Legge Ordinaria n. 133 del 07/08/2012 G.U. n.186 del 10 agosto 2012
D'ALEMA ed altri: Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto (5284)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia
  di competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
  1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124,  e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
    «3-bis. Il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza   della   Repubblica,
impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza  e  ai
servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare  le
attivita' di informazione  per  la  protezione  delle  infrastrutture
critiche materiali  e  immateriali,  con  particolare  riguardo  alla
protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,  n.
          124  (Sistema  di  informazione  per  la  sicurezza   della
          Repubblica e nuova disciplina del segreto), come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
 
                                   "Art. 1. 
 
             Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
              1.  Al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono
          attribuiti, in via esclusiva: 
              a) l'alta direzione e la responsabilita' generale della
          politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse
          e per  la  difesa  della  Repubblica  e  delle  istituzioni
          democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento; 
              b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato; 
              c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato; 
              d) la nomina e la revoca del direttore  generale  e  di
          uno o piu' vice direttori generali del  Dipartimento  delle
          informazioni per la sicurezza; 
              e) la nomina e la  revoca  dei  direttori  e  dei  vice
          direttori dei servizi di informazione per la sicurezza; 
              f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse
          finanziarie per i servizi di informazione per la  sicurezza
          e per il Dipartimento delle informazioni per la  sicurezza,
          di cui da' comunicazione al Comitato  parlamentare  di  cui
          all'articolo 30. 
              2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1, il  Presidente  del  Consiglio
          dei  Ministri  determina  i  criteri  per  l'apposizione  e
          l'opposizione  del  segreto  ed   emana   le   disposizioni
          necessarie per la sua tutela amministrativa, nonche' quelle
          relative al rilascio  e  alla  revoca  dei  nulla  osta  di
          sicurezza. 
              3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede al
          coordinamento  delle  politiche  dell'informazione  per  la
          sicurezza, impartisce le direttive e, sentito  il  Comitato
          interministeriale per la sicurezza della Repubblica,  emana
          ogni disposizione  necessaria  per  l'organizzazione  e  il
          funzionamento del Sistema di informazione per la  sicurezza
          della Repubblica. 
              3-bis.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,
          sentito il  Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza
          della  Repubblica,   impartisce   al   Dipartimento   delle
          informazioni per la sicurezza e ai servizi di  informazione
          per la sicurezza direttive per rafforzare le  attivita'  di
          informazione  per  la   protezione   delle   infrastrutture
          critiche materiali e immateriali, con particolare  riguardo
          alla protezione cibernetica e  alla  sicurezza  informatica
          nazionali.". 

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