Legge Ordinaria n. 36 del 25/02/2010 G.U. n.59 del 12 marzo 2010
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue (2966)
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il primo periodo del  comma  5  dell'articolo  137  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e'  sostituito  dal  seguente:
«Chiunque, in  relazione  alle  sostanze  indicate  nella  tabella  5
dell'Allegato   5   alla   parte   terza   del   presente    decreto,
nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi
i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso  di  scarico  sul
suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del  presente
decreto, oppure i limiti piu' restrittivi  fissati  dalle  regioni  o
dalle  province  autonome  o  dall'Autorita'   competente   a   norma
dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e
con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 25 febbraio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente 
                                  e della tutela del territorio e 
                                  del mare 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
          Avvertenza: 
              Il testo della nota qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 2, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura della disposizione  di  legge
          modificata e della quale  restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia. 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 137,  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006,  n.  88
          (S.O.),  come  modificato  dalla  presente  legge   e'   il
          seguente: 
              «Art. 137 (Sanzioni  penali).  -  1.  Chiunque  apra  o
          comunque  effettui   nuovi   scarichi   di   acque   reflue
          industriali,  senza  autorizzazione,  oppure  continui   ad
          effettuare   o   mantenere   detti   scarichi   dopo    che
          l'autorizzazione sia stata sospesa o  revocata,  e'  punito
          con l'arresto da due mesi a due anni  o  con  l'ammenda  da
          millecinquecento euro a diecimila euro. 
              2. Quando le condotte descritte al comma  1  riguardano
          gli scarichi di  acque  reflue  industriali  contenenti  le
          sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di
          sostanze indicate nelle tabelle 5  e  3/A  dell'allegato  5
          alla  parte  terza  del  presente  decreto,  la   pena   e'
          dell'arresto da tre mesi a tre anni. 
              3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al  comma
          5,  effettui  uno  scarico  di  acque  reflue   industriali
          contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e
          nei gruppi di sostanze  indicate  nelle  tabelle  5  e  3/A
          dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza
          osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o  le  altre
          prescrizioni  dell'autorita'  competente  a   norma   degli
          articoli 107, comma 1,  e  108,  comma  4,  e'  punito  con
          l'arresto fino a due anni. 
              4.   Chiunque   violi   le   prescrizioni   concernenti
          l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o
          l'obbligo di conservazione dei risultati  degli  stessi  di
          cui all'art. 131 e' punito con la pena di cui al comma 3. 
              5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate  nella
          tabella 5 dell'allegato 5 alla  parte  terza  del  presente
          decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque  reflue
          industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3
          o,  nel  caso  di  scarico  sul  suolo,  nella  tabella   4
          dell'allegato 5 alla  parte  terza  del  presente  decreto,
          oppure i limiti piu' restrittivi fissati  dalle  regioni  o
          dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma
          dell'art. 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a  due
          anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.  Se
          sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze
          contenute nella tabella 3/A del  medesimo  allegato  5,  si
          applica l'arresto da sei mesi a tre  anni  e  l'ammenda  da
          seimila euro a centoventimila euro. 
              6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano  altresi'
          al gestore di impianti di trattamento  delle  acque  reflue
          urbane  che  nell'effettuazione  dello  scarico  supera   i
          valori-limite previsti dallo stesso comma. 
              7. Al gestore del servizio  idrico  integrato  che  non
          ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 110,
          comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti  di  cui
          all'art. 110, comma 5, si applica la pena  dell'arresto  da
          tre mesi ad un anno o  con  l'ammenda  da  tremila  euro  a
          trentamila euro se si tratta di rifiuti  non  pericolosi  e
          con la pena dell'arresto da sei  mesi  a  due  anni  e  con
          l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di
          rifiuti pericolosi. 
              8.  Il  titolare  di  uno  scarico  che  non   consente
          l'accesso  agli  insediamenti   da   parte   del   soggetto
          incaricato del controllo ai fini di cui all'art. 101, commi
          3 e 4, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato,
          e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano
          fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati
          del controllo anche ai sensi dell'art. 13  della  legge  n.
          689 del 1981 e degli  articoli  55  e  354  del  codice  di
          procedura penale. 
              9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle
          regioni ai sensi dell'art. 113, comma 3, e' punito  con  le
          sanzioni di cui all'art. 137, comma 1. 
              10. Chiunque non ottempera  al  provvedimento  adottato
          dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 84,  comma  4,
          ovvero dell'art. 85, comma 2, e' punito  con  l'ammenda  da
          millecinquecento euro a quindicimila euro. 
              11. Chiunque non osservi i divieti di scarico  previsti
          dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre
          anni. 
              12. Chiunque  non  osservi  le  prescrizioni  regionali
          assunte a norma dell'art. 88,  commi  1  e  2,  dirette  ad
          assicurare  il  raggiungimento  o   il   ripristino   degli
          obiettivi  di  qualita'  delle  acque  designate  ai  sensi
          dell'art.  87,  oppure  non  ottemperi   ai   provvedimenti
          adottati dall'autorita' competente ai sensi  dell'art.  87,
          comma 3, e' punito con l'arresto sino  a  due  anni  o  con
          l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. 
              13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due  mesi
          a due anni se lo scarico nelle acque del mare da  parte  di
          navi od aeromobili contiene  sostanze  o  materiali  per  i
          quali e' imposto il  divieto  assoluto  di  sversamento  ai
          sensi  delle  disposizioni  contenute   nelle   convenzioni
          internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia,
          salvo  che  siano  in  quantita'  tali   da   essere   resi
          rapidamente  innocui  dai  processi   fisici,   chimici   e
          biologici, che si verificano naturalmente in mare e purche'
          in  presenza  di   preventiva   autorizzazione   da   parte
          dell'autorita' competente. 
              14. Chiunque  effettui  l'utilizzazione  agronomica  di
          effluenti di  allevamento,  di  acque  di  vegetazione  dei
          frantoi oleari, nonche'  di  acque  reflue  provenienti  da
          aziende agricole e piccole aziende  agroalimentari  di  cui
          all'art. 112, al di fuori dei casi e  delle  procedure  ivi
          previste, oppure non ottemperi al divieto o  all'ordine  di
          sospensione  dell'attivita'  impartito  a  norma  di  detto
          articolo, e' punito con l'ammenda da euro  millecinquecento
          a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa
          pena  si  applica  a  chiunque   effettui   l'utilizzazione
          agronomica al di fuori dei casi e delle  procedure  di  cui
          alla normativa vigente.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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