Legge Ordinaria n. 177 del 01/10/2012 G.U. n.244 del 18 ottobre 2012
MOFFA e TORTOLI; FARINA COSCIONI ed altri: Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici (3222-3481)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1  dell'articolo  28  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento  di
ordigni bellici inesplosi nei  cantieri  temporanei  o  mobili,  come
definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto,
interessati da attivita' di scavo»; 
    b) all'articolo 91 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. Fatta salva l'idoneita' tecnico-professionale in  relazione
al  piano  operativo  di  sicurezza  redatto  dal  datore  di  lavoro
dell'impresa esecutrice,  la  valutazione  del  rischio  dovuto  alla
presenza  di  ordigni  bellici  inesplosi  rinvenibili   durante   le
attivita' di scavo nei cantieri e' eseguita dal coordinatore  per  la
progettazione. Quando il coordinatore per  la  progettazione  intenda
procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale e' collocato il
cantiere,   il   committente   provvede   a   incaricare   un'impresa
specializzata, in possesso dei requisiti  di  cui  all'articolo  104,
comma 4-bis. L'attivita' di  bonifica  preventiva  e  sistematica  e'
svolta sulla base di un  parere  vincolante  dell'autorita'  militare
competente per territorio in merito alle specifiche  regole  tecniche
da osservare in considerazione della collocazione geografica e  della
tipologia  dei  terreni  interessati,  nonche'  mediante  misure   di
sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero  della
salute»; 
    c) al  comma  1  dell'articolo  100,  dopo  le  parole:  «di  cui
all'allegato  XI,»  sono  inserite  le   seguenti:   «con   specifico
riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni
bellici inesplosi nei cantieri interessati da attivita' di scavo,»; 
    d) all'articolo 104 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «4-bis. E' considerata impresa specializzata, ai  sensi  del  comma
2-bis dell'articolo 91, l'impresa in possesso di  adeguata  capacita'
tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato
di brevetti per l'espletamento delle attivita' relative alla bonifica
sistematica e che risulta iscritta  in  un  apposito  albo  istituito
presso  il  Ministero  della  difesa.  L'idoneita'  dell'impresa   e'
verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e,  successivamente,  a
scadenze biennali»; 
    e) all'allegato XI, dopo il punto 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di  esplosione
derivante dall'innesco accidentale di un  ordigno  bellico  inesploso
rinvenuto durante le attivita' di scavo»; 
    f) all'allegato XV, punto 2.2.3, dopo la lettera b)  e'  inserita
la seguente: 
  «b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale
di un ordigno bellico inesploso rinvenuto  durante  le  attivita'  di
scavo». 
  2. L'albo di cui al  comma  4-bis  dell'articolo  104  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera d),
del presente articolo, e' istituito, senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico del bilancio dello  Stato,  con  decreto  del  Ministro  della
difesa, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. Con lo stesso decreto, sulla  base  di  una  proposta
formulata da una commissione di cinque esperti designati dai medesimi
Ministri  della  difesa,  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,
dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture  e  dei
trasporti, sono definiti i criteri per l'accertamento  dell'idoneita'
delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo,  nonche'  per
le successive verifiche biennali. Ai componenti della commissione  di
esperti di  cui  al  periodo  precedente  non  e'  corrisposto  alcun
emolumento, indennita' o rimborso di spese. 
  3. Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,
introdotte dal comma 1 del presente  articolo,  acquistano  efficacia
decorsi sei mesi dalla  data  della  pubblicazione  del  decreto  del
Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo.  Fino
a  tale  data  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di   cui
all'articolo  7,  commi  primo,  secondo  e   quarto,   del   decreto
legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che  riacquistano
efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata  in
vigore del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  sono  autorizzate  a  proseguire
l'attivita'  le  imprese  gia'  operanti  ai  sensi  delle   medesime
disposizioni. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 1° ottobre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
                         Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo 28  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della  legge
          3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute  e
          della sicurezza nei  luoghi  di  lavoro),  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 28 
              (Oggetto della valutazione dei rischi) 
              1. La valutazione di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
          lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro
          e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche'
          nella sistemazione dei luoghi di  lavoro,  deve  riguardare
          tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
          ivi  compresi  quelli  riguardanti  gruppi  di   lavoratori
          esposti  a  rischi  particolari,  tra  cui   anche   quelli
          collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
          dell'accordo  europeo  dell'8  ottobre   2004,   e   quelli
          riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,  secondo
          quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
          151, nonche' quelli connessi  alle  differenze  di  genere,
          all'eta', alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi
          alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui  viene
          resa la prestazione di lavoro  e  i  rischi  derivanti  dal
          possibile rinvenimento di  ordigni  bellici  inesplosi  nei
          cantieri temporanei o mobili, come  definiti  dall'articolo
          89, comma 1, lettera a), del presente decreto,  interessati
          da attivita' di scavo.". 
              Il  testo   dell'articolo   91   del   citato   decreto
          legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              "Art. 91 
              (Obblighi del coordinatore per la progettazione) 
              1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima
          della  richiesta  di  presentazione   delle   offerte,   il
          coordinatore per la progettazione: 
                a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di
          cui  all'articolo  100,  comma  1,  i  cui  contenuti  sono
          dettagliatamente specificati nell'allegato XV; 
                b)   predispone   un    fascicolo    adattato    alle
          caratteristiche dell'opera, i cui contenuti  sono  definiti
          all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai  fini
          della prevenzione e della protezione dai  rischi  cui  sono
          esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche  norme
          di buona tecnica e dell'allegato  II  al  documento  UE  26
          maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto  nel  caso  di
          lavori di manutenzione ordinaria  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettera a)  del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in materia di edilizia, di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,
          n. 380; 
                b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni  di
          cui all' articolo 90, comma 1. 
              2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso
          in considerazione all'atto di eventuali  lavori  successivi
          sull'opera. 
              2-bis. Fatta salva l'idoneita' tecnico-professionale in
          relazione al  piano  operativo  di  sicurezza  redatto  dal
          datore di lavoro dell'impresa  esecutrice,  la  valutazione
          del  rischio  dovuto  alla  presenza  di  ordigni   bellici
          inesplosi rinvenibili durante le  attivita'  di  scavo  nei
          cantieri e` eseguita dal coordinatore per la progettazione.
          Quando  il  coordinatore  per  la   progettazione   intenda
          procedere alla bonifica preventiva del sito  nel  quale  e'
          collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare
          un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di  cui
          all'articolo 104,  comma  4-bis.  L'attivita'  di  bonifica
          preventiva e sistematica e' svolta sulla base di un  parere
          vincolante   dell'autorita'   militare    competente    per
          territorio in merito alle  specifiche  regole  tecniche  da
          osservare in considerazione della collocazione geografica e
          della tipologia dei terreni interessati,  nonche'  mediante
          misure  di  sorveglianza  dei  competenti   organismi   del
          Ministero della difesa, del Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e del Ministero della salute;". 
              Il testo dell'articolo 100, comma 1, del citato decreto
          legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              "Art. 100 
              (Piano di sicurezza e di coordinamento) 
              1. Il piano e' costituito da una  relazione  tecnica  e
          prescrizioni  correlate  alla  complessita'  dell'opera  da
          realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo  di
          costruzione, atte a prevenire o ridurre  i  rischi  per  la
          sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi
          particolari  di  cui   all'allegato   XI,   con   specifico
          riferimento ai rischi derivanti dal possibile  rinvenimento
          di ordigni bellici inesplosi nei  cantieri  interessati  da
          attivita' di scavo, nonche' la stima dei costi  di  cui  al
          punto  4  dell'allegato  XV.  Il  piano  di   sicurezza   e
          coordinamento (PSC) e' corredato da tavole  esplicative  di
          progetto,   relative   agli   aspetti   della    sicurezza,
          comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del
          cantiere e, ove la particolarita' dell'opera  lo  richieda,
          una tavola tecnica sugli  scavi.  I  contenuti  minimi  del
          piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della
          stima dei costi della sicurezza sono definiti  all'allegato
          XV.". 
              Il  testo  dell'articolo   104   del   citato   decreto
          legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              "Art. 104 
              (Modalita' attuative di particolari obblighi) 
              1. Nei cantieri la cui durata presunta  dei  lavori  e'
          inferiore ai duecento giorni lavorativi,  l'adempimento  di
          quanto previsto dall'articolo 102 costituisce  assolvimento
          dell'obbligo di riunione  di  cui  all'articolo  35,  salvo
          motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la
          sicurezza. 
              2. Nei cantieri la cui durata presunta  dei  lavori  e'
          inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia  prevista  la
          sorveglianza sanitaria di cui all'articolo  41,  la  visita
          del medico competente agli ambienti di lavoro  in  cantieri
          aventi caratteristiche  analoghe  a  quelli  gia'  visitati
          dallo stesso  medico  competente  e  gestiti  dalle  stesse
          imprese, e' sostituita o integrata, a giudizio  del  medico
          competente, con l'esame di piani di sicurezza  relativi  ai
          cantieri in cui svolgono la  loro  attivita'  i  lavoratori
          soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita
          almeno una volta  all'anno  l'ambiente  di  lavoro  in  cui
          svolgono la loro attivita' i lavoratori soggetti  alla  sua
          sorveglianza. 
              3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  37,  i
          criteri e i contenuti per la formazione  dei  lavoratori  e
          dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti
          sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria. 
              4. I datori di lavoro, quando e' previsto nei contratti
          di  affidamento  dei  lavori  che  il  committente   o   il
          responsabile dei  lavori  organizzi  apposito  servizio  di
          pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori,
          sono esonerati da quanto previsto dall'articolo  18,  comma
          1, lettera b). 
              4-bis. E' considerata impresa specializzata,  ai  sensi
          del comma 2-bis dell'articolo 91, l'impresa in possesso  di
          adeguata capacita' tecnico-economica,  che  impiega  idonee
          attrezzature   e   personale   dotato   di   brevetti   per
          l'espletamento  delle  attivita'  relative  alla   bonifica
          sistematica e che risulta  iscritta  in  un  apposito  albo
          istituito presso il  Ministero  della  difesa.  L'idoneita'
          dell'impresa   e`   verificata   all'atto   dell'iscrizione
          nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali.". 
              Il testo dell'Allegato XI al citato decreto legislativo
          n. 81 del 2008, come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente: 
              "Allegato XI 
              (Elenco dei lavori comportanti rischi  particolari  per
          la sicurezza e la salute dei lavoratori ) 
              1. Lavori  che  espongono  i  lavoratori  a  rischi  di
          seppellimento o di sprofondamento a profondita' superiore a
          m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2,  se
          particolarmente aggravati dalla natura dell'attivita' o dei
          procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del
          posto di lavoro o dell'opera. 
              1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio  di
          esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno
          bellico  inesploso  rinvenuto  durante  le   attivita'   di
          scavo.". 
              Il testo dell'Allegato  XV  al  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, come modificato dalla  presente  legge,
          e' il seguente: 
              "Allegato XV 
              (Contenuti minimi dei piani di sicurezza  nei  cantieri
          temporanei o mobili) 
          (Omissis). 
              2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore
          per la progettazione suddivide le  singole  lavorazioni  in
          fasi di lavoro e,  quando  la  complessita'  dell'opera  lo
          richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei
          rischi  presenti,   con   riferimento   all'area   e   alla
          organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e  alle  loro
          interferenze, ad  esclusione  di  quelli  specifici  propri
          dell'attivita'   dell'impresa,   facendo   in   particolare
          attenzione ai seguenti: 
                a) al rischio di investimento da  veicoli  circolanti
          nell'area di cantiere; 
                b) al rischio di seppellimento negli scavi; 
                b-bis)   al   rischio   di    esplosione    derivante
          dall'innesco accidentale di un  ordigno  bellico  inesploso
          rinvenuto durante le attivita' di scavo; 
                c) al rischio di caduta dall'alto; 
                d) al rischio di insalubrita' dell'aria nei lavori in
          galleria; 
                e) al rischio di instabilita' delle  pareti  e  della
          volta nei lavori in galleria; 
                f)  ai  rischi  derivanti  da  estese  demolizioni  o
          manutenzioni, ove le modalita' tecniche di attuazione siano
          definite in fase di progetto; 
                g) ai rischi di incendio o  esplosione  connessi  con
          lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; 
                h)  ai  rischi  derivanti  da  sbalzi  eccessivi   di
          temperatura; 
                i) al rischio di elettrocuzione; 
                l) al rischio rumore; 
                m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.". 
              Il testo del  decreto  legislativo  luogotenenziale  12
          aprile  1946,  n.  320  (Bonifica  dei  campi  minati),  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 1946, n. 119. 
              Il decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8
          maggio 2010, n. 106, S.O. 

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