Legge Ordinaria n. 238 del 30/12/2010 G.U. n.9 del 13 gennaio 2011
LETTA ed altri: Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (2079)
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
             (Finalita'. Durata degli incentivi fiscali) 
 
  1. La presente legge intende contribuire allo  sviluppo  del  Paese
mediante  la  valorizzazione  delle  esperienze  umane,  culturali  e
professionali maturate da cittadini  dell'Unione  europea  che  hanno
risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi  in  Italia,
che studiano, lavorano o che hanno  conseguito  una  specializzazione
post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in  Italia.  A
tale fine, la presente legge  prevede  la  concessione  di  incentivi
fiscali, sotto forma di minore imponibilita' del reddito,  in  favore
dei soggetti individuati con il decreto di cui all'articolo 2,  comma
2. 
  2. I benefici fiscali di cui alla  presente  legge  spettano  dalla
data di entrata in  vigore  della  medesima  legge  fino  al  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.  Hanno  diritto  ai  predetti
benefici i cittadini  dell'Unione  europea  che,  alla  data  del  20
gennaio 2009, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3,del  testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,n. 1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 

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