Legge Ordinaria n. 46 del 07/05/2009 G.U. n.105 del 08 maggio 2009
BERNARDINI ed altri: Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione (907)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
 la seguente legge:

                               Art. 1.

  1.   All'articolo  1  del  decreto-legge  3  gennaio  2006,  n.  1,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Gli  elettori  affetti  da  gravissime  infermita',  tali  che
l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile,
anche  con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermita' che
si  trovino  in  condizioni  di  dipendenza  continuativa e vitale da
apparecchiature  elettromedicali  tali  da impedirne l'allontanamento
dall'abitazione  in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette
dimore»;
   b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  Gli  elettori  di  cui  al comma 1 devono far pervenire, in un
periodo   compreso   tra   il  quarantesimo  e  il  ventesimo  giorno
antecedente  la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui
liste elettorali sono iscritti:
   a)  una  dichiarazione  in carta libera, attestante la volonta' di
esprimere  il  voto  presso  l'abitazione  in  cui dimorano e recante
l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
   b)  un  certificato,  rilasciato dal funzionario medico, designato
dai  competenti  organi  dell'azienda  sanitaria  locale, in data non
anteriore  al  quarantacinquesimo  giorno  antecedente  la data della
votazione,  che attesti l'esistenza delle condizioni di infermita' di
cui  al  comma  1,  con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti
dalla  data  di  rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;
   c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis.  Fatta  salva ogni altra responsabilita', nei confronti del
funzionario  medico  che  rilasci  i  certificati  di cui al comma 3,
lettera b), in assenza delle condizioni di infermita' di cui al comma
1  l'azienda  sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di
servizio  per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e
comunque per un periodo non superiore a nove mesi»;
   d)  al  comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite
le seguenti: «, lettera b),»;
   e) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
  «9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su
proposta  dell'Ufficiale elettorale, puo', con proprio provvedimento,
disporre  che  il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio
venga  raccolto  dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la
casa  di  cura  ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti
elettori»;
   f) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
  «Voto domiciliare per elettori affetti da infermita' che ne rendano
impossibile l'allontanamento dall'abitazione».
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -   Si  riporta  il  testo  integrale  dell'art.  1  del
          decreto-legge   3  gennaio  2006,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   27  gennaio  2006,  n.  22
          (Disposizioni  urgenti per l'esercizio domiciliare del voto
          per  taluni  elettori,  per  la  rilevazione informatizzata
          dello  scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori
          SCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
             «Art.  1  (Voto  domiciliare  per  elettori  affetti  da
          infermita'  che  ne  rendano  impossibile  l'allontanamento
          dall'abitazione).  -  1. Gli elettori affetti da gravissime
          infermita',  tali  che  l'allontanamento dall'abitazione in
          cui  dimorano  risulti impossibile, anche con l'ausilio dei
          servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992,
          n.  104,  e gli elettori affetti da gravi infermita' che si
          trovino  in  condizioni di dipendenza continuativa e vitale
          da   apparecchiature   elettromedicali  tali  da  impedirne
          l'allontanamento  dall'abitazione  in  cui  dimorano,  sono
          ammessi al voto nelle predette dimore.
             2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in
          occasione  delle  elezioni  della  Camera dei deputati, del
          Senato  della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo
          spettanti  all'Italia  e  delle  consultazioni referendarie
          disciplinate  da  normativa  statale.  Per  le elezioni dei
          presidenti  delle  province e dei consigli provinciali, dei
          sindaci  e  dei  consigli  comunali,  le  disposizioni  del
          presente  articolo  si  applicano  soltanto nel caso in cui
          l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del
          territorio,  rispettivamente,  del comune o della provincia
          per cui e' elettore.
             3.  Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire,
          in  un  periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo
          giorno  antecedente la data della votazione, al sindaco del
          comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
              a)  una  dichiarazione  in  carta libera, attestante la
          volonta'  di  esprimere  il voto presso l'abitazione in cui
          dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di
          questa;
              b)  un  certificato, rilasciato dal funzionario medico,
          designato  dai  competenti  organi  dell'azienda  sanitaria
          locale,  in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno
          antecedente   la   data   della   votazione,   che  attesti
          l'esistenza  delle condizioni di infermita' di cui al comma
          1,  con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla
          data  di  rilascio del certificato, ovvero delle condizioni
          di  dipendenza  continuativa  e  vitale  da apparecchiature
          elettromedicali.
             3-bis.  Fatta  salva  ogni  altra  responsabilita',  nei
          confronti  del funzionario medico che rilasci i certificati
          di  cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni
          di  infermita' di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale
          dispone  la  sospensione  dal  rapporto  di servizio per la
          durata  di  tre  mesi  per  ogni  certificato  rilasciato e
          comunque per un periodo non superiore a nove mesi.
             4.  Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al
          comma  1 non sia gia' inserita l'annotazione del diritto al
          voto  assistito,  il certificato di cui al comma 3, lettera
          b),  l'attesta  l'eventuale necessita' di un accompagnatore
          per l'esercizio del voto.
             5.  Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui
          al  comma  3,  previa  verifica  della  sua  regolarita'  e
          completezza, provvede:
              a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a
          domicilio  in  appositi  elenchi  distinti per sezioni; gli
          elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno
          che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione,
          il  quale,  all'atto  stesso della costituzione del seggio,
          provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
              b)   a   rilasciare   ai   richiedenti  un'attestazione
          dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
              c)  a  pianificare  e  organizzare,  sulla  base  delle
          richieste   pervenute,   il  supporto  tecnico-operativo  a
          disposizione  degli  uffici  elettorali  di  sezione per la
          raccolta del voto domiciliare.
             6.  Per  gli elettori ammessi al voto a domicilio presso
          una   dimora   ubicata  in  un  comune  diverso  da  quello
          d'iscrizione  nelle liste elettorali, il sindaco del comune
          d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a)
          e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci
          dei  comuni  ove  avviene la raccolta del voto a domicilio.
          Questi   ultimi  provvedono  a  predisporre  i  conseguenti
          elenchi  da  consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno
          che   precede  le  elezioni,  ai  presidenti  degli  uffici
          elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate
          le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.
             7.  Il  voto  viene  raccolto,  durante le ore in cui e'
          aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale
          di sezione nella cui circoscrizione e' ricompresa la dimora
          espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di
          cui  al  comma  3, con l'assistenza di uno degli scrutatori
          del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle
          operazioni   di  raccolta  del  voto  a  domicilio  possono
          partecipare  i  rappresentanti  di  lista  che  ne facciano
          richiesta.
             8.  Il  presidente  dell'ufficio  elettorale  di sezione
          cura,  con  ogni  mezzo  idoneo,  che  siano  assicurate la
          liberta'  e  la  segretezza  del  voto  nel  rispetto delle
          esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.
             9.  Le  schede  votate  sono  raccolte  e  custodite dal
          presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o piu'
          plichi distinti, nel caso di piu' consultazioni elettorali,
          e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale
          di  sezione  per  essere  immesse  nell'urna  o  nelle urne
          destinate  alle votazioni, previo riscontro del loro numero
          con   quello   degli   elettori  che  sono  stati  iscritti
          nell'apposito  elenco.  I  nominativi degli elettori il cui
          voto  e' raccolto a domicilio da parte del presidente di un
          ufficio   elettorale   di   sezione   diverso   da   quello
          d'iscrizione  vengono iscritti in calce alla lista stessa e
          di essi e' presa nota nel verbale.
             9-bis.   Ove   necessario,   la  commissione  elettorale
          circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, puo',
          con  proprio  provvedimento, disporre che il voto di taluni
          elettori  ammessi  al  voto  a domicilio venga raccolto dal
          seggio  speciale  che  opera presso l'ospedale o la casa di
          cura  ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti
          elettori.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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