Legge Ordinaria n. 220 del 13/12/2010 G.U. n.297 del 21 dicembre 2010
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) (3778)
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
          (Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. 
              Risultati differenziali. Fondi e tabelle) 
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza,  di  cui  all'articolo
11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  per
gli anni 2011, 2012 e 2013, sono indicati nell'allegato 1. I  livelli
del ricorso  al  mercato  si  intendono  al  netto  delle  operazioni
effettuate  al  fine  di  rimborsare  prima  della  scadenza   o   di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato. 
  2. Nell'allegato 2 sono indicati: 
    a) l'adeguamento degli importi  dei  trasferimenti  dovuti  dallo
Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37,  comma  3,  lettera
c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e  successive  modificazioni,  e
dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e
successive modificazioni, per l'anno 2011; 
    b) gli importi complessivamente dovuti  dallo  Stato  per  l'anno
2011 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a). 
  3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra  le
gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della
legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive   modificazioni.
Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi  che,  prima  del
riparto, sono attribuiti: 
    a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e  coloni  a
completamento  dell'integrale  assunzione  a   carico   dello   Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1º gennaio 1989; 
    b) alla gestione speciale minatori; 
    c) all'Ente  nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza  per  i
lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico. 
  4. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati: 
    a) i maggiori oneri, per gli anni 2009 e  2010,  a  carico  della
gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e  indennita'  agli
invalidi civili, ciechi e  sordomuti  di  cui  all'articolo  130  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
    b) gli importi, utilizzati  per  il  finanziamento  dei  maggiori
oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base  del
bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale
per l'anno 2009, trasferite alla  gestione  di  cui  all'articolo  37
della legge 9 marzo 1989,  n.  88,  e  successive  modificazioni,  in
eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni  e  provvidenze  varie,
ovvero  accantonate  presso  la  medesima  gestione,  in  quanto  non
utilizzate per i rispettivi scopi. 
  5. Una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno  2012,  delle
risorse  del  Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  destinate   alla
programmazione   regionale,   incluse    quelle    derivanti    dalla
rimodulazione disposta ai sensi  della  Tabella  E,  e'  destinata  a
interventi di edilizia sanitaria pubblica.  In  ogni  caso  e'  fatta
salva la ripartizione dell'85 per cento delle  risorse  alle  regioni
del Mezzogiorno  e  del  restante  15  per  cento  alle  regioni  del
centro-nord. 
  6. L'erogazione delle risorse  disponibili  previste  dall'articolo
25, comma 2, del de­creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e  successive
modificazioni, e' subordinata alla verifica, entro il primo  semestre
dell'anno 2011, da parte dei Ministeri  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e dell'economia e  delle  finanze,  della  previsione,  nei
contratti  di  servizio,  di   misure   di   efficientamento   e   di
razionalizzazione. Le risorse  previste  dal  comma  1  del  medesimo
articolo 25 del  decreto-legge  n.  185  del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni,
e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009, pari  a  425
milioni  di  euro,  sono  ripartite,   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  previo  parere  favorevole  della
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
28 agosto 1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni,  di  seguito
denominata  «Conferenza   unificata»,   quali   contributi   per   il
sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile per le  regioni
a  statuto  ordinario.  Fermi  restando   i   criteri   generali   di
ripartizione  del  Fondo  per  le   aree   sottoutilizzate   di   cui
all'articolo  18,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  185  del  2008,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  2  del  2009,  tale
ripartizione tiene conto, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo
25, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, dei seguenti criteri: 
    a) programmazione e realizzazione  di  investimenti  con  risorse
regionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente; 
    b) aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011  da  cui  risulti
l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi; 
    c)  razionalizzazione  dei  servizi  nell'ottica  di   una   piu'
efficiente programmazione, nel periodo di efficacia dei contratti, in
rapporto  ai  servizi  resi  nell'anno  precedente,  con  conseguente
incremento del carico medio  annuo  dei  passeggeri  trasportati  nel
primo periodo di applicazione del contratto; 
    d) ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto
di servizio. 
  7. I contratti di servizio per le regioni a statuto speciale devono
prevedere criteri di efficientamento e di  razionalizzazione  e  sono
stipulati nei limiti  degli  stanziamenti  di  bilancio  a  carattere
continuativo allo scopo  autorizzati.  Eventuali  risorse  aggiuntive
sono utilizzate in favore dei soggetti di cui  al  comma  6,  alinea,
secondo periodo, e sulla base dei criteri previsti nelle lettere  a),
b), c) e d) del medesimo comma. 
  8. Entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni avvia
le  procedure  per  l'assegnazione  di  diritti  d'uso  di  frequenze
radioelettriche da destinare a servizi di  comunicazione  elettronica
mobili in larga banda con l'utilizzo della banda  790-862  MHz  e  di
altre  risorse  eventualmente  disponibili,  conformemente  a  quanto
previsto dal codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al
decreto legislativo 1º agosto  2003,  n.  259.  In  coerenza  con  la
normativa dell'Unione europea, il Ministro dello  sviluppo  economico
fissa la data per l'assegnazione delle frequenze della banda  790-862
MHz e delle altre risorse eventualmente  disponibili  ai  servizi  di
comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle
frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi
di comunicazione elettronica mobili  in  larga  banda  deve  comunque
avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il  Ministero  dello  sviluppo
economico puo' sostituire le frequenze  gia'  assegnate  nella  banda
790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi
da  9  a  12  o  altrimenti  disponibili.  Il  piano   nazionale   di
ripartizione delle frequenze e il  piano  nazionale  di  assegnazione
delle  frequenze  televisive  sono  adeguati  alle  disposizioni  del
presente comma. 
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione  di  misure
economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara
di cui al comma 8, per una percentuale pari al  10  per  cento  degli
introiti della gara stessa e comunque per un  importo  non  eccedente
240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso piu'  efficiente
dello spettro attualmente destinato alla  diffusione  di  servizi  di
media  audiovisivi  in  ambito  locale.  A  tal  fine,  la   predetta
percentuale di introiti e' iscritta in un  apposito  fondo  istituito
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 
  10. Prima della data stabilita per la definitiva  cessazione  delle
trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi  dell'articolo
2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e
successive  modificazioni,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
provvede  alla  definitiva  assegnazione  dei   diritti   d'uso   del
radiospettro,  anche  mediante   la   trasformazione   del   rilascio
provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d'uso, e  rilascia
i relativi  titoli  abilitativi  conformemente  ai  criteri  previsti
dall'articolo 15, comma 1, del  testo  unico  dei  servizi  di  media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, e successive modificazioni,  e  dall'articolo  8-novies
del  decreto-legge  8   aprile   2008,   n.   59,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  6  giugno  2008,  n.  101,  e  successive
modificazioni. Successivamente all'assegnazione di cui al  precedente
periodo, i  soggetti  privi  del  necessario  titolo  abilitativo  si
astengono  dal  compiere  atti  che   comportino   l'utilizzo   delle
radiofrequenze  o  che  siano  suscettibili  di  interferire  con  il
legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso  di  violazione
di tale obbligo o di indebita  occupazione  delle  radiofrequenze  da
parte di soggetti  operanti  in  tecnica  analogica  o  digitale,  si
applicano gli  articoli  97  e  98  del  codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni. L'attivazione, anche su  reti  SFN  (Single
Frequency Network), di impianti non preventivamente  autorizzati  dal
Ministero  dello  sviluppo  economico  comporta,  ferma  restando  la
disattivazione dell'impianto illecitamente attivato,  la  sospensione
temporanea del diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo di
un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo
diritto d'uso. 
  11. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministero dello sviluppo economico  e  l'Autorita'
per le garanzie nelle  comunicazioni,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari  dei  diritti
d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione  di  servizi  di
media audiovisivi, ai fini di un uso piu' efficiente dello spettro  e
della valorizzazione e promozione delle culture regionali  o  locali.
Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai  sensi  del  presente
comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo  52,
comma  3,  del  testo  unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e
radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 
  Il Ministero dello sviluppo  economico  acquisisce  il  diritto  di
disporre dei  di­ritti  d'uso  sulle  radiofrequenze  precedentemente
assegnate. 
  12. In caso di trasmissione  di  programmi  televisivi  in  tecnica
digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo,  al  soggetto
che ne ha la responsabilita'  editoriale  si  applicano  le  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo  98,  comma  2,  del
codice  delle  comunicazioni  elettroniche,   di   cui   al   decreto
legislativo 1º agosto  2003,  n.  259,  e  successive  modificazioni.
L'operatore di rete che ospita nel proprio blocco  di  diffusione  un
fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo
e' soggetto  alla  sospensione  o  alla  revoca  dell'utilizzo  della
risorsa assegnata con il diritto d'uso. 
  13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano  proventi  stimati
non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure  di  assegnazione
devono concludersi in termini tali da  assicurare  che  gli  introiti
dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello  Stato
entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in  sede  di  attuazione
del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alla  previsione,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  12,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze provvede,  con  proprio  decreto,  alla
riduzione  lineare,   fino   alla   concorrenza   dello   scostamento
finanziario riscontrato,  delle  dotazioni  finanziarie,  iscritte  a
legislazione vigente, nell'ambito delle  spese  rimodulabili  di  cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.  196  del
2009, delle missioni di spesa di ciascun  Ministero.  Dalle  predette
riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario  delle
universita',  nonche'  le  risorse  destinate  alla  ricerca   e   al
finanziamento del cinque per mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate  rispetto  alla
stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno  al
Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore,
da  definire  con  apposito  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  14. La dotazione del Fondo per interventi strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 1.752 milioni di euro per l'anno
2011, di 225 milioni di euro per l'anno 2012 e di 49 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2013. 
  15. Al fine di disciplinare il trattamento tributario del contratto
di locazione finanziaria (leasing) applicato al settore immobiliare e
di garantirne la coerenza con le disposizioni relative  alle  imposte
di registro, ipotecaria e catastale  applicate  per  i  trasferimenti
operati  con  strumenti  contrattuali  diversi  dallo  stesso,   sono
disposte le seguenti modificazioni: 
    a) al testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131: 
      1)  all'articolo  57,  dopo  il  comma  1-bis  e'  inserito  il
seguente: 
  «1-ter.  L'utilizzatore   dell'immobile   concesso   in   locazione
finanziaria e' solidalmente obbligato al pagamento  del  tributo  per
l'immobile, anche da costruire o in corso di  costruzione,  acquisito
dal locatore per la conclusione del contratto»; 
      2) nella nota all'articolo 1 della tariffa, parte II,  dopo  le
parole:  «credito  al  consumo,»  sono  inserite  le  seguenti:  «ivi
compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare,»; 
    b) all'articolo 11, comma 2, del testo unico  delle  disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e  catastale,  di  cui  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n.  347,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, nonche' l'utilizzatore dell'immobile concesso  in
locazione finanziaria»; 
    c) all'articolo 35 del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: 
      1) il comma 10-ter e' sostituito dal seguente: 
  «10-ter. Per le volture catastali e le trascri­zioni relative  alle
cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo  10,  primo
comma, numero 8-ter), del decreto del Presi­dente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati  all'imposta  sul  valore
aggiunto, di cui siano parte fondi im­mobiliari  chiusi  disciplinati
dall'articolo 37 del testo unico delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  de­creto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e  successive  modificazioni,  e  dall'articolo
14-bis  della  legge  25  gennaio   1994,   n.   86,   e   successive
modificazioni, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come
modifi­cate dal comma 10-bis  del  presente  articolo,  sono  ridotte
della meta'»; 
      2) dopo il comma 10-ter e' inserito il seguente: 
  «10-ter.1.  Alle  cessioni,  effettuate  dalle   banche   e   dagli
intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385,  e  successive  modificazioni,
nel caso di esercizio, da parte  dell'utilizzatore,  dell'opzione  di
acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero  nel
caso di immobile riveniente da  contratti  di  locazione  finanziaria
risolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte  di  registro,
ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa»; 
      3) il comma 10-sexies e' abrogato. 
  16. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3  della  legge
27  luglio  2000,  n.  212,  per  tutti  i  contratti  di   locazione
finanziaria di immobili in corso  di  esecuzione  alla  data  del  1º
gennaio 2011 le parti sono tenute a  versare  un'imposta  sostitutiva
delle imposte  ipotecaria  e  catastale  da  corrispondere  in  unica
soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalita' di versamento sono
determinate  con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia   delle
entrate, da emanare entro il 15 gennaio 2011. La misura  del  tributo
e' definita applicando all'importo, determinato secondo le  modalita'
previste dal comma 10-sexies dell'articolo  35  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della presente legge, una riduzione di una percentuale pari al
4  per  cento  moltiplicato  per  gli  anni  di  durata  residua  del
contratto. 
  17. Al  fine  di  migliorare  le  attivita'  di  controllo  fiscale
indirizzandole verso situazioni a maggiore rischio  di  evasione,  al
comma  1  dell'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive  modificazioni,
dopo le parole: «tenendo anche conto» sono inserite le seguenti:  «di
specifiche  analisi  del  rischio  di  evasione  e»;   al   comma   1
dell'articolo  41­bis  del  citato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 600 del 1973, e successive  modificazioni,  le  parole:
«dagli  accessi,  ispezioni  e  verifiche»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «dalle attivita' istruttorie di cui all'articolo 32,  primo
comma, numeri da 1) a 4),»; al  quarto  comma  dell'articolo  54  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, le  parole:  «dagli  accessi,  ispezioni  e
verifiche»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «dalle   attivita'
istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma,  numeri  da  1)  a
4),». 
  18. A decorrere dal 1º febbraio  2011  al  decreto  legislativo  19
giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  2,  comma  5,  le  parole:  «un  quarto»   sono
sostituite dalle seguenti: «un terzo»; 
    b)  all'articolo  3,  comma  3,  le  parole:  «un  quarto»   sono
sostituite dalle seguenti: «un terzo»; 
    c) all'articolo 15, comma 1,  le  parole:  «un  quarto»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo». 
  19.A decorrere dal 1º febbraio 2011, al comma  6  dell'articolo  48
del decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  e  successive
modificazioni,  le  parole:  «di  un  terzo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del 40  per  cento»  e  le  parole:  «ad  un  terzo»  sono
sostituite dalle seguenti: «al 40 per cento». 
  20. A decorrere dal 1º febbraio 2011,  al  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, comma 1, alla  lettera  a),  le  parole:  «un
dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; alla lettera
b), le parole:  «un  decimo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un
ottavo»;  alla  lettera  c),  le  parole:  «un  dodicesimo»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; 
    b) all'articolo 16, comma 3,  le  parole:  «un  quarto»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»; 
    c) all'articolo 17, comma 2,  le  parole:  «un  quarto»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo». 
  21. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento
agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a
decorrere dal 1º febbraio 2011. 
  22. Le disposizioni di cui al comma  19  si  applicano  ai  ricorsi
presentati a decorrere dal 1º febbraio 2011. Le disposizioni  di  cui
al comma 20, lettera a), si  applicano  alle  violazioni  commesse  a
decorrere dal 1º febbraio 2011; le disposizioni di cui  alle  lettere
b) e c) del medesimo comma si applicano  con  riferimento  agli  atti
emessi a decorrere dal 1º febbraio 2011. 
  23. Al fine di favorire l'attuazione del federalismo fiscale: 
    a) la societa' di cui all'articolo 10, comma 12,  della  legge  8
maggio 1998, n. 146, predispone altresi' le metodologie ed elabora  i
dati per la definizione dei fabbisogni e  dei  costi  standard  delle
funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanita', dalle
regioni e dagli enti locali, secondo modalita' definite con  apposita
convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
La medesima societa' realizza, sulla base delle informazioni messe  a
disposizione dall'Agenzia delle entrate  in  condizioni  di  parita',
prodotti  e  servizi  per  la  gestione  aziendale   da   mettere   a
disposizione delle imprese. Per  le  esigenze  di  potenziamento  del
sistema informativo della fiscalita', anche in vista  dell'attuazione
del federalismo fiscale, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013; 
    b) al terzo periodo del comma  5  dell'articolo  10  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  e  successive  modificazioni,
dopo le parole: «organizza le relative  attivita'  strumentali»  sono
aggiunte le seguenti:  «e  provvede,  attraverso  l'Istituto  per  la
finanza e l'economia locale (IFEL), all'analisi dei bilanci  comunali
e della spesa locale, al fine di individuare  i  fabbisogni  standard
dei comuni». Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto
del Capo del Dipartimento per  le  politiche  fiscali  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  22  novembre  2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  13  del  17  gennaio  2006,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  le
parole: «dello 0,8 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1
per mille». 
  24. La dotazione del Fondo per  il  finanziamento  ordinario  delle
universita' e' incrementata, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro,
nonche' di 500 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2012.  A
valere su quota parte delle risorse  di  cui  al  primo  periodo  del
presente   comma,   con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da emanare entro il 31  gennaio  di
ciascun anno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, e' approvato un  piano  straordinario  per  la  chiamata  di
professori di seconda fascia per ciascuno degli anni  2011-2016.  Per
le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di  cui
all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni. 
  25. Al fine di finanziare la concessione di un credito d'imposta  a
favore delle imprese che affidano attivita' di ricerca e  sviluppo  a
universita' o enti pubblici di ricerca, e' autorizzata  la  spesa  di
100 milioni di euro per l'anno 2011. Il credito d'imposta spetta  per
gli investimenti realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al
31 dicembre 2011, nella misura percentuale, stabilita con il  decreto
di cui all'ultimo periodo del presente  comma,  rapportata  ai  costi
sostenuti per attivita' di ricerca e sviluppo  riferiti  a  contratti
stipulati con universita' ed enti pubblici  di  ricerca.  Il  credito
d'imposta deve  essere  indicato  nella  relativa  dichiarazione  dei
redditi e non concorre alla formazione del  reddito  ne'  della  base
imponibile dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive.  Esso
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Con decreto di natura  non  regolamentare
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e  dello
sviluppo economico, sono individuate le  disposizioni  di  attuazione
del presente comma e, in  particolare,  le  tipologie  di  interventi
suscettibili di agevolazione, i soggetti  beneficiari  meritevoli  di
agevolazione, la percentuale di cui al  secondo  periodo  nonche'  le
modalita' di fruizione del credito d'imposta nel rispetto del  limite
di spesa complessivo. 
  26. La  dotazione  del  Fondo  di  intervento  integrativo  per  la
concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio da ripartire
tra le regioni e' incrementata di 100  milioni  di  euro  per  l'anno
2011. 
  27.  Ai  fini  della  proroga  fino  al  30   giugno   2011   della
partecipazione italiana a missioni internazionali, la  dotazione  del
fondo di cui all'articolo 1, comma  1240,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e' incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2011. 
  28. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º  luglio  2009,n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere  dal  1º  gennaio  2011,  il  piano  di  impiego  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23
maggio 2008,n. 92, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 30 giugno 2011. Si
applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1,
2  e  3,  del  decreto-legge  n.  92  del   2008,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  n.   125   del   2008,   e   successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 36,4 milioni  di
euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5  milioni  di
euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il  personale  di
cui al comma 74 e di cui al comma  75  del  citato  articolo  24  del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 102 del 2009. 
  29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata  di
1.000 milioni di euro per l'anno 2011. Avendo riguardo alle  concrete
modalita' con le quali le singole regioni, in  conformita'  a  quanto
stabilito in materia di Fondo sociale europeo con  l'accordo  tra  lo
Stato e le regioni del 12 febbraio 2009 e con l'intesa sancita  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano l'8 aprile 2009,  concorrono
finanziariamente alle esigenze di cui al comma 30,  una  quota  delle
risorse di cui al presente comma, stabilita con decreti del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  d'intesa  con  le  singole  regioni
interessate, puo'  essere  attribuita  alle  regioni  stesse  per  le
esigenze del trasporto pubblico locale. 
  30. In attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori  sociali,  per
l'anno 2011 e nel limite  delle  risorse  di  cui  al  comma  34,  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base  di
specifici accordi governativi e per periodi non  superiori  a  dodici
mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione,  anche  senza
soluzione  di  continuita',  di  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni, di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  anche  con
riferimento a settori produttivi e  ad  aree  regionali.  Nell'ambito
delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga  alla
normativa  vigente,  anche  senza  soluzione   di   continuita',   di
trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione   speciale,   i   trattamenti   concessi   ai    sensi
dell'articolo 2, comma 138, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,
possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti  di  cui  al
periodo precedente e' ridotta del 10 per  cento  nel  caso  di  prima
proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e  del  40  per
cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno  del
reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere
erogati esclusivamente nel caso di frequenza di  specifici  programmi
di reimpiego,  anche  miranti  alla  riqualificazione  professionale,
organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali invia  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze una relazione  sull'andamento  degli  impegni  delle  risorse
destinate agli ammortizzatori in deroga. 
  31. Al fine di garantire criteri omogenei di  accesso  a  tutte  le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche  ai  lavoratori
destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in  deroga
e di mobilita' in deroga, rispettivamente,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.  223.
Con riferimento ai lavo­ratori di cui al primo periodo, ai  fini  del
calcolo del requisito di cui al citato articolo 16,  comma  1,  della
legge  n.  223  del  1991,  si  considerano  valide  anche  eventuali
mensilita' accreditate dalla  medesima  impresa  presso  la  Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n.  335,  con  esclusione   dei   soggetti   individuati   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
i soggetti che abbiano conseguito in  regime  di  monocommittenza  un
reddito superiore a 5.000  euro  complessivamente  riferito  a  dette
mensilita'. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni, al comma 3,  le  parole:  «2009-2010»  sono
sostituite dalle seguenti: «2009-2011» e, al comma 7, le parole: «per
gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per  gli  anni
2009, 2010 e 2011». 
  32. E prorogata, per l'anno 2011, l'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, nel limite di 30 milioni di  euro
per l'anno 2011, 15  e  16  dell'articolo  19  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento  di  cui
all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185  del  2008
e' prorogato per l'anno 2011 nel limite di spesa  di  15  milioni  di
euro. Al comma 7 dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 185 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  2  del  2009,  e
successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009 e 2010»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011». 
  33.  L'intervento  di  cui  al  comma   6   dell'articolo   1   del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno  2011  nel
limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1  del
citato decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009  e
2010» sono sostituite dalle seguenti: «per  gli  anni  2009,  2010  e
2011». L'intervento a carattere sperimentale di cui  all'articolo  1,
comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  e'  prorogato  per
l'anno 2011 nel limite  di  50  milioni  di  euro  con  le  modalita'
definite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze.
Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2,  commi
131, 132, 134 e 151, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  sono
prorogati per l'anno 2011 con le modalita' definite con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  e  nel  limite  di  importi
definiti con lo stesso decreto,  anche  a  seguito  del  monitoraggio
degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi  per
l'anno 2010, e comunque non  superiori  a  quelli  stabiliti  per  il
medesimo anno 2010. 
  34. Gli oneri derivanti dai commi da 30 a 33 sono  posti  a  carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
come rifinanziato dalla presente legge. 
  35. All'articolo 118, comma 16, della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, e successive modificazioni, le parole: «100 milioni di euro  per
l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011». 
  36. All'articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
le parole: «il Ministro del lavoro, della salute  e  delle  politiche
sociali» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali». 
  37. All'articolo 12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, lettera a), le parole: «comma 2»  sono  sostituite
dalle seguenti: «commi 1 e 2»; 
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da  a)  a
c) del comma 5, ancorche'  maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al
pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  comunque  entro  il
periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito  di  cui
alle medesime lettere, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
nei  limiti  delle  risorse  disponibili  del   Fondo   sociale   per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo'  disporre,  in
deroga alla normativa vigente, in via alternativa a  quanto  previsto
dal citato comma 5, la concessione del prolungamento  dell'intervento
di  tutela  del  reddito  per  il  periodo  di  tempo  necessario  al
raggiungimento della decorrenza del trattamento  pensionistico  sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una
durata non superiore al periodo di tempo intercorrente  tra  la  data
computata con riferimento alle disposizioni in materia di  decorrenza
dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata  in
vigore  del  presente  decreto  e  la  data  della   decorrenza   del
trattamento pensionistico computata sulla base  di  quanto  stabilito
dal presente articolo». 
  38. Per l'anno 2011, lo stanziamento del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma  8,  della  legge  8
novembre 2000, n. 328, e' incrementato di 200 milioni di euro. 
  39. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre  2007,  n.
247, e' abrogato. Alla compensazione delle minori  entrate  derivanti
dal presente comma concorrono i  risparmi  di  cui  all'articolo  12,
comma 12-terdecies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. 
  40. La dotazione del fondo di cui all'articolo  7-quinquies,  comma
1,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'  incrementata  di
924 milioni di euro per l'anno 2011. Una quota delle risorse  di  cui
al primo periodo, pari a 874 milioni di  euro  per  l'anno  2011,  e'
ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra
le finalita' indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge.  Le
risorse, pari a 250 milioni di  euro,  di  cui  all'ultima  voce  del
suddetto elenco 1 sono contestualmente ripartite con un unico decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da  pubblicare  nella
Gazzetta  Ufficiale,  previo  conforme   parere   delle   Commissioni
parlamentari competenti per i profili di  carattere  finanziario,  da
rendere entro trenta giorni dalla trasmissione  della  richiesta.  Al
fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati
al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei  territori,  alle
attivita' di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e  alla
promozione di attivita' sportive, culturali e sociali,  e'  destinata
una quota del fondo di cui al primo periodo, pari  a  50  milioni  di
euro per l'anno  2011.  Alla  ripartizione  della  predetta  quota  e
all'individuazione  dei  beneficiari  si  provvede  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto
di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i  profili
di carattere finanziario. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della  presente  legge,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti  i   criteri   per
l'effettuazione    di    interventi    in    favore    del    settore
dell'autotrasporto di merci. 
  41.  Al  comma  4-bis,  primo   periodo,   del­l'articolo   2   del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25,  concernente  le
agevolazioni fiscali per la piccola proprieta' contadina, le  parole:
«e fino al 31 dicembre 2010» sono soppresse. 
  42. All'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti:  «dicembre
2009». 
  43.  All'articolo  2  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-quinquies le parole: «al fondo di cui  all'articolo
1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono sostituite
dalle seguenti: «al Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307,»; 
    b) al comma 2-undecies, le parole: «50 milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «81 milioni» e le parole: «nel limite di  17  milioni
di euro, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di
48 milioni di euro, al Fondo per interventi strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307». 
  44. All'onere derivante dall'attuazione del comma  45,  pari  a  86
milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a  72,8  milioni
di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,  quanto  a  10,4
milioni di euro, con le risorse rivenienti dal comma 42 del  presente
articolo, che sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, e,
quanto a 2,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2010, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri. 
  45. A decorrere dal 1º agosto  2010  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, in materia di  agevolazioni  contributive  nel  settore
agricolo. 
  46. Le disposizioni di cui ai commi da 42 al presente comma entrano
in vigore alla data  di  pubblicazione  della  presente  legge  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  47. In attuazione dell'articolo 53, comma 1, del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, all'articolo 5, comma 1,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n.  2,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  «31
dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti:  «31  dicembre  2011».
Per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la  disciplina
richiamata nel  primo  periodo  del  presente  comma  si  applica  ai
titolari di reddito di lavoro  dipendente  non  superiore,  nell'anno
2010, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due  periodi
del presente comma, l'annualita' indicata nei periodi secondo e terzo
del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  2  del  2009,   e
successive modificazioni, si considera  riferita  all'anno  2010.  Lo
sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore  di  lavoro
previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, e' concesso per il periodo dal 1º gennaio al 31  dicembre  2011,
con i criteri e le modalita' di cui all'articolo 1, commi  67  e  68,
della legge 24 dicembre  2007,  n.  247,  nei  limiti  delle  risorse
stanziate a tal fine per il medesimo anno 2011 ai  sensi  del  quarto
periodo dell'articolo 1, comma 68, della  citata  legge  n.  247  del
2007. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, e successive modificazioni, le parole: «Nell'anno 2009 e nell'anno
2010» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010 e 2011».
Ai fini  dell'applicazione  del  periodo  precedente,  il  limite  di
reddito indicato nelle disposizioni ivi  richiamate  e'  da  riferire
all'anno 2010. 
  48. Le disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  da  344  a  347,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura  ivi
prevista, anche alle spese sostenute entro il 31  dicembre  2011.  La
detrazione spettante ai sensi del  presente  comma  e'  ripartita  in
dieci quote  annuali  di  pari  importo.  Si  applicano,  per  quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  24,  della
legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  e  successive  modificazioni,  e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  49. Ai sensi dell'articolo 2,  comma  67,  secondo  periodo,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1,  comma  4,
lettera c), dell'intesa Stato-regioni in  materia  sanitaria  per  il
triennio  2010-2012,  sancita   nella   riunione   della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il  livello  del
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  a  cui   concorre
ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo  11,  comma
12,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' incrementato di
347,5 milioni di euro per l'anno 2011,  per  far  fronte  al  maggior
finanziamento concordato  con  le  regioni,  ai  sensi  della  citata
intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno 2011. 
  50. Limitatamente ai risultati d'esercizio  dell'anno  2010,  nelle
regioni per le quali si e' verificato il mancato raggiungimento degli
obiettivi    programmati    di     risanamento     e     riequilibrio
economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro  dai
disavanzi  sanitari,  di  cui  all'accordo  sottoscritto   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e
successive modificazioni, e' consentito provvedere alla copertura del
disavanzo  sanitario  mediante  risorse  di  bilancio   regionale   a
condizione che le relative misure di  copertura,  idonee  e  congrue,
risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2010. 
  51. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei
debiti oggetto della ricognizione di cui all'articolo  11,  comma  2,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  per  le  regioni
gia'  sottoposte  ai  piani  di  rientro  dai   disavanzi   sanitari,
sottoscritti ai sensi dell'articolo 1,  comma  180,  della  legge  30
dicembre  2004,  n.  311,  e   successive   modificazioni,   e   gia'
commissariate alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,
non possono essere  intraprese  o  proseguite  azioni  esecutive  nei
confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle  regioni
medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le  prenotazioni
a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al
presente comma alle aziende  sanitarie  locali  e  ospedaliere  delle
regioni medesime, effettuati prima della data di  entrata  in  vigore
del decreto-legge n. 78  del  2010,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 122 del 2010, non  producono  effetti  dalla  suddetta
data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti  del  servizio
sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre,  per  le
finalita' istituzionali dei predetti enti, delle  somme  agli  stessi
trasferite durante il suddetto periodo. 
  52. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 5  agosto  2010,
n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º  ottobre  2010,
n. 163, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  «Qualora  i
citati tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino
l'attuazione degli stessi  in  misura  parziale,  entro  il  predetto
termine del 31 ottobre 2010, non operano le citate misure  di  blocco
automatico  del  turn-over,  nel  limite  del  10  per  cento  e   in
correlazione alla necessita' di garantire  l'erogazione  dei  livelli
essenziali di assistenza». 
  53. La dotazione del Fondo  strategico  per  il  Paese  a  sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, di cui all'articolo  18,  comma  1,  let­tera  b-bis),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
modificazioni, come  integrato  ai  sensi  dell'articolo  22-ter  del
decreto-legge 1º lu­glio 2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  e  successive  modificazioni,  e'
ridotta di 242 milioni di euro per l'anno 2011. 
  54. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: «2009  e  2010»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«2009, 2010 e 2011»; 
    b) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «La  detrazione
relativa all'anno  2011  non  rileva  ai  fini  della  determinazione
dell'acconto IRPEF per l'anno 2012». 
  55. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30  dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a),  le  parole:  «limitatamente  alle  minoranze
linguistiche» sono soppresse e dopo le  parole:  «legge  23  dicembre
2000, n. 388,» sono inserite  le  seguenti:  «all'articolo  26  della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,»; 
    b) alla lettera d), le parole:  «dall'articolo  3,  comma  2-ter,
della legge 7  agosto  1990,  n.  250,  e  successive  modificazioni,
limitatamente ai quotidiani  italiani  editi  e  diffusi  all'estero,
dall'articolo 26 della legge 5 agosto  1981,  n.  416,  e  successive
modificazioni, nonche'» sono soppresse. 
  56. Le disposizioni di cui al comma 55 si applicano nel limite di 5
milioni di euro per l'anno 2011,  procedendo,  ove  necessario,  alla
rideterminazione  di  contributi,  riducendoli  proporzionalmente  in
relazione al predetto limite di spesa. 
  57. Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  degli  interventi  a
sostegno  della  ricerca  aerospaziale  ed  elettronica,  le  risorse
disponibili in bilancio dall'anno 2011 per contributi pluriennali  ai
sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge  25  settembre  2009,  n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009,  n.
166, sono ridestinate fino a un massimo di 400 milioni  di  euro  per
gli interventi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Sono nulli
gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni  di  cui
al presente comma. 
  58. In considerazione dei  tempi  necessari  per  l'adozione  della
disciplina attuativa det­tata dal regolamento di cui all'articolo 44,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in  attesa  della
definizione della disciplina di settore ivi prevista, e'  autorizzata
la spesa di 100 milioni di euro per l'anno  2011  per  interventi  di
sostegno all'editoria. 
  59. Per accelerare i  pagamenti  dei  comuni  nei  confronti  delle
imprese fornitrici, e' istituito un fondo nello stato  di  previsione
del Ministero dell'interno, con una dotazione di 60 milioni  di  euro
per l'anno 2011, per il pagamento degli  interessi  passivi  maturati
dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori. 
  60.  Il  Ministro  dell'interno  individua  con  proprio   decreto,
stabilendo modalita' e criteri per il riparto del  fondo  di  cui  al
comma 59 fra gli enti virtuosi, i comuni che,  avendo  rispettato  il
patto di stabilita' interno nell'ultimo triennio ed  evidenziando  un
rapporto tra  le  spese  per  il  personale  e  le  entrate  correnti
inferiore alla media nazionale, possono accedere al medesimo fondo. 
  61.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui   all'articolo   10   del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' incrementata di 45 milioni di
euro per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui al  comma  9  del
presente articolo, nonche' di 15 milioni di euro annui  per  ciascuno
degli anni 2012 e 2013. 
  62. Fino alla definizione del nuovo accordo tra  il  Governo  della
Repubblica italiana e il Governo della  Repubblica  francese  per  la
realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, integrativo
di quello ratificato ai sensi della legge 27 settembre 2002, n.  228,
la societa' Rete ferroviaria italiana Spa e' autorizzata a  destinare
l'importo massimo di 35,6 milioni di  euro  a  valere  sulle  risorse
disponibili  indicate  nel  contratto  di  programma   2007-2011,   e
successivi aggiornamenti, per far fronte, limitatamente alla fase  di
studi e  progettazione,  ai  maggiori  oneri  a  carico  dello  Stato
italiano  derivanti  dal  cambiamento  di  tracciato  sul  territorio
nazionale. 
  63.  Per  far  fronte  ai  costi  aggiuntivi   necessari   per   la
realizzazione del cunicolo esplorativo della Maddalena  e  fino  alla
definizione dell'accordo di cui al comma 62, e' posta  interamente  a
carico dello Stato italiano,  nei  limiti  finanziari  stabiliti  dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)  in
sede di approvazione del progetto definitivo del cunicolo,  la  spesa
massima di  12  milioni  di  euro  a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
  64. Al fine di rendere piu' efficaci ed efficienti l'azione per  il
contrasto del gioco gestito e praticato in forme, modalita' e termini
diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro, in  funzione  del
monopolio statale in materia di giochi  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22
aprile 1953, n. 342, nonche' l'azione per la tutela dei  consumatori,
in particolare minori di  eta',  dell'ordine  pubblico,  della  lotta
contro il  gioco  minorile  e  le  infiltrazioni  della  criminalita'
organizzata nel settore  dei  giochi,  garantendo  altresi'  maggiore
effettivita' al principio di lealta' fiscale nel settore del gioco  e
recuperando base  imponibile  e  gettito  a  fronte  di  fenomeni  di
elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore,  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi da 65 a 82. 
  65. L'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.  504,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5. - (Sanzioni). 
  1. Il  soggetto  passivo  che  sottrae,  in  qualsiasi  modo,  base
imponibile  all'imposta  unica  dei  concorsi  pronostici   o   delle
scommesse e' punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per
cento della maggiore imposta e, se la base  imponibile  sottratta  e'
superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da  uno
a sei mesi. 
  2. Il soggetto passivo che, nell'ambito degli adempimenti  previsti
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  8
marzo 2002, n. 66, omette, in tutto o in  parte,  ovvero  ritarda  il
pagamento  dell'imposta   dovuta   e'   punito   con   una   sanzione
amministrativa pari al 30 per cento  degli  importi  non  pagati  nel
termine prescritto. 
  3.  Chi  non  presenta  o  presenta  con  indicazioni  inesatte  la
segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  e'  soggetto   alla
sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000. 
  4. In caso di giocate simulate, fermo restando che l'imposta  unica
e' comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari  alla
vincita  conseguente  alla  giocata  simulata,  oltre  alla  chiusura
dell'esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva e' disposta  la
chiusura  dell'esercizio  da  sei  mesi  a  un  anno.  Qualora,  dopo
l'applicazione della sanzione prevista nel  periodo  precedente,  sia
accertata  un'ulteriore  violazione,  e'  disposta  la  revoca  della
concessione. 
  5. Nell'esercizio delle  attribuzioni  e  dei  poteri  riconosciuti
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per  l'adempimento
dei propri compiti, si applicano,  con  riferimento  alle  violazioni
commesse, gli articoli 9 e 11 del  decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 471, e successive modificazioni. 
  6. Salvo quanto previsto dal comma  7  del  presente  articolo,  si
applicano le  disposizioni  in  materia  di  sanzioni  amministrative
tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
dall'articolo  7  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326.
Tuttavia, ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  12  del  citato
decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive  modificazioni,  le
sanzioni previste dal presente articolo  si  applicano  separatamente
rispetto a tutti gli altri tributi indicati nel comma 4 dello  stesso
articolo 12. 
  7. Le sanzioni in materia di concorsi pronostici  e  di  scommesse,
previste  dal  presente  articolo,  sono   ridotte,   sempreche'   la
violazione non sia stata gia'  oggetto  di  comunicazione  di  omesso
versamento e che, comunque, non siano  iniziati  accessi,  ispezioni,
verifiche o altre attivita' amministrative di contestazione dei quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati  abbiano  avuto  formale
conoscenza: 
    a) a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento  del
tributo, se esso e' eseguito nel termine di trenta giorni dalla  data
dell'omissione o dell'errore; 
    b)  a  un  decimo  del  minimo,  se  la  regolarizzazione   delle
violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o  sul  pagamento
del tributo, avviene entro un anno dalla violazione. 
  8. Il pagamento della sanzione ridotta  di  cui  al  comma  7  deve
essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione  del  pagamento
del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche'  al  pagamento
degli interessi moratori calcolati al tasso  legale  con  maturazione
giorno per giorno». 
  66. Ferma restando l'obbligatorieta',ai  sensi  della  legislazione
vigente, di  licenze,  autorizzazioni  e  concessioni  nazionali  per
l'esercizio  dei   concorsi   pronostici   e   delle   scommesse,   e
conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in  cui
il relativo titolare ovvero  esercente  risulti  sprovvisto  di  tali
titoli abilitativi, ai soli fini tributari: 
    a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e
sulle scommesse e' comunque dovuta ancorche' la raccolta  del  gioco,
compresa quella a distanza, avvenga in  assenza  ovvero  in  caso  di
inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero  dell'economia
e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
    b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta  e'  chiunque,
ancorche' in assenza o  in  caso  di  inefficacia  della  concessione
rilasciata     dal     Ministero      dell'economia      e      delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce  con
qualunque mezzo, anche telematico, per  conto  proprio  o  di  terzi,
anche  ubicati  all'estero,  concorsi  pronostici  o   scommesse   di
qualsiasi genere. Se l'attivita' e' esercitata per conto di terzi, il
soggetto per conto del quale l'attivita' e' esercitata  e'  obbligato
solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni. 
  67. La base imponibile sottratta, accertata  ai  fini  dell'imposta
unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di  cui  al  decreto
legislativo  23  dicembre  1998,  n.  504,  e'  posta  a  base  delle
rettifiche e degli accertamenti ai fini delle  imposte  sui  redditi,
dell'imposta sul  valore  aggiunto  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive eventualmente applicabili al  soggetto.  A  tale
scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  e  il  Corpo
della guardia di finanza  comunicano  all'Agenzia  delle  entrate  le
violazioni  rispettivamente  accertate  e  constatate  in   sede   di
controllo  dell'imposta  unica  sui  concorsi  pronostici   e   sulle
scommesse. Per le violazioni constatate dal Corpo  della  guardia  di
finanza, la rilevanza della base imponibile sottratta  od  occultata,
ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive,  e'  subordinata
all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma  dei
monopoli  di  Stato.  Le  modalita'  e  i  termini  di  comunicazione
all'Agenzia  delle  entrate  sono  definiti  con  provvedimento   del
Direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato, di concerto  con  il  Direttore  generale  dell'Agenzia  delle
entrate e con il Comandante  generale  del  Corpo  della  guardia  di
finanza. 
  68. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, e successive modificazioni, al comma 3 sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Il predetto importo  forfetario  o,  se  maggiore,
l'ammontare effettivo accertato  ai  fini  della  determinazione  del
prelievo erariale unico e' posto a  base  delle  rettifiche  e  degli
accertamenti ai fini delle  imposte  sui  redditi,  dell'imposta  sul
valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive
eventualmente   applicabili    al    soggetto.    A    tale    scopo,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  e  il  Corpo  della
guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni
rispettivamente accertate  e  constatate  in  sede  di  controllo  in
materia di prelievo erariale unico. Per le violazioni constatate  dal
Corpo della guardia di finanza, la rilevanza dell'importo  forfetario
delle somme giocate determinato ai sensi del presente comma, ai  fini
delle  imposte  sui  redditi,  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e
dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive,  e'  subordinata
all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma  dei
monopoli  di  Stato.  Le  modalita'  e  i  termini  di  comunicazione
all'Agenzia  delle  entrate  sono  definiti  con  provvedimento   del
Direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato, di concerto  con  il  Direttore  generale  dell'Agenzia  delle
entrate e con il Comandante  generale  del  Corpo  della  guardia  di
finanza». 
  69. All'articolo 15  del  decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
successive modificazioni, al  comma  8-duodecies  sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti periodi: «A tali fini, l'autorizzazione prevista dal
citato articolo 51, secondo comma, numeri 6­bis) e  7),  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972,  e  successive
modificazioni,    e'    rilasciata     dal     Direttore     generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o  dai  Direttori
centrali  individuati  con  provvedimento  del   Direttore   generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il  Corpo  della
guardia  di  finanza  coopera  con  gli  uffici  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato  competenti  all'accertamento  del
tributo e all'irrogazione delle relative sanzioni per  l'acquisizione
e il reperimento  degli  elementi  utili  ai  fini  dell'accertamento
dell'imposta e per la repressione  delle  violazioni  in  materia  di
giochi,  scommesse  e  concorsi  pronostici,  procedendo  di  propria
iniziativa o su richiesta dei citati uffici, secondo le norme  e  con
le facolta' di cui ai  citati  articoli  51  e  52  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  633   del   1972,   e   successive
modificazioni, trasmettendo agli uffici stessi i relativi ver­bali  e
rapporti.  I  soggetti  pubblici  incaricati   istituzionalmente   di
svolgere attivita' ispettive o di vigilanza e gli organi  di  polizia
giudiziaria che,  a  causa  o  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,
vengono  a  conoscenza  di  fatti  o  atti  che  possono  configurare
violazioni  amministrative  o  tributarie  in  materia   di   giochi,
scommesse   e   concorsi   pronostici   li   comunicano   all'ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  e  al  comando
provinciale del  Corpo  della  guardia  di  finanza  territorialmente
competenti.  Gli  organi  di  polizia  giudiziaria,  inoltre,  previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo'  essere  concessa
anche in deroga all'articolo 329  del  codice  di  procedura  penale,
trasmettono all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e al comando provinciale del Corpo  della  guardia  di  finanza
territorialmente  competenti  documenti,  dati  e  notizie  acquisiti
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai  fini  del  loro
utilizzo   nell'attivita'    di    contestazione    e    accertamento
amministrativo e fiscale». 
  70. Con decreto interdirigenziale  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  e  del
Ministero della salute sono  adottate,  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto
e  il  recupero  di  fenomeni  di  ludopatia  conseguente   a   gioco
compulsivo. E comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi
pubblici con vincita  in  denaro  ai  minori  di  anni  diciotto.  Il
titolare dell'esercizio commerciale,  del  locale  o,  comunque,  del
punto di offerta del gioco che consente la partecipazione  ai  giochi
pubblici a  minori  di  anni  diciotto  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la  chiusura
dell'esercizio commerciale, del locale  o,  comunque,  del  punto  di
offerta del gioco fino a quindici giorni. La sanzione  amministrativa
e' applicata dall'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato territorialmente competente in relazione al luogo e
in ragione dell'accertamento eseguito. 
  71. A decorrere dall'anno  2011,  i  concessionari  abilitati  alla
raccolta  delle  scommesse  sportive  a  quota  fissa   che   abbiano
conseguito per tale gioco  percentuali  di  restituzione  in  vincite
inferiori all'80 per cento sono tenuti a versare all'erario il 20 per
cento  della  differenza  lorda  cosi'  maturata,  secondo  modalita'
definite  con  provvedimento  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 
  72. All'articolo 38  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
successive modificazioni, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis. Fatta eccezione  per  gli  apparecchi  e  congegni  di  cui
all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del citato testo unico di
cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,   e   successive
modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi  del  comma  5  del
presente   articolo   dal    Ministero    dell'economia    e    delle
finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,   decade
automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, in
considerazione dell'apposizione degli stessi in stato  di  magazzino,
ovvero di manutenzione straordinaria,  per  un  periodo  superiore  a
novanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati
alla rete telematica prevista  dall'articolo  14-bis,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  640,  e
successive modificazioni». 
  73. All'articolo 38, comma 1,  lettera  b),  secondo  periodo,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive  modificazioni,  dopo
le parole: «d'imposta unica» sono inserite le seguenti:  «di  cui  al
decreto legislativo 23 dicembre  1998,  n.  504,».  All'articolo  12,
comma 1, lettera  f),  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
dopo le parole: «di imposta unica» sono inserite le seguenti: «di cui
al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,». 
  74. All'articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per  le  cause  di
opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui
al comma 9 e'  competente  il  giudice  del  luogo  in  cui  ha  sede
l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che  ha
emesso l'ordinanza-ingiunzione». 
  75. Anche per  aggiornare  l'attuale  palinsesto  dei  giochi,  con
decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di
Stato sono introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e, ove
necessario, sono conseguentemente avviate le procedure amministrative
occorrenti per il loro affidamento in concessione. 
  76. Al  fine  di  garantire  la  massima  funzionalita'  all'azione
dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  in  sede  di
attuazione dell'articolo 4-septies,  comma  5,  del  decreto-legge  3
giugno 2008, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni, la  rideterminazione
delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del  personale
non  dirigenziale  ivi  prevista,  fermo  restando  il  numero  degli
incarichi di livello dirigenziale generale conferibili, e' effettuata
nel rispetto del principio dell'invarianza finanziaria complessiva. 
  77. Per assicurare un corretto equilibrio degli interessi  pubblici
e privati nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dei giochi
pubblici, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi  di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile  1948,  n.  496,
ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonche' dei  principi,
anche dell'Unione europea, in  materia  di  selezione  concorrenziale
validi  per  il  settore,  concorrendo  altresi'  a   consolidare   i
presupposti della migliore efficienza  ed  efficacia  dell'azione  di
contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia,
della  tutela  dei  consumatori,  in  particolare  minori  di   eta',
dell'ordine pubblico, della lotta  contro  il  gioco  minorile  e  le
infiltrazioni della criminalita' organizzata nel settore dei  giochi,
fermo restando  in  ogni  caso  quanto  gia'  stabilito  al  riguardo
dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009,  n.  88,  in  materia  di
esercizio e di raccolta a distanza dei giochi pubblici, il  Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma  dei  monopoli
di Stato avvia senza indugio  l'aggiornamento  dello  schema-tipo  di
convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e la  raccolta
non a distanza, ovvero comunque attraverso rete  fisica,  dei  giochi
pubblici. 
  78. L'aggiornamento di cui al comma 77 e' orientato in  particolare
all'obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in
ogni caso in sede  di  gara  i  dati  identificativi  delle  persone,
fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una
partecipazione al loro capitale  o  patrimonio  superiore  al  2  per
cento, siano dotati almeno dei requisiti  di  cui  alla  lettera  a),
nonche'  accettino  di  sottoscrivere  convenzioni   accessive   alla
concessione che rechino almeno clausole, condizioni e termini  idonei
ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui alla lettera b): 
    a) requisiti: 
      1) costituzione in forma giuridica di societa' di capitali, con
sede legale in Italia ovvero in uno degli altri  Stati  dello  Spazio
economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione e alla
sottoscrizione della relativa convenzione accessiva; 
      2) esercizio dell'attivita' di gestione e  di  raccolta  non  a
distanza di giochi in Italia ovvero in uno degli  altri  Stati  dello
Spazio economico europeo,  avendovi  sede  legale  ovvero  operativa,
sulla base  di  valido  ed  efficace  titolo  abilitativo  rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale  Stato,  con
un fatturato complessivo, ricavato da tale attivita', non  inferiore,
nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di
presentazione della domanda, all'importo di 2 milioni di euro; 
      3) possesso  di  una  capacita'  tecnico-infrastrutturale,  non
inferiore a  quella  richiesta,  in  sede  di  gara,  dal  capitolato
tecnico, comprovata da relazione  tecnica  sottoscritta  da  soggetto
indipendente,  nonche'  rilascio  all'Amministrazione  autonoma   dei
monopoli di Stato di una garanzia  bancaria  ovvero  assicurativa,  a
prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore a  1,5
milioni di euro; 
      4) possesso di adeguati requisiti  di  solidita'  patrimoniale,
individuati con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia
e delle finanze; 
      5) previsione nello statuto delle  societa'  concessionarie  di
idonee misure  atte  a  prevenire  i  conflitti  di  interesse  degli
amministratori e, per gli  stessi  nonche'  per  il  presidente  e  i
procuratori, di speciali requisiti di affidabilita',  onorabilita'  e
professionalita' nonche', per almeno alcuni di essi, di  indipendenza
definiti con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia  e
delle finanze; 
      6) residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche,
hardware e software, dedicate alle attivita' oggetto  di  concessione
in Italia ovvero in uno degli  altri  Stati  dello  Spazio  economico
europeo; 
    b) obblighi: 
      1) mantenimento, per l'intera  durata  della  concessione,  dei
requisiti di cui  alla  lettera  a)  e  dimostrazione,  su  richiesta
dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  della  loro
persistenza; 
      2) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di
Stato di ogni variazione relativa ai requisiti di  cui  alla  lettera
a); 
      3) immediata e integrale ricostituzione  del  capitale  sociale
nei casi di  riduzione  del  medesimo,  ovvero  di  suo  aumento,  su
motivata richiesta  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato, nel caso in cui lo sviluppo delle attivita' e  delle  funzioni
in concessione lo richieda; 
      4) mantenimento, per l'intera  durata  della  concessione,  del
rapporto di indebitamento entro un  valore  non  superiore  a  quello
stabilito con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze; 
      5) consegna all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
entro e non  oltre  quindici  giorni  dalla  loro  approvazione,  del
bilancio d'esercizio e delle rendicontazioni  contabili  trimestrali,
relative  alla  societa'  concessionaria  e  a  quella  dalla  stessa
controllata, necessariamente accompagnate da  apposita  relazione  di
certificazione  redatta  da  una  primaria  societa'   di   revisione
contabile; 
      6) fermi i finanziamenti e le garanzie gia' prestati alla  data
di sottoscrizione della  convenzione  accessiva  alla  concessione  e
salvo che non sia strettamente finalizzato a ottenere indirettamente,
tramite finanziamenti intragruppo,  maggiori  risorse  finanziarie  a
condizioni di mercato piu' efficienti e funzionali  all'esercizio  di
attivita' rientranti nell'oggetto sociale del  concessionario  ovvero
nell'oggetto   della   concessione,   divieto   di   prestazione   di
finanziamenti  o  garanzie  a  favore   di   societa'   controllanti,
controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
ovvero collegate  o  controllate  dal  medesimo  controllante,  fatta
eccezione  per  le  societa'  controllate  o  collegate,   ai   sensi
dell'articolo 2359 del codice  civile,  operanti  nel  settore  delle
infrastrutture  di  gioco,  fermo  rimanendo  il   mantenimento   dei
requisiti di solidita' patrimoniale di cui al numero 4) della lettera
a)  del  presente  comma;  in  ogni  caso,  tempestiva  comunicazione
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei  finanziamenti
e delle garanzie prestati nei casi predetti; 
      7)  distribuzione,  anche  straordinaria,  di  dividendi   solo
subordinatamente al fatto che risultino  pienamente  adempiuti  tutti
gli obblighi  di  investimento,  specialmente  quelli  occorrenti  al
mantenimento dei livelli di servizio richiesti al concessionario; 
      8)     sottoposizione     ad     autorizzazione      preventiva
dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  a  pena  di
decadenza dalla concessione, delle operazioni che implicano mutamenti
soggettivi del concessionario, intendendosi per modifiche  soggettive
riguardanti il concessionario ogni operazione, posta  in  essere  dal
concessionario, di fusione,  scissione,  trasferimento  dell'azienda,
mutamento di sede sociale o di oggetto  sociale,  scioglimento  della
societa`, escluse tuttavia quelle di vendita o di collocamento  delle
azioni   del   concessionario   presso   un    mercato    finanziario
regolamentato; 
      9)     sottoposizione     ad     autorizzazione      preventiva
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle  operazioni
di trasferimento delle partecipazioni, anche di  controllo,  detenute
dal concessionario suscettibili di comportare, nell'esercizio in  cui
si perfeziona l'operazione, una riduzione  dell'indice  di  solidita`
patrimoniale determinato con decreto interdirigenziale del  Ministero
dell'economia e delle finanze, fermo l'obbligo del concessionario, in
tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice,
mediante aumenti di capitale ovvero  altri  strumenti  od  operazioni
volti al ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di
approvazione del bilancio; 
      10) mantenimento del controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, del concessionario sempre in capo a  un  soggetto  che
abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti: 
         10.1) patrimonializzazione idonea, intendendosi per tale che
il  soggetto  abbia  un  patrimonio  netto,  risultante   dall'ultimo
bilancio d'esercizio approvato e certificato, almeno pari all'importo
determinato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia
e delle finanze per ogni  punto  percentuale  di  partecipazione  nel
capitale del concessionario; 
         10.2) sede sociale, o residenza in caso di  persona  fisica,
in un Paese non incluso nelle liste degli Stati e territori a  regime
fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli  110  e  167
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni; 
         10.3)  se  in  Italia  all'atto  dell'aggiudicazione   della
concessione, assicurare il mantenimento nel territorio, anche a  fini
fiscali, della sede del concessionario, nonche' il  mantenimento  nel
medesimo  territorio  delle  competenze   tecnico-organizzative   del
concessionario,   impegnandosi   formalmente   ad    assicurare    al
concessionario i  mezzi  occorrenti  per  far  fronte  agli  obblighi
derivanti dalla convenzione di  concessione  e  dagli  atti  ad  essa
allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilita`; 
         10.4) composizione dell'organo amministrativo, nella  misura
richiesta, da amministratori e sindaci in possesso dei  requisiti  di
cui alla lettera a), numero 5), e aventi  altresi`,  ricorrendone  il
caso, i requisiti di onorabilita` previsti ai fini  della  quotazione
in mercati regolamentati; 
      11) trasmissione all'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di
Stato, entro e non oltre  quattro  mesi  dalla  sottoscrizione  della
convenzione accessiva  alla  concessione,  del  documento  attestante
l'avvenuta  certificazione  di  qualita`  dei  sistemi  di   gestione
aziendale conformi  alle  norme  dell'Unione  europea,  con  espresso
impegno al mantenimento di tale certificazione  per  l'intera  durata
della convenzione; 
      12) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
Stato, su sua richiesta, di tutte le informazioni utili a valutare le
modalita' di organizzazione, gestione, assistenza e  controllo  della
rete  di  distribuzione  fisica,  con  particolare  riferimento  alle
funzioni  di  customer   service   e   di   logistica   distributiva,
relativamente   alle   attivita'   di   produzione,   stoccaggio    e
distribuzione alla predetta rete del materiale di gioco; 
      13)  adozione  ovvero  messa  a  disposizione  di  strumenti  e
accorgimenti per l'autolimitazione ovvero  per  l'autoesclusione  dal
gioco, per l'esclusione dall'accesso al gioco  da  parte  di  minori,
nonche' per l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli
ambienti di gioco gestiti dal concessionario; 
      14)  promozione  di  comportamenti  responsabili  di  gioco   e
vigilanza sulla loro adozione da  parte  dei  giocatori,  nonche'  di
misure a tutela del consumatore previste dal codice del  consumo,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
  15)  nell'ambito  dell'esercizio  e  della  raccolta   dei   giochi
pubblici, svolgimento dell'eventuale attivita' di commercializzazione
esclusivamente mediante il canale prescelto; 
      16) esercizio attraverso la  rete  di  raccolta  del  gioco  di
attivita'  strumentali  o  collaterali  a  quella  di  gioco  nonche'
valorizzazione delle  immobilizzazioni  ovvero  delle  infrastrutture
occorrenti  per  la  raccolta  del  gioco  negli  stretti  limiti   e
condizioni stabiliti in sede di gara  e  solo  previa  autorizzazione
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  alla   cui
approvazione preventiva sono altresi' sottoposti gli schemi di  atti,
anche negoziali, che  i  concessionari  adottano  per  la  disciplina
dell'esercizio delle predette attivita'; 
      17) destinazione a scopi diversi da  investimenti  legati  alle
attivita' oggetto di concessione della extraprofittabilita'  generata
in virtu' dell'esercizio delle attivita' di cui  al  numero  6)  solo
previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di
Stato; 
      18) individuazione del momento ovvero delle condizioni  al  cui
avverarsi l'eventuale variazione degli oneri di esercizio e  gestione
delle attivita' oggetto di concessione rientra nel rischio  d'impresa
del concessionario, salvi i casi di forza maggiore  o  di  fatto  del
terzo; 
      19)  trasmissione  al  sistema  centrale   dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni, dei dati  e  delle
contabilita' relativi all'attivita' di gioco specificati con  decreto
direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
      20) trasmissione annuale, anche telematica, all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del quadro informativo minimo dei dati
economici,  finanziari,   tecnici   e   gestionali   delle   societa'
concessionarie  specificato   con   decreto   interdirigenziale   del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
      21) messa a disposizione, nei tempi e con le modalita' indicati
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  all'atto  della
sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti  per
l'espletamento  delle  attivita'  di  vigilanza  e  controllo   della
medesima Amministrazione; 
      22) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
per l'accesso, nei tempi e con le  modalita'  indicati  dalla  stessa
Amministrazione, di  suoi  dipendenti  o  incaricati  alle  sedi  del
concessionario a fini di controllo e ispezione,  nonche',ai  medesimi
fini, impegno di massima assistenza e collaborazione nei riguardi  di
tali dipendenti o incaricati; 
      23) definizione di sanzioni, a titolo di penali,  a  fronte  di
casi di inadempimento delle clausole della convenzione accessiva alla
concessione imputabili al concessionario, anche a  titolo  di  colpa;
graduazione    delle    penali    in    funzione    della    gravita'
dell'inadempimento e nel rispetto dei principi di proporzionalita' ed
effettivita' della sanzione; 
      24) previsione di meccanismi tesi alla  migliore  realizzazione
del principio di  effettivita'  della  clausola  di  decadenza  dalla
concessione,   nonche'   di   maggiore   efficienza,   efficacia   ed
economicita' del relativo procedimento nel rispetto dei  principi  di
partecipazione e del contraddittorio; 
      25) previsione per il concessionario uscente, alla scadenza del
periodo di durata della  concessione,  di  proseguire  nell'ordinaria
amministrazione  delle  attivita'  di  gestione  ed  esercizio  delle
attivita' di raccolta  del  gioco  oggetto  di  concessione  fino  al
trasferimento   della   gestione   e    dell'esercizio    al    nuovo
concessionario; 
      26)  previsione  della  cessione  non  onerosa   ovvero   della
devoluzione della rete infrastrutturale di gestione  e  raccolta  del
gioco all'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  all'atto
della   scadenza   del   termine   di   durata   della   concessione,
esclusivamente previa sua richiesta in tal senso,  comunicata  almeno
sei mesi prima di tale scadenza ovvero comunicata  in  occasione  del
provvedimento di revoca o di decadenza della concessione. 
  79. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge,  i  soggetti  concessionari  ai  quali   sono   gia'
consentiti l'esercizio e  la  raccolta  non  a  distanza  dei  giochi
pubblici  sottoscrivono  l'atto  di  integrazione  della  convenzione
accessiva alla concessione occorrente per adeguarne  i  contenuti  ai
principi di cui al comma 78, lettera b), numeri 4), 5), 7),  8),  9),
13), 14), 17), 19), 20), 21), 22), 23, 24), 25) e 26). 
  80.  Nell'ambito  delle  proprie  attribuzioni,   l'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di   Stato,   anche   avvalendosi   mediante
convenzioni  non  onerose   di   soggetti   qualificati   individuati
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni in possesso  di  adeguate
competenze tecnico-professionali, in particolare: 
    a) richiede informazioni ed effettua  controlli,  con  poteri  di
ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e  delle
notizie utili in ordine al  rispetto  degli  obblighi  oggetto  della
convenzione  accessiva  alla  concessione,  al   fine   altresi'   di
esercitare  la  vigilanza  sull'esatto  adempimento  da   parte   dei
concessionari degli obblighi derivanti dalla convenzione accessiva; 
    b) puo' emanare direttive concernenti l'erogazione dei servizi da
parte del concessionario definendo in particolare i livelli  generali
di qualita' riferiti al  complesso  delle  prestazioni  e  i  livelli
specifici di qualita' riferiti alla singola prestazione da  garantire
al  giocatore,  sentiti  i  concessionari  e  i  rappresentanti   dei
consumatori; 
    c) emana direttive per la separazione contabile e  amministrativa
e verifica i costi delle  singole  prestazioni  per  assicurare,  tra
l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per  funzione
svolta, provvedendo, quindi, al confronto tra essi  e  gli  eventuali
costi analoghi in altri Paesi e assicurando la  pubblicizzazione  dei
dati; 
    d) irroga, salvo che il  fatto  costituisca  reato,  in  caso  di
inosservanza  dei  propri  provvedimenti  o  in   caso   di   mancata
ottemperanza  da  parte  del   concessionario   alle   richieste   di
informazioni o a quelle  connesse  all'effettuazione  dei  controlli,
ovvero nel caso in cui le informazioni e i  documenti  acquisiti  non
siano veritieri,  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  ciascuna
inosservanza non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori  nel
massimo a euro 1.500, per le quali non  e'  ammesso  quanto  previsto
dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e  successive
modificazioni; 
    e) segnala all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
con riferimento  agli  atti  e  ai  comportamenti  dei  concessionari
sottoposti  al  proprio  controllo,   nonche'   delle   imprese   che
partecipano  agli  affidamenti  di  lavori,   forniture   e   servizi
effettuati da questi, la sussistenza di ipotesi di  violazione  della
legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
  81. Al fine di un piu' efficace  contrasto  del  gioco  illecito  e
dell'evasione  fiscale  nel  settore  del  gioco,   l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto del potenziamento  delle
proprie risorse umane, e anche avvalendosi della collaborazione della
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e  del  Corpo  della
guardia  di   finanza,   realizza   nell'anno   2011   un   programma
straordinario di almeno trentamila controlli  in  materia  di  giochi
pubblici, con particolare riferimento ai settori del gioco  on  line,
delle scommesse nonche' del gioco praticato attraverso apparecchi  da
intrattenimento e  divertimento;  in  relazione  a  quest'ultimo,  in
particolare, il programma dei controlli ha l'obiettivo: 
    a) di realizzare, sulla base della banca dati di cui all'articolo
22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive  modificazioni,
l'accurata ricognizione  della  distribuzione  sul  territorio  degli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico  di  cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni,
al fine di identificare: 
      1) il numero e la tipologia dei singoli apparecchi presenti  in
ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto  di  offerta
del gioco, nonche' di quelli collocati in magazzini ovvero sottoposti
a manutenzione straordinaria; 
      2) la titolarita' di ciascun esercizio commerciale,  locale  o,
comunque, punto di offerta del gioco; 
      3) la titolarita', il possesso ovvero la detenzione a qualsiasi
titolo  di  ciascun  apparecchio,   nonche'   la   data   della   sua
installazione nell'esercizio commerciale, locale o punto  di  offerta
del gioco; a tale ultimo riguardo,  in  assenza  di  dati  univoci  e
concordanti,  vale  la  presunzione  assoluta,  ai  soli  fini  della
ricognizione, che gli apparecchi siano stati  installati  nella  data
immediatamente anteriore a quella nella  quale  l'identificazione  e'
effettuata; 
      4) la  riferibilita'  di  ciascun  apparecchio  alla  rete  del
corrispondente concessionario per la raccolta del gioco; 
    b) conseguentemente, di identificare quali  e  quanti  apparecchi
risultino installati in ciascun esercizio commerciale, locale o punto
di  offerta  del   gioco   in   eccedenza   rispetto   ai   parametri
numerico-quantitativi gia' stabiliti  a  tale  riguardo  con  decreti
dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
    c)   di   prevedere   che   ciascun    concessionario    fornisca
all'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  anche  senza
previa richiesta da parte della stessa, tutti i dati, i  documenti  e
le informazioni utili ai fini della ricognizione; 
    d) di consentire a  ciascun  concessionario,  nonche'  a  ciascun
soggetto   dallo   stesso   legittimamente   incaricato   nell'ambito
dell'organizzazione della rete di raccolta del  gioco,  di  mantenere
installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di
offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi
della lettera b), previo pagamento, fino alla data  di  adozione  del
decreto di cui alla lettera g), di una somma mensile pari a euro 300,
dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati  per  ciascuno  degli
apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; 
    e) di irrogare ai concessionari, che non  forniscano  i  dati,  i
documenti e le informazioni di cui  alla  lettera  c),  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria,  per  ogni  mancata  comunicazione,   non
inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel  massimo  a  euro
1.500, per la quale non e' ammesso quanto previsto  dall'articolo  16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; 
    f) di ripartire fra tutti i concessionari  per  la  raccolta  del
gioco attraverso apparecchi di cui all'articolo  110,  comma  6,  del
testo unico di cui al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
successive modificazioni, in proporzione  percentuale  al  numero  di
apparecchi  che  agli  stessi  risultano  formalmente  riferibili  in
relazione al numero dei nulla osta  rilasciati,  il  pagamento  delle
somme di cui alla lettera d) per gli apparecchi che, all'esito  della
ricognizione, risultano in eccedenza ma non riferibili a  un  singolo
concessionario; di prevedere, fermo restando  quanto  disposto  dagli
articoli 39 e seguenti del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive modificazioni, e dall'articolo 110, comma 9,  del  testo
unico di  cui  al  regio  decreto  n.  773  del  1931,  e  successive
modificazioni, il pagamento delle somme di cui alla lettera d), anche
per gli apparecchi non muniti del nulla osta, da parte  dei  soggetti
responsabili dell'installazione degli apparecchi medesimi; 
    g) di pervenire all'adozione di  un  nuovo  decreto  direttoriale
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  recante  la
determinazione    dei     parametri     numerico­quantitativi     per
l'installazione e l'attivazione, in  ciascun  esercizio  commerciale,
locale o  punto  di  offerta  del  gioco,  degli  apparecchi  di  cui
all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni,  nel  rispetto  dei
seguenti criteri: 
      1)  tipologia   di   locali   in   relazione   all'esclusivita'
dell'attivita' di gioco esercitata; 
      2) estensione della superficie; 
    h) di verificare che ciascun concessionario interessato  disponga
conseguentemente la  rimozione  degli  apparecchi  che  risultano  in
eccedenza rispetto ai nuovi parametri di  cui  alla  lettera  g),  in
funzione  altresi'  delle  date   di   installazione   dei   medesimi
apparecchi, di cui alla lettera a), numero 3); 
    i) di irrogare ai concessionari, ai proprietari di  apparecchi  e
ai titolari degli esercizi, dei locali  o,  comunque,  dei  punti  di
offerta  del  gioco,  singolarmente  in  relazione   alle   accertate
responsabilita', una sanzione amministrativa  pecuniaria  di  importo
mensile pari a euro 300 per ciascuno degli apparecchi  installati  in
eccedenza rispetto ai limiti previsti dal decreto direttoriale di cui
alla  lettera  g)  fino  alla  data  di  effettiva  rimozione   degli
apparecchi in eccedenza, che deve essere effettuata  entro  tre  mesi
dalla data di efficacia del predetto decreto; 
    l) di procedere, trascorso il termine di  cui  alla  lettera  i),
alla rimozione forzata  degli  apparecchi  con  oneri  a  carico  dei
soggetti responsabili, nei confronti dei quali e'  irrogata  altresi'
una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000 per  ciascun
apparecchio. 
  82. Il comma 533 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2005,  n.
266, e' sostituito dai seguenti: 
  «533.    Presso    il    Ministero    dell'economia     e     delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e'  istituito,
a decorrere dal 1º gennaio 2011, l'elenco: 
    a)  dei  soggetti  proprietari,  possessori  ovvero  detentori  a
qualsiasi titolo degli apparecchi e  terminali  di  cui  all'articolo
110, comma 6, lettere a) e b),  del  testo  unico  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e  successive  modificazioni,  per  i
quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla
osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23  dicembre  2000,
n. 388, e il codice identificativo univoco  di  cui  al  decreto  del
Direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32  del
9 febbraio 2010; 
    b) dei concessionari per la gestione della rete telematica  degli
apparecchi  e  terminali  da  intrattenimento  che   siano   altresi'
proprietari degli apparecchi e terminali  di  cui  all'articolo  110,
comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto  18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; 
    c) di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra  quelli
di cui  alle  lettere  a)  e  b),  svolge,  sulla  base  di  rapporti
contrattuali  continuativi  con  i  soggetti  di  cui  alle  medesime
lettere, attivita' relative al funzionamento  e  al  mantenimento  in
efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del
concessionario  delle  somme  residue  e  comunque  qualsiasi   altra
attivita' funzionale alla raccolta del gioco. 
  533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria
anche per i soggetti gia' titolari, alla data di  entrata  in  vigore
del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso  previsti,  e'
disposta dal Ministero dell'economia e delle  finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte
dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 del testo unico
di cui al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni,  e  della  certificazione  antimafia  prevista   dalla
disciplina vigente, nonche' dell'avvenuto versamento,  da  parte  dei
medesimi, della somma di euro 100. Gli iscritti nell'elenco rinnovano
annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma  dei  monopoli
di Stato sono stabilite tutte le ulteriori disposizioni  applicative,
eventualmente anche  di  natura  transitoria,  relative  alla  tenuta
dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione  dallo  stesso,
nonche' ai tempi e  alle  modalita'  di  effettuazione  del  predetto
versamento. 
  533-ter. I concessionari per la gestione della rete telematica  non
possono intrattenere rapporti contrattuali  funzionali  all'esercizio
delle attivita' di gioco con  soggetti  diversi  da  quelli  iscritti
nell'elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto e'
dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 da  parte
di ciascun contraente  e  il  rapporto  contrattuale  e'  risolto  di
diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima
violazione  nell'arco  di  un  biennio  determina  la  revoca   della
concessione per la gestione della rete telematica». 
  83. La dotazione del Fondo per interventi strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, tenuto conto  degli  utilizzi  previsti  dalla
presente legge, e' incrementata di 192 milioni  di  euro  per  l'anno
2012, di 61 milioni di euro per l'anno 2013 e di 195 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2014. 
  84. Per far fronte agli  interventi  conseguenti  ai  gravi  eventi
sismici che il  15  dicembre  2009  hanno  colpito  alcune  zone  del
territorio  della  regione  Umbria,  individuate  dall'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3853  del  3  marzo  2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 12 marzo 2010, a seguito
della dichiarazione dello stato di emergenza disposta con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22  dicembre  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010, e'  autorizzata  la
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per
l'anno 2012. 
  85. E riconosciuto un contributo pari a 5,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2011, di cui 2  milioni  di  euro  finalizzati  alle  esigenze
dell'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 18  novembre  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre  2005,  da
destinare  a  favore   delle   istituzioni   universitarie   di   cui
all'articolo 56, comma 5, della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
costituite per legge. 
  86. All'articolo 10, primo comma, numero 8-bis),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, le parole: «entro quattro anni» sono sostituite  dalle
seguenti: «entro cinque anni». 
  87. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le
province e i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi
da 88 a 124, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,  terzo  comma,  e
119, secondo comma, della Costituzione. 
  88. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo
finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti applicano alla media della spesa corrente  registrata  negli
anni  2006­2008,  cosi'  come  desunta  dai  certificati   di   conto
consuntivo, le percentuali di seguito indicate: 
    a) per le province le percentuali per gli anni 2011, 2012 e  2013
sono pari, rispettivamente, a 8,3 per cento, 10,7 per  cento  e  10,7
per cento; 
    b) per i comuni le percentuali per gli anni  2011,  2012  e  2013
sono pari, rispettivamente, a 11,4 per cento, 14 per cento e  14  per
cento. 
  89.  Il  saldo  finanziario  tra  entrate  finali  e  spese  finali
calcolato in termini di competenza mista e'  costituito  dalla  somma
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra  accertamenti
e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza  tra  incassi  e
pagamenti, per la parte in conto capitale,  al  netto  delle  entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti  dalla
concessione di crediti. 
  90. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  province  e  i  comuni  con
popolazione  superiore  a  5.000  abitanti   conseguono   l'obiettivo
strutturale del patto di  stabilita'  interno  realizzando  un  saldo
finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al
comma 89, pari a zero. 
  91. Ai fini del concorso  al  contenimento  dei  saldi  di  finanza
pubblica, gli enti di cui al comma 87 devono conseguire, per ciascuno
degli anni 2011, 2012 e 2013, un  saldo  finanziario  in  termini  di
competenza mista non inferiore al valore  individuato  ai  sensi  del
comma 88 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti
di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. 
  92. Per l'anno 2011, il saldo finanziario di cui  al  comma  91  e'
ridotto di una misura pari al  50  per  cento  della  differenza  tra
l'obiettivo di saldo determinato ai  sensi  del  comma  91  e  quello
previsto dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni, se la differenza  risulta  positiva;
tale saldo e' incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la
differenza risulta negativa. 
  93. In sede di prima applicazione del  nuovo  patto  di  stabilita'
interno, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare  entro  il
31 gennaio 2011, possono essere  stabilite  misure  correttive  dello
stesso per il solo anno 2011, anche al fine  di  tenere  conto  delle
spese  per  gli  interventi   necessari   in   ragione   di   impegni
internazionali e al fine di distribuire in modo  equo  il  contributo
degli enti alla manovra e le differenze  positive  e  negative  della
variazione della regola. Dal presente comma possono derivare  effetti
negativi in termini di indebitamento  netto,  per  l'anno  2011,  non
superiori a 480 milioni di euro. 
  94.  Nel  saldo  finanziario  in  termini  di   competenza   mista,
individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini  della  verifica
del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le
risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente
e in conto  capitale  sostenute  dalle  province  e  dai  comuni  per
l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri  a  seguito  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza.
L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in  piu'
anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse. 
  95. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione  di  cui
al comma 94 sono tenuti a presentare alla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di
gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal  patto
di stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e  nella  parte
in conto capitale. 
  96. Gli interventi realizzati direttamente  dagli  enti  locali  in
relazione allo  svolgimento  delle  iniziative  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 5-bis del  decreto-legge  7  settembre  2001,  n.  343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,  n.  401,
sono equiparati, ai  fini  del  patto  di  stabilita'  interno,  agli
interventi di cui al comma 94. 
  97.  Nel  saldo  finanziario  in  termini  di   competenza   mista,
individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini  della  verifica
del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le
risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea
ne' le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute
dalle province e dai comuni. L'esclusione  non  opera  per  le  spese
connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera
anche se esse sono  effettuate  in  piu'  anni,  purche'  nei  limiti
complessivi delle medesime risorse. 
  98. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori  a
quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto  previsto  dal
comma 97, l'importo corrispondente alle  spese  non  riconosciute  e'
incluso tra  le  spese  del  patto  di  stabilita'  interno  relativo
all'anno in cui e'  comunicato  il  mancato  riconoscimento.  Ove  la
comunicazione sia effettuata nell'ultimo  quadrimestre,  il  recupero
puo' essere conseguito anche nell'anno successivo. 
  99.  Nel  saldo  finanziario  in  termini  di   competenza   mista,
individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini  della  verifica
del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le
risorse provenienti dai trasferimenti di  cui  ai  commi  704  e  707
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne' le relative
spese in conto capitale  sostenute  dai  comuni.  L'esclusione  delle
spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni,  purche'  nei
limiti complessivi delle medesime risorse. 
  100.  Per  gli  enti  locali  individuati  dal  Piano  generale  di
censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n.  122,  come  affidatari  di  fasi  delle  rilevazioni
censuarie,  le  risorse   trasferite   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT)  e  le  relative  spese  per  la  progettazione  e
l'esecuzione  dei  censimenti,  nei  limiti  delle   stesse   risorse
trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilita'  interno.
Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  anche  agli  enti
locali   individuati   dal   Piano   generale   del   6º   censimento
dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre
2009, e  di  cui  al  comma  6,  lettera  a),  dell'articolo  50  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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