Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso



Legge Ordinaria n. 228 del 24/12/2012 G.U. n.302 del 29 dicembre 2012
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis-B)
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza,  di  cui  all'articolo
11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  per
gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I  livelli
del ricorso  al  mercato  si  intendono  al  netto  delle  operazioni
effettuate  al  fine  di  rimborsare  prima  della  scadenza   o   di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato. 
  2. Nell'allegato 2 sono indicati: 
    a) l'adeguamento degli importi  dei  trasferimenti  dovuti  dallo
Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37,  comma  3,  lettera
c), della legge 9 marzo 1989,  n.  88,  e  successive  modificazioni,
dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e
successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge  12
novembre 2011, n. 183, per l'anno 2013; 
  b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno  2013
in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a). 
  3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra  le
gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della
legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive   modificazioni.
Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi  che,  prima  del
riparto, sono attribuiti: 
    a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e  coloni  a
completamento  dell'integrale  assunzione  a   carico   dello   Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989; 
  b) alla gestione speciale minatori; 
  c)  alla  gestione  speciale  di  previdenza  e  assistenza  per  i
lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS. 
  4. Ai fini dell'attuazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  7,
comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  gli  stanziamenti
relativi alle spese rimodulabili dei  programmi  dei  Ministeri  sono
ridotti in termini di competenza e di cassa  degli  importi  indicati
nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge. 
  5.  Gli  stanziamenti  relativi  alle   spese   interessate   dagli
interventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti  in
conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi. 
  6. Concorre al raggiungimento degli obiettivi  di  riduzione  della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione  di
cui al comma 7. 
  7.  Le  risorse  disponibili  per  gli  interventi   recati   dalle
autorizzazioni di  spesa  di  cui  all'elenco  n.  2,  allegato  alla
presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015
e successivi per gli importi ivi indicati. 
  8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione  della
spesa  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   le
disposizioni di cui ai commi 9 e 15. 
  9. Fino alla riforma degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo
13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, a decorrere dal  2014,  per  un
importo pari a 30 milioni di  euro,  il  concorso  al  raggiungimento
degli obiettivi  di  finanza  pubblica  di  cui  all'articolo  7  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' assicurato  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche  sociali  anche  mediante  l'attuazione  del
comma 15 del medesimo articolo 7. 
  10. Al fine di conseguire il piu' adeguato  ed  efficace  esercizio
delle attivita' degli istituti di patronato e di assistenza  sociale,
anche  nell'ottica  dell'ottimale  gestione   delle   risorse,   come
rideterminate ai sensi del comma 9, garantendo altresi'  ai  fruitori
dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e  un
,piu' uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale,  alla
legge  30  marzo  2001,  n.   152,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, lettera a),  le  parole:  «tre  anni»
sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»; 
  b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «un terzo  delle
regioni e in un terzo delle province» sono sostituite dalle seguenti:
«due terzi delle regioni e in due terzi delle province»; 
  c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «un terzo delle regioni e in
un terzo delle province del  territorio  nazionale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «due  terzi  delle  regioni  e  in  due  terzi  delle
province  del  territorio  nazionale,  secondo  criteri  di  adeguata
distribuzione sul territorio nazionale individuati  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali»; 
  d) all'articolo 13, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' a verifiche  ispettive  straordinarie  in
Italia  sull'organizzazione  e  sull'attivita'  e  per  la  specifica
formazione del personale ispettivo addetto»; 
  e) all'articolo 13, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole:  «rilievo  prioritario  alla  qualita'  dei  servizi
prestati verificata attraverso una relazione  annuale  redatta  dagli
enti   pubblici   erogatori   delle   prestazioni   previdenziali   e
assicurative con  riferimento  a  standard  qualitativi  fissati  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli  istituti
di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici;». 
  11. Le disposizioni  di  cui  alle  lettere  b)  e  c),  del  comma
precedente si applicano a decorrere dal 2015. 
  12. Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e  c),  del
comma 10, devono essere riferiti alla  meta'  delle  regioni  e  alla
meta' delle province del territorio nazionale. 
  13. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale  riconosciuti
in via definitiva e operanti alla data di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione adeguano  la  propria  struttura  organizzativa
entro un anno dalla medesima data. In caso di mancato adeguamento  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 16,  comma  2,  lettera
a), della legge 30 marzo 2001, n. 152. 
  14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede,  al
fine di incentivare la qualita' e l'ampiezza  dei  servizi  resi  dai
patronati,   alla   progressiva   valorizzazione,   ai    fini    del
finanziamento, delle prestazioni individuate nelle  tabelle  allegate
al regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a punteggio
zero.  In  attesa  della  rivisitazione  finalizzata  alla   predetta
valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio  2013
sono riconosciuti 0,25 punti  per  ogni  intervento  individuato  con
decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  non
finanziato, avviato con modalita' telematiche e verificato dagli enti
pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative. 
  15. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'  ridotta  di  30
milioni di euro  per  l'anno  2013  e  di  11.022.401  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015. 
  16. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui  ai  commi
da 17 a 29. 
  17.  All'articolo  13  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  dopo  il  comma
1-ter e' inserito il seguente: 
  «1-quater. Quando l'impugnazione, anche  incidentale,  e'  respinta
integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte
che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo  a  titolo
di  contributo  unificato  pari  a  quello  dovuto  per   la   stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma  1-bis.  Il
giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei  presupposti
di cui al periodo  precedente  e  l'obbligo  di  pagamento  sorge  al
momento del deposito dello stesso». 
  18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti
iniziati dal trentesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  19. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    1) all'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9: 
    1) dopo la lettera c) inserire la seguente: 
    «c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le  notificazioni  a
persona diversa dall'imputato  a  norma  degli  articoli  148,  comma
2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di  procedura  penale  nei
procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello»; 
    2) sostituire la lettera d) con la seguente: 
    «d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dei
decreti di cui al comma 10 per  gli  uffici  giudiziari  diversi  dai
tribunali e dalle corti d'appello»; 
    b) al comma 12, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«L'elenco formato  dal  Ministero  della  giustizia  e'  consultabile
esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli  uffici  notificazioni.
esecuzioni e protesti, e dagli avvocati»; 
    2) dopo l'articolo 16 inserire i seguenti: 
    «Art. 16-bis. - (Obbligatorieta' del  deposito  telematico  degli
atti processuali).  -  1.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  5,  a
decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili,  contenziosi  o
di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito  degli
atti processuali e dei documenti da parte dei difensori  delle  parti
precedentemente costituite  ha  luogo  esclusivamente  con  modalita'
telematiche,  nel  rispetto  della  normativa   anche   regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede  per  il  deposito
degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o  delegati
dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita'  di
cui  al  presente  comma.  a  depositare  gli  atti  e  i   documenti
provenienti dai soggetti da esse nominati. 
    2. Nei processi esecutivi di cui  al  libro  III  del  codice  di
procedura civile la  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica
successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. 
    3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma  1
si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei  documenti  da
parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore,  del
commissario liquidatore e del commissario straordinario. 
    4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al
tribunale di cui al  libro  IV,  titolo  I,  capo  I  del  codice  di
procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei
provvedimenti,  degli  atti  di  parte  e  dei  documenti  ha   luogo
esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   della
normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il  presidente
del  tribunale  puo'  autorizzare  il  deposito  di  cui  al  periodo
precedente con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici
del  dominio  giustizia  non  sono   funzionanti   e   sussiste   una
indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della  disposizione
di  cui  al  comma  1  al  giudizio   di   opposizione   al   decreto
d'ingiunzione. 
    5. Con uno o piu' decreti aventi  natura  non  regolamentare,  da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,  il  Consiglio
nazionale  forense  ed  i   consigli   dell'ordine   degli   avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la
funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando i  tribunali
nei  quali  viene  anticipato,  anche  limitatamente   a   specifiche
categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4. 
    6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le  disposizioni
di cui ai commi 1 e 4  si  applicano  a  decorrere  dal  quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con
i quali il Ministro della  giustizia,  previa  verifica,  accerta  la
funzionalita' dei servizi di comunicazione. I  decreti  previsti  dal
presente comma sono  adottati  sentiti  l'Avvocatura  generale  dello
Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli
avvocati interessati. 
    7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si  ha  per  avvenuto  al
momento in cui viene generata la ricevuta  di  avvenuta  consegna  da
parte del gestore di  posta  elettronica  certificata  del  ministero
della giustizia. 
    8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il  giudice
puo' autorizzare il deposito degli atti processuali e  dei  documenti
di cui ai commi che precedono con modalita' non telematiche quando  i
sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. 
    9. Il giudice puo' ordinare il  deposito  di  copia  cartacea  di
singoli atti e documenti per ragioni specifiche. 
    Art.  16-ter.   -   (Pubblici   elenchi   per   notificazioni   e
comunicazioni). - 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini  della
notificazione e comunicazione degli atti in materia  civile,  penale,
amministrativa e stragiudiziale si  intendono  per  pubblici  elenchi
quelli previsti dagli  articoli  4  e  16,  comma  12,  del  presente
decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,
dall'articolo 6-bis del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
ministero della giustizia. 
    Art. 16-quater. - (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n.  53).
- 1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "all'articolo 1" sono
inserite le seguenti: "effettuata a mezzo del servizio postale"; 
    b)  all'articolo  3,  comma  1,  alinea,  le  parole:  "«di   cui
all'articolo 1 deve" sono sostituite dalle seguenti: "che  procede  a
norma dell'articolo 2 deve"; 
    c) all'articolo 3, il comma 3-bis e' abrogato; 
    d) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
    "Art. 3-bis. - 1. La notificazione con  modalita'  telematica  si
esegue  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata   all'indirizzo
risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della  normativa,  anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la  trasmissione  e  la
ricezione dei documenti informatici.  La  notificazione  puo'  essere
eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica
certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 
    2. Quando l'atto da notificarsi  non  consiste  in  un  documento
informatico,  l'avvocato  provvede  ad  estrarre  copia   informatica
dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la  conformita'
all'originale  a  norma  dell'articolo  22,  comma  2,  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  La  notifica  si  esegue  mediante
allegazione  dell'atto  da  notificarsi   al   messaggio   di   posta
elettronica certificata. 
    3. La notifica si perfeziona, per il  soggetto  notificante,  nel
momento in cui viene generata la ricevuta  di  accettazione  prevista
dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento  in  cui
viene  generata   la   ricevuta   di   avvenuta   consegna   prevista
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68. 
    4.  Il  messaggio  deve   indicare   nell'oggetto   la   dizione:
«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 
    5. L'avvocato redige la relazione di notificazione  su  documento
informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato  al
messaggio  di  posta  elettronica  certificata.  La  relazione   deve
contenere: 
    a)  il  nome,  cognome  ed  il   codice   fiscale   dell'avvocato
notificante; 
    b) gli estremi  del  provvedimento  autorizzativo  del  consiglio
dell'ordine nel cui albo e' iscritto; 
    c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale  ed  il
codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; 
    d) il nome e cognome o la denominazione  e  ragione  sociale  del
destinatario; 
    e) l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  a  cui  l'atto
viene notificato; 
    f) l'indicazione dell'elenco da  cui  il  predetto  indirizzo  e'
stato estratto; 
    g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2. 
    6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve,
inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero
e l'anno di ruolo."; 
    e) all'articolo 4, comma 1, le parole: "a mezzo posta elettronica
certificata, ovvero" sono soppresse; 
    f) all'articolo 5, il comma 1 e' abrogato; 
    g) all'articolo 6, comma 1,  le  parole:  "la  relazione  di  cui
all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "la  relazione  o  le
attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9"; 
    h) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
    "4-bis. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano
alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata."; 
    i) all'articolo 9, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con  modalita'
telematiche  dell'atto  notificato  a  norma   dell'articolo   3-bis,
l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di  posta
elettronica certificata,  dei  suoi  allegati  e  della  ricevuta  di
accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta  la  conformita'  ai
documenti informatici da cui sono tratte ai sensi  dell'articolo  23,
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."; 
    l) all'articolo 10, comma 1, e' inserito, in  fine,  il  seguente
periodo: "Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis  al
pagamento dell'importo di  cui  al  periodo  precedente  si  provvede
mediante sistemi telematici". 
    2. Con decreto del Ministro della giustizia, da  adottarsi  entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di  conversione
del  presente  decreto,  si  procede  all'adeguamento  delle   regole
tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia  21  febbraio
2011, n. 44. 
    3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  acquistano  efficacia  a
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto  di  cui  al
comma 2. 
    Art.  16-quinquies.  -  (Copertura   finanziaria).   -   1.   Per
l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso  gli
uffici giudiziari, per il potenziamento delle  reti  di  trasmissione
dati, nonche' per la manutenzione dei  relativi  servizi  e  per  gli
oneri  connessi  alla  formazione  del  personale  di   magistratura,
amministrativo  e  tecnico,  e'  autorizzata   la   spesa   di   euro
1.320.000,00 per l'anno 2012, di euro 5.000.000 per l'anno 2013 e  di
euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014. 
    2. Al relativo onere si provvede con quota parte  delle  maggiori
entrate  derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  che
sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata
ed in quello del Ministero della giustizia. 
    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.»; 
    3) all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  lettera  e),  sostituire  il  punto  2)  con  il
seguente: 
    «2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
    "Il ricorso puo' essere sottoscritto  anche  personalmente  dalla
parte ed e' formato ai sensi degli articoli 21, comma 2,  ovvero  22,
comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, e'  trasmesso
all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore  indicato
nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al
successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al
ricorso e' depositato presso la cancelleria del tribunale."»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale nominato  a  norma
dell'articolo 163 del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  il
commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a  norma
dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  entro
dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle  imprese,  ai
fini dell'iscrizione.  il  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata». 
  20. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    1) all'articolo 543, secondo comma: 
    a) al numero 3), dopo  le  parole:  «tribunale  competente»  sono
inserite le seguenti parole: «nonche' l'indicazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata del creditore procedente»; 
    b) al numero 4), dopo le  parole:  «a  mezzo  raccomandata»  sono
inserite le seguenti parole: «ovvero a  mezzo  di  posta  elettronica
certificata»; 
    2) all'articolo 547, primo  comma,  dopo  le  parole:  «creditore
procedente» sono inserite le seguenti parole: «o trasmessa a mezzo di
posta elettronica certificata»; 
    3) l'articolo 548 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  548.  -  (Mancata  dichiarazione  del  terzo).  -  Se   il
pignoramento riguarda i crediti di  cui  all'articolo  545,  terzo  e
quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza  stabilita,  il
credito pignorato, nei termini indicati dal creditore,  si  considera
non contestato ai fini del procedimento in  corso  e  dell'esecuzione
fondata sul provvedimento di assegnazione, e il  giudice  provvede  a
norma degli articoli 552 o 553. 
    Fuori dei casi di cui  al  primo  comma,  quando  all'udienza  il
creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice,
con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza e' notificata
al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non
compare alla nuova udienza, il credito pignorato o  il  possesso  del
bene  di  appartenenza  del  debitore,  nei  termini   indicati   dal
creditore, si considera non contestato a norma del primo comma. 
    Il terzo  puo'  impugnare  nelle  forme  e  nei  termini  di  cui
all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti
adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne  avuto
tempestiva conoscenza per irregolarita'  della  notificazione  o  per
caso fortuito o forza maggiore.»; 
    4) l'articolo 549 e' sostituto dal seguente: 
    «Art. 549. - (Contestata dichiarazione del  terzo).  -  Se  sulla
dichiarazione sorgono contestazioni, il  giudice  dell'esecuzione  le
risolve,  compiuti   i   necessari   accertamenti,   con   ordinanza.
L'ordinanza produce effetti ai  fini  del  procedimento  in  corso  e
dell'esecuzione fondata  sul  provvedimento  di  assegnazione  ed  e'
impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.». 
  21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti
di espropriazione presso terzi iniziati  successivamente  all'entrata
in vigore della presente legge. 
  22. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinati: 
    a) le prestazioni previste al comma 1, le modalita' e i tempi  di
effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori; 
    b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalita' di pagamento  in
forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione
del numero  e  della  tipologia  delle  prestazioni  complessivamente
effettuate nell'anno precedente»; 
    b) il comma 4 e' abrogato. 
  23. L'abrogazione del comma 4 dell'articolo 96 del codice di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha  effetto  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui  al  comma  2  del
medesimo articolo 96, come da ultimo sostituito dal comma 22, lettera
a), del presente articolo. 
  24. All'articolo  1  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e
successive  modificazioni,  il  comma  294-bis  e'   sostituito   dal
seguente: 
  «294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati
al pagamento di  spese  per  servizi  e  forniture  aventi  finalita'
giudiziaria o penitenziaria, nonche' le aperture di credito a  favore
dei funzionari  delegati  degli  uffici  centrali  e  periferici  del
Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della  Direzione
nazionale antimafia e della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
destinati al pagamento di somme liquidate  a  norma  della  legge  24
marzo 2001, n. 89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo
dovuti al personale amministrato  dal  Ministero  della  giustizia  e
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri». 
  25. All'articolo  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, lettera s): 
      1) al capoverso c), le parole:  «euro  1.500»  sono  sostituite
dalle seguenti: «euro 1.800»; 
      2) il capoverso d) e' sostituito dal seguente: 
      «d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere  a)
e b), del codice di cui  all'allegato  1  al  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 2.000 quando  il
valore della controversia e' pari o inferiore ad  euro  200.000;  per
quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo
dovuto e' di euro 4.000 mentre  per  quelle  di  valore  superiore  a
1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di
cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto e' di  euro
6.000;»; 
      3) al capoverso e), primo periodo, le parole: «euro  600»  sono
sostituite dalle seguenti: «euro 650»; 
    b) al comma 10: 
      1) dopo le  parole:  «commi  6,»  sono  inserite  le  seguenti:
«lettere da b) a r),»; 
      2) le parole: «ad  apposito  fondo  istituito  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze»   sono
sostituite dalle seguenti: «al pertinente  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero della giustizia»; 
      3) le parole: «e amministrativa» sono soppresse; 
      4) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il  maggior
gettito derivante dall'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
comma 6, lettera s), e' versato all'entrata del bilancio dello  Stato
per  essere  riassegnato  al  pertinente  capitolo  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  alimentato
con le modalita' di cui al periodo precedente, per  la  realizzazione
di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa»; 
    c) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
    «11. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  della
giustizia, e'  stabilita  la  ripartizione  in  quote  delle  risorse
confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per  essere
destinate,  in  via  prioritaria,  all'assunzione  di  personale   di
magistratura  ordinaria,  nonche',  per  il  solo  anno   2013,   per
consentire ai lavoratori  cassintegrati,  in  mobilita',  socialmente
utili e ai disoccupati e agli inoccupati,  che  a  partire  dall'anno
2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali  o  provinciali
presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo
entro il 31 dicembre 2013, nel limite di  spesa  di  7,5  milioni  di
euro. La titolarita' del relativo progetto formativo e' assegnata  al
Ministero della giustizia. A decorrere  dall'anno  2014  tale  ultima
quota e' destinata all'incentivazione  del  personale  amministrativo
appartenente  agli  uffici  giudiziari  che  abbiano  raggiunto   gli
obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga  alle  disposizioni  di
cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e alle  spese  di  funzionamento  degli  uffici  giudiziari.  La
riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, e' effettuata al
netto delle risorse utilizzate per le  assunzioni  del  personale  di
magistratura ordinaria»; 
    d) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
    «11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
stabilita la  ripartizione  in  quote  delle  risorse  confluite  nel
capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per  essere  destinate,
per  un  terzo,   all'assunzione   di   personale   di   magistratura
amministrativa e, per la restante quota,  nella  misura  del  50  per
cento all'incentivazione del  personale  amministrativo  appartenente
agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui  al
comma 12, anche in deroga alle disposizioni di  cui  all'articolo  9,
comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella misura del
50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.  La
riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, e'  effettuata
al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale  di
magistratura amministrativa»; 
    e) al comma 12, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai
seguenti: «Ai  fini  dei  commi  11  e  11-bis,  il  Ministero  della
giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli
uffici  giudiziari  presso  i  quali,  alla  data  del  31  dicembre,
risultano pendenti procedimenti civili  e  amministrativi  in  numero
ridotto di almeno il  10  per  cento  rispetto  all'anno  precedente.
Relativamente  ai  giudici  tributari,   l'incremento   della   quota
variabile del compenso di  cui  all'articolo  12,  comma  3-ter,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' altresi' subordinato,  in  caso
di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza  di
merito che definisce il ricorso entro novanta giorni  dalla  data  di
tale pronuncia»; 
    f) al comma 14, primo periodo, le parole: «fondo di cui al  comma
10» sono sostituite dalle seguenti: «capitolo di  cui  al  comma  10,
secondo periodo»; 
    g) al comma 15, le parole: «del decreto di cui al comma 11»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'emanazione dei  decreti  di  cui  ai
commi 11 e 11-bis». 
  26. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3-bis, e'  aggiunto  il  seguente:
«3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi
di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto  legislativo
2 luglio 2010, n. 104, si  intende  l'importo  posto  a  base  d'asta
individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di  gara,  ai  sensi
dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei
ricorsi di cui all'articolo 119, comma  1,  lettera  b)  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di  controversie  relative
all'irrogazione  di  sanzioni,  comunque  denominate,  il  valore  e'
costituito dalla somma di queste». 
  27. Il contributo di cui all'articolo 13, comma  6-bis,  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio
2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), del
presente  articolo,  e'  aumentato  della  meta'  per  i  giudizi  di
impugnazione. 
  28. Il maggior gettito derivante dall'applicazione  dei  commi  25,
lettera a), e 27 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato  per
essere riassegnato al capitolo di  cui  all'articolo  37,  comma  10,
secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal
comma 25, lettera b), numero 4), del presente articolo. 
  29. Le disposizioni di cui  ai  commi  25,  lettera  a),  e  27  si
applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di  entrata
in vigore della presente legge. 
  30. All'articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
546, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Le disposizioni di cui ai  commi  precedenti  si  applicano
anche agli  uffici  giudiziari  per  il  contenzioso  in  materia  di
contributo   unificato   davanti    alle    Commissioni    tributarie
provinciali». 
  31. Nell'articolo 152-bis delle disposizioni per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie le parole:  «si
applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del  20
per cento degli onorari di avvocato ivi  previsti.»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «si  applica   il   decreto   adottato   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  per
la  liquidazione  del  compenso  spettante  agli  avvocati,  con   la
riduzione  del  venti  per   cento   dell'importo   complessivo   ivi
previsto.». 
  32. Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli
avvocati e procuratori, con la riduzione del venti  per  cento  degli
onorari di avvocato ivi previsti.» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«si applica  il  decreto  previsto  dall'articolo  9,  comma  2,  del
decreto-legge   24   gennaio   2012,   n.    1,    convertito,    con
modificazioni,dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per  la  liquidazione
del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti  per
cento dell'importo complessivo ivi previsto.». 
  33. All'articolo 4 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a)   al   comma   39,   secondo   periodo,   dopo   le    parole:
«progressivamente vacanti»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  previo
espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40»; 
    b) al comma 40, terzo periodo, dopo le parole:  «comma  39»  sono
aggiunte le seguenti: «proponibili sia per la  copertura  della  sede
presso la quale sono soprannumerari sia per  la  copertura  di  altre
sedi». 
  34.  Al  fine  di  consentire  lo  svolgimento   dei   compiti   di
rappresentanza e difesa  nei  giudizi  di  cui  all'articolo  35  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  l'Avvocatura  dello  Stato  e'
autorizzata ad effettuare, in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali
previste dalla normativa vigente, ulteriori  assunzioni  di  Avvocati
dello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 a decorrere
dall'anno 2013. 
  35. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero degli affari esteri le  disposizioni  di  cui  ai
commi da 37 a 42. 
  36. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all'articolo 29,
comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati  utilizzando
contributi in conto esercizio,  indipendentemente  dal  loro  valore,
devono   essere   interamente    ammortizzati    nell'esercizio    di
acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti  acquistati
utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro
valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti
percentuali per esercizio di acquisizione: 
      1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del  loro  valore
nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; 
      2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del  loro  valore
nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015; 
      3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del  loro  valore
nel 2014; per il 40% nel 2015; 
      4) esercizio di acquisizione 2015: per 1'80%  del  loro  valore
nel 2015; per il 20% nel 2016». 
  37. L'autorizzazione di  spesa  relativa  alle  indennita'  di  cui
all'articolo 171  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n.  18,  e  successive  modificazioni,  e'  ridotta,  a
decorrere dall'anno 2013, di un  ammontare.  pari  a  5.287.735  euro
annui. 
  38. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa  relativa
agli assegni previsti dall'articolo 658 del testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  16  aprile   1994,   n.   297,   e   successive
modificazioni, e' ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui. 
  39. Al fine di dare attuazione ai commi 37 e 38,  con  decreto  del
Ministro  degli  affari  esteri,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle  misure
aventi incidenza  sui  trattamenti  economici  corrisposti  ai  sensi
dell'articolo 171 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio  1967,   n.   18,   e   successive   modificazioni,   nonche'
dell'articolo 658 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche  in  deroga  a
quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque  la
copertura dei posti di funzione all'estero di assoluta priorita'. 
  40. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 11, della  legge  31  marzo  2005,  n.  56,  e'
ridotta per un importo di euro 5.921.258. 
  41. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 299, e' ridotta di euro 10.000.000 per l'anno
2013, di euro 5.963.544  per  l'anno  2014  e  di  euro  9.100.000  a
decorrere dall'anno 2015. 
  42.  A  decorrere   dall'anno   2013,   l'autorizzazione   di   cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 15  febbraio  1995,  n.  51,  e'
soppressa. 
  43. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
le disposizioni di cui ai commi da 44 a 59. 
  44. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, l'articolo 1, comma
24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  trova  applicazione  anche
nel caso  degli  assistenti  amministrativi  incaricati  di  svolgere
mansioni  superiori   per   l'intero   anno   scolastico   ai   sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive  modificazioni,  per  la  copertura  di  posti  vacanti  o
disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi. 
  45. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma  44
e' effettuata  ai  sensi  dell'articolo  52,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra
il  trattamento  previsto  per  il  direttore  dei  servizi  generali
amministrativi al livello iniziale  della  progressione  economica  e
quello complessivamente in godimento  dall'assistente  amministrativo
incaricato. 
  46. Il comma 15 dell'articolo 404 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e  successive  modificazioni,  e'
abrogato. 
  47. Al presidente e ai componenti  delle  commissioni  esaminatrici
dei concorsi  indetti  per  il  personale  docente  della  scuola  e'
corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici  dei
concorsi   a   dirigente    scolastico    stabilito    con    decreto
interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008,  n.
140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere
l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso. 
  48. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dismette la sede romana di  piazzale
Kennedy e il relativo contratto di  locazione  e'  risolto.  Da  tale
dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2014. 
  49. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di euro 20 milioni a
decorrere dall'anno 2013. 
  50. Nell'esercizio finanziario  2013  e'  versata  all'entrata  del
bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro  a  valere  sulla
contabilita' speciale relativa al  Fondo  per  le  agevolazioni  alla
ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, e successive modificazioni, a  valere  sulla  quota  relativa
alla contribuzione a fondo perduto. 
  51. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie
del personale del comparto scuola sono ridotte  di  47,5  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2013, per  la  quota  parte  attinente  al
Fondo delle istituzioni scolastiche. 
  52. Il Fondo di cui  all'articolo  4,  comma  82,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, e' ridotto di 83,6 milioni di  euro  nell'anno
2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2015. 
  53. Il  concorso  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e' assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  anche  mediante  l'attuazione  del  comma  15  del  medesimo
articolo.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, entro  il  31  gennaio  2013,  puo'  formulare  proposte  di
rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al  primo  periodo.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  54. Il personale docente di tutti i  gradi  di  istruzione  fruisce
delle ferie nei giorni di  sospensione  delle  lezioni  definiti  dai
calendari scolastici regionali, ad  esclusione  di  quelli  destinati
agli scrutini, agli esami  di  Stato  e  alle  attivita'  valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno  la  fruizione  delle  ferie  e'
consentita per un periodo non superiore  a  sei  giornate  lavorative
subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che  se
ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri  aggiuntivi  per  la
finanza pubblica. 
  55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non  si
applica al personale docente e amministrativo, tecnico  e  ausiliario
supplente breve e saltuario o docente con contratto fino  al  termine
delle  lezioni  o  delle  attivita'  didattiche,  limitatamente  alla
differenza tra i giorni  di  ferie  spettanti  e  quelli  in  cui  e'
consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 
  56. Le disposizioni di cui ai commi 54  e  55  non  possono  essere
derogate dai contratti collettivi nazionali di  lavoro.  Le  clausole
contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. 
  57. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «trecento unita'» sono sostituite
dalle seguenti: «centocinquanta unita'»; 
    b) al terzo periodo, le parole: «cento  unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «cinquanta unita'». 
  58. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento  fuori  ruolo,
gia' adottati ai sensi dell'articolo 26,  comma  8,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di  entrata
in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012-2013. 
  59.  Salve  le  ipotesi  di  collocamento  fuori   ruolo   di   cui
all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  come
da ultimo modificato dal comma 57  del  presente  articolo,  e  delle
prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il  personale
appartenente al comparto scuola puo' essere  posto  in  posizione  di
comando presso altre  amministrazioni  pubbliche  solo  con  oneri  a
carico dell'amministrazione richiedente. 
  60. All'articolo 16, comma 2,  del  decreto  legislativo  29  marzo
2012, n. 68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis)  per
i collegi universitari gia' legalmente riconosciuti dal MIUR  non  si
applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338». 
  61. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   le
disposizioni di cui ai commi da 62 a 69. 
  62. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  981,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di  euro  5  milioni
per l'anno 2013, di euro 3 milioni  per  l'anno  2014  e  di  euro  2
milioni a decorrere dall' anno 2015. 
  63. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo  2,  comma  3,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' ridotta di euro 24.138.218 a
decorrere dall'anno 2013. 
  64. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo  1,  comma  1,
del  decreto-legge  4  ottobre  1996,   n.   517,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n.  611,  e'  ridotta  di
euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013. 
  65. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39,  comma  2,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' ridotta di euro 6.971.242  per
l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per
l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016. 
  66.   Gli   oneri   previsti   dall'articolo   585    del    codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, sono ridotti di euro 10.249.763 per  l'anno  2013  e  di
euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014. 
  67. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo
delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza  media
e' rideterminato in  210  per  l'anno  2013  e  in  200  a  decorrere
dall'anno 2014. 
  68. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie  di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le scuole sottufficiali della Marina militare  e'  fissato  in  136
unita' a decorrere dall'anno 2013. 
  69.  Al  secondo  periodo  del  comma  172  dell'articolo   2   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni,  le
parole: «e pari a euro 1.514.000 annui a  decorrere  dal  2013»  sono
sostituite dalle seguenti: «, pari a euro 2.673.000 per l'anno  2013,
pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a
decorrere dal 2015». 
  70. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
le disposizioni di cui ai commi 71, 73, 74 e 75. 
  71. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4,  comma  53,
della legge 12 novembre 2011, n.  183,  e  successive  modificazioni,
l'Istituto per lo  sviluppo  agroalimentare  (ISA)  Spa,  interamente
partecipato dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, e' autorizzato a versare all'entrata  del  bilancio  dello
Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013,  di  euro
8.900.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 7.800.000  entro  il  31
gennaio 2015. 
  72. All'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le  parole:  «Fino
al decorso del termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e,
comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014». 
  73. La riduzione delle spese di cui all'articolo 8,  comma  4,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  allegato  3  -  Ministero  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali,  e'  rideterminata,  per
ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646. 
  74. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30  dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento  per  gli
anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del  50,3  per
cento a decorrere dall'anno 2016. 
  75. All'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
le parole: «destinate a finanziare  misure  a  sostegno  del  settore
agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi  di  mercato»
sono sostituite dalle seguenti:  «versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato entro i1 31 gennaio 2013». 
  76. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali   le
disposizioni di cui ai commi 77 e 78. 
  77. All'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«al pagamento dei contributi gia' concessi alla medesima data  e  non
ancora erogati ai beneficiari». 
  78. All'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: «Istituti  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali,» sono inserite le seguenti: «con  priorita'  per
quelle»; 
    b) le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con uno  o  piu'  decreti
del Ministro per i beni e le attivita' culturali»; 
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Le  disposizioni
del presente comma si applicano anche alle somme  giacenti  presso  i
conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia  speciale
di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233». 
  79. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai  commi  da
80 a 87. 
  80.  Il  Ministero  della  salute,  con  decreto  di   natura   non
regolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure di  carattere
dispositivo e  ricognitivo  finalizzate  a  stabilizzare  l'effettivo
livello di spesa registrato negli anni  2011  e  2012  relative  alla
razionalizzazione dell'attivita' di assistenza sanitaria  erogata  in
Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da
assicurare risparmi di spesa derivanti  dalla  razionalizzazione  dei
costi dei servizi di assistenza sanitaria. 
  81. In attuazione di quanto disposto dal comma 80, l'autorizzazione
di spesa per le funzioni di cui all'articolo  6,  lettera  a),  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' ridotta di  5.000.000  di  euro  a
decorrere dall'anno 2013. 
  82. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando  la  competenza
di autorita'  statale  del  Ministero  della  salute  in  materia  di
assistenza sanitaria ai cittadini  italiani  all'estero,  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  31  luglio  1980,  n.  618,
nonche' in  materia  di  assistenza  sanitaria  transfrontaliera,  le
regioni devono  farsi  carico  della  regolazione  finanziaria  delle
partite debitorie e  creditorie  connesse  alla  mobilita'  sanitaria
internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo  18,
comma 7,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni. 
  83. Alla regolazione finanziaria di cui al  comma  82  si  provvede
attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le  province  autonome
di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali  di
residenza   degli   assistiti,   dei   costi   e   ricavi    connessi
rispettivamente  all'assistenza  sanitaria  dei  cittadini   italiani
all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da  regolare
in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno
sanitario standard regionale, attraverso un sistema di  compensazione
della mobilita' sanitaria internazionale. 
  84. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresi' trasferite  alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze
in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera  b)
del primo comma dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.  Con  la  medesima  decorrenza  e'
abrogata la citata lettera b) del primo  comma  dell'articolo  3  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980. 
  85. Al trasferimento delle funzioni di cui  al  comma  84,  per  le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e  di
Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in  conformita'
ai rispettivi statuti di autonomia. 
  86. Le modalita' applicative dei commi da  82  a  84  del  presente
articolo e le relative  procedure  contabili  sono  disciplinate  con
regolamento  da  emanare,  entro  il  30  aprile   2013,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, su proposta del Ministro della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  87. Dall'attuazione dei commi da 82 a 84 sono previsti risparmi  di
spesa quantificati in  euro  22.000.000  per  l'anno  2013,  in  euro
30.000.000 per l'anno 2014 e in euro 35.000.000 a decorrere dall'anno
2015. 
  88. Con decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in  vigore  della  presente  legge,  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi
nei  confronti  del  personale  sanitario  dichiarato  inidoneo  alla
mansione specifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto  legislativo
9 aprile 2008, n. 81. nonche' del personale riconosciuto non  idoneo,
anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del  proprio
profilo  professionale  ma  idoneo  a  proficuo  lavoro,   ai   sensi
dell'articolo 6 del CCNL integrativo  del  comparto  sanita'  del  20
settembre 2001. Con il  medesimo  decreto  sono  stabilite  anche  le
modalita' con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorita'
alla  riassegnazione  nell'ambito  dell'assistenza  territoriale,  il
personale eventualmente  dichiarato  idoneo  a  svolgere  la  propria
mansione specifica, in esito  alla  predetta  verifica.  La  verifica
straordinaria, da  completarsi  entro  dodici  mesi  dall'entrata  in
vigore della presente legge, e' svolta dall'INPS, che puo'  avvalersi
a tal fine anche del personale  medico  delle  ASL,  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
e senza oneri per la finanza pubblica. 
  89. Ferme restando le  misure  di  contenimento  della  spesa  gia'
previste  dalla  legislazione  vigente,  al  fine   di   incrementare
l'efficienza  nell'impiego  delle   risorse   tenendo   conto   della
specificita' e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri  dell'interno,
della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   sulla   base   delle
metodologie  per   la   quantificazione   dei   relativi   fabbisogni
individuate  dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  procedono  alla
rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni  dei  programmi
di  spesa   delle   rispettive   amministrazioni,   con   particolare
riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5,  lettera  b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  90. Assicurando  il  rispetto  dei  saldi  strutturali  di  finanza
pubblica,  le  risorse  disponibili  individuate  sulla  base   delle
attivita' di cui al comma 89  sono  iscritte  in  un  apposito  fondo
istituito  presso  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni
interessate,  al  fine   di   procedere   ad   assunzioni   a   tempo
indeterminato. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  89,  le  stesse
amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di  personale
nel limite di un contingente complessivo di personale  corrispondente
a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a
120 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2014.  A  tale  fine  e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 70 milioni  di
euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2014. 
  91. Le assunzioni di cui al comma 90  sono  autorizzate,  anche  in
deroga alle percentuali del turn over di cui all'articolo  66,  comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50  per  cento
per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno
2015, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministro
per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  nonche'  del
Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle
assunzioni. 
  92.  Al  fine  di  consentire  la  promozione  e   lo   svolgimento
d'iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario  della
resistenza e della Guerra di  liberazione  e'  istituito,  presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, un  fondo  con  previsione  di
spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013, destinato a finanziare le
iniziative   promosse   dalla   Confederazione   delle   Associazioni
combattentistiche e Partigiane. 
  93. Per il funzionamento del Commissario per il coordinamento delle
iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso e
per le vittime del terrorismo e delle  stragi  di  tale  matrice,  e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2013. 
  94. Ai fini dell'attuazione dei commi 89,  90  e  91,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  95. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito presso  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un  credito
di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri  e  modalita'
definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e
con  il  Ministero  dello   sviluppo   economico,   con   particolare
riferimento alle piccole e medie imprese, nonche'  per  la  riduzione
del cuneo fiscale, finanziato mediante  le  risorse  derivanti  dalla
progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto
capitale  iscritti  in  bilancio  destinati  ai  trasferimenti  e  ai
contributi alle imprese. 
  96. Il credito di imposta di cui al  comma  95  e'  riservato  alle
imprese e alle reti di impresa che affidano attivita'  di  ricerca  e
sviluppo a universita', enti  pubblici  di  ricerca  o  organismi  di
ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e
sviluppo. 
  97. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dello
sviluppo economico, entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   legge,   riferiscono   alle   Commissioni
parlamentari competenti per materia e per  i  profili  finanziari  in
merito all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti  e
dei contributi di  cui  al  comma  95  ai  fini  dell'adozione  delle
conseguenti iniziative di carattere normativo. 
  98.  Al  fine  di  dare  attuazione  alla  sentenza   della   Corte
costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare  gli  obiettivi  di
finanza pubblica, l'articolo  12,  comma  10,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio  2011.  I
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in  base
alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore  del
decreto legge 29 ottobre 2012, n.  185,  sono  riliquidati  d'ufficio
entro un anno dalla predetta data ai sensi della  disciplina  vigente
prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e,  in
ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente  delle
eventuali somme gia' erogate  in  eccedenza.  Gli  oneri  di  cui  al
presente comma sono valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012,  7
milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e
20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. All'onere di 1 milione
di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307. 
  99. I processi pendenti  aventi  ad  oggetto  la  restituzione  del
contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per  cento
della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8
marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo  unico  delle  norme
sulle prestazioni previdenziali a  favore  dei  dipendenti  civili  e
militari  dello  Stato  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1032,  si  estinguono  di  diritto;
l'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le  sentenze
eventualmente  emesse,  fatta  eccezione  per   quelle   passate   in
giudicato, restano prive di effetti. 
  100. Restano validi gli atti e  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla base delle norme del decreto-legge 29  ottobre  2012,  n.  185,
recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  trattamento  di  fine
servizio dei dipendenti pubblici» non convertite in legge. 
 

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