Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 19 del 01/02/2010 G.U. n.43 del 22 febbraio 2010
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (2540)
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (2540)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA P r o m u l g a la seguente legge: Art. 1. (Autorizzazione all'adesione) 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione sulla responsabilita' civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001.
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Si riporta il testo degli artt. 1, 6, 8 e 11 del D.P.R. 27 maggio 1978, n. 504 (Norme di attuazione della delega di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 185, per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971), come modificati dalla presente legge: «Art. 1. Ai sensi del presente decreto: con l'espressione "convenzione sull'intervento in alto mare" si intende la convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185; con l'espressione "Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001" si intende la Convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001; con l'espressione "Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992" si intende la convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185; con l'espressione "Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992" si intende la convenzione internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185; con l'espressione "certificato assicurativo" si intende il certificato prescritto dall'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992, nonche' il certificato assicurativo prescritto dall'art. 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001; con l'espressione "garanzia assicurativa" si intende la garanzia prevista dall'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992, nonche' la garanzia prevista dall'art. 7, paragrafo 1, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001; con termine "Fondo" si intende il fondo istituito con la convenzione del Fondo per l'indennizzo; con l'espressione "stazza lorda" si intende la stazza lorda calcolata conformemente alle regole sulla stazzatura che figurano nell'Allegato I della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 958.». «Art. 6. Le navi aventi una stazza lorda uperiore a 1.000 tonnellate possono accedere e trattenersi nei porti nazionali e nelle stazioni terminali site nelle acque territoriali per effettuarvi operazioni commerciali e possono transitare nelle acque territoriali soltanto se sono munite del certificato assicurativo. Il comandante della nave deve curare che, durante l'accesso, il trattenimento e il transito di cui al primo coma, il certificato assicurativo di cui al medesimo primo comma sia a bordo. Il proprietario della nave e' tenuto a depositare copia del certificato assicurativo presso l'ufficio di iscrizione della nave. Il proprietario, l'armatore, o il raccomandatario delle navi di cui al primo comma deve comunicare al comandante del porto, prima dell'accesso al porto e alle stazioni terminali, gli estremi del certificato assicurativo che deve essere esibito subito dopo l'arrivo dal comandante della nave. In caso di mancanza o irregolarita' del certificato assicurativo il comandante del porto rifiuta l'accesso o la partenza della nave, vietando o sospendendo le operazioni di carico e scarico, e dandone immediata comunicazioni all'autorita' doganale agli stessi fini.». «Art. 8. La garanzia puo' essere costituita in uno dei modi indicati dall'art. VII, par. 1, della Confezione sulla responsabilita' civile del 1992 ovvero, per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, dall'art. 7, paragrafo 1, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001. Il rilascio della garanzia assicurativa e' provato da apposito certificato, conforme al modello allegato alla Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992 ovvero, per i danni dovuti all'inquinamento da combustibile delle navi, al modello allegato alla Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001, rilasciato da un organismo abilitato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La garanzia assicurativa e' valida ed efficace per tutto il tempo per il quale e' stata rilasciata. I suoi effetti non possono essere sospesi in caso di mancato o tardivo pagamento dei corrispettivi dovuti dal soggetto obbligato ne' di fallimento o di inizio delle altre procedure concorsuali a carico del soggetto stesso. «Art. 11. Le cause relative alla responsabilita' del proprietario della nave per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, ai sensi della Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992 e della Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001, sono di competenza del tribunale nella cui circoscrizione si e' verificato l'inquinamento. Nell'ipotesi di inquinamento di acque territoriali o di luoghi appartenenti alla circoscrizione di piu' tribunali, e' competente il tribunale preventivamente adito. Per la procedura di limitazione della responsabilita' del proprietario, ai sensi dell'art. V della Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al libro IV, titolo IV del codice della navigazione. Il procedimento di limitazione e' promosso avanti al tribunale competente ai sensi del primo comma del presente articolo. La costituzione del Fondo, secondo le modalita' previste dall'art. V della Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992, e' fatta presso la cancelleria del tribunale competente a conoscere delle cause di responsabilita'. Lo stesso tribunale di cui al primo comma e' competente a conoscere di tutte le cause promosse per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992.».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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