  fini delle imposte sul reddito, o
          alla  propria attivita' economica. Le disposizioni indicate
          nel  periodo  precedente  si  applicano  anche  in  caso di
          condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma
          dell'art.  444  del  codice di procedura penale, per taluno
          dei  delitti  commessi  per  finalita'  di  terrorismo o di
          eversione dell'ordine costituzionale.».
                - Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca:
          «Disciplina   della  responsabilita'  amministrativa  delle
          persone  giuridiche,  delle  societa'  e delle associazioni
          anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
          della legge 29 settembre 2000, n. 300.».
            Nota all'art. 32:
                - Per  la  decisione  quadro  2005/214/GAI, vedi note
          all'art. 28.

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