Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 107 del 11/07/2012 G.U. n.171 del 24 luglio 2012
Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio (4989)
Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio (4989)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. All'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 1 e' assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorita' previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a). In tal caso, ove coesistano il convivente more uxorio e il coniuge di cui al predetto comma 3, lettera a), la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 di cui al comma 2 e' aumentata in misura pari all'importo attribuito al medesimo convivente. Tale importo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e' determinato sommando l'importo attribuito al coniuge, al netto dell'eventuale quota dipendente dallo stato di necessita' di quest'ultimo, e l'eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo stato di necessita' del convivente more uxorio. 3-ter. In mancanza dei beneficiari di cui al comma 3, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e' attribuita ai parenti entro il terzo grado, nell'ordine di priorita' derivante dal grado di parentela, una speciale elargizione determinata in misura complessivamente non superiore a euro 200.000 per ciascuna vittima»; b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il mandato del commissario delegato scada prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui ai commi 1, 3-bis e 3-ter sia ultimata, il predetto mandato e' prorogato automaticamente ai soli fini dell'attuazione delle relative procedure e fino alla conclusione delle medesime. Tale proroga non da' diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106 (Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 1 (Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio). In vigore dal 27 luglio 2010. 1. E' assegnata al commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2009, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime. 2. Il sindaco del comune di Viareggio, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, individua i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuno di essi. Per ciascuna vittima e' attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a euro 200.000, che e' determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessita'. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime e' attribuita una somma determinata, nell'ambito dell'importo complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravita' delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessita'. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1. 3. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine: a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico; b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato; c) ai genitori; d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico; e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento; f) al convivente more uxorio. 3-bis. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 1 e' assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorita' previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a). In tal caso, ove coesistano il convivente more uxorio e il coniuge di cui al predetto comma 3, lettera a), la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 di cui al comma 2 e' aumentata in misura pari all'importo attribuito al medesimo convivente. Tale importo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e' determinato sommando l'importo attribuito al coniuge, al netto dell'eventuale quota dipendente dallo stato di necessita' di quest'ultimo, e l'eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo stato di necessita' del convivente more uxorio. 3-ter. In mancanza dei beneficiari di cui al comma 3, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e' attribuita ai parenti entro il terzo grado, nell'ordine di priorita' derivante dal grado di parentela, una speciale elargizione determinata in misura complessivamente non superiore a euro 200.000 per ciascuna vittima. 4. Il commissario delegato di cui al comma 1, in conformita' con l'atto del sindaco del comune di Viareggio di cui al comma 2, adotta i provvedimenti di elargizione. Qualora il mandato del commissario delegato scada prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui ai comm1 1, 3-bis e 3-ter sia ultimata, il predetto mandato e' prorogato automaticamente ai soli fini dell'attuazione delle relative procedure e fino alla conclusione delle medesime. Tale proroga non da' diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti. 5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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