Legge Ordinaria n. 96 del 04/06/2010 G.U. n.146 del 25 giugno 2010
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 (2449-B-bis)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

    (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  il  termine di
recepimento  indicato  in  ciascuna  delle  direttive  elencate negli
allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
dare  attuazione  alle  medesime direttive. Per le direttive elencate
negli  allegati  A e B il cui termine di recepimento sia gia' scaduto
ovvero  scada  nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi  di  attuazione  entro  tre mesi dalla data di entrata in
vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati
A  e  B  che  non  prevedono un termine di recepimento, il Governo e'
delegato  ad  adottare  i decreti legislativi entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
  2.  I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro  con  competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
  3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi recanti attuazione delle
direttive  elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia previsto il
ricorso  a  sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione delle
direttive    elencate   nell'allegato   A,   sono   trasmessi,   dopo
l'acquisizione  degli  altri pareri previsti dalla legge, alla Camera
dei  deputati  e  al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso  il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.  Decorsi
quaranta  giorni  dalla  data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche  in  mancanza  del parere. Qualora il termine per l'espressione
del  parere  parlamentare  di  cui al presente comma ovvero i diversi
termini  previsti  dai  commi  4  e  8  scadano nei trenta giorni che
precedono  la  scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1  o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
  4.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi recanti attuazione delle
direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della
relazione  tecnica  di  cui  all'articolo 17, comma 3, della legge 31
dicembre  2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni  parlamentari  competenti  per  i  profili finanziari. Il
Governo,  ove  non  intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento  all'esigenza  di garantire il rispetto dell'articolo 81,
quarto  comma,  della  Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati  dei  necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri  definitivi  delle  Commissioni  parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
  5.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di entrata in vigore di
ciascuno  dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo
puo'  adottare,  con  la  procedura  indicata  nei  commi  2,  3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
  6.  I  decreti  legislativi, relativi alle direttive elencate negli
allegati  A  e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione,  nelle  materie  di competenza legislativa delle
regioni  e  delle  province  autonome, si applicano alle condizioni e
secondo  le  procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
  7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu'
deleghe  di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del
termine  previsto,  trasmette  alla  Camera  dei deputati e al Senato
della  Repubblica  una  relazione  che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale
prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni
sei  mesi,  informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica  sullo  stato di attuazione delle direttive da parte delle
regioni  e  delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo  modalita'  di  individuazione  delle  stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  8.   Il   Governo,   quando   non  intende  conformarsi  ai  pareri
parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute
negli   schemi   di  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive  elencate  negli  allegati  A  e  B, ritrasmette con le sue
osservazioni  e  con  eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati  e  al  Senato  della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla
data  di  ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.
 
          Avvertenza: 
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note all'art. 1. 
          - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.  400
          «Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.» cosi' recita: 
          «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti  legislativi
          adottati  dal  Governo  ai   sensi   dell'art.   76   della
          Costituzione sono emanati dal Presidente  della  Repubblica
          con  la  denominazione  di  «decreto  legislativo»  e   con
          l'indicazione, nel preambolo, della legge  di  delegazione,
          della deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri  e  degli
          altri adempimenti del procedimento prescritti  dalla  legge
          di delegazione. 
          2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro
          il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del
          decreto legislativo adottato dal Governo  e'  trasmesso  al
          Presidente della  Repubblica,  per  la  emanazione,  almeno
          venti giorni prima della scadenza. 
          3. Se la delega legislativa si riferisce ad una  pluralita'
          di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il
          Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi  per
          uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al  termine
          finale stabilito dalla legge  di  delegazione,  il  Governo
          informa periodicamente le  Camere  sui  criteri  che  segue
          nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 
          4.  In  ogni  caso,  qualora  il   termine   previsto   per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
          - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge  31  dicembre
          2009, n. 196 «Legge di contabilita'  e  finanza  pubblica.»
          cosi' recita: 
          «3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,  i  disegni
          di  legge,  gli  schemi   di   decreto   legislativo,   gli
          emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino
          conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri
          recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  delle  relative
          coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e
          per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla
          completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto
          capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
          bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in  relazione
          agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'
          allegato   un   prospetto   riepilogativo   degli   effetti
          finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
          da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento  netto
          del  conto  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni.
          Nella relazione sono indicati i dati e i metodi  utilizzati
          per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
          per la verifica tecnica in  sede  parlamentare  secondo  le
          norme  di  cui  ai  regolamenti  parlamentari,  nonche'  il
          raccordo con le previsioni tendenziali del  bilancio  dello
          Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
          delle amministrazioni pubbliche, contenute nella  Decisione
          di cui all'art. 10 ed eventuali successivi aggiornamenti». 
          - Il testo dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
          cosi' recita: 
          «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,
          nelle  materie  di  loro   competenza,   partecipano   alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.». 
          - Il testo dell'art. 11, comma 8, della  legge  4  febbraio
          2005,  n.   11   «Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia al processo  normativo  dell'Unione  europea  e
          sulle procedure di esecuzione degli  obblighi  comunitari»,
          cosi' recita: 
          «8. In relazione a quanto disposto  dall'art.  117,  quinto
          comma, della Costituzione, gli atti  normativi  di  cui  al
          presente articolo possono essere adottati nelle materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti enti nel dare attuazione a norme  comunitarie.  In
          tale  caso,  gli  atti  normativi   statali   adottati   si
          applicano, per le regioni  e  le  province  autonome  nelle
          quali non sia ancora in  vigore  la  propria  normativa  di
          attuazione,  a  decorrere  dalla   scadenza   del   termine
          stabilito  per  l'attuazione  della  rispettiva   normativa
          comunitaria,  perdono  comunque  efficacia  dalla  data  di
          entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
          regione  e  provincia   autonoma   e   recano   l'esplicita
          indicazione della natura sostitutiva del potere  esercitato
          e  del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in   essi
          contenute. I predetti atti  normativi  sono  sottoposti  al
          preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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