Legge Ordinaria n. 184 del 03/12/2009 G.U. n.294 del 18 dicembre 2009
Senatori SCIASCIA ed altri: Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009 (2788)
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1  della  legge  7  febbraio
2006, n. 44, hanno efficacia  per  gli  anni  2008  e  2009  mediante
corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno  ivi
previsto. 
  2.  Al  maggior  onere  derivante  dall'attuazione  del  comma   1,
determinato in euro 11.009.494 per l'anno 2009, si provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   provvede   al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche  ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e  trasmette  alle  Camere,
corredati di apposite relazioni, gli eventuali  decreti  adottati  ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge
n. 468 del  1978.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 3 dicembre 2009 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006,  n.
          44 (Nuove disposizioni in materia  di  assegno  sostitutivo
          dell'accompagnatore militare) e' il seguente: 
              «Art.  1   (Assegno   sostitutivo   dell'accompagnatore
          militare). - 1. In relazione alla soppressione del servizio
          militare di leva e in attesa della riforma  organica  della
          disciplina  dell'assegno  sostitutivo   dell'accompagnatore
          militare, per gli anni 2006 e 2007 la  misura  dell'assegno
          previsto in favore dei pensionati affetti da invalidita' ai
          sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288,  e'
          fissata: 
                a) in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici
          mensilita' in favore degli invalidi ascritti  alle  lettere
          A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e  A-bis)  della
          tabella E annessa al testo unico delle norme in materia  di
          pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica  23  dicembre  1978,  n.   915,   e   successive
          modificazioni; 
                b) in misura ridotta del 50 per cento in favore degli
          invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E),
          numero 1), della citata tabella E. 
              2. Il beneficio di cui al comma 1  spetta  altresi'  ai
          grandi invalidi per servizio  previsti  dal  secondo  comma
          dell'art. 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111,  nonche'  ai
          pensionati  di  guerra  affetti  da  invalidita'   comunque
          specificate nella citata tabella E che siano  insigniti  di
          medaglia d'oro al valor militare. 
              3. I  soggetti  che  alla  data  del  1°  gennaio  2006
          percepiscono l'assegno sostitutivo, ai sensi della legge 27
          dicembre 2002, n. 288, hanno diritto a  percepire,  per  il
          periodo compreso tra il  1°  gennaio  2006  e  la  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  l'importo  fissato
          dalla   presente   legge   con   detrazione   delle   somme
          eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della
          citata legge n. 288 del 2002. 
              4. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente
          legge  provvedono  le  amministrazioni  e  gli  enti   gia'
          competenti alla liquidazione dei trattamenti  pensionistici
          agli aventi diritto.». 
              - Il testo dell'art. 10 del decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e  di
          finanza pubblica),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' il seguente: 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - 1. Al  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche: 
              a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
          dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»  e:
          «terza  rata»,  sono  sostituite,  rispettivamente,   dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
              b) nell'allegato 1,  ultimo  periodo,  le  parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
                c) al comma 37 dell'art. 32  le  parole:  «30  giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del  decreto-legge  12
          luglio 2004, n. 168, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2004, n. 191, e  successive  modificazioni,
          e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della  legge  5
          agosto  1978,  n.  468  (Riforma   di   alcune   norme   di
          contabilita' generale dello Stato in materia di  bilancio),
          cosi'  come  da  ultimo  modificato  dal  decreto-legge   6
          settembre 2002, n. 194, e' il seguente: 
              «Art. 11-ter (Copertura  finanziaria  delle  leggi).  -
          1.-6-ter. (Omissis). 
              7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni di spesa  o  di  entrata  indicate
          dalle medesime leggi al fine della  copertura  finanziaria,
          il Ministro competente ne da'  notizia  tempestivamente  al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi la predetta segnalazione,  riferisce  al  Parlamento
          con propria relazione e assume  le  conseguenti  iniziative
          legislative. La relazione  individua  le  cause  che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze puo' altresi'  promuovere  la
          procedura di cui al presente comma allorche' riscontri  che
          l'attuazione di leggi rechi  pregiudizio  al  conseguimento
          degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal  Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti, come approvati  dalle  relative  risoluzioni
          parlamentari. La stessa procedura e' applicata in  caso  di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale  recanti  interpretazioni  della   normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.». 
              - Il testo dell'art. 7  della  citata  legge  5  agosto
          1978, n. 468, e' il seguente: 
              «Art. 7 (Fondo di riserva per le spese  obbligatorie  e
          di ordine). - Nello stato di  previsione  della  spesa  del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine»  le
          cui dotazioni sono annualmente  determinate,  con  apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. 
              Con decreti del Ministro  del  tesoro,  da  registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte in aumento sia delle dotazioni di  competenza  che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 
                1) per il pagamento  dei  residui  passivi  di  parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa; 
                2) per aumentare gli  stanziamenti  dei  capitoli  di
          spesa  aventi  carattere  obbligatorio   o   connessi   con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate. 
              Allo stato di previsione della spesa del Ministero  del
          tesoro  e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui   al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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