Legge Ordinaria n. 247 del 31/12/2012 G.U. n.15 del 18 gennaio 2013
Senatore GIULIANO; Senatori CASSON ed altri; Senatori BIANCHI ed altri; Senatore MUGNAI: Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (3900-bis)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato: 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Disciplina dell'ordinamento forense 
 
  1. La presente legge, nel  rispetto  dei  principi  costituzionali,
della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina
la professione di avvocato. 
  2. L'ordinamento forense, stante  la  specificita'  della  funzione
difensiva e in considerazione della primaria  rilevanza  giuridica  e
sociale dei diritti alla cui tutela essa e' preposta: 
    a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio  della  professione
di  avvocato  e,  nell'interesse  pubblico,  assicura  la   idoneita'
professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi
individuali e collettivi sui quali essa incide; 
    b)  garantisce  l'indipendenza  e  l'autonomia  degli   avvocati,
indispensabili condizioni  dell'effettivita'  della  difesa  e  della
tutela dei diritti; 
    c) tutela l'affidamento della collettivita'  e  della  clientela,
prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la  cura
della qualita' ed efficacia della prestazione professionale; 
    d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e  l'accesso
alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri  di
valorizzazione del merito. 
  3.  All'attuazione  della  presente  legge  si  provvede   mediante
regolamenti adottati con decreto del  Ministro  della  giustizia,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo  parere
del Consiglio nazionale forense (CNF)  e,  per  le  sole  materie  di
interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni  dalla
richiesta,  sentiti  i  consigli  dell'ordine   territoriali   e   le
associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che
siano state individuate come maggiormente  rappresentative  dal  CNF.
Gli schemi dei  regolamenti  sono  trasmessi  alle  Camere,  ciascuno
corredato di  relazione  tecnica,  che  evidenzi  gli  effetti  delle
disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo  periodo,  ove  gli
stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perche'  su
di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta,
il parere delle Commissioni parlamentari competenti. 
  4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri  da  parte  delle
Commissioni  parlamentari,  i  regolamenti  possono  essere  comunque
adottati. 
  5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al  comma  3  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6. Entro quattro anni dalla data di entrata in  vigore  dell'ultimo
dei regolamenti di cui al comma 3 possono  essere  adottate,  con  la
medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie  disposizioni
integrative e correttive. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17  comma  3  della
          legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri.): 
              "Art. 17 (Regolamenti). 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. - 4ter. (Omissis).". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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