Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 34 del 12/03/2012 G.U. n.80 del 04 aprile 2012
Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (4569)
Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (4569)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia 1. E' approvata l'allegata intesa firmata il 16 luglio 2010 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (UCEBI), che modifica l'intesa stipulata in data 29 marzo 1993, approvata con legge 12 aprile 1995, n. 116, ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge medesima.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: Il testo dell'articolo 24 della legge 12 aprile 1995, n. 116 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) ), pubblicata nella Gazz. Uff. 22 aprile 1995, n. 94, S.O.,e' il seguente: "Art. 24. Ulteriori intese 1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. 2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. 3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle Chiese rappresentate dall'UCEBI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.".
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