Legge Ordinaria n. 220 del 11/12/2012 G.U. n.293 del 17 dicembre 2012
Senatori LEGNINI ed altri; senatori PASTORE ed altri; senatore MUGNAI; senatori CARRARA ed altri; senatore VALENTINO: Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (4041)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. L'articolo 1117 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1117. - (Parti  comuni  dell'edificio).  -  Sono  oggetto  di
proprieta' comune dei proprietari delle  singole  unita'  immobiliari
dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non
risulta il contrario dal titolo: 
    1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso  comune,  come
il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i  muri  maestri,  i
pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le  scale,
i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i  cortili
e le facciate; 
    2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali per i  servizi
in comune, come la portineria, incluso l'alloggio  del  portiere,  la
lavanderia,  gli  stenditoi  e  i  sottotetti   destinati,   per   le
caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 
    3) le opere, le installazioni, i manufatti  di  qualunque  genere
destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi,  le  cisterne,
gli  impianti  idrici  e  fognari,   i   sistemi   centralizzati   di
distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia  elettrica,
per  il  riscaldamento  ed  il  condizionamento  dell'aria,  per   la
ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di
flusso informativo, anche da satellite  o  via  cavo,  e  i  relativi
collegamenti fino al punto di diramazione  ai  locali  di  proprieta'
individuale dei  singoli  condomini,  ovvero,  in  caso  di  impianti
unitari, fino  al  punto  di  utenza,  salvo  quanto  disposto  dalle
normative di settore in materia di reti pubbliche». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 

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