Legge Ordinaria n. 117 del 06/07/2012 G.U. n.176 del 30 luglio 2012
Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (5044)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La partecipazione italiana al capitale della Banca  di  sviluppo
del Consiglio d'Europa, di seguito denominata  «CEB»,  pari  ad  euro
549.691.654, e'  elevata  ad  euro  915.770.000,  conformemente  alla
risoluzione n. 386 del 4 febbraio  2011  adottata  dal  Consiglio  di
direzione della Banca, ai sensi dell'articolo IX, sezione  3,  numero
2, del nuovo statuto della CEB, relativa al sesto aumento di capitale
della predetta Banca. 
  2. La partecipazione all'aumento di capitale  di  cui  al  comma  1
viene attuata: 
    a)  mediante  sottoscrizione,   senza   obbligo   di   versamento
immediato, di nuovi titoli di partecipazione dell'ammontare  di  euro
325.114.000; 
    b) con l'attribuzione supplementare di titoli  di  partecipazione
dell'ammontare di  euro  40.964.000,  pari  alla  quota  italiana  di
riserve da incorporare nel capitale. 
  3.  La  quota  di  capitale  corrispondente  ai  nuovi  titoli   di
partecipazione sottoscritti dall'Italia sara' versata,  su  richiesta
della CEB, avanzata in maniera eguale per tutti i Paesi partecipanti,
solo se necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione  di
prestiti contratti conformemente agli articoli V e VI  dello  statuto
della CEB. 
  4. Agli eventuali oneri derivanti dal  versamento  della  quota  di
capitale sottoscritta, relativa alla partecipazione italiana al sesto
aumento di capitale della CEB, si provvede a norma  dell'articolo  31
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito del
programma «Incentivi alle imprese per interventi di  sostegno»  della
missione «Competitivita' e sviluppo delle  imprese»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2012,  e  nell'ambito  dei  corrispondenti  programmi  per  gli  anni
successivi. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6 luglio 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
          Avvertenza: 
              Il testo della nota qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura della disposizione di  legge  alla
          quale e' operato il rinvio. Resta  invariato  il  valore  e
          l'efficacia dell' atto legislativo qui trascritto. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'art. 31 della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica e' il
          seguente: «Art. 31(Garanzie statali) - 1. In allegato  allo
          stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
          e delle finanze sono  elencate  le  garanzie  principali  e
          sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti  o  altri
          soggetti.». 

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