Legge Ordinaria n. 233 del 31/12/2012 G.U. n.2 del 03 gennaio 2013
MOFFA ed altri: Equo compenso nel settore giornalistico (3555-B)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Finalita', definizioni e ambito applicativo 
 
  1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione,
la presente legge e' finalizzata a promuovere  l'equita'  retributiva
dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della  legge
3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni,  titolari  di  un
rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e  periodici,  anche
telematici,   nelle   agenzie   di   stampa   e    nelle    emittenti
radiotelevisive. 
  2. Ai fini della presente legge, per equo compenso  si  intende  la
corresponsione di una remunerazione proporzionata  alla  quantita'  e
alla qualita' del lavoro svolto,  tenendo  conto  della  natura,  del
contenuto e delle caratteristiche  della  prestazione  nonche'  della
coerenza con i trattamenti previsti dalla  contrattazione  collettiva
nazionale di categoria in  favore  dei  giornalisti  titolari  di  un
rapporto di lavoro subordinato. 
 
          AVVERTENZA: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 36 della Costituzione,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  36.  -  Il  lavoratore   ha   diritto   ad   una
          retribuzione proporzionata alla quantita'  e  qualita'  del
          suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e
          alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. 
              La  durata  massima  della   giornata   lavorativa   e'
          stabilita dalla legge. 
              Il lavoratore ha diritto  al  riposo  settimanale  e  a
          ferie annuali retribuite, e non puo' rinunziarvi.». 
              Il testo dell'articolo 27 della legge 3 febbraio  1963,
          n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), e' il
          seguente: 
              «Art. 27.  - Albo: contenuto. 
              L'albo deve contenere il cognome, il nome, la  data  di
          nascita,  la  residenza  o  il  domicilio  professionale  e
          l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e
          il titolo in base al quale e' avvenuta. L'albo e  compilato
          secondo l'ordine di anzianita' di  iscrizione  e  porta  un
          indice  alfabetico  che  ripete  il  numero   d'ordine   di
          iscrizione. 
              L'anzianita' e' determinata dalla  data  di  iscrizione
          nell'albo. 
              A  ciascun  iscritto   nell'albo   e'   rilasciata   la
          tessera.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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