Legge Ordinaria n. 55 del 08/04/2010 G.U. n.92 del 21 aprile 2010
REGUZZONI ed altri: Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri (2624-B)
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                     Etichettatura dei prodotti 
                          e «Made in Italy» 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  ai  consumatori  finali  di  ricevere
un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2,  e  dell'articolo  6,  comma  1,  del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005,
n. 206, e  successive  modificazioni,  e'  istituito  un  sistema  di
etichettatura  obbligatoria  dei   prodotti   finiti   e   intermedi,
intendendosi per tali quelli che sono  destinati  alla  vendita,  nei
settori tessile, della pelletteria e calzaturiero,  che  evidenzi  il
luogo di origine di  ciascuna  fase  di  lavorazione  e  assicuri  la
tracciabilita' dei prodotti stessi. 
  2. Ai fini della presente legge, per «prodotto tessile» si  intende
ogni  tessuto  o  filato,  naturale,  sintetico  o  artificiale,  che
costituisca  parte  del  prodotto  finito  o   intermedio   destinato
all'abbigliamento,  oppure  all'utilizzazione  quale  accessorio   da
abbigliamento,  oppure  all'impiego  quale  materiale  componente  di
prodotti destinati all'arredo della casa  e  all'arredamento,  intesi
nelle loro piu' vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero. 
  3. Nell'etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui  al  comma
1, l'impresa produttrice deve fornire  in  modo  chiaro  e  sintetico
informazioni specifiche sulla conformita' dei processi di lavorazione
alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle
convenzioni siglate in  seno  all'Organizzazione  internazionale  del
lavoro lungo tutta la catena di fornitura,  sulla  certificazione  di
igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione  dell'impiego  di
minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea  e  sul
rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale. 
  4.  L'impiego  dell'indicazione  «Made  in   Italy»   e'   permesso
esclusivamente  per  prodotti  finiti  per  i  quali   le   fasi   di
lavorazione, come definite ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, hanno avuto luogo
prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare  se  almeno
due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite
nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi e' verificabile la
tracciabilita'. 
  5. Nel settore tessile, per fasi di lavorazione  si  intendono:  la
filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel
territorio italiano anche utilizzando fibre naturali,  artificiali  o
sintetiche di importazione. 
  6. Nel settore  della  pelletteria,  per  fasi  di  lavorazione  si
intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la
rifinizione  compiuti  nel  territorio  italiano  anche   utilizzando
pellame grezzo di importazione. 
  7. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si  intendono:
la  concia,  la  lavorazione  della  tomaia,  l'assemblaggio   e   la
rifinizione  compiuti  nel  territorio  italiano  anche   utilizzando
pellame grezzo di importazione. 
  8. Ai fini  della  presente  legge,  per  «prodotto  conciario»  si
intende il prodotto come  definito  all'articolo  1  della  legge  16
dicembre 1966, n. 1112, che costituisca parte del prodotto  finito  o
intermedio  destinato  all'abbigliamento,  oppure   all'utilizzazione
quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale
componente  di   prodotti   destinati   all'arredo   della   casa   e
all'arredamento, intesi nelle loro piu' vaste accezioni, oppure  come
prodotto calzaturiero. Le fasi di lavorazione del prodotto  conciario
si concretizzano in riviera, concia, riconcia, tintura -  ingrasso  -
rifinizione. 
  9. Nel settore dei divani, per fasi di lavorazione si intendono: la
concia, la lavorazione del poliuretano, l'assemblaggio dei fusti,  il
taglio della pelle e  del  tessuto,  il  cucito  della  pelle  e  del
tessuto, l'assemblaggio e  la  rifinizione  compiuti  nel  territorio
italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione. 
  10. Per ciascun prodotto di  cui  al  comma  1,  che  non  abbia  i
requisiti per l'impiego dell'indicazione «Made in Italy», resta salvo
l'obbligo  di  etichettatura  con  l'indicazione   dello   Stato   di
provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria. 
 
          Avvertenza: 
              II testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo  dell'art.  2,  del  decreto  legislativo  6
          settembre  2005,  n.  206  (Codice  del  consumo,  a  norma
          dell'art. 7 della legge 29 luglio  2003,  n.  229),  e'  il
          seguente: 
              «Art.  2  (Diritti  dei   consumatori).   -   1.   Sono
          riconosciuti  e  garantiti  i  diritti  e   gli   interessi
          individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne
          e' promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche  in
          forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative
          rivolte a perseguire tali finalita',  anche  attraverso  la
          disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori
          e degli utenti e le pubbliche amministrazioni. 
              2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come
          fondamentali i diritti: 
              a) alla tutela della salute; 
              b) alla sicurezza e alla qualita' dei  prodotti  e  dei
          servizi; 
              c) ad una  adeguata  informazione  e  ad  una  corretta
          pubblicita'; 
              c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo
          principi di buona fede, correttezza e lealta'; 
              d) all'educazione al consumo; 
              e) alla correttezza, alla  trasparenza  ed  all'equita'
          nei rapporti contrattuali; 
              f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo
          libero, volontario e democratico tra i  consumatori  e  gli
          utenti; 
              g) all'erogazione di servizi pubblici secondo  standard
          di qualita' e di efficienza.». 
              - Il testo  dell'art.  6,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n. 206, e' il seguente: 
              «Art. 6 (Contenuto minimo delle informazioni). -  1.  I
          prodotti  o  le  confezioni  dei  prodotti   destinati   al
          consumatore,  commercializzati  sul  territorio  nazionale,
          riportano, chiaramente  visibili  e  leggibili,  almeno  le
          indicazioni relative: 
              a)  alla  denominazione  legale  o   merceologica   del
          prodotto; 
              b) al nome o ragione sociale  o  marchio  e  alla  sede
          legale  del  produttore  o  di  un  importatore   stabilito
          nell'Unione europea; 
              c) al Paese di origine  se  situato  fuori  dell'Unione
          europea; 
              d) all'eventuale presenza di materiali o  sostanze  che
          possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; 
              e) ai materiali impiegati ed ai metodi  di  lavorazione
          ove  questi  siano  determinanti  per  la  qualita'  o   le
          caratteristiche merceologiche del prodotto; 
              f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni  e  alla
          destinazione d'uso,  ove  utili  ai  fini  di  fruizione  e
          sicurezza del prodotto.». 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 16 dicembre 1966, n.
          1112 (Disciplina  dell'uso  dei  nomi  «cuoio»,  «pelle»  e
          «pelliccia» e dei termini che ne derivano), e' il seguente: 
              «Art. 1. - 1. I nomi "cuoio", "pelle", i termini che ne
          derivano o loro sinonimi sono riservati  esclusivamente  ai
          prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie  di  animali
          sottoposte a trattamenti di concia  o  impregnate  in  modo
          tale da conservare inalterata la struttura  naturale  delle
          fibre, nonche' agli articoli con esse fabbricati.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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