Legge Ordinaria n. 233 del 30/12/2010 G.U. n.4 del 07 gennaio 2011
ANTONIO PEPE ed altri: Disposizioni in materia di concorsi notarili (2661)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n.  239,  le  parole:
«dodici per cento» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «quindici  per
cento». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n.
          239 (Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti
          nei  concorsi  notarili),  cosi'  come   modificato   dalla
          seguente legge, e' il seguente: 
                                    «Art 1. 
              Nel concorso per la nomina a notaio, il Ministro per la
          grazia e giustizia, con il decreto  di  approvazione  della
          graduatoria, ha facolta', sentito  il  Consiglio  nazionale
          del notariato, di aumentare fino alla  misura  massima  del
          quindici per cento il numero dei posti  messi  a  concorso,
          nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi  per
          trasferimento andati deserti, esistenti  al  momento  della
          formazione della graduatoria.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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