Legge Ordinaria n. 38 del 22/03/2012 G.U. n.86 del 12 aprile 2012
FEDI ed altri: Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri (717)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
Modifica all'articolo 42 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
                                 165 
 
  1. All'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Ai fini della costituzione  degli  organismi  di  cui  al
comma 3, e' garantita la partecipazione  del  personale  in  servizio
presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso  gli
istituti  italiani  di  cultura  all'estero,  ancorche'  assunto  con
contratto  regolato  dalla  legge  locale.  Di  quanto  previsto  dal
presente  comma  si  tiene  conto   ai   fini   del   calcolo   della
rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 43». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo 42 del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001,  n.  106,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
 
                                   "Art. 42. 
 
 
             Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro 
          (Art. 47  del  D.Lgs.  n.  29  del  1993,  come  sostituito
                    dall'art. 6 del D.Lgs. n. 396 del 1997) 
 
              1.  Nelle  pubbliche  amministrazioni  la  liberta'   e
          l'attivita' sindacale sono tutelate  nelle  forme  previste
          dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970,  n.  300,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non
          vengano  emanate  norme   di   carattere   generale   sulla
          rappresentativita'   sindacale    che    sostituiscano    o
          modifichino     tali     disposizioni,     le     pubbliche
          amministrazioni,  in  attuazione   dei   criteri   di   cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23  ottobre
          1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia
          di rappresentativita'  delle  organizzazioni  sindacali  ai
          fini dell'attribuzione  dei  diritti  e  delle  prerogative
          sindacali nei  luoghi  di  lavoro  e  dell'esercizio  della
          contrattazione collettiva. 
              2.  In  ciascuna  amministrazione,  ente  o   struttura
          amministrativa  di  cui  al  comma  8,  le   organizzazioni
          sindacali che, in base ai criteri dell'articolo  43,  siano
          ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti
          collettivi,  possono  costituire  rappresentanze  sindacali
          aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della  legge
          20 maggio 1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni.  Ad  esse  spettano,  in   proporzione   alla
          rappresentativita', le garanzie previste dagli articoli 23,
          24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori
          condizioni derivanti dai contratti collettivi. 
              3.  In  ciascuna  amministrazione,  ente  o   struttura
          amministrativa di cui  al  comma  8,  ad  iniziativa  anche
          disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2,
          viene altresi' costituito, con le modalita' di cui ai commi
          seguenti,  un  organismo  di  rappresentanza  unitaria  del
          personale mediante elezioni  alle  quali  e'  garantita  la
          partecipazione di tutti i lavoratori. 
              3-bis. Ai fini della costituzione  degli  organismi  di
          cui  al  comma  3,  e'  garantita  la  partecipazione   del
          personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche
          e consolari nonche' presso gli istituti italiani di cultura
          all'estero, ancorche' assunto con contratto regolato  dalla
          legge locale. Di quanto  previsto  dal  presente  comma  si
          tiene conto ai fini del  calcolo  della  rappresentativita'
          sindacale ai sensi dell'articolo 43. 
              4.  Con  appositi  accordi   o   contratti   collettivi
          nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o  organizzazioni
          sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo  43,  sono
          definite la composizione dell'organismo  di  rappresentanza
          unitaria del personale  e  le  specifiche  modalita'  delle
          elezioni, prevedendo in  ogni  caso  il  voto  segreto,  il
          metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione
          della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta'  di
          presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai
          criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per
          la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad  altre
          organizzazioni  sindacali,  purche'  siano  costituite   in
          associazione con  un  proprio  statuto  e  purche'  abbiano
          aderito   agli   accordi   o   contratti   collettivi   che
          disciplinano l'elezione e il funzionamento  dell'organismo.
          Per la presentazione delle liste, puo' essere  richiesto  a
          tutte le organizzazioni sindacali promotrici un  numero  di
          firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al  3
          per cento del totale dei dipendenti nelle  amministrazioni,
          enti o strutture amministrative fino a duemila  dipendenti,
          e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori. 
              5. I medesimi accordi o  contratti  collettivi  possono
          prevedere che, alle condizioni di cui  al  comma  8,  siano
          costituite rappresentanze unitarie del personale  comuni  a
          piu' amministrazioni o enti di modeste  dimensioni  ubicati
          nel medesimo territorio. Essi  possono  altresi'  prevedere
          che siano costituiti  organismi  di  coordinamento  tra  le
          rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni
          e enti con pluralita' di sedi o strutture di cui  al  comma
          8. 
              6.  I  componenti  della  rappresentanza  unitaria  del
          personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze
          sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970,  n.
          300, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e  del
          presente decreto. Gli accordi o  contratti  collettivi  che
          regolano  l'elezione  e  il  funzionamento  dell'organismo,
          stabiliscono  i  criteri  e  le  modalita'  con  cui   sono
          trasferite  ai  componenti  eletti   della   rappresentanza
          unitaria  del  personale   le   garanzie   spettanti   alle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  delle  organizzazioni
          sindacali di cui al comma 2 che li abbiano  sottoscritti  o
          vi aderiscano. 
              7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita'
          con le  quali  la  rappresentanza  unitaria  del  personale
          esercita in via esclusiva i diritti di  informazione  e  di
          partecipazione riconosciuti alle  rappresentanze  sindacali
          aziendali dall'articolo 9 o  da  altre  disposizioni  della
          legge  e  della  contrattazione  collettiva.  Essi  possono
          altresi'  prevedere  che,  ai  fini  dell'esercizio   della
          contrattazione collettiva  integrativa,  la  rappresentanza
          unitaria del  personale  sia  integrata  da  rappresentanti
          delle organizzazioni  sindacali  firmatarie  del  contratto
          collettivo nazionale del comparto. 
              8. Salvo che i contratti collettivi non  prevedano,  in
          relazione  alle  caratteristiche  del   comparto,   diversi
          criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2  e  3
          del  presente  articolo  possono  essere  costituiti,  alle
          condizioni  previste  dai  commi  precedenti,  in  ciascuna
          amministrazione  o   ente   che   occupi   oltre   quindici
          dipendenti.  Nel  caso  di  amministrazioni  o   enti   con
          pluralita' di sedi o strutture periferiche, possono  essere
          costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che
          siano  considerate  livelli  decentrati  di  contrattazione
          collettiva dai contratti collettivi nazionali. 
              9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,  per  la
          costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
          dell'articolo 19 della legge 20  maggio  1970,  n.  300,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza
          dei  dirigenti  nelle  amministrazioni,  enti  o  strutture
          amministrative e' disciplinata, in coerenza con  la  natura
          delle loro funzioni, agli accordi  o  contratti  collettivi
          riguardanti la relativa area contrattuale. 
              10.  Alle  figure  professionali  per  le   quali   nel
          contratto  collettivo  del  comparto   sia   prevista   una
          disciplina distinta ai sensi  dell'articolo  40,  comma  2,
          deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi
          di rappresentanza unitaria del  personale,  anche  mediante
          l'istituzione.   tenuto   conto   della   loro    incidenza
          quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di
          specifici collegi elettorali. 
              11. Per quanto riguarda  i  diritti  e  le  prerogative
          sindacali delle organizzazioni  sindacali  delle  minoranze
          linguistiche, nell'ambito  della  provincia  di  Bolzano  e
          della regione Valle d'Aosta,  si  applica  quanto  previsto
          dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
          6 gennaio  1978,  n.  58,  e  dal  decreto  legislativo  28
          dicembre 1989 n. 430.". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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