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Legge Ordinaria n. 204 del 14/11/2012 G.U. n.278 del 28 novembre 2012
Senatori SACCOMANNO ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente l'istituzione della 'Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare' (5428)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 186,  le
parole: «12 del mese di novembre» sono sostituite dalle seguenti:  «9
del mese di settembre». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 14 novembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 31 luglio  2002,  n.
          186, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 1. - 1. A  perenne  ricordo  del  sacrificio  dei
          marinai militari e civili deceduti e sepolti  in  mare,  e'
          istituita la "Giornata della memoria dei marinai  scomparsi
          in mare", da commemorare annualmente il giorno 9  del  mese
          di settembre presso il Monumento al marinaio d'Italia nella
          citta' di Brindisi. 
              2. La ricorrenza e' considerata  solennita'  civile  ai
          sensi dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non
          determina riduzione  dell'orario  di  lavoro  negli  uffici
          pubblici ne', qualora cada nei giorni feriali,  costituisce
          giorno di vacanza o comporta riduzione  di  orario  per  le
          scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3
          della legge 5 marzo 1977, n. 54.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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