Legge Ordinaria n. 149 del 13/08/2010 G.U. n.212 del 10 settembre 2010
PIANETTA e TEMPESTINI: Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e agli articoli 11 e 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo (3400)
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.   35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  maggio  2005,  n.  80,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 15-ter e' sostituito dal seguente: 
  «15-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, le somme  non
erogate  dal  funzionario  delegato  in   esecuzione   di   specifici
interventi,  progetti  o  programmi  possono  essere  temporaneamente
utilizzate, nell'ambito della medesima sede all'estero, per spese  di
analoga natura derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate,
in  attesa  della  definizione  delle  procedure  di  accredito   del
successivo ordine di rimessa valutaria. All'atto della ricezione  dei
nuovi fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di
riferimento, e' obbligatoria la sistemazione  contabile  della  cassa
temporaneamente utilizzata»; 
    b) il comma 15-quater e' sostituito dal seguente: 
  «15-quater.  Le  erogazioni  successive  a  quella  iniziale   sono
condizionate  al  rilascio  di  un'attestazione  da  parte  del  capo
missione sullo stato di realizzazione degli  interventi,  progetti  o
programmi. Entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun  esercizio
finanziario, il funzionario delegato  presenta  una  relazione  sullo
stato  dell'intervento,  progetto  o  programma,  accompagnata  dalla
distinta delle spese sostenute nell'esercizio. Entro  novanta  giorni
dalla conclusione di ciascun intervento,  progetto  o  programma,  il
funzionario  delegato  versa  all'erario  le  eventuali  economie   e
presenta  ai  competenti  uffici  dell'Amministrazione  degli  affari
esteri l'attestazione di tale versamento, la rendicontazione  finale,
corredata  della  documentazione  di  spesa,  nonche'  una  relazione
attestante  l'effettiva  realizzazione  dell'intervento,  progetto  o
programma e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In caso  di
avvicendamento tra funzionari delegati, la rendicontazione e' resa  a
cura del funzionario delegato in  carica,  sulla  base  di  specifici
passaggi di consegne; i relativi verbali sono allegati al  rendiconto
e, in caso di oggettiva impossibilita', al rendiconto e' allegata una
specifica  dichiarazione  del   medesimo   funzionario   in   carica,
attestante le ragioni del mancato  passaggio  di  consegne.  In  tali
casi, ciascun funzionario delegato e' comunque responsabile  per  gli
atti di spesa della propria gestione»; 
    c) il comma 15-quinquies e' sostituito dal seguente: 
  «15-quinquies. Con regolamento emanato  con  decreto  del  Ministro
degli affari esteri, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono stabilite  le  modalita'  di  armonizzazione  del
regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi,  progetti  o
programmi di  cooperazione  allo  sviluppo  conclusi  negli  esercizi
finanziari fino all'anno 2010»; 
    d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «15-septies. Per le spese di funzionamento delle unita' tecniche di
cui all'articolo 13, comma 5, della legge 26 febbraio  1987,  n.  49,
nelle more dell'accredito  della  successiva  rimessa  valutaria,  il
funzionario delegato puo' temporaneamente utilizzare fondi di analoga
natura  comunque  disponibili,  ove  cio'  sia   indispensabile   per
assicurare la continuita' dei servizi. All'atto della  ricezione  dei
fondi accreditati,  e  comunque  improrogabilmente  entro  l'anno  di
riferimento, e' obbligatoria la sistemazione  contabile  della  cassa
temporaneamente utilizzata. I fondi di cui  al  presente  comma  sono
accreditati  dalla  Direzione  generale  per  la  cooperazione   allo
sviluppo  del  Ministero  degli   affari   esteri   al   capo   della
rappresentanza diplomatica». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  2,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  14
          marzo 2005, n. 35  (Disposizioni  urgenti  nell'ambito  del
          Piano di  azione  per  lo  sviluppo  economico,  sociale  e
          territoriale), convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          14 maggio 2005,  n.  80,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 1 (Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla
          contraffazione e  sostegno  all'internazionalizzazione  del
          sistema produttivo). -  1.  Per  il  rilancio  del  sistema
          portuale italiano, con l'obiettivo di consentire l'ingresso
          e l'uscita delle merci dal territorio doganale  dell'Unione
          europea  in  tempi  tecnici  adeguati  alle  esigenze   dei
          traffici,  nonche'   per   l'incentivazione   dei   sistemi
          logistici nazionali in grado di rendere piu' efficiente  lo
          stoccaggio,  la  manipolazione  e  la  distribuzione  delle
          merci,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  adottato  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, e' definito,  ferme
          restando le vigenti disposizioni in materia di  servizi  di
          polizia   doganale,   il    riassetto    delle    procedure
          amministrative   di   sdoganamento   delle    merci,    con
          l'individuazione  di  forme   di   semplificazione   e   di
          coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle  dogane,
          per le procedure di competenza di altre amministrazioni che
          concorrono  allo  sdoganamento  delle  merci,  e   comunque
          nell'osservanza dei principi della  massima  riduzione  dei
          termini   di   conclusione   dei   procedimenti   e   della
          uniformazione  dei  tempi  di  conclusione   previsti   per
          procedimenti tra loro analoghi, della  disciplina  uniforme
          dei procedimenti dello stesso tipo che si  svolgono  presso
          diverse  amministrazioni  o  presso  diversi  uffici  della
          medesima     amministrazione,     dell'accorpamento     dei
          procedimenti che si riferiscono  alla  medesima  attivita',
          dell'adeguamento   delle    procedure    alle    tecnologie
          informatiche,  del  piu'  ampio  ricorso  alle   forme   di
          autocertificazione, sulla base delle  disposizioni  vigenti
          in materia. E' fatta salva  la  disciplina  in  materia  di
          circolazione in ambito internazionale dei beni culturali di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
              2. Ai fini di cui al comma 1,  i  soggetti  deputati  a
          rilasciare le prescritte  certificazioni  possono  comunque
          consentire,   in   alternativa,   la    presentazione    di
          certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato. 
              3. Al comma 380 dell'art. 1  della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311, dopo le parole: «Agenzia delle entrate»  sono
          inserite le seguenti: «e all'Agenzia delle dogane». 
              4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza
          delle  apparecchiature  scanner  in  dotazione  all'Agenzia
          delle dogane installate nei maggiori  porti  ed  interporti
          del  territorio  nazionale,  favorire  la  presenza   delle
          imprese  sul  mercato  attraverso  lo   snellimento   delle
          operazioni doganali corrette  ed  il  contrasto  di  quelle
          fraudolente,  nonche'  assicurare  un  elevato  livello  di
          deterrenza ai  traffici  connessi  al  terrorismo  ed  alla
          criminalita'   internazionale,   l'Agenzia   delle   dogane
          utilizza, entro il limite di ottanta milioni  di  euro,  le
          maggiori somme rispetto  all'esercizio  precedente  versate
          all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto del n. 3)
          della lettera i) del comma 1 dell'art.  3  della  legge  10
          ottobre 1989, n. 349, sono disponibili  per  l'acquisizione
          di mezzi  tecnici  e  strumentali  nonche'  finalizzate  al
          potenziamento delle attivita' di accertamento, ispettive  e
          di contrasto alle frodi. 
              5. E' istituito presso  il  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  un  apposito  Fondo  con  la  dotazione  di
          34.180.000 euro per l'anno 2005,  di  39.498.000  euro  per
          l'anno 2006, di  38.700.000  euro  per  l'anno  2007  e  di
          42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
          connesse all'istituzione del Sistema d'informazione  visti,
          finalizzato al contrasto della criminalita'  organizzata  e
          della immigrazione illegale attraverso lo scambio  tra  gli
          Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
          di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8  giugno  2004  del
          Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
          provvede con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere  di
          cui al presente comma si provvede: 
                a) quanto a  euro  4.845.000  per  il  2005,  a  euro
          15.000.000 per ciascuno degli anni 2006  e  2007,  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2005-2007,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale»  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,  allo  scopo
          parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005  e
          per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni  2006  e  2007,
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri
          e,  per  euro  3.500.000  per  il  2005,   l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'interno; 
                b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
          a decorrere dal 2008,  mediante  utilizzo  di  parte  delle
          maggiori entrate  derivanti  dall'attuazione  dell'art.  7,
          comma 3; 
                c) quanto a euro  29.335.000  per  il  2005,  a  euro
          24.498.000 per il 2006 e ad euro  1.134.000  per  il  2007,
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2005-2007,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2005,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al predetto Ministero. 
              6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a.,
          come previsto dalla  legge  24  aprile  1990,  n.  100,  e'
          elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero che
          riguardano attivita' aggiuntive delle imprese, derivanti da
          acquisizioni di imprese,  «joint-venture»  o  altro  e  che
          garantiscano il  mantenimento  delle  capacita'  produttive
          interne. Resta ferma la facolta' del CIPE di  variare,  con
          proprio  provvedimento,  la  percentuale   della   predetta
          partecipazione. 
              6-bis. Al fine di potenziare l'attivita'  della  SIMEST
          Spa a supporto dell'internazionalizzazione  delle  imprese,
          le regioni possono  assegnare  in  gestione  alla  societa'
          stessa propri  fondi  rotativi  con  finalita'  di  venture
          capital,  per  l'acquisizione  di   quote   aggiuntive   di
          partecipazione fino a un  massimo  del  49  per  cento  del
          capitale o fondo sociale di societa' o imprese  partecipate
          da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono
          autonomi e restano distinti  dal  patrimonio  della  SIMEST
          Spa. Qualora i fondi rotativi siano  assegnati  da  regioni
          del    Mezzogiorno,    le    quote    di     partecipazione
          complessivamente  detenute   dalla   SIMEST   Spa   possono
          raggiungere una  percentuale  fino  al  70  per  cento  del
          capitale o fondo sociale. I fondi  rotativi  regionali  con
          finalita' di venture capital previsti  dal  presente  comma
          possono anche confluire, ai fini della gestione, nel  fondo
          unico di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296, estendendosi agli, stessi la  competenza  del
          Comitato di  indirizzo  e  di  rendicontazione  di  cui  al
          decreto del Vice Ministro delle attivita' produttive n. 404
          del 26 agosto 2003. Il Ministro  dello  sviluppo  economico
          provvede,  con  proprio  decreto,  all'integrazione   della
          composizione del Comitato di indirizzo e di rendicontazione
          con un rappresentante della regione assegnataria del  fondo
          per le specifiche delibere di impiego del  medesimo,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              7. E' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 100 euro fino  a  7.000  euro  l'acquirente  finale  che
          acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro  qualita'
          o per la condizione di chi le offre  o  per  l'entita'  del
          prezzo, inducano a ritenere  che  siano  state  violate  le
          norme in materia di origine e provenienza dei  prodotti  ed
          in materia di  proprieta'  industriale.  In  ogni  caso  si
          procede alla confisca amministrativa delle cose di  cui  al
          presente comma. Restano ferme le norme di  cui  al  decreto
          legislativo 9 aprile  2003,  n.  70.  Salvo  che  il  fatto
          costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da  un
          operatore commerciale o importatore o  da  qualunque  altro
          soggetto  diverso  dall'acquirente  finale,   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria e'  stabilita  da  un  minimo  di
          20.000 euro fino ad un milione di euro.  Le  sanzioni  sono
          applicate ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.  689.
          Fermo restando quanto  previsto  in  ordine  ai  poteri  di
          accertamento degli ufficiali  e  degli  agenti  di  polizia
          giudiziaria dall'art. 13 della  citata  legge  n.  689  del
          1981,   all'accertamento   delle   violazioni   provvedono,
          d'ufficio  o   su   denunzia,   gli   organi   di   polizia
          amministrativa. 
              8. Le somme derivanti dall'applicazione delle  sanzioni
          previste dal comma 7 sono versate all'entrata del  bilancio
          dello Stato per essere riassegnate  ad  appositi  capitoli,
          anche di nuova istituzione, dello stato di  previsione  del
          Ministero delle attivita' produttive e del Ministero  degli
          affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione.
          Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale,
          le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale
          competente e per il  restante  50  per  cento  allo  Stato,
          secondo le modalita' di cui al primo periodo. 
              9. All'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre  2003,
          n.  350,  dopo   le   parole:   «fallaci   indicazioni   di
          provenienza» sono inserite le seguenti: «o di origine». 
              10. All'art. 517 del codice  penale,  le  parole:  «due
          milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro». 
              11. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione
          di cui all'art. 1-quater, opera  in  stretto  coordinamento
          con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri. 
              12. I benefici e  le  agevolazioni  previsti  ai  sensi
          della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre  2002,  n.
          273, non  si  applicano  ai  progetti  delle  imprese  che,
          investendo all'estero, non prevedano  il  mantenimento  sul
          territorio nazionale delle attivita' di ricerca,  sviluppo,
          direzione commerciale, nonche'  di  una  parte  sostanziale
          delle attivita' produttive. 
              13. -. 
              14. Allo scopo di favorire  l'attivita'  di  ricerca  e
          innovazione  delle  imprese  italiane   ed   al   fine   di
          migliorarne     l'efficienza      nei      processi      di
          internazionalizzazione, le partecipazioni  acquisite  dalla
          Simest S.p.a ai sensi dell'art. 1  della  legge  24  aprile
          1990, n. 100, possono superare la quota del  25  per  cento
          del capitale o fondo sociale della societa' nel caso in cui
          le imprese italiane intendano  effettuare  investimenti  in
          ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto. 
              15.  I  funzionari  delegati  di  cui  all'art.  3  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  marzo  2000,  n.  120,  possono  effettuare
          trasferimenti tra le aperture di credito disposte  in  loro
          favore su capitoli  relativi  all'acquisizione  di  beni  e
          servizi  nell'ambito  dell'unita'  previsionale   di   base
          «Uffici all'estero» dello stato di previsione del Ministero
          degli affari  esteri.  Detti  trasferimenti,  adeguatamente
          motivati,  sono  comunicati   al   competente   centro   di
          responsabilita', all'ufficio centrale del bilancio  e  alla
          Corte  dei  conti,  al  fine  della  rendicontazione,   del
          controllo e delle conseguenti  variazioni  di  bilancio  da
          disporre con decreto del Ministro degli affari esteri.  Con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  stabilite
          le modalita' di attuazione delle norme di cui  al  presente
          comma. 
              15-bis. I fondi  di  cui  all'art.  25,  comma  1,  del
          regolamento  di  cui  ai  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 12 aprile 1988, n. 177,  sono  accreditati  alle
          rappresentanze diplomatiche, per le finalita'  della  legge
          26 febbraio 1987, n. 49, e per  gli  adempimenti  derivanti
          dai  relativi  obblighi  internazionali,  sulla   base   di
          interventi, progetti o programmi,  corredati  dei  relativi
          documenti analitici  dei  costi  e  delle  voci  di  spesa,
          approvati dagli organi deliberanti. 
              15-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, le
          somme non erogate dal funzionario delegato in esecuzione di
          specifici interventi, progetti o programmi  possono  essere
          temporaneamente utilizzate, nell'ambito della medesima sede
          all'estero,  per  spese  di  analoga  natura  derivanti  da
          obbligazioni giuridicamente perfezionate, in  attesa  della
          definizione delle procedure  di  accredito  del  successivo
          ordine di rimessa valutaria. All'atto della  ricezione  dei
          nuovi fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro
          l'anno di  riferimento,  e'  obbligatoria  la  sistemazione
          contabile della cassa temporaneamente utilizzata. 
              15-quater. Le erogazioni successive a  quella  iniziale
          sono condizionate al rilascio di un'attestazione  da  parte
          del  capo  missione  sullo  stato  di  realizzazione  degli
          interventi, progetti o  programmi.  Entro  sessanta  giorni
          dalla  chiusura  di  ciascun  esercizio   finanziario,   il
          funzionario delegato presenta  una  relazione  sullo  stato
          dell'intervento, progetto o programma,  accompagnata  dalla
          distinta  delle  spese  sostenute   nell'esercizio.   Entro
          novanta giorni dalla  conclusione  di  ciascun  intervento,
          progetto  o  programma,  il  funzionario   delegato   versa
          all'erario le eventuali economie e presenta  ai  competenti
          uffici    dell'Amministrazione    degli    affari    esteri
          l'attestazione  di  tale  versamento,  la   rendicontazione
          finale, corredata della documentazione  di  spesa,  nonche'
          una   relazione   attestante   l'effettiva    realizzazione
          dell'intervento, progetto o programma e  il  raggiungimento
          degli obiettivi prefissati. In caso di  avvicendamento  tra
          funzionari delegati, la rendicontazione e' resa a cura  del
          funzionario delegato in carica,  sulla  base  di  specifici
          passaggi di consegne; i relativi verbali sono  allegati  al
          rendiconto e,  in  caso  di  oggettiva  impossibilita',  al
          rendiconto e'  allegata  una  specifica  dichiarazione  del
          medesimo funzionario in carica, attestante le  ragioni  del
          mancato  passaggio  di  consegne.  In  tali  casi,  ciascun
          funzionario delegato e' comunque responsabile per gli  atti
          di spesa della propria gestione. 
              15-quinquies. Con regolamento emanato con  decreto  del
          Ministro degli affari esteri, di concerto con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
          di    armonizzazione    del    regime    giuridico    delle
          rendicontazioni degli interventi, progetti o  programmi  di
          cooperazione  allo   sviluppo   conclusi   negli   esercizi
          finanziari fino all'anno 2010. 
              15-sexies. Per la  realizzazione  degli  interventi  di
          emergenza di cui all'art. 11 della legge 26 febbraio  1987,
          n.  49,  e   successive   modificazioni,   mediante   fondi
          accreditati  alle  rappresentanze  diplomatiche,  il   capo
          missione puo' stipulare convenzioni con  le  organizzazioni
          non governative che operano localmente. La  congruita'  dei
          tassi  di  interesse  applicati  dalle  organizzazioni  non
          governative  per   la   realizzazione   di   programmi   di
          microcredito e' attestata  dal  capo  della  rappresentanza
          diplomatica. 
              15-septies. Per le spese di funzionamento delle  unita'
          tecniche di cui  all'art.  13,  comma  5,  della  legge  26
          febbraio 1987,  n.  49,  nelle  more  dell'accredito  della
          successiva rimessa valutaria, il funzionario delegato  puo'
          temporaneamente utilizzare fondi di analoga natura comunque
          disponibili, ove cio' sia indispensabile per assicurare  la
          continuita' dei servizi. All'atto della ricezione dei fondi
          accreditati, e comunque improrogabilmente entro  l'anno  di
          riferimento,  e'  obbligatoria  la  sistemazione  contabile
          della cassa temporaneamente utilizzata. I fondi di  cui  al
          presente comma sono accreditati  dalla  Direzione  generale
          per la  cooperazione  allo  sviluppo  del  Ministero  degli
          affari esteri al capo della rappresentanza diplomatica.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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