Legge Ordinaria n. 92 del 28/06/2012 G.U. n.153 del 03 luglio 2012
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (5256)
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di
           flessibilita' in uscita e tutele del lavoratore 
 
  1.  La  presente  legge  dispone  misure  e  interventi  intesi   a
realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico,  in  grado  di
contribuire alla creazione di occupazione, in quantita'  e  qualita',
alla crescita sociale ed economica e alla  riduzione  permanente  del
tasso di disoccupazione, in particolare: 
    a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro piu' stabili e
ribadendo il rilievo  prioritario  del  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato, cosiddetto «contratto dominante», quale  forma  comune
di rapporto di lavoro; 
    b) valorizzando  l'apprendistato  come  modalita'  prevalente  di
ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; 
    c) ridistribuendo in modo piu' equo le tutele dell'impiego, da un
lato contrastando l'uso improprio e  strumentale  degli  elementi  di
flessibilita'  progressivamente   introdotti   nell'ordinamento   con
riguardo   alle   tipologie   contrattuali;   dall'altro    adeguando
contestualmente alle esigenze del mutato contesto di  riferimento  la
disciplina  del  licenziamento,  con  previsione   altresi'   di   un
procedimento giudiziario  specifico  per  accelerare  la  definizione
delle relative controversie; 
    d) rendendo piu' efficiente, coerente  ed  equo  l'assetto  degli
ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di
universalizzazione  e  di  rafforzamento   dell'occupabilita'   delle
persone; 
    e) contrastando usi elusivi di obblighi  contributivi  e  fiscali
degli istituti contrattuali esistenti; 
    f) promuovendo una maggiore inclusione  delle  donne  nella  vita
economica; 
    g) favorendo nuove opportunita' di impiego ovvero di  tutela  del
reddito per i lavoratori ultracinquantenni in  caso  di  perdita  del
posto di lavoro; 
    h) promuovendo modalita' partecipative di  relazioni  industriali
in conformita' agli indirizzi assunti in sede  europea,  al  fine  di
migliorare il processo competitivo delle imprese. 
  2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi  e
delle misure di cui alla presente legge e di  valutarne  gli  effetti
sull'efficienza  del  mercato  del  lavoro,  sull'occupabilita'   dei
cittadini, sulle modalita' di entrata e di  uscita  nell'impiego,  e'
istituito presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
in collaborazione con le altre  istituzioni  competenti,  un  sistema
permanente di monitoraggio  e  valutazione  basato  su  dati  forniti
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del
Sistema statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresi'
le parti sociali attraverso la  partecipazione  delle  organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro
e dei lavoratori. 
  3. Il sistema di cui  al  comma  2  assicura,  con  cadenza  almeno
annuale, rapporti sullo stato di  attuazione  delle  singole  misure,
sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonche'
sul grado di effettivo conseguimento delle finalita' di cui al  comma
1. Il sistema assicura altresi' elementi  conoscitivi  sull'andamento
dell'occupazione   femminile,   rilevando,   in    particolare,    la
corrispondenza dei livelli retributivi al  principio  di  parita'  di
trattamento. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di  cui
ai commi da 2 a 6 sono desunti elementi per l'implementazione  ovvero
per eventuali correzioni delle misure e degli  interventi  introdotti
dalla presente legge, anche  alla  luce  dell'evoluzione  del  quadro
macroeconomico,  degli  andamenti  produttivi,  delle  dinamiche  del
mercato del lavoro e, piu' in generale, di quelle sociali. 
  4. Allo scopo  di  assicurare  il  monitoraggio  e  la  valutazione
indipendenti della riforma,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS) e l'ISTAT organizzano delle banche dati informatizzate
anonime, rendendole disponibili, a scopo di  ricerca  scientifica,  a
gruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca o enti che
hanno anche finalita' di ricerca  italiani  ed  esteri.  I  risultati
delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle  banche  dati  sono
resi pubblici e comunicati al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali. 
  5. Le banche dati di cui al comma 4 contengono i  dati  individuali
anonimi, relativi ad eta', genere,  area  di  residenza,  periodi  di
fruizione degli ammortizzatori sociali con relativa durata ed importi
corrisposti, periodi lavorativi e retribuzione  spettante,  stato  di
disoccupazione,  politiche  attive  e  di  attivazione  ricevute   ed
eventuali altre informazioni utili ai fini dell'analisi di impatto  e
del monitoraggio. 
  6. L'attuazione delle disposizioni dei commi da  1  a  5  non  deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica  ed
e'  effettuata  con  le  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali
previste a legislazione vigente. 
  7. Le disposizioni della presente legge, per  quanto  da  esse  non
espressamente previsto,  costituiscono  principi  e  criteri  per  la
regolazione dei rapporti di lavoro  dei  dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  in
coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2,  del  medesimo
decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui  all'articolo
3 del medesimo decreto legislativo. 
  8. Al fine  dell'applicazione  del  comma  7  il  Ministro  per  la
pubblica   amministrazione   e   la   semplificazione,   sentite   le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei  dipendenti
delle  amministrazioni  pubbliche,  individua  e   definisce,   anche
mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalita' e i tempi  di
armonizzazione  della  disciplina  relativa   ai   dipendenti   delle
amministrazioni pubbliche. 
  9. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 01 e' sostituito dal seguente: 
  «01. Il contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato
costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»; 
    b) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Il  requisito  di  cui  al  comma  1  non   e'   richiesto
nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato,  di  durata  non
superiore  a  dodici  mesi,  concluso  fra  un  datore  di  lavoro  o
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo  di
mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia  nel
caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di  un  contratto
di  somministrazione  a  tempo  determinato  ai  sensi  del  comma  4
dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I
contratti collettivi stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta
a livello interconfederale o di categoria ovvero in via  delegata  ai
livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di  cui  al  precedente
periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi  in
cui l'assunzione a tempo determinato o la  missione  nell'ambito  del
contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito
di  un  processo  organizzativo  determinato  dalle  ragioni  di  cui
all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per  cento  del
totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita' produttiva»; 
    c) all'articolo 1, comma 2, le parole:  «le  ragioni  di  cui  al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni di cui al  comma
1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non
operativita' del requisito della sussistenza di ragioni di  carattere
tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo»; 
    d) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Il contratto a tempo determinato  di  cui  all'articolo  1,
comma 1-bis, non puo' essere oggetto di proroga»; 
    e) all'articolo 5,  comma  2,  le  parole:  «oltre  il  ventesimo
giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il trentesimo  giorno»
e le parole: «oltre  il  trentesimo  giorno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «oltre il cinquantesimo giorno»; 
    f) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il  datore  di  lavoro  ha
l'onere  di  comunicare  al  Centro  per  l'impiego  territorialmente
competente, entro la scadenza del termine inizialmente  fissato,  che
il rapporto continuera' oltre tale  termine,  indicando  altresi'  la
durata della prosecuzione. Le modalita' di comunicazione sono fissate
con decreto di natura non regolamentare del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali da adottare  entro  un  mese  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione»; 
    g) all'articolo 5,  comma  3,  le  parole:  «dieci  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta  giorni»  e  le  parole:  «venti
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»; 
    h) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi: «I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma  1-bis,
possono prevedere,  stabilendone  le  condizioni,  la  riduzione  dei
predetti periodi, rispettivamente,  fino  a  venti  giorni  e  trenta
giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito  di
un  processo  organizzativo  determinato:  dall'avvio  di  una  nuova
attivita'; dal lancio di un prodotto o  di  un  servizio  innovativo;
dall'implementazione di un rilevante cambiamento  tecnologico;  dalla
fase  supplementare  di  un  significativo  progetto  di  ricerca   e
sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In
mancanza di un intervento della contrattazione collettiva,  ai  sensi
del precedente periodo, il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,  sentite  le  organizzazioni  sindacali   dei
lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale,  provvede  a  individuare  le
specifiche condizioni  in  cui,  ai  sensi  del  periodo  precedente,
operano le riduzioni ivi previste»; 
    i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo  sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «;  ai  fini  del  computo  del  periodo
massimo di trentasei mesi si tiene  altresi'  conto  dei  periodi  di
missione  aventi  ad  oggetto  mansioni  equivalenti,  svolti  fra  i
medesimi soggetti, ai sensi  del  comma  1-bis  dell'articolo  1  del
presente  decreto  e  del  comma  4  dell'articolo  20  del   decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  e  successive  modificazioni,
inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato». 
  10.  Al  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole
da: «in deroga» fino a: «ma»; 
    b) al comma 4 dell'articolo 20, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: «E' fatta salva la previsione  di  cui  al  comma  1-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368»; 
    c) all'articolo 23, il comma 2 e' abrogato. 
  11. All'articolo 32, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n.  183,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a)  ai  licenziamenti  che  presuppongono  la  risoluzione  di
questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro  ovvero
alla nullita' del termine apposto al contratto di  lavoro,  ai  sensi
degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001,  n.
368, e successive modificazioni. Laddove si  faccia  questione  della
nullita' del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo
comma del predetto articolo  6,  che  decorre  dalla  cessazione  del
medesimo contratto,  e'  fissato  in  centoventi  giorni,  mentre  il
termine di cui al  primo  periodo  del  secondo  comma  del  medesimo
articolo 6 e' fissato in centottanta giorni»; 
    b) la lettera d) e' abrogata. 
  12. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32
della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 del
presente articolo, si  applicano  in  relazione  alle  cessazioni  di
contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio
2013. 
  13. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della  legge
4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l'indennita' ivi
prevista ristora per intero il  pregiudizio  subito  dal  lavoratore,
comprese  le  conseguenze  retributive  e  contributive  relative  al
periodo compreso fra la scadenza  del  termine  e  la  pronuncia  del
provvedimento  con  il   quale   il   giudice   abbia   ordinato   la
ricostituzione del rapporto di lavoro. 
  14. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, sono abrogati. 
  15. Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al  31  dicembre
2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai  sensi  del
comma 14, nella  formulazione  vigente  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  16. All'articolo 2 del testo unico dell'apprendistato,  di  cui  al
decreto legislativo 14 settembre 2011,  n.  167,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
      «a-bis) previsione di  una  durata  minima  del  contratto  non
inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  4,
comma 5»; 
    b) al comma 1, lettera m), primo periodo, le  parole:  «2118  del
codice civile» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «2118  del  codice
civile; nel periodo di preavviso continua a trovare  applicazione  la
disciplina del contratto di apprendistato»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il numero complessivo di apprendisti che un  datore  di  lavoro
puo' assumere, direttamente o indirettamente  per  il  tramite  delle
agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo  20  del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e   successive
modificazioni, non puo' superare il rapporto di 3 a 2  rispetto  alle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo
datore di lavoro; tale rapporto non puo' superare il  100  per  cento
per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore
a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilita'  di  assumere
in somministrazione apprendisti con contratto di  somministrazione  a
tempo determinato di  cui  all'articolo  20,  comma  4,  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di  lavoro  che  non
abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati,
o che comunque ne abbia in numero  inferiore  a  tre,  puo'  assumere
apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui  al
presente comma non si applicano alle imprese artigiane per  le  quali
trovano applicazione le disposizioni  di  cui  all'articolo  4  della
legge 8 agosto 1985, n. 443»; 
    d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. L'assunzione  di  nuovi  apprendisti  e'  subordinata  alla
prosecuzione del  rapporto  di  lavoro  al  termine  del  periodo  di
apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione,  di
almeno il 50 per cento  degli  apprendisti  dipendenti  dallo  stesso
datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi
i rapporti cessati per recesso  durante  il  periodo  di  prova,  per
dimissioni o per licenziamento per  giusta  causa.  Qualora  non  sia
rispettata la predetta percentuale, e' consentita l'assunzione di  un
ulteriore apprendista rispetto a quelli gia' confermati, ovvero di un
apprendista in caso di  totale  mancata  conferma  degli  apprendisti
pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al
presente  comma  sono  considerati  lavoratori  subordinati  a  tempo
indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin
dalla data di costituzione del rapporto. 
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si  applicano  nei
confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro  dipendenze  un
numero di lavoratori inferiore a dieci unita'». 
  17. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «per
le   figure   professionali   dell'artigianato   individuate    dalla
contrattazione  collettiva  di  riferimento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per i  profili  professionali  caratterizzanti  la  figura
dell'artigiano  individuati  dalla   contrattazione   collettiva   di
riferimento». 
  18. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre  2011,
n. 167, come sostituito  dal  comma  16,  lettera  c),  del  presente
articolo, si applica esclusivamente con riferimento  alle  assunzioni
con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Alle  assunzioni  con  decorrenza
anteriore alla predetta data continua  ad  applicarsi  l'articolo  2,
comma 3, del predetto testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.
167 del 2011, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della presente legge. 
  19. Per un periodo di  trentasei  mesi  decorrente  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  la  percentuale  di  cui  al
primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 2 del testo unico di  cui
al decreto legislativo 14 settembre  2011,  n.  167,  introdotto  dal
comma 16, lettera d), del presente articolo, e' fissata nella  misura
del 30 per cento. 
  20. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 7, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis) condizioni e modalita'  che  consentono  al  lavoratore  di
richiedere  l'eliminazione  ovvero   la   modifica   delle   clausole
flessibili e delle clausole elastiche stabilite ai sensi del presente
comma»; 
    b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Ferme
restando le ulteriori condizioni individuate dai contratti collettivi
ai sensi del comma 7, al lavoratore che si trovi nelle condizioni  di
cui all'articolo 12-bis del presente decreto ovvero in quelle di  cui
all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300,  e'
riconosciuta la facolta' di revocare il predetto consenso». 
  21.  Al  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 34: 
      1) al comma 1, le parole:  «ai  sensi  dell'articolo  37»  sono
soppresse; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni  caso  essere
concluso con soggetti con piu' di cinquantacinque anni di eta' e  con
soggetti con meno di ventiquattro anni di  eta',  fermo  restando  in
tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte  entro
il venticinquesimo anno di eta'»; 
    b) all'articolo 35 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. Prima dell'inizio della  prestazione  lavorativa  o  di  un
ciclo integrato di prestazioni  di  durata  non  superiore  a  trenta
giorni, il datore di lavoro e' tenuto a  comunicarne  la  durata  con
modalita'  semplificate  alla  Direzione  territoriale   del   lavoro
competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e  la  semplificazione,  possono  essere  individuate
modalita'  applicative  della  disposizione  di  cui  al   precedente
periodo, nonche' ulteriori modalita'  di  comunicazione  in  funzione
dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi
di cui al presente comma si applica  la  sanzione  amministrativa  da
euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per  cui  e'
stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  23  aprile  2004,  n.
124»; 
    c) l'articolo 37 e' abrogato. 
  22. I contratti di lavoro intermittente gia' sottoscritti alla data
di entrata in vigore della presente legge, che non siano  compatibili
con le disposizioni di cui al comma 21, cessano di  produrre  effetti
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. 
  23.  Al  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 dell'articolo 61 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ferma restando la disciplina degli agenti e  rappresentanti  di
commercio, i rapporti di  collaborazione  coordinata  e  continuativa
prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione,  di  cui
all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura  civile,  devono
essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati  dal
committente e gestiti autonomamente dal  collaboratore.  Il  progetto
deve essere  funzionalmente  collegato  a  un  determinato  risultato
finale e non puo' consistere in una mera riproposizione  dell'oggetto
sociale  del  committente,  avuto  riguardo  al   coordinamento   con
l'organizzazione  del  committente  e  indipendentemente  dal   tempo
impiegato per l'esecuzione dell'attivita' lavorativa. Il progetto non
puo' comportare lo  svolgimento  di  compiti  meramente  esecutivi  o
ripetitivi, che possono essere individuati dai  contratti  collettivi
stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale»; 
    b) al comma 1 dell'articolo 62, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: 
      «b)  descrizione  del  progetto,  con  individuazione  del  suo
contenuto caratterizzante e  del  risultato  finale  che  si  intende
conseguire»; 
    c) l'articolo 63 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  63  (Corrispettivo)  -  1.  Il   compenso   corrisposto   ai
collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla  quantita'  e
alla qualita' del lavoro eseguito e, in relazione a cio' nonche' alla
particolare natura della prestazione e del contratto che  la  regola,
non puo' essere inferiore ai minimi stabiliti in modo  specifico  per
ciascun settore di attivita', eventualmente articolati per i relativi
profili professionali tipici e in ogni caso  sulla  base  dei  minimi
salariali applicati nel settore medesimo alle  mansioni  equiparabili
svolte  dai  lavoratori   subordinati,   dai   contratti   collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  dei
datori di lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero,  su  loro
delega, ai livelli decentrati. 
  2. In assenza di contrattazione collettiva specifica,  il  compenso
non  puo'  essere  inferiore,  a  parita'  di  estensione   temporale
dell'attivita' oggetto della prestazione,  alle  retribuzioni  minime
previste dai contratti collettivi nazionali  di  categoria  applicati
nel settore di riferimento alle figure professionali il  cui  profilo
di competenza e di esperienza sia analogo a quello del  collaboratore
a progetto»; 
    d) al comma 1 dell'articolo 67, le parole:  «o  del  programma  o
della fase di esso» sono soppresse; 
    e) il comma 2 dell'articolo 67 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine  per
giusta causa. Il  committente  puo'  altresi'  recedere  prima  della
scadenza del  termine  qualora  siano  emersi  oggettivi  profili  di
inidoneita'  professionale  del   collaboratore   tali   da   rendere
impossibile la realizzazione  del  progetto.  Il  collaboratore  puo'
recedere prima della scadenza del  termine,  dandone  preavviso,  nel
caso in cui tale facolta' sia prevista nel contratto  individuale  di
lavoro»; 
    f) all'articolo 68, comma 1, e all'articolo 69, commi 1 e  3,  le
parole: «, programma di lavoro o fase di esso» sono soppresse; 
    g) al comma 2 dell'articolo 69 e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Salvo prova contraria a carico del committente, i  rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, anche a  progetto,  sono
considerati  rapporti  di  lavoro  subordinato  sin  dalla  data   di
costituzione  del  rapporto,  nel  caso  in   cui   l'attivita'   del
collaboratore sia svolta con modalita' analoghe a quella  svolta  dai
lavoratori  dipendenti  dell'impresa  committente,  fatte  salve   le
prestazioni  di   elevata   professionalita'   che   possono   essere
individuate dai contratti collettivi stipulati  dalle  organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale». 
  24. L'articolo 69, comma 1, del decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, si interpreta nel senso  che  l'individuazione  di  uno
specifico progetto costituisce elemento essenziale di  validita'  del
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza
determina la costituzione di un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato. 
  25. Le disposizioni di cui  ai  commi  23  e  24  si  applicano  ai
contratti di collaborazione stipulati successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276, dopo l'articolo 69 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro
autonomo). - 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di
posizione fiscale ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  sono
considerate, salvo che sia  fornita  prova  contraria  da  parte  del
committente, rapporti di collaborazione  coordinata  e  continuativa,
qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: 
    a)  che  la  collaborazione  abbia  una  durata  complessivamente
superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare; 
    b) che il corrispettivo derivante da tale  collaborazione,  anche
se  fatturato  a  piu'  soggetti  riconducibili  al  medesimo  centro
d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80  per  cento  dei
corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore  nell'arco
dello stesso anno solare; 
    c) che il collaboratore  disponga  di  una  postazione  fissa  di
lavoro presso una delle sedi del committente. 
  2.  La  presunzione  di  cui  al  comma  1  non  opera  qualora  la
prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: 
    a)  sia  connotata  da  competenze  teoriche  di  grado   elevato
acquisite attraverso  significativi  percorsi  formativi,  ovvero  da
capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti  esperienze
maturate nell'esercizio concreto di attivita'; 
    b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da  lavoro
autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo  imponibile  ai
fini del versamento dei contributi previdenziali di cui  all'articolo
1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. 
  3. La presunzione  di  cui  al  comma  1  non  opera  altresi'  con
riferimento alle  prestazioni  lavorative  svolte  nell'esercizio  di
attivita'  professionali  per   le   quali   l'ordinamento   richiede
l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri,
albi, ruoli o elenchi professionali  qualificati  e  detta  specifici
requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita' si
provvede con decreto del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da emanare, in fase di prima applicazione,  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,  sentite
le parti sociali. 
  4. La presunzione di cui al  comma  1,  che  determina  l'integrale
applicazione della disciplina di cui al presente capo,  ivi  compresa
la disposizione dell'articolo 69, comma 1,  si  applica  ai  rapporti
instaurati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data,  al  fine
di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni  si
applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione. 
  5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si  configura
come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi
derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS
ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
335, sono a carico per due terzi del committente e per un  terzo  del
collaboratore, il quale,  nel  caso  in  cui  la  legge  gli  imponga
l'assolvimento dei relativi obblighi di  pagamento,  ha  il  relativo
diritto di rivalsa nei confronti del committente». 
  27. La disposizione concernente le  professioni  intellettuali  per
l'esercizio  delle  quali  e'   necessaria   l'iscrizione   in   albi
professionali, di cui al primo periodo del comma 3  dell'articolo  61
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta  nel
senso che l'esclusione dal campo  di  applicazione  del  capo  I  del
titolo VII del  medesimo  decreto  riguarda  le  sole  collaborazioni
coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile
alle attivita'  professionali  intellettuali  per  l'esercizio  delle
quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi  professionali.  In
caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi  professionali
non e' circostanza idonea di per se' a determinare  l'esclusione  dal
campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII. 
  28. All'articolo 2549 del codice civile e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma: 
    «Qualora  l'apporto  dell'associato   consista   anche   in   una
prestazione di lavoro, il numero degli  associati  impegnati  in  una
medesima attivita' non puo' essere superiore a tre, indipendentemente
dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel  caso  in  cui
gli associati siano legati all'associante da rapporto  coniugale,  di
parentela entro il terzo grado o di affinita' entro  il  secondo.  In
caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il  rapporto
con tutti  gli  associati  il  cui  apporto  consiste  anche  in  una
prestazione di lavoro si considera  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato». 
  29. Sono fatti salvi, fino alla loro  cessazione,  i  contratti  in
essere che, alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,
siano stati certificati ai sensi degli articoli  75  e  seguenti  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
  30. I rapporti di associazione in  partecipazione  con  apporto  di
lavoro instaurati o attuati  senza  che  vi  sia  stata  un'effettiva
partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o  dell'affare,
ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552  del
codice civile, si  presumono,  salva  prova  contraria,  rapporti  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione  si
applica,  altresi',  qualora  l'apporto  di  lavoro  non  presenti  i
requisiti di cui  all'articolo  69-bis,  comma  2,  lettera  a),  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto  dal  comma
26 del presente articolo. 
  31. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
276, il comma 2 e' abrogato. 
  32.  Al  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  70  (Definizione  e  campo  di  applicazione).  -   1.   Per
prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di
natura meramente occasionale che non  danno  luogo,  con  riferimento
alla totalita' dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel
corso di un anno solare,  annualmente  rivalutati  sulla  base  della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo
restando il limite complessivo di 5.000 euro nel  corso  di  un  anno
solare, nei confronti  dei  committenti  imprenditori  commerciali  o
professionisti, le attivita' lavorative  di  cui  al  presente  comma
possono essere svolte a favore di  ciascun  singolo  committente  per
compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai  sensi
del presente comma. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: 
    a)  alle  attivita'  lavorative  di   natura   occasionale   rese
nell'ambito  delle  attivita'  agricole   di   carattere   stagionale
effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di
eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un  istituto
scolastico di qualsiasi  ordine  e  grado,  compatibilmente  con  gli
impegni  scolastici,  ovvero  in  qualunque  periodo   dell'anno   se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'; 
    b) alle attivita' agricole svolte a favore  di  soggetti  di  cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte  da
soggetti iscritti l'anno  precedente  negli  elenchi  anagrafici  dei
lavoratori agricoli. 
  3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio  da  parte  di  un
committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli  previsti
dalla vigente disciplina in materia di contenimento  delle  spese  di
personale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno. 
  4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di  cui
all'articolo 72 sono  computati  ai  fini  della  determinazione  del
reddito necessario per il rilascio  o  il  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno»; 
    b) all'articolo 72, comma 1, dopo le parole:  «carnet  di  buoni»
sono  inserite  le  seguenti:  «orari,  numerati  progressivamente  e
datati,» e dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono  aggiunte
le  seguenti:  «,  tenuto  conto  delle  risultanze  istruttorie  del
confronto con le parti sociali»; 
    c) all'articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «La  percentuale  relativa  al  versamento  dei  contributi
previdenziali e' rideterminata con decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  in   funzione   degli   incrementi   delle   aliquote
contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS». 
  33. Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente  disciplina,  dei
buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di  cui  all'articolo  72
del decreto legislativo n. 276 del 2003, gia' richiesti alla data  di
entrata in vigore della presente legge e comunque  non  oltre  il  31
maggio 2013. 
  34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, il  Governo  e  le  regioni  concludono  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  un  accordo  per   la
definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi
e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) revisione della disciplina dei tirocini  formativi,  anche  in
relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto
formativo; 
    b)  previsione  di  azioni  e  interventi  volti  a  prevenire  e
contrastare  un  uso  distorto  dell'istituto,  anche  attraverso  la
puntuale individuazione delle modalita' con cui il tirocinante presta
la propria attivita'; 
    c) individuazione degli elementi  qualificanti  del  tirocinio  e
degli effetti conseguenti alla loro assenza; 
    d) riconoscimento di  una  congrua  indennita',  anche  in  forma
forfetaria, in relazione alla prestazione svolta. 
  35. In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennita' di  cui
alla lettera d) del comma  34  comporta  a  carico  del  trasgressore
l'irrogazione di una sanzione  amministrativa  il  cui  ammontare  e'
proporzionato  alla  gravita'  dell'illecito  commesso,   in   misura
variabile da  un  minimo  di  1.000  a  un  massimo  di  6.000  euro,
conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981,  n.
689. 
  36. Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  37. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n.  604,
e' sostituito dal seguente: 
  «2.  La  comunicazione  del   licenziamento   deve   contenere   la
specificazione dei motivi che lo hanno determinato». 
  38. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni,  la  parola:  «duecentosettanta»  e'
sostituita dalla seguente: «centottanta». 
  39. Il termine di cui all'articolo 6, secondo comma, primo periodo,
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 38  del
presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti  intimati
dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 
  40. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 7. - 1. Ferma  l'applicabilita',  per  il  licenziamento  per
giusta causa e per giustificato motivo  soggettivo,  dell'articolo  7
della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente
legge, qualora disposto da un datore di  lavoro  avente  i  requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo  comma,  della  legge  20
maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni,  deve   essere
preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di  lavoro  alla
Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta
la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. 
  2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro  deve
dichiarare l'intenzione di  procedere  al  licenziamento  per  motivo
oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo  nonche'  le
eventuali misure di assistenza  alla  ricollocazione  del  lavoratore
interessato. 
  3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette  la  convocazione
al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio  di  sette
giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge  dinanzi
alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410
del codice di procedura civile. 
  4. La comunicazione contenente l'invito  si  considera  validamente
effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore  indicato
nel contratto di lavoro o ad altro domicilio  formalmente  comunicato
dal  lavoratore  al  datore  di  lavoro,  ovvero  e'  consegnata   al
lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. 
  5. Le  parti  possono  essere  assistite  dalle  organizzazioni  di
rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da  un
componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori,  ovvero  da
un avvocato o un consulente del lavoro. 
  6. La procedura di cui al presente articolo, durante  la  quale  le
parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma
3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso,  si
conclude  entro  venti  giorni  dal  momento  in  cui  la   Direzione
territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per  l'incontro,
fatta salva  l'ipotesi  in  cui  le  parti,  di  comune  avviso,  non
ritengano di proseguire la discussione finalizzata al  raggiungimento
di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque,
decorso il termine di cui al  comma  3,  il  datore  di  lavoro  puo'
comunicare il licenziamento al lavoratore. 
  7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede  la  risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le  disposizioni  in
materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e  puo'  essere
previsto, al  fine  di  favorirne  la  ricollocazione  professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n. 276. 
  8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile  anche  dal
verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e
dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa,  e'  valutato  dal
giudice per la determinazione  dell'indennita'  risarcitoria  di  cui
all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92
del codice di procedura civile. 
  9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore  a
presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura puo'  essere
sospesa per un massimo di quindici giorni». 
  41.  Il   licenziamento   intimato   all'esito   del   procedimento
disciplinare di cui all'articolo 7 della legge  20  maggio  1970,  n.
300, oppure all'esito del procedimento di cui  all'articolo  7  della
legge 15 luglio 1966, n.  604,  come  sostituito  dal  comma  40  del
presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con
cui il procedimento medesimo  e'  stato  avviato,  salvo  l'eventuale
diritto del  lavoratore  al  preavviso  o  alla  relativa  indennita'
sostitutiva; e' fatto  salvo,  in  ogni  caso,  l'effetto  sospensivo
disposto dalle norme del testo unico delle  disposizioni  legislative
in materia di tutela della maternita' e della paternita', di  cui  al
decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151.  Gli  effetti  rimangono
altresi' sospesi in  caso  di  impedimento  derivante  da  infortunio
occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza
della procedura si considera come preavviso lavorato. 
  42. All'articolo 18 della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Tutela   del
lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»; 
    b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti: 
  «Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullita'  del
licenziamento perche' discriminatorio ai sensi dell'articolo 3  della
legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero  intimato  in  concomitanza  col
matrimonio  ai  sensi  dell'articolo  35  del   codice   delle   pari
opportunita' tra uomo e donna,  di  cui  al  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento  di
cui all'articolo 54, commi 1,  6,  7  e  9,  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno  della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001,  n.   151,   e   successive   modificazioni,   ovvero   perche'
riconducibile ad altri  casi  di  nullita'  previsti  dalla  legge  o
determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo
1345 del codice civile, ordina al datore di  lavoro,  imprenditore  o
non imprenditore, la  reintegrazione  del  lavoratore  nel  posto  di
lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale  che
sia il numero dei  dipendenti  occupati  dal  datore  di  lavoro.  La
presente disposizione  si  applica  anche  ai  dirigenti.  A  seguito
dell'ordine di reintegrazione,  il  rapporto  di  lavoro  si  intende
risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro  trenta
giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in  cui  abbia
richiesto l'indennita' di cui al terzo comma del  presente  articolo.
Il  regime  di  cui  al  presente  articolo  si  applica   anche   al
licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale. 
  Il giudice, con  la  sentenza  di  cui  al  primo  comma,  condanna
altresi' il datore di lavoro al risarcimento  del  danno  subito  dal
lavoratore per  il  licenziamento  di  cui  sia  stata  accertata  la
nullita', stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata  all'ultima
retribuzione globale di fatto maturata dal giorno  del  licenziamento
sino  a  quello   dell'effettiva   reintegrazione,   dedotto   quanto
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di  altre
attivita' lavorative. In ogni caso la  misura  del  risarcimento  non
potra'  essere  inferiore  a  cinque  mensilita'  della  retribuzione
globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato inoltre,  per  il
medesimo  periodo,  al  versamento  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali. 
  Fermo restando il diritto al risarcimento del danno  come  previsto
al secondo comma, al lavoratore e' data la facolta'  di  chiedere  al
datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel  posto  di
lavoro,  un'indennita'  pari  a   quindici   mensilita'   dell'ultima
retribuzione  globale  di  fatto,  la  cui  richiesta  determina   la
risoluzione del rapporto di lavoro,  e  che  non  e'  assoggettata  a
contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere
effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della
sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a  riprendere  servizio,
se anteriore alla predetta comunicazione. 
  Il giudice, nelle ipotesi in cui  accerta  che  non  ricorrono  gli
estremi del giustificato  motivo  soggettivo  o  della  giusta  causa
addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto  contestato
ovvero perche' il fatto rientra tra  le  condotte  punibili  con  una
sanzione conservativa  sulla  base  delle  previsioni  dei  contratti
collettivi ovvero dei codici  disciplinari  applicabili,  annulla  il
licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione  nel
posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennita'
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione,
dedotto  quanto  il  lavoratore  ha   percepito,   nel   periodo   di
estromissione, per lo  svolgimento  di  altre  attivita'  lavorative,
nonche' quanto avrebbe potuto  percepire  dedicandosi  con  diligenza
alla ricerca di  una  nuova  occupazione.  In  ogni  caso  la  misura
dell'indennita' risarcitoria  non  puo'  essere  superiore  a  dodici
mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore  di  lavoro
e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dal  giorno  del  licenziamento  fino  a  quello  della
effettiva reintegrazione, maggiorati  degli  interessi  nella  misura
legale  senza  applicazione  di  sanzioni  per  omessa  o   ritardata
contribuzione, per un  importo  pari  al  differenziale  contributivo
esistente  tra  la  contribuzione  che  sarebbe  stata  maturata  nel
rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo  licenziamento  e  quella
accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento  di  altre
attivita' lavorative. In  quest'ultimo  caso,  qualora  i  contributi
afferiscano ad  altra  gestione  previdenziale,  essi  sono  imputati
d'ufficio  alla  gestione  corrispondente  all'attivita'   lavorativa
svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi  al
datore  di  lavoro.  A  seguito  dell'ordine  di  reintegrazione,  il
rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non  abbia
ripreso servizio  entro  trenta  giorni  dall'invito  del  datore  di
lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' sostitutiva
della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma. 
  Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta  che  non  ricorrono
gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della  giusta  causa
addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di  lavoro
con effetto dalla data del licenziamento  e  condanna  il  datore  di
lavoro al pagamento  di  un'indennita'  risarcitoria  onnicomprensiva
determinata tra un minimo di dodici  e  un  massimo  di  ventiquattro
mensilita' dell'ultima retribuzione globale di  fatto,  in  relazione
all'anzianita'  del  lavoratore  e  tenuto  conto  del   numero   dei
dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita'  economica,  del
comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di  specifica
motivazione a tale riguardo. 
  Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace  per
violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2,  comma
2, della legge 15 luglio 1966, n. 604,  e  successive  modificazioni,
della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge,  o  della
procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, si applica  il  regime  di  cui  al  quinto
comma,  ma  con   attribuzione   al   lavoratore   di   un'indennita'
risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla  gravita'
della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro,
tra un minimo di sei e un massimo di  dodici  mensilita'  dell'ultima
retribuzione globale di fatto, con onere di specifica  motivazione  a
tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base  della  domanda  del
lavoratore, accerti che vi e' anche un difetto di giustificazione del
licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal
presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo. 
  Il giudice applica la medesima disciplina di cui  al  quarto  comma
del presente articolo nell'ipotesi  in  cui  accerti  il  difetto  di
giustificazione del licenziamento  intimato,  anche  ai  sensi  degli
articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
per motivo oggettivo consistente nell'inidoneita' fisica  o  psichica
del lavoratore, ovvero che il  licenziamento  e'  stato  intimato  in
violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Puo'
altresi' applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti
la manifesta insussistenza del fatto posto a base  del  licenziamento
per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta
che non ricorrono gli estremi del predetto  giustificato  motivo,  il
giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale  ultimo
caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennita' tra  il
minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al
quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la  ricerca
di una nuova occupazione e del comportamento delle parti  nell'ambito
della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,  n.
604, e successive modificazioni. Qualora,  nel  corso  del  giudizio,
sulla base della domanda formulata dal lavoratore,  il  licenziamento
risulti  determinato  da  ragioni  discriminatorie  o   disciplinari,
trovano  applicazione  le  relative  tutele  previste  dal   presente
articolo. 
  Le disposizioni dei commi dal quarto al  settimo  si  applicano  al
datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore,  che  in  ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale  ha
avuto luogo il licenziamento  occupa  alle  sue  dipendenze  piu'  di
quindici lavoratori o piu' di cinque se  si  tratta  di  imprenditore
agricolo,  nonche'  al  datore  di   lavoro,   imprenditore   o   non
imprenditore, che nell'ambito dello  stesso  comune  occupa  piu'  di
quindici dipendenti e all'impresa agricola che  nel  medesimo  ambito
territoriale occupa piu' di  cinque  dipendenti,  anche  se  ciascuna
unita' produttiva,  singolarmente  considerata,  non  raggiunge  tali
limiti, e in ogni caso  al  datore  di  lavoro,  imprenditore  e  non
imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti. 
  Ai fini del computo del numero dei  dipendenti  di  cui  all'ottavo
comma si tiene conto dei lavoratori assunti  con  contratto  a  tempo
indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente  svolto,
tenendo  conto,  a  tale  proposito,  che  il  computo  delle  unita'
lavorative fa riferimento all'orario  previsto  dalla  contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i  parenti  del
datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e  in  linea
collaterale. Il computo dei limiti occupazionali  di  cui  all'ottavo
comma non incide su  norme  o  istituti  che  prevedono  agevolazioni
finanziarie o creditizie. 
  Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche' effettuata  entro
il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro
dell'impugnazione del medesimo, il  rapporto  di  lavoro  si  intende
ripristinato  senza  soluzione  di  continuita',  con   diritto   del
lavoratore alla retribuzione maturata  nel  periodo  precedente  alla
revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal
presente articolo»; 
    c) all'ultimo comma, le parole: «al quarto comma» sono sostituite
dalle seguenti: «all'undicesimo comma». 
  43. All'articolo 30, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.  183,
e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «L'inosservanza  delle
disposizioni di cui al precedente periodo, in materia  di  limiti  al
sindacato di  merito  sulle  valutazioni  tecniche,  organizzative  e
produttive che competono al datore di lavoro, costituisce  motivo  di
impugnazione per violazione di norme di diritto». 
  44. All'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al
secondo periodo, la parola:  «Contestualmente»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi». 
  45. All'articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991,  n.  223,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali vizi  della
comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono  essere
sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo». 
  46. All'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il  comma  3
e' sostituito dal seguente: 
  «3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza  della
forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo
18, primo comma, della legge 20 maggio 1970,  n.  300,  e  successive
modificazioni. In  caso  di  violazione  delle  procedure  richiamate
all'articolo 4, comma 12, si  applica  il  regime  di  cui  al  terzo
periodo del settimo comma  del  predetto  articolo  18.  In  caso  di
violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica  il
regime di cui al quarto comma  del  medesimo  articolo  18.  Ai  fini
dell'impugnazione del licenziamento si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604,  e  successive
modificazioni». 
  47. Le disposizioni  dei  commi  da  48  a  68  si  applicano  alle
controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti  nelle
ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e  successive  modificazioni,  anche  quando  devono  essere  risolte
questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. 
  48. La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento di
cui al comma 47 si propone con ricorso al tribunale  in  funzione  di
giudice del  lavoro.  Il  ricorso  deve  avere  i  requisiti  di  cui
all'articolo 125 del codice di procedura civile. Con il  ricorso  non
possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma  47
del presente articolo, salvo che siano fondate sugli  identici  fatti
costitutivi. A seguito della presentazione  del  ricorso  il  giudice
fissa con decreto l'udienza di comparizione  delle  parti.  L'udienza
deve essere fissata  non  oltre  quaranta  giorni  dal  deposito  del
ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso  e
del decreto non inferiore a venticinque  giorni  prima  dell'udienza,
nonche' un termine, non inferiore a cinque giorni prima della  stessa
udienza, per la costituzione del resistente. La  notificazione  e'  a
cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica  certificata.
Qualora dalle parti siano  prodotti  documenti,  essi  devono  essere
depositati presso la cancelleria in duplice copia. 
  49. Il giudice, sentite le  parti  e  omessa  ogni  formalita'  non
essenziale al contraddittorio, procede  nel  modo  che  ritiene  piu'
opportuno agli atti  di  istruzione  indispensabili  richiesti  dalle
parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 del codice  di
procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva,
all'accoglimento o al rigetto della domanda. 
  50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 49  non
puo' essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con
cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dei commi da
51 a 57. 
  51. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma
49  puo'  essere  proposta  opposizione  con  ricorso  contenente   i
requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile,  da
depositare innanzi  al  tribunale  che  ha  emesso  il  provvedimento
opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione
dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso  non
possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma  47
del presente articolo, salvo che siano fondate sugli  identici  fatti
costitutivi o siano svolte nei  confronti  di  soggetti  rispetto  ai
quali la causa e' comune o dai quali si intende essere garantiti.  Il
giudice fissa con  decreto  l'udienza  di  discussione  non  oltre  i
successivi  sessanta  giorni,  assegnando  all'opposto  termine   per
costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza. 
  52. Il ricorso, unitamente al decreto di  fissazione  dell'udienza,
deve  essere  notificato,  anche  a  mezzo   di   posta   elettronica
certificata, dall'opponente all'opposto almeno  trenta  giorni  prima
della data fissata per la sua costituzione. 
  53. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria  di
memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo  416
del codice di procedura civile.  Se  l'opposto  intende  chiamare  un
terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne  dichiarazione  nella
memoria difensiva. 
  54. Nel caso di chiamata in  causa  a  norma  degli  articoli  102,
secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile,  il  giudice
fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone
che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento
nonche'  il   ricorso   introduttivo   e   l'atto   di   costituzione
dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52. 
  55. Il terzo chiamato deve costituirsi non  meno  di  dieci  giorni
prima dell'udienza fissata, depositando la propria  memoria  a  norma
del comma 53. 
  56. Quando la causa relativa alla domanda  riconvenzionale  non  e'
fondata su fatti costitutivi identici a quelli  posti  a  base  della
domanda principale il giudice ne dispone la separazione. 
  57.  All'udienza,  il  giudice,  sentite  le  parti,  omessa   ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, procede  nel  modo  che
ritiene  piu'  opportuno  agli  atti  di  istruzione  ammissibili   e
rilevanti richiesti dalle parti nonche' disposti d'ufficio, ai  sensi
dall'articolo 421 del codice di  procedura  civile,  e  provvede  con
sentenza all'accoglimento o al  rigetto  della  domanda,  dando,  ove
opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive  fino
a dieci  giorni  prima  dell'udienza  di  discussione.  La  sentenza,
completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria  entro
dieci  giorni   dall'udienza   di   discussione.   La   sentenza   e'
provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per  l'iscrizione  di
ipoteca giudiziale. 
  58. Contro la sentenza che decide sul ricorso  e'  ammesso  reclamo
davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone  con  ricorso  da
depositare,  a  pena  di  decadenza,  entro   trenta   giorni   dalla
comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. 
  59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il
collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili  ai  fini  della
decisione ovvero la parte dimostri di non  aver  potuto  proporli  in
primo grado per causa ad essa non imputabile. 
  60. La corte d'appello fissa con decreto l'udienza  di  discussione
nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti  dai
commi 51, 52 e 53. Alla  prima  udienza,  la  corte  puo'  sospendere
l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono  gravi  motivi.  La
corte  d'appello,  sentite  le  parti,  omessa  ogni  formalita'  non
essenziale al contraddittorio, procede  nel  modo  che  ritiene  piu'
opportuno agli atti di istruzione ammessi  e  provvede  con  sentenza
all'accoglimento o al rigetto della domanda,  dando,  ove  opportuno,
termine alle parti per il deposito di note  difensive  fino  a  dieci
giorni prima dell'udienza di discussione. La  sentenza,  completa  di
motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni
dall'udienza di discussione. 
  61. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza  si
applica l'articolo 327 del codice di procedura civile. 
  62. Il ricorso  per  cassazione  contro  la  sentenza  deve  essere
proposto,  a  pena  di  decadenza,  entro   sessanta   giorni   dalla
comunicazione della stessa, o dalla notificazione  se  anteriore.  La
sospensione dell'efficacia della sentenza deve  essere  chiesta  alla
corte d'appello, che provvede a norma del comma 60. 
  63. La Corte fissa l'udienza di  discussione  non  oltre  sei  mesi
dalla proposizione del ricorso. 
  64. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza  si
applica l'articolo 327 del codice di procedura civile. 
  65. Alla trattazione delle controversie regolate dai commi da 47  a
64 devono essere riservati particolari giorni  nel  calendario  delle
udienze. 
  66. I capi degli uffici giudiziari vigilano  sull'osservanza  della
disposizione di cui al comma 65. 
  67. I commi da 47 a 66 si applicano  alle  controversie  instaurate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  68. I capi degli uffici giudiziari vigilano  sull'osservanza  della
disposizione di cui al comma 67. 
  69. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47  a  68
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, ovvero minori entrate. 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note all'art. 1: 
              Il  testo  dell'  articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e' il
          seguente: 
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.". 
              Il testo dell'articolo 2, comma 2, del  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente: 
              "2.  I  rapporti  di  lavoro   dei   dipendenti   delle
          amministrazioni   pubbliche   sono    disciplinati    dalle
          disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del  codice
          civile e dalle legge sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
          nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
          nel presente  decreto,  che  costituiscono  disposizioni  a
          carattere  imperativo.  Eventuali  disposizioni  di  legge,
          regolamento  o  statuto,  che  introducano  discipline  dei
          rapporti di lavoro la cui applicabilita'  sia  limitata  ai
          dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o  a  categorie
          di essi, possono essere derogate da successivi contratti  o
          accordi collettivi e,  per  la  parte  derogata,  non  sono
          ulteriormente   applicabili,   solo   qualora   cio'    sia
          espressamente previsto dalla legge.". 
              Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo
          n. 165 del 2001, e' il seguente: 
              "Art. 3.Personale in regime di diritto pubblico. 
              (Art. 2, comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 29  del  1993,  come
          sostituiti dall'art.  2  del  D.Lgs.  n.  546  del  1993  e
          successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del  D.Lgs.
          n. 80 del 1998) 
              1. In deroga all'articolo 2, commi  2  e  3,  rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato, il personale militare e  le  Forze
          di  polizia  di  Stato,   il   personale   della   carriera
          diplomatica  e  della  carriera   prefettizia   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 
              1-bis. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          rapporto  di  impiego  del  personale,  anche  di   livello
          dirigenziale, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  2  novembre
          2000, n.  362,  e  il  personale  volontario  di  leva,  e'
          disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
          disposizioni ordinamentali. 
              1-ter. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento. 
              2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e   dei
          ricercatori   universitari   resta    disciplinato    dalle
          disposizioni  rispettivamente  vigenti,  in  attesa   della
          specifica disciplina che la regoli in modo organico  ed  in
          conformita' ai principi della  autonomia  universitaria  di
          cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,
          n. 421.". 
              Il testo del decreto legislativo 6 settembre  2001,  n.
          368  (Attuazione  della   direttiva   1999/70/CE   relativa
          all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato  concluso
          dall'UNICE, dal CEEP  e  dal  CES.),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235. 
              Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo
          n. 368 del 2001, come modificato dalla presente  legge,  e'
          il seguente 
              "Art.1. Apposizione del termine 
              01.  Il  contratto  di  lavoro  subordinato   a   tempo
          indeterminato costituisce la forma comune  di  rapporto  di
          lavoro . 
              1.E' consentita l'apposizione di un termine alla durata
          del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni  di
          carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,
          anche se riferibili alla ordinaria attivita' del datore  di
          lavoro; 
              1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e'  richiesto
          nell'ipotesi del primo rapporto  a  tempo  determinato,  di
          durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un  datore
          di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento
          di  qualunque  tipo  di  mansione,  sia  nella  forma   del
          contratto a  tempo  determinato,  sia  nel  caso  di  prima
          missione di un lavoratore nell'ambito di  un  contratto  di
          somministrazione a tempo determinato ai sensi del  comma  4
          dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n.   276.   I   contratti   collettivi   stipulati    dalle
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale possono  prevedere,  in  via  diretta  a  livello
          interconfederale o di categoria ovvero in via  delegata  ai
          livelli decentrati, che in luogo  dell'ipotesi  di  cui  al
          precedente periodo il requisito di cui al comma 1  non  sia
          richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo  determinato
          o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione
          a tempo determinato  avvenga  nell'ambito  di  un  processo
          organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo
          5, comma 3, nel limite complessivo  del  6  per  cento  del
          totale  dei  lavoratori  occupati  nell'ambito  dell'unita'
          produttiva. 
              2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non
          risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel
          quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1,  fatto
          salvo quanto previsto dal comma  1-bis  relativamente  alla
          non operativita' del requisito della sussistenza di ragioni
          di   carattere   tecnico,   organizzativo,   produttivo   o
          sostitutivo. ". 
              Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo
          n. 368 del 2001, come modificato dalla presente  legge,  e'
          il seguente: 
              "Art.4. Disciplina della proroga. 
              1. Il termine del contratto a  tempo  determinato  puo'
          essere, con il  consenso  del  lavoratore,  prorogato  solo
          quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre
          anni. In questi casi la proroga e' ammessa una sola volta e
          a condizione che sia richiesta da ragioni  oggettive  e  si
          riferisca alla stessa attivita' lavorativa per la quale  il
          contratto e'  stato  stipulato  a  tempo  determinato.  Con
          esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata  complessiva
          del rapporto a termine non potra' essere superiore  ai  tre
          anni. 
              2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza
          delle ragioni  che  giustificano  l'eventuale  proroga  del
          termine stesso e' a carico del datore di lavoro. 
              2-bis.  Il  contratto  a  tempo  determinato   di   cui
          all'articolo 1, comma 1-bis, non  puo'  essere  oggetto  di
          proroga .". 
              Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo
          n. 368 del 2001, come modificato dalla presente  legge,  e'
          il seguente: 
              "Art. 5.Scadenza del termine e sanzioni Successione dei
          contratti. 
              1. Se il rapporto di lavoro continua dopo  la  scadenza
          del  termine   inizialmente   fissato   o   successivamente
          prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro  e'
          tenuto a  corrispondere  al  lavoratore  una  maggiorazione
          della retribuzione per ogni  giorno  di  continuazione  del
          rapporto pari al venti per  cento  fino  al  decimo  giorno
          successivo,  al  quaranta  per  cento  per  ciascun  giorno
          ulteriore; 
              2.  Se  il  rapporto  di  lavoro  continua   oltre   il
          trentesimo giornoin caso di contratto di durata inferiore a
          sei mesi, nonche' decorso il periodo complessivo di cui  al
          comma 4-bis, ovvero oltre  il  cinquantesimo  giorno  negli
          altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato
          dalla scadenza dei predetti termini; 
              2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2,  il  datore  di
          lavoro ha l'onere di comunicare  al  Centro  per  l'impiego
          territorialmente competente, entro la scadenza del  termine
          inizialmente fissato, che  il  rapporto  continuera'  oltre
          tale  termine,   indicando   altresi'   la   durata   della
          prosecuzione. Le modalita' di  comunicazione  sono  fissate
          con decreto di natura non regolamentare del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un  mese
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
              3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine,  ai
          sensi dell'articolo 1, entro un periodo  disessanta  giorni
          dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei
          mesi, ovvero novanta giorni dalla data di  scadenza  di  un
          contratto di durata  superiore  ai  sei  mesi,  il  secondo
          contratto si considera a tempo indeterminato.  I  contratti
          collettivi di cui  all'articolo  1,  comma  1-bis,  possono
          prevedere, stabilendone le  condizioni,  la  riduzione  dei
          predetti periodi, rispettivamente, fino a  venti  giorni  e
          trenta giorni  nei  casi  in  cui  l'assunzione  a  termine
          avvenga   nell'ambito   di   un   processo    organizzativo
          determinato: dall'avvio di una nuova attivita'; dal  lancio
          di   un   prodotto   o   di   un    servizio    innovativo;
          dall'implementazione   di    un    rilevante    cambiamento
          tecnologico; dalla fase supplementare di  un  significativo
          progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga
          di una commessa consistente. In mancanza di  un  intervento
          della contrattazione collettiva, ai  sensi  del  precedente
          periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          decorsi dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente disposizione, sentite le organizzazioni  sindacali
          dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
          rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare
          le specifiche condizioni  in  cui,  ai  sensi  del  periodo
          precedente, operano le riduzioni ivi previste. 
              4. Quando si tratta  di  due  assunzioni  successive  a
          termine, intendendosi  per  tali  quelle  effettuate  senza
          alcuna soluzione di continuita', il rapporto di  lavoro  si
          considera a tempo indeterminato dalla data di  stipulazione
          del primo contratto. 
              4-bis. Ferma restando la disciplina  della  successione
          di contratti di cui  ai  commi  precedenti  e  fatte  salve
          diverse disposizioni di contratti  collettivi  stipulati  a
          livello  nazionale,  territoriale  o   aziendale   con   le
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto  di
          successione di contratti a termine per  lo  svolgimento  di
          mansioni equivalenti il rapporto di lavoro  fra  lo  stesso
          datore   di   lavoro   e   lo   stesso   lavoratore   abbia
          complessivamente superato i trentasei mesi  comprensivi  di
          proroghe  e  rinnovi,  indipendentemente  dai  periodi   di
          interruzione che intercorrono tra un contratto  e  l'altro,
          il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai
          sensi del comma 2. In deroga a quanto  disposto  dal  primo
          periodo  del  presente  comma,  un   ulteriore   successivo
          contratto a termine fra gli  stessi  soggetti  puo'  essere
          stipulato per una sola volta, a condizione che  la  stipula
          avvenga  presso  la  direzione   provinciale   del   lavoro
          competente  per  territorio  e  con  l'assistenza   di   un
          rappresentante  di  una  delle   organizzazioni   sindacali
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          cui il lavoratore sia iscritto  o  conferisca  mandato.  Le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale stabiliscono con  avvisi  comuni  la  durata  del
          predetto ulteriore contratto. In caso di  mancato  rispetto
          della descritta procedura, nonche' nel caso di  superamento
          del termine stabilito  nel  medesimo  contratto,  il  nuovo
          contratto si considera a tempo indeterminato; ai  fini  del
          computo del periodo massimo  di  trentasei  mesi  si  tiene
          altresi' conto dei periodi di missione  aventi  ad  oggetto
          mansioni equivalenti, svolti fra i  medesimi  soggetti,  ai
          sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del presente  decreto
          e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  e   successive   modificazioni,
          inerente  alla   somministrazione   di   lavoro   a   tempo
          determinato.". 
              Il testo del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
          276 (Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e
          mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,  n.
          30), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003,
          n. 235, S.O. 
              Il testo dell'articolo 13, comma 1, del citato  decreto
          legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente: 
              "Art.  13.  Misure  di  incentivazione   del   raccordo
          pubblico e privato 
              1.  Al   fine   di   garantire   l'inserimento   o   il
          reinserimento  nel  mercato  del  lavoro   dei   lavoratori
          svantaggiati, attraverso politiche attive  e  di  workfare,
          alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro e'
          consentito: 
              a)operare solo in presenza di un piano  individuale  di
          inserimento o reinserimento nel  mercato  del  lavoro,  con
          interventi formativi  idonei  e  il  coinvolgimento  di  un
          tutore con adeguate  competenze  e  professionalita',  e  a
          fronte della assunzione  del  lavoratore,  da  parte  delle
          agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di
          durata non inferiore a sei mesi; 
              b) determinare altresi',  per  un  periodo  massimo  di
          dodici mesi e solo in  caso  di  contratti  di  durata  non
          inferiore a  nove  mesi,  il  trattamento  retributivo  del
          lavoratore,   detraendo   dal   compenso   dovuto    quanto
          eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di
          indennita'  di  mobilita',  indennita'  di   disoccupazione
          ordinaria o speciale, o altra indennita' o sussidio la  cui
          corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione  o
          inoccupazione,  e  detraendo  dai  contributi  dovuti   per
          l'attivita'   lavorativa   l'ammontare    dei    contributi
          figurativi nel  caso  di  trattamenti  di  mobilita'  e  di
          indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale.". 
              Il testo dell'articolo 20, comma 4 del  citato  decreto
          legislativo, come modificato dalla presente  legge,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 20. Condizioni di liceita' 
              (Omissis). 
              4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e'
          ammessa  a  fronte  di  ragioni   di   carattere   tecnico,
          produttivo,   organizzativo   o   sostitutivo,   anche   se
          riferibili all'ordinaria  attivita'  dell'utilizzatore.  E'
          fatta  salva  la  previsione  di   cui   al   comma   1-bis
          dell'articolo 1 del decreto legislativo 6  settembre  2001,
          n. 368.La individuazione, anche in misura non uniforme,  di
          limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione
          a tempo determinato e'  affidata  ai  contratti  collettivi
          nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente
          piu' rappresentativi in conformita' alla disciplina di  cui
          all'articolo 10 del decreto legislativo 6  settembre  2001,
          n. 368.". 
              Il   testo   dell'articolo   23del    citato    decreto
          legislativo, come modificato dalla presente  legge,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 23. Tutela del prestatore di lavoro esercizio del
          potere disciplinare e regime della solidarieta' 
              In vigore dal 6 aprile 2012 
              1.  Per  tutta  la  durata  della  missione  presso  un
          utilizzatore, i lavoratori dipendenti  dal  somministratore
          hanno  diritto  a  condizioni   di   base   di   lavoro   e
          d'occupazione complessivamente non inferiori a  quelle  dei
          dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita'  di
          mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei
          contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 24  giugno  1997,  n.
          196. 
              2. (abrogato). 
              3.  L'utilizzatore  e'  obbligato  in  solido  con   il
          somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
          retributivi e i contributi previdenziali. 
              4. I contratti collettivi  applicati  dall'utilizzatore
          stabiliscono modalita' e criteri per  la  determinazione  e
          corresponsione delle  erogazioni  economiche  correlate  ai
          risultati  conseguiti  nella  realizzazione  di   programmi
          concordati tra le parti o collegati all'andamento economico
          dell'impresa. I lavoratori dipendenti  dal  somministratore
          hanno altresi' diritto a fruire di tutti i servizi  sociali
          e   assistenziali    di    cui    godono    i    dipendenti
          dell'utilizzatore addetti alla  stessa  unita'  produttiva,
          esclusi quelli  il  cui  godimento  sia  condizionato  alla
          iscrizione ad associazioni  o  societa'  cooperative  o  al
          conseguimento di una determinata anzianita' di servizio. 
              5. Il somministratore informa i lavoratori  sui  rischi
          per la  sicurezza  e  la  salute  connessi  alle  attivita'
          produttive in generale e li forma e addestra all'uso  delle
          attrezzature di lavoro necessarie  allo  svolgimento  della
          attivita' lavorativa per la quale essi vengono  assunti  in
          conformita'   alle   disposizioni   recate   dal    decreto
          legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e   successive
          modificazioni   ed   integrazioni.    Il    contratto    di
          somministrazione  puo'  prevedere  che  tale  obbligo   sia
          adempiuto dall'utilizzatore;  in  tale  caso  ne  va  fatta
          indicazione nel contratto con il lavoratore.  Nel  caso  in
          cui le mansioni cui e'  adibito  il  prestatore  di  lavoro
          richiedano una sorveglianza medica  speciale  o  comportino
          rischi specifici, l'utilizzatore ne informa  il  lavoratore
          conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo  19
          settembre 1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni.   L'utilizzatore   osserva   altresi',    nei
          confronti del medesimo prestatore, tutti  gli  obblighi  di
          protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti  ed
          e'  responsabile  per  la  violazione  degli  obblighi   di
          sicurezza  individuati  dalla   legge   e   dai   contratti
          collettivi. 
              6. Nel caso in cui adibisca il  lavoratore  a  mansioni
          superiori o comunque a mansioni non  equivalenti  a  quelle
          dedotte in contratto, l'utilizzatore deve  darne  immediata
          comunicazione  scritta  al  somministratore   consegnandone
          copia al  lavoratore  medesimo.  Ove  non  abbia  adempiuto
          all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via
          esclusiva  per  le  differenze  retributive  spettanti   al
          lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale
          risarcimento  del  danno  derivante  dalla  assegnazione  a
          mansioni inferiori. 
              7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare,  che
          e' riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al
          somministratore gli elementi che formeranno  oggetto  della
          contestazione ai  sensi  dell'articolo  7  della  legge  20
          maggio 1970, n. 300. 
              7-bis. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono
          informati  dall'utilizzatore  dei  posti   vacanti   presso
          quest'ultimo,  affinche'  possano  aspirare,  al  pari  dei
          dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti  di
          lavoro a tempo  indeterminato.  Tali  informazioni  possono
          essere fornite mediante un avviso  generale  opportunamente
          affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso  il
          quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la
          loro opera. 
              8. E' nulla ogni clausola  diretta  a  limitare,  anche
          indirettamente, la facolta' dell'utilizzatore  di  assumere
          il lavoratore al termine della sua missione. 
              9.  La  disposizione  di  cui  al  comma  8  non  trova
          applicazione nel caso in cui al lavoratore sia  corrisposta
          una  adeguata  indennita',  secondo  quanto  stabilito  dal
          contratto collettivo applicabile al somministratore. 
              9-bis. Resta salva la facolta' per il somministratore e
          l'utilizzatore di pattuire un compenso  ragionevole  per  i
          servizi resi a quest'ultimo  in  relazione  alla  missione,
          all'impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in
          cui, al termine della missione,  l'utilizzatore  assuma  il
          lavoratore.". 
              Il testo dell'articolo 32 della legge 4 novembre  2010,
          n.183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
          riorganizzazione  di  enti,  di  congedi,   aspettative   e
          permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di   servizi   per
          l'impiego, di incentivi all'occupazione, di  apprendistato,
          di occupazione femminile, nonche' misure contro  il  lavoro
          sommerso e disposizioni in tema di  lavoro  pubblico  e  di
          controversie di lavoro),  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              "Art.  32.  Decadenze  e  disposizioni  in  materia  di
          contratto di lavoro a tempo determinato 
              In vigore dal 27 febbraio 2011 
              1.Il primo e il secondo comma dell'  articolo  6  della
          legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti: 
              «Il licenziamento  deve  essere  impugnato  a  pena  di
          decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione  della  sua
          comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione,
          anch'essa  in  forma   scritta,   dei   motivi,   ove   non
          contestuale,   con   qualsiasi    atto    scritto,    anche
          extragiudiziale, idoneo a  rendere  nota  la  volonta'  del
          lavoratore       anche       attraverso        l'intervento
          dell'organizzazione  sindacale  diretto  ad  impugnare   il
          licenziamento stesso. L'impugnazione e' inefficace  se  non
          e' seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta
          giorni, dal deposito  del  ricorso  nella  cancelleria  del
          tribunale  in  funzione  di  giudice  del  lavoro  o  dalla
          comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo
          di   conciliazione   o   arbitrato,   ferma   restando   la
          possibilita' di produrre nuovi documenti formatisi dopo  il
          deposito  del   ricorso.   Qualora   la   conciliazione   o
          l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non  sia  raggiunto
          l'accordo necessario al relativo espletamento,  il  ricorso
          al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro
          sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo». 
              1-bis. In sede di prima applicazione,  le  disposizioni
          di cui all' articolo 6, primo comma, della legge 15  luglio
          1966, n. 604, come modificato  dal  comma  1  del  presente
          articolo,  relative  al  termine  di  sessanta  giorni  per
          l'impugnazione del licenziamento,  acquistano  efficacia  a
          decorrere dal 31 dicembre 2011. 
              2. Le disposizioni di cui all' articolo 6  della  legge
          15 luglio 1966, n. 604, come modificato  dal  comma  1  del
          presente articolo, si applicano anche a  tutti  i  casi  di
          invalidita' del licenziamento. 
              3. Le disposizioni di cui all' articolo 6  della  legge
          15 luglio 1966, n. 604, come modificato  dal  comma  1  del
          presente articolo, si applicano inoltre: 
              a)ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione  di
          questioni relative  alla  qualificazione  del  rapporto  di
          lavoro  ovvero  alla  nullita'  del  termine   apposto   al
          contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e  4  del
          decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e  successive
          modificazioni. Laddove si faccia questione  della  nullita'
          del termine apposto al contratto,  il  termine  di  cui  al
          primo comma del predetto  articolo  6,  che  decorre  dalla
          cessazione del medesimo contratto, e' fissati in centoventi
          giorni, mentre il termine  di  cui  al  primo  periodo  del
          secondo  comma  del  medesimo  articolo  6  e'  fissato  in
          centottanta giorni; 
              b)  al  recesso  del  committente   nei   rapporti   di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa,  anche   nella
          modalita' a progetto, di cui all'articolo 409,  numero  3),
          del codice di procedura civile; 
              c) al trasferimento ai  sensi  dell'articolo  2103  del
          codice  civile,  con  termine  decorrente  dalla  data   di
          ricezione della comunicazione di trasferimento; 
              d) (abrogata). 
              4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15
          luglio 1966, n.  604,  come  modificato  dal  comma  1  del
          presente articolo, si applicano anche: 
              a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai  sensi
          degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre
          2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data  di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  con  decorrenza  dalla
          scadenza del termine; 
              b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in
          applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto
          legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia' conclusi  alla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con
          decorrenza dalla medesima data di entrata in  vigore  della
          presente legge; 
              c) alla cessione di contratto  di  lavoro  avvenuta  ai
          sensi dell'articolo 2112  del  codice  civile  con  termine
          decorrente dalla data del trasferimento; 
              d) in  ogni  altro  caso  in  cui,  compresa  l'ipotesi
          prevista dall'  articolo  27  del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  si  chieda  la  costituzione  o
          l'accertamento di un  rapporto  di  lavoro  in  capo  a  un
          soggetto diverso dal titolare del contratto. 
              5. Nei  casi  di  conversione  del  contratto  a  tempo
          determinato, il giudice condanna il  datore  di  lavoro  al
          risarcimento  del   lavoratore   stabilendo   un'indennita'
          onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di  2,5
          ed un massimo di  12  mensilita'  dell'ultima  retribuzione
          globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati  nell'
          articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. 
              6. In presenza di contratti ovvero  accordi  collettivi
          nazionali,  territoriali  o  aziendali,  stipulati  con  le
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative  sul   piano   nazionale,   che   prevedano
          l'assunzione, anche a tempo  indeterminato,  di  lavoratori
          gia'  occupati  con  contratto  a  termine  nell'ambito  di
          specifiche graduatorie, il limite  massimo  dell'indennita'
          fissata dal comma 5 e' ridotto alla meta'. 
              7. Le disposizioni di  cui  ai  commi  5  e  6  trovano
          applicazione per  tutti  i  giudizi,  ivi  compresi  quelli
          pendenti alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.  Con  riferimento  a  tali   ultimi   giudizi,   ove
          necessario,  ai  soli  fini  della   determinazione   della
          indennita' di cui ai commi 5 e 6,  il  giudice  fissa  alle
          parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda
          e delle relative eccezioni ed esercita i poteri  istruttori
          ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura  civile.
          ". 
              Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo
          n. 368 del 2001, e' il seguente: 
              "Art. 2.Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed
          i servizi aeroportuali. 
              1. E'  consentita  l'apposizione  di  un  termine  alla
          durata  del  contratto   di   lavoro   subordinato   quando
          l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o
          da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia  luogo
          per lo svolgimento dei servizi  operativi  di  terra  e  di
          volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci,  per  un
          periodo massimo  complessivo  di  sei  mesi,  compresi  tra
          aprile ed ottobre di ogni  anno,  e  di  quattro  mesi  per
          periodi diversamente distribuiti e  nella  percentuale  non
          superiore al quindici  per  cento  dell'organico  aziendale
          che, al  1°  gennaio  dell'anno  a  cui  le  assunzioni  si
          riferiscono, risulti complessivamente  adibito  ai  servizi
          sopra indicati. Negli aeroporti  minori  detta  percentuale
          puo' essere aumentata da parte delle  aziende  esercenti  i
          servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione
          provinciale  del  lavoro,  su  istanza  documentata   delle
          aziende stesse. In ogni caso, le  organizzazioni  sindacali
          provinciali  di  categoria  ricevono  comunicazione   delle
          richieste di assunzione da parte delle aziende  di  cui  al
          presente articolo. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano
          anche  quando  l'assunzione  sia  effettuata   da   imprese
          concessionarie di servizi nei settori delle  poste  per  un
          periodo massimo  complessivo  di  sei  mesi,  compresi  tra
          aprile ed ottobre di ogni  anno,  e  di  quattro  mesi  per
          periodi diversamente distribuiti e  nella  percentuale  non
          superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito
          al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni  si  riferiscono.
          Le  organizzazioni  sindacali  provinciali   di   categoria
          ricevono comunicazione delle  richieste  di  assunzione  da
          parte delle aziende di cui al presente comma.". 
              Il testo dell'articolo 2  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2011, n. 167 (Testo unico  dell'apprendistato,  a
          norma dell'articolo 1, comma 30, della  legge  24  dicembre
          2007, n. 247), come modificato dalla presente legge, e'  il
          seguente: 
              "Art. 2. Disciplina generaleIn vigore  dal  25  ottobre
          2011 
              1. La disciplina  del  contratto  di  apprendistato  e'
          rimessa ad  appositi  accordi  interconfederali  ovvero  ai
          contratti  collettivi  di  lavoro   stipulati   a   livello
          nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          nel rispetto dei seguenti principi: 
              a) forma scritta del contratto, del patto  di  prova  e
          del relativo piano formativo individuale da definire, anche
          sulla  base  di  moduli   e   formulari   stabiliti   dalla
          contrattazione collettiva o dagli  enti  bilaterali,  entro
          trenta giorni dalla stipulazione del contratto; 
              a-bis)previsione di una durata minima del contratto non
          inferiore  a  sei  mesi,  fatto   salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 4, comma 5 ; 
              b) divieto di retribuzione a cottimo; 
              c) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a  due
          livelli inferiori rispetto  alla  categoria  spettante,  in
          applicazione del contratto collettivo nazionale di  lavoro,
          ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che  richiedono
          qualificazioni corrispondenti  a  quelle  al  conseguimento
          delle  quali  e'  finalizzato  il  contratto   ovvero,   in
          alternativa, di stabilire la retribuzione  dell'apprendista
          in misura percentuale e in modo graduale all'anzianita'  di
          servizio; 
              d) presenza di un tutore o referente aziendale; 
              e) possibilita'  di  finanziare  i  percorsi  formativi
          aziendali  degli  apprendisti  per  il  tramite  dei  fondi
          paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della
          legge 23 dicembre  2000,  n.  388  e  all'articolo  12  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e  successive
          modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni; 
              f) possibilita'  del  riconoscimento,  sulla  base  dei
          risultati   conseguiti   all'interno   del   percorso    di
          formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica
          professionale  ai  fini  contrattuali  e  delle  competenze
          acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonche' nei
          percorsi di istruzione degli adulti; 
              g) registrazione della formazione  effettuata  e  della
          qualifica professionale a fini  contrattuali  eventualmente
          acquisita nel  libretto  formativo  del  cittadino  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,   lettera   i),   del   decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
              h)   possibilita'   di   prolungare   il   periodo   di
          apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa
          di  sospensione  involontaria  del  rapporto,  superiore  a
          trenta  giorni,  secondo  quanto  previsto  dai   contratti
          collettivi; 
              i) possibilita' di forme e modalita' per la conferma in
          servizio, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, al termine del percorso  formativo,  al  fine  di
          ulteriori  assunzioni  in  apprendistato,  fermo   restando
          quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; 
              l) divieto per  le  parti  di  recedere  dal  contratto
          durante il periodo di formazione in assenza di  una  giusta
          causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento
          privo di giustificazione trovano applicazione  le  sanzioni
          previste dalla normativa vigente; 
              m) possibilita' per le parti di recedere dal  contratto
          con  preavviso  decorrente  dal  termine  del  periodo   di
          formazione ai sensi di quanto disposto  dall'articolo  2118
          del codice civile; nel  periodo  di  preavviso  continua  a
          trovare  applicazione  la  disciplina  del   contratto   di
          apprendistato.Se nessuna delle parti esercita  la  facolta'
          di  recesso  al  termine  del  periodo  di  formazione,  il
          rapporto  prosegue  come  ordinario  rapporto   di   lavoro
          subordinato a tempo indeterminato. 
              2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla
          previdenza e assistenza  sociale  obbligatoria  si  estende
          alle seguenti forme: 
              a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le
          malattie professionali; 
              b) assicurazione contro le malattie; 
              c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia; 
              d) maternita'; 
              e) assegno familiare. 
              3. Il numero complessivo di apprendisti che  un  datore
          di lavoro puo' assumere, direttamente o indirettamente  per
          il tramite delle agenzie di somministrazione di  lavoro  ai
          sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre
          2003, n. 276, e successive modificazioni, non puo' superare
          il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate
          e qualificate in servizio  presso  il  medesimo  datore  di
          lavoro; tale rapporto non puo' superare il  100  per  cento
          per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori
          inferiore a dieci  unita'.  E'  in  ogni  caso  esclusa  la
          possibilita' di assumere  in  somministrazione  apprendisti
          con contratto di somministrazione a  tempo  determinato  di
          cui all'articolo 20, comma 4, del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che  non  abbia
          alle   proprie   dipendenze   lavoratori   qualificati    o
          specializzati, o che comunque ne abbia in numero  inferiore
          a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore  a
          tre. Le disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non  si
          applicano alle  imprese  artigiane  per  le  quali  trovano
          applicazione le disposizioni di cui  all'articolo  4  della
          legge 8 agosto 1985, n. 443. 
              3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata
          alla prosecuzione del rapporto di  lavoro  al  termine  del
          periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti  la
          nuova  assunzione,  di  almeno  il  50  per   cento   degli
          apprendisti dipendenti dallo stesso datore di  lavoro.  Dal
          computo della predetta percentuale sono esclusi i  rapporti
          cessati per  recesso  durante  il  periodo  di  prova,  per
          dimissioni o per licenziamento per  giusta  causa.  Qualora
          non sia rispettata la predetta percentuale,  e'  consentita
          l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a  quelli
          gia' confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale
          mancata   conferma   degli   apprendisti   pregressi.   Gli
          apprendisti assunti in violazione  dei  limiti  di  cui  al
          presente comma sono considerati  lavoratori  subordinati  a
          tempo indeterminato,  al  di  fuori  delle  previsioni  del
          presente  decreto,  sin  dalla  data  di  costituzione  del
          rapporto. 
              3-ter. Le disposizioni di cui al  comma  3-bis  non  si
          applicano nei confronti dei datori di lavoro  che  occupano
          alle loro dipendenze un numero di  lavoratori  inferiore  a
          dieci unita' .". 
              Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo
          n. 167 del 2011, come modificato dalla presente  legge,  e'
          il seguente: 
              "Art. 4. Apprendistato professionalizzante o  contratto
          di mestiere 
              In vigore dal 25 ottobre 20111. Possono essere  assunti
          in tutti i settori di attivita', pubblici  o  privati,  con
          contratto  di  apprendistato   professionalizzante   o   di
          mestiere   per   il   conseguimento   di   una    qualifica
          professionale  a  fini  contrattuali  i  soggetti  di  eta'
          compresa tra i diciotto anni e  i  ventinove  anni.  Per  i
          soggetti  in  possesso  di  una  qualifica   professionale,
          conseguita ai sensi  del  decreto  legislativo  17  ottobre
          2005,   n.   226,    il    contratto    di    apprendistato
          professionalizzante o di mestiere puo' essere  stipulato  a
          partire dal diciassettesimo anno di eta'. 
              2.  Gli  accordi   interconfederali   e   i   contratti
          collettivi    stabiliscono,    in     ragione     dell'eta'
          dell'apprendista e del tipo di qualificazione  contrattuale
          da conseguire, la durata e le modalita' di erogazione della
          formazione    per    l'acquisizione    delle     competenze
          tecnico-professionali  e  specialistiche  in  funzione  dei
          profili   professionali   stabiliti    nei    sistemi    di
          classificazione e inquadramento del personale,  nonche'  la
          durata,  anche  minima,  del  contratto  che,  per  la  sua
          componente formativa, non puo' comunque essere superiore  a
          tre  anni  ovvero  cinque  per  i   profili   professionali
          caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati  dalla
          contrattazione collettiva di riferimento. 
              3. La  formazione  di  tipo  professionalizzante  e  di
          mestiere, svolta sotto la responsabilita' della azienda, e'
          integrata,   nei   limiti   delle    risorse    annualmente
          disponibili, dalla offerta formativa  pubblica,  interna  o
          esterna alla  azienda,  finalizzata  alla  acquisizione  di
          competenze di base e trasversali per un  monte  complessivo
          non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e
          disciplinata dalle  Regioni  sentite  le  parti  sociali  e
          tenuto conto  dell'eta',  del  titolo  di  studio  e  delle
          competenze dell'apprendista. 
              4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori
          di  lavoro  possono  definire,  anche   nell'ambito   della
          bilateralita', le modalita'  per  il  riconoscimento  della
          qualifica di maestro artigiano o di mestiere. 
              5. Per i datori  di  lavoro  che  svolgono  la  propria
          attivita' in cicli stagionali  i  contratti  collettivi  di
          lavoro stipulati a livello nazionale  da  associazioni  dei
          datori  e  prestatori  di  lavoro   comparativamente   piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale  possono   prevedere
          specifiche  modalita'  di  svolgimento  del  contratto   di
          apprendistato, anche a tempo determinato.". 
              Il testo dell'articolo 3  del  decreto  legislativo  25
          febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della  direttiva  97/81/CE
          relativa all'accordo-quadro sul  lavoro  a  tempo  parziale
          concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 3. Modalita'  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          parziale.  Lavoro   supplementare,   lavoro   straordinario
          clausole elastiche. 
              1. Nelle ipotesi di lavoro a  tempo  parziale  di  tipo
          orizzontale,   anche   a   tempo   determinato   ai   sensi
          dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2001,  n.
          368, il datore di  lavoro  ha  facolta'  di  richiedere  lo
          svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a  quelle
          concordate con il  lavoratore  ai  sensi  dell'articolo  2,
          comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2,  3  e
          4. 
              2.  I  contratti  collettivi  stipulati  dai   soggetti
          indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono  il  numero
          massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le
          relative causali in relazione alle  quali  si  consente  di
          richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento
          di  lavoro  supplementare,  nonche'  le   conseguenze   del
          superamento delle ore di  lavoro  supplementare  consentite
          dai contratti collettivi stessi. 
              3.   L'effettuazione   di   prestazioni    di    lavoro
          supplementare   richiede   il   consenso   del   lavoratore
          interessato ove non prevista e regolamentata dal  contratto
          collettivo. Il rifiuto da parte  del  lavoratore  non  puo'
          integrare in  nessun  caso  gli  estremi  del  giustificato
          motivo di licenziamento. 
              4. I contratti collettivi di cui  al  comma  2  possono
          prevedere una  percentuale  di  maggiorazione  sull'importo
          della retribuzione  oraria  globale  di  fatto,  dovuta  in
          relazione al lavoro supplementare. In alternativa a  quanto
          previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a),
          i contratti collettivi di cui  al  comma  2  possono  anche
          stabilire che  l'incidenza  della  retribuzione  delle  ore
          supplementari  sugli  istituti  retributivi   indiretti   e
          differiti  sia   determinata   convenzionalmente   mediante
          l'applicazione  di  una  maggiorazione  forfettaria   sulla
          retribuzione  dovuta  per  la   singola   ora   di   lavoro
          supplementare. 
              5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale  o
          misto,  anche  a  tempo  determinato,  e'   consentito   lo
          svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali
          prestazioni si applica la disciplina legale e  contrattuale
          vigente ed eventuali successive modifiche  ed  integrazioni
          in materia di lavoro straordinario  nei  rapporti  a  tempo
          pieno. 
              6. 
              7. Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  2,
          comma 2, le parti del contratto di lavoro a tempo  parziale
          possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma
          e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili  relative
          alla  variazione   della   collocazione   temporale   della
          prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale
          di tipo verticale o misto possono  essere  stabilite  anche
          clausole elastiche  relative  alla  variazione  in  aumento
          della durata  della  prestazione  lavorativa.  I  contratti
          collettivi, stipulati dai soggetti  indicati  nell'articolo
          1, comma 3, stabiliscono: 
              1) condizioni e modalita' in relazione  alle  quali  il
          datore di lavoro puo' modificare la collocazione  temporale
          della prestazione lavorativa; 
              2) condizioni e modalita' in relazioni  alle  quali  il
          datore di lavoro puo' variare in aumento  la  durata  della
          prestazione lavorativa; 
              3) i limiti massimi di variabilita'  in  aumento  della
          durata della prestazione lavorativa; 
              3-bis)  condizioni  e  modalita'  che   consentono   al
          lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la  modifica
          delle  clausole  flessibili  e  delle  clausole   elastiche
          stabilite ai sensi del presente comma. 
              8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere
          di  variare  in  aumento  la   durata   della   prestazione
          lavorativa, nonche' di modificare la collocazione temporale
          della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un
          preavviso, fatte salve le intese tra le  parti,  di  almeno
          due giorni lavorativi,  nonche'  il  diritto  a  specifiche
          compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate  dai
          contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3. 
              9. La disponibilita' allo svolgimento del  rapporto  di
          lavoro a tempo parziale ai sensi del comma  7  richiede  il
          consenso  del  lavoratore   formalizzato   attraverso   uno
          specifico patto scritto, anche contestuale al contratto  di
          lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza
          di un componente della rappresentanza  sindacale  aziendale
          indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale  rifiuto  del
          lavoratore non integra gli estremi del giustificato  motivo
          di licenziamento. Ferme restando  le  ulteriori  condizioni
          individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma  7,
          al  lavoratore  che  si  trovi  nelle  condizioni  di   cui
          all'articolo 12-bis del presente decreto ovvero  in  quelle
          di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20  maggio
          1970, n. 300, e' riconosciuta la facolta'  di  revocare  il
          predetto consenso . 
              10.  L'inserzione  nel  contratto  di  lavoro  a  tempo
          parziale di clausole flessibili o elastiche  ai  sensi  del
          comma 7 e' possibile anche nelle ipotesi  di  contratto  di
          lavoro a termine. 
              11. 
              12. 
              13. 
              14. I centri per l'impiego  e  i  soggetti  autorizzati
          all'attivita' di  mediazione  fra  domanda  ed  offerta  di
          lavoro, di cui rispettivamente agli articoli  4  e  10  del
          decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a
          dare, ai lavoratori interessati  ad  offerte  di  lavoro  a
          tempo  parziale,  puntuale  informazione  della  disciplina
          prevista  dai  commi  3,  7,  8,  9,  10,  11,  12  e   13,
          preventivamente alla stipulazione del contratto di  lavoro.
          Per  i  soggetti  di  cui  all'articolo  10   del   decreto
          legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata  fornitura
          di detta informazione costituisce comportamento  valutabile
          ai fini dell'applicazione della norma di cui al  comma  12,
          lettera b), del medesimo articolo 10. 
              15. ". 
              Il testo dell'articolo 34 del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia
          di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla  legge  14
          febbraio 2003, n. 30),come modificato dalla presente legge,
          e' il seguente: 
              "Art. 34. Casi di ricorso al  lavoro  intermittente  In
          vigore dal 25 giugno 2008 
              1. Il contratto di  lavoro  intermittente  puo'  essere
          concluso per lo svolgimento  di  prestazioni  di  carattere
          discontinuo   o   intermittente,   secondo   le    esigenze
          individuate   dai   contratti   collettivi   stipulati   da
          associazioni   dei   datori   e   prestatori   di    lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o
          territoriale ovvero per  periodi  predeterminati  nell'arco
          della settimana, del mese o dell'anno. 
              2.Il contratto di lavoro  intermittente  puo'  in  ogni
          caso   essere   concluso   con   soggetti   con   piu'   di
          cinquantacinque anni di eta' e con  soggetti  con  meno  di
          ventiquattro anni di eta', fermo restando in tale caso  che
          le prestazioni contrattuali devono essere svolte  entro  il
          venticinquesimo anno di eta' . 
              3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente: 
              a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano  il
          diritto di sciopero; 
              b) salva diversa disposizione degli accordi  sindacali,
          presso unita' produttive  nelle  quali  si  sia  proceduto,
          entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi  ai
          sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,  n.
          223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle  stesse
          mansioni  cui  si  riferisce   il   contratto   di   lavoro
          intermittente ovvero presso unita' produttive  nelle  quali
          sia operante una sospensione dei rapporti o  una  riduzione
          dell'orario, con diritto  al  trattamento  di  integrazione
          salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni
          cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; 
              c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
          valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto
          legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e   successive
          modificazioni.". 
              Il  testo   dell'articolo   35   del   citato   decreto
          legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente: 
              "Art. 35. Forma e comunicazioni 
              In vigore dal 25 giugno 2001. Il  contratto  di  lavoro
          intermittente e' stipulato in forma scritta ai  fini  della
          prova dei seguenti elementi: 
              a) indicazione della durata e delle ipotesi,  oggettive
          o soggettive, previste dall'articolo 34 che  consentono  la
          stipulazione del contratto; 
              b)  luogo  e   la   modalita'   della   disponibilita',
          eventualmente garantita  dal  lavoratore,  e  del  relativo
          preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni  caso  non
          puo' essere inferiore a un giorno lavorativo; 
              c) il trattamento economico e  normativo  spettante  al
          lavoratore  per  la  prestazione  eseguita  e  la  relativa
          indennita' di disponibilita', ove prevista, nei  limiti  di
          cui al successivo articolo 36; 
              d) indicazione delle forme  e  modalita',  con  cui  il
          datore di lavoro e' legittimato a  richiedere  l'esecuzione
          della prestazione di lavoro,  nonche'  delle  modalita'  di
          rilevazione della prestazione; 
              e)  i  tempi  e  le  modalita'   di   pagamento   della
          retribuzione e della indennita' di disponibilita'; 
              f)  le  eventuali  misure   di   sicurezza   specifiche
          necessarie in relazione al tipo  di  attivita'  dedotta  in
          contratto. 
              2. Nell'indicare gli elementi di cui  al  comma  1,  le
          parti  devono  recepire  le   indicazioni   contenute   nei
          contratti collettivi ove previste. 
              3. Fatte salve previsioni piu' favorevoli dei contratti
          collettivi, il  datore  di  lavoro  e'  altresi'  tenuto  a
          informare con cadenza annuale le  rappresentanze  sindacali
          aziendali, ove esistenti,  sull'andamento  del  ricorso  al
          contratto di lavoro intermittente.". 
              3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o
          di  un  ciclo  integrato  di  prestazioni  di  durata   non
          superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto  a
          comunicarne  la  durata  con  modalita'  semplificate  alla
          Direzione   territoriale   del   lavoro   competente    per
          territorio, mediante sms,  fax  o  posta  elettronica.  Con
          decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  per
          la pubblica amministrazione e la  semplificazione,  possono
          essere individuate modalita' applicative della disposizione
          di cui al precedente periodo, nonche'  ulteriori  modalita'
          di  comunicazione  in   funzione   dello   sviluppo   delle
          tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui  al
          presente comma si applica  la  sanzione  amministrativa  da
          euro 400 ad euro 2.400 in relazione  a  ciascun  lavoratore
          per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si applica la
          procedura di diffida di cui  all'articolo  13  del  decreto
          legislativo 23 aprile 2004, n. 124 .". 
              Il  testo   dell'articolo   61   del   citato   decreto
          legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente: 
              " Art. 61.Definizione e campo di applicazione 
              In vigore dal 24 novembre 2010 
              1.  Ferma  restando  la  disciplina  degli   agenti   e
          rappresentanti di commercio, i rapporti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza
          vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409,  numero
          3),  del  codice  di  procedura   civile,   devono   essere
          riconducibili a uno o piu' progetti  specifici  determinati
          dal committente e gestiti autonomamente dal  collaboratore.
          Il progetto  deve  essere  funzionalmente  collegato  a  un
          determinato risultato finale e non puo' consistere  in  una
          mera riproposizione dell'oggetto sociale  del  committente,
          avuto riguardo al coordinamento  con  l'organizzazione  del
          committente e indipendentemente  dal  tempo  impiegato  per
          l'esecuzione dell'attivita'  lavorativa.  Il  progetto  non
          puo'  comportare  lo  svolgimento  di   compiti   meramente
          esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati  dai
          contratti   collettivi   stipulati   dalle   organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  sul  piano
          nazionale . 
              2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le
          prestazioni occasionali, intendendosi per tali  i  rapporti
          di durata complessiva non superiore  a  trenta  giorni  nel
          corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei  servizi  di
          cura e assistenza alla persona, non superiore  a  240  ore,
          con  lo  stesso  committente,   salvo   che   il   compenso
          complessivamente percepito nel  medesimo  anno  solare  sia
          superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione
          le disposizioni contenute nel presente capo. 
              3. Sono escluse dal campo di applicazione del  presente
          capo le professioni  intellettuali  per  l'esercizio  delle
          quali  e'  necessaria   l'iscrizione   in   appositi   albi
          professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del
          presente decreto  legislativo,  nonche'  i  rapporti  e  le
          attivita'  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa
          comunque rese e utilizzate a fini istituzionali  in  favore
          delle associazioni  e  societa'  sportive  dilettantistiche
          affiliate  alle  federazioni   sportive   nazionali,   alle
          discipline sportive associate e  agli  enti  di  promozione
          sportiva riconosciute  dal  C.O.N.I.,  come  individuate  e
          disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
          n. 289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del
          presente capo i componenti degli organi di  amministrazione
          e controllo delle societa' e i  partecipanti  a  collegi  e
          commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di
          vecchiaia. 
              4. Le disposizioni  contenute  nel  presente  capo  non
          pregiudicano  l'applicazione  di  clausole   di   contratto
          individuale o di accordo collettivo piu' favorevoli per  il
          collaboratore a progetto.". 
              Il  testo   dell'articolo   62   del   citato   decreto
          legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente: 
              "Art. 62. Forma 
              In vigore dal 24 ottobre 2001. Il contratto di lavoro a
          progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere, ai
          fini della prova, i seguenti elementi: 
              a)   indicazione   della    durata,    determinata    o
          determinabile, della prestazione di lavoro; 
              b)descrizione del progetto, con individuazione del  suo
          contenuto caratterizzante e del  risultato  finale  che  si
          intende conseguire; 
              c)  il  corrispettivo  e   i   criteri   per   la   sua
          determinazione, nonche' i tempi e le modalita' di pagamento
          e la disciplina dei rimborsi spese; 
              d) le forme di coordinamento del lavoratore a  progetto
          al committente sulla  esecuzione,  anche  temporale,  della
          prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere
          tali  da   pregiudicarne   l'autonomia   nella   esecuzione
          dell'obbligazione lavorativa; 
              e) le eventuali misure per la  tutela  della  salute  e
          sicurezza del  collaboratore  a  progetto,  fermo  restando
          quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.". 
              Il  testo   dell'articolo   67   del   citato   decreto
          legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente: 
              "Art. 67.Estinzione del contratto e preavviso 
              In vigore dal 24 ottobre 2003 
              1. I contratti di lavoro di cui  al  presente  capo  si
          risolvono al momento della realizzazione del  progetto  che
          ne costituisce l'oggetto. 
              2. Le parti possono recedere prima della  scadenza  del
          termine per giusta  causa.  Il  committente  puo'  altresi'
          recedere prima della scadenza  del  termine  qualora  siano
          emersi oggettivi profili di inidoneita'  professionale  del
          collaboratore tali da rendere 
              impossibile   la   realizzazione   del   progetto.   Il
          collaboratore  puo'  recedere  prima  della  scadenza   del
          termine, dandone preavviso, nel caso in cui  tale  facolta'
          sia prevista nel contratto individuale di lavoro.". 
              Il  testo   dell'articolo   68   del   citato   decreto
          legislativo n. 276 del 2003, e' il seguente: 
              "Art. 68. Rinunzie  e  transazioni  In  vigore  dal  26
          ottobre 2004 
              1. Nella riconduzione a un progetto  dei  contratti  di
          cui all'articolo 61, comma 1, i  diritti  derivanti  da  un
          rapporto di lavoro gia' in essere possono essere oggetto di
          rinunzie  o  transazioni  tra   le   parti   in   sede   di
          certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII
          secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile.". 
              Il  testo   dell'articolo   69   del   citato   decreto
          legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente: 
              "Art.  69.Divieto   di   rapporti   di   collaborazione
          coordinata  e  continuativa  atipici  e   conversione   del
          contratto 
              In  vigore  dal  24  ottobre  2003  1.  I  rapporti  di
          collaborazione coordinata e continuativa  instaurati  senza
          l'individuazione  di  uno  specifico  progetto   ai   sensi
          dell'articolo 61, comma 1,  sono  considerati  rapporti  di
          lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data  di
          costituzione del rapporto. 
              2. Qualora venga accertato dal giudice che il  rapporto
          instaurato  ai  sensi  dell'articolo  61   sia   venuto   a
          configurare un rapporto  di  lavoro  subordinato,  esso  si
          trasforma   in   un   rapporto   di   lavoro    subordinato
          corrispondente   alla   tipologia   negoziale   di    fatto
          realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria  a  carico
          del committente, i rapporti di collaborazione coordinata  e
          continuativa, anche a progetto, sono  considerati  rapporti
          di lavoro subordinato sin dalla data  di  costituzione  del
          rapporto, nel caso in cui l'attivita' del collaboratore sia
          svolta  con  modalita'  analoghe  a   quella   svolta   dai
          lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve
          le prestazioni  di  elevata  professionalita'  che  possono
          essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative sul piano nazionale. 
              3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo
          giudiziale e' limitato esclusivamente,  in  conformita'  ai
          principi generali dell'ordinamento, all'accertamento  della
          esistenza del progetto e non puo'  essere  esteso  fino  al
          punto  di  sindacare  nel  merito  valutazioni   e   scelte
          tecniche,  organizzative  o  produttive  che  spettano   al
          committente.". 
              Il testo dell'articolo 1, della legge 2 agosto 1990, n.
          233 (Riforma dei trattamenti pensionistici  dei  lavoratori
          autonomi), e' il seguente: 
              "Art. 1. Finanziamento delle gestioni dei contributi  e
          delle prestazioni previdenziali  degli  artigiani  e  degli
          esercenti attivita' commerciali. 
              1. A decorrere  dal  1°  luglio  1990  l'ammontare  del
          contributo  annuo  dovuto  per  i  soggetti  iscritti  alle
          gestioni dei contributi e delle  prestazioni  previdenziali
          degli artigiani e degli  esercenti  attivita'  commerciali,
          titolari, coadiuvanti e coadiutori, e' pari al 12 per cento
          del reddito annuo derivante dalla attivita' di impresa  che
          da' titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini
          Irpef, relativo all'anno precedente. 
              2. Per i soggetti iscritti  alle  gestioni  di  cui  al
          comma 1 in qualita' di coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2
          della legge 4 luglio 1959, n. 463 ,  o  di  coadiutori,  ai
          sensi dell'articolo 2 della, legge 22 luglio 1966, n. 613 ,
          di eta' inferiore ai ventuno anni, l'aliquota  contributiva
          di cui al comma 1 e' ridotta al 9 per cento. 
              3. Il livello minimo imponibile ai fini del  versamento
          dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al
          comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella  misura  del
          minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando
          per 312 il minimale giornaliero stabilito,  al  1°  gennaio
          dell'anno cui si riferiscono i contributi, per  gli  operai
          del settore artigianato e  commercio  dall'articolo  1  del
          decreto-legge 29 luglio 1981,  n.  402  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 settembre  1981,  n.  537,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              4. In presenza di un reddito di  impresa  superiore  al
          limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la
          percentuale  massima  di  commisurazione   della   pensione
          prevista  per  l'assicurazione  generale  obbligatoria  per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
          dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene
          presa  in  considerazione,  ai  fini  dei  versamenti   dei
          contributi previdenziali, fino a concorrenza di un  importo
          pari a due terzi del limite stesso. 
              5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il
          titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di
          ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle  quote
          dei collaboratori non puo' superare, in ogni  caso,  il  49
          per cento del reddito d'impresa di cui  al  comma  1.  Tale
          ripartizione ha effetto anche ai fini della  commisurazione
          del reddito per il diritto alle  prestazioni  previdenziali
          ed  assistenziali  in  favore   dei   lavoratori   autonomi
          artigiani ed esercenti attivita' commerciali. 
              6. I contributi di cui al presente articolo e quelli di
          cui  all'articolo  1  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  8  luglio  1980,  n.   538   ,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  si  prescrivono  con   il
          decorso di dieci anni dalla data in  cui  avrebbero  dovuto
          essere versati; la disposizione di cui al presente comma si
          applica anche alle  prescrizioni  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              7. Per i prodotti di assicurazione  inferiori  all'anno
          solare i contributi sono rapportati a mese. 
              8. Entro  il  30  giugno  1991  i  lavoratori  autonomi
          iscritti alle gestioni speciali  degli  artigiani  e  degli
          esercenti attivita' commerciali provvederanno al versamento
          dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in
          base  alla   differenza   tra   quanto   risultante   dalle
          disposizioni di cui al presente articolo e  quanto  versato
          in base alle previgenti disposizioni.". 
              Il testo dell'articolo  2,  comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n.  335  (Riforma  del  sistema  pensionistico
          obbligatorio e complementare), e' il seguente: 
              "Art. 2. Armonizzazione. 
              (Omissis). 
              26. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917  ,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
          e  continuativa,  di  cui   al   comma   2,   lettera   a),
          dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli  incaricati
          alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge
          11 giugno 1971,  n.  426  .  Sono  esclusi  dall'obbligo  i
          soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
          relativa attivita'.". 
              Il testo dell'articolo 2549  del  codice  civile,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              " Art. 2549. Nozione. 
              Con il  contratto  di  associazione  in  partecipazione
          l'associante attribuisce all'associato  una  partecipazione
          agli utili della sua impresa o di uno o piu'  affari  verso
          il  corrispettivo  di  un  determinato   apporto.   Qualora
          l'apporto dell'associato consista anche in una  prestazione
          di lavoro, il  numero  degli  associati  impegnati  in  una
          medesima  attivita'  non  puo'  essere  superiore  a   tre,
          indipendentemente dal numero degli associanti, con  l'unica
          eccezione nel  caso  in  cui  gli  associati  siano  legati
          all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il
          terzo grado o di affinita' entro il  secondo.  In  caso  di
          violazione  del  divieto  di  cui  al  presente  comma,  il
          rapporto con tutti gli associati il  cui  apporto  consiste
          anche in una prestazione di lavoro si considera  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato .". 
              Il testo degli  articoli  75  e  seguenti,  del  citato
          decreto legislativo n. 276 del 2003, e' il seguente: 
              "Art. 75. Finalita' 
              In vigore dal 24 novembre 1.  Al  fine  di  ridurre  il
          contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere
          la  certificazione  dei  contratti  in  cui  sia   dedotta,
          direttamente o indirettamente, una  prestazione  di  lavoro
          secondo la  procedura  volontaria  stabilita  nel  presente
          titolo. 
              Art. 76. Organi di certificazione 
              In vigore dal 24 novembre 2010 1. Sono organi abilitati
          alla certificazione dei contratti di lavoro le  commissioni
          di certificazione istituite presso: 
              a)   gli   enti   bilaterali   costituiti   nell'ambito
          territoriale di  riferimento  ovvero  a  livello  nazionale
          quando la  commissione  di  certificazione  sia  costituita
          nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale; 
              b) le Direzioni provinciali del lavoro e  le  province,
          secondo quanto stabilito da apposito decreto  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta  giorni
          dalla entrata in vigore del presente decreto; 
              c) le universita'  pubbliche  e  private,  comprese  le
          Fondazioni universitarie, registrate nell'albo  di  cui  al
          comma  2,  esclusivamente  nell'ambito   di   rapporti   di
          collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto
          del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
              c-bis)  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali - Direzione generale della tutela delle  condizioni
          di lavoro, esclusivamente nei casi  in  cui  il  datore  di
          lavoro abbia le  proprie  sedi  di  lavoro  in  almeno  due
          province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di
          lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni
          imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale
          schemi di  convenzioni  certificati  dalla  commissione  di
          certificazione istituita presso il Ministero del  lavoro  e
          delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane  e
          strumentali gia'  operanti  presso  la  Direzione  generale
          della tutela delle condizioni di lavoro; 
              c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro
          di cui alla legge 11 gennaio 1979,  n.  12,  esclusivamente
          per  i   contratti   di   lavoro   instaurati   nell'ambito
          territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori  oneri
          per la finanza pubblica e comunque  unicamente  nell'ambito
          di intese definite tra il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e il Consiglio nazionale  dei  consulenti
          del  lavoro,  con  l'attribuzione  a   quest'ultimo   delle
          funzioni di  coordinamento  e  vigilanza  per  gli  aspetti
          organizzativi. 
              1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis),
          le  commissioni  di  certificazione  istituite  presso   le
          direzioni provinciali del lavoro e le province limitano  la
          loro funzione alla ratifica  di  quanto  certificato  dalla
          commissione di certificazione istituita presso il Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali. 
              2. Per essere abilitate alla  certificazione  ai  sensi
          del comma 1,  le  universita'  sono  tenute  a  registrarsi
          presso un apposito albo istituito presso il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali con apposito  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto
          con il Ministro dell'istruzione, della universita' e  della
          ricerca. Per ottenere la registrazione le universita'  sono
          tenute a inviare, all'atto della registrazione e  ogni  sei
          mesi,  studi  ed  elaborati  contenenti  indici  e  criteri
          giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro
          con  riferimento  a  tipologie  di  lavoro   indicate   dal
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
              3. Le commissioni istituite  ai  sensi  dei  commi  che
          precedono  possono  concludere  convenzioni  con  le  quali
          prevedano la costituzione di una  commissione  unitaria  di
          certificazione. 
              Art. 77. Competenza 
              In vigore dal 24 ottobre 200 
              1.Nel  caso  in  cui  le  parti  intendano   presentare
          l'istanza di avvio della procedura di certificazione presso
          le commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b),
          le parti stesse devono rivolgersi  alla  commissione  nella
          cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua  dipendenza
          alla quale sara' addetto il lavoratore. Nel caso in cui  le
          parti  intendano  presentare  l'istanza  di   avvio   della
          procedura di certificazione alle  commissioni  istituite  a
          iniziativa degli enti bilaterali,  esse  devono  rivolgersi
          alle commissioni costituite dalle  rispettive  associazioni
          dei datori e dei prestatori di lavoro. 
              Art. 78. Procedimento di  certificazione  e  codici  di
          buone pratiche 
              In vigore dal  24  ottobre  2003  1.  La  procedura  di
          certificazione e' volontaria e consegue obbligatoriamente a
          una istanza scritta comune delle  parti  del  contratto  di
          lavoro. 
              2. Le  procedure  di  certificazione  sono  determinate
          all'atto   di    costituzione    delle    commissioni    di
          certificazione e si svolgono nel  rispetto  dei  codici  di
          buone pratiche di cui al  comma  4,  nonche'  dei  seguenti
          principi: 
              a) l'inizio del  procedimento  deve  essere  comunicato
          alla  Direzione  provinciale  del  lavoro  che  provvede  a
          inoltrare la comunicazione  alle  autorita'  pubbliche  nei
          confronti delle quali l'atto di certificazione e' destinato
          a  produrre  effetti.  Le   autorita'   pubbliche   possono
          presentare osservazioni alle commissioni di certificazione; 
              b) il procedimento di certificazione  deve  concludersi
          entro il termine di trenta  giorni  dal  ricevimento  della
          istanza; 
              c) l'atto di  certificazione  deve  essere  motivato  e
          contenere  il  termine  e  l'autorita'  cui  e'   possibile
          ricorrere; 
              d) l'atto di certificazione  deve  contenere  esplicita
          menzione    degli    effetti,    civili,    amministrativi,
          previdenziali o fiscali, in relazione  ai  quali  le  parti
          richiedono la certificazione. 
              3. I contratti di lavoro  certificati,  e  la  relativa
          pratica di documentazione, devono essere conservati  presso
          le sedi di certificazione, per un periodo di almeno  cinque
          anni a far data dalla loro scadenza.  Copia  del  contratto
          certificato puo' essere richiesta dal  servizio  competente
          di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo
          21 aprile  2000,  n.  181,  oppure  dalle  altre  autorita'
          pubbliche   nei   confronti   delle   quali    l'atto    di
          certificazione e' destinato a produrre effetti. 
              4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del  presente
          decreto  legislativo,  il  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali adotta  con  proprio  decreto  codici  di
          buone  pratiche   per   l'individuazione   delle   clausole
          indisponibili in sede di  certificazione  dei  rapporti  di
          lavoro,  con  specifico  riferimento  ai   diritti   e   ai
          trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono,
          ove  esistano,  le  indicazioni  contenute  negli   accordi
          interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei
          prestatori di lavoro comparativamente piu'  rappresentative
          sul piano nazionale. 
              5.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali vengono altresi' definiti appositi moduli
          e formulari per  la  certificazione  del  contratto  o  del
          relativo  programma  negoziale,  che  tengano  conto  degli
          orientamenti giurisprudenziali  prevalenti  in  materia  di
          qualificazione del contratto di  lavoro,  come  autonomo  o
          subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro. 
              Art. 79. Efficacia giuridica della certificazione 
              In vigore dal 24 novembre 2010 
              1. Gli effetti dell'accertamento  dell'organo  preposto
          alla certificazione del  contratto  di  lavoro  permangono,
          anche verso i terzi, fino  al  momento  in  cui  sia  stato
          accolto,  con  sentenza  di   merito,   uno   dei   ricorsi
          giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti
          salvi i provvedimenti cautelari. 
              2. Gli effetti dell'accertamento  dell'organo  preposto
          alla certificazione del contratto di lavoro,  nel  caso  di
          contratti in corso di esecuzione, si producono dal  momento
          di inizio del contratto, ove la commissione abbia  appurato
          che l'attuazione del medesimo e' stata, anche  nel  periodo
          precedente alla propria attivita' istruttoria, coerente con
          quanto appurato in tale sede.  In  caso  di  contratti  non
          ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti  si  producono
          soltanto ove e nel momento in cui queste ultime  provvedano
          a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche
          suggerite dalla commissione adita. 
              Art.  80.  Rimedi  esperibili   nei   confronti   della
          certificazione 
              In  vigore  dal  24  ottobre  2003  1.  Nei   confronti
          dell'atto di certificazione, le parti e i terzi  nella  cui
          sfera giuridica  l'atto  stesso  e'  destinato  a  produrre
          effetti,  possono  proporre  ricorso,  presso   l'autorita'
          giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura
          civile, per erronea  qualificazione  del  contratto  oppure
          difformita' tra il programma negoziale certificato e la sua
          successiva attuazione. Sempre presso la medesima  autorita'
          giudiziaria, le parti del  contratto  certificato  potranno
          impugnare l'atto  di  certificazione  anche  per  vizi  del
          consenso. 
              2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneita' della
          qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione
          dell'accordo contrattuale.  L'accertamento  giurisdizionale
          della difformita'  tra  il  programma  negoziale  e  quello
          effettivamente realizzato ha effetto a partire dal  momento
          in  cui  la  sentenza  accerta  che  ha  avuto  inizio   la
          difformita' stessa. 
              3. Il comportamento complessivo tenuto dalle  parti  in
          sede  di  certificazione  del  rapporto  di  lavoro  e   di
          definizione della controversia davanti alla commissione  di
          certificazione  potra'  essere  valutato  dal  giudice  del
          lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96  del  codice  di
          procedura civile. 
              4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro  la
          certificazione ai sensi dei precedenti commi 1  e  3,  deve
          previamente rivolgersi obbligatoriamente  alla  commissione
          di certificazione che ha adottato l'atto di  certificazione
          per  espletare  un  tentativo  di  conciliazione  ai  sensi
          dell'articolo 410 del codice di procedura civile. 
              5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella
          cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato
          il contratto, puo' essere presentato ricorso contro  l'atto
          certificatorio  per  violazione  del  procedimento  o   per
          eccesso di potere. 
              Art. 81. Attivita'  di  consulenza  e  assistenza  alle
          parti 
              In  vigore  dal  24  ottobre  2003  1.   Le   sedi   di
          certificazione  di  cui  all'articolo  75  svolgono   anche
          funzioni di consulenza e assistenza  effettiva  alle  parti
          contrattuali,  sia  in  relazione  alla  stipulazione   del
          contratto di lavoro e del relativo programma negoziale  sia
          in  relazione  alle  modifiche  del   programma   negoziale
          medesimo concordate in sede di attuazione del  rapporto  di
          lavoro, con particolare riferimento alla disponibilita' dei
          diritti e  alla  esatta  qualificazione  dei  contratti  di
          lavoro. ". 
              Il  testo  dell'  articolo  86   del   citato   decreto
          legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente: 
              "Art. 86. Norme transitorie e finali 
              In vigore dal  12  agosto  2006  1.  Le  collaborazioni
          coordinate  e  continuative  stipulate   ai   sensi   della
          disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a  un
          progetto o a una fase di esso,  mantengono  efficacia  fino
          alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  provvedimento.
          Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005,
          di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative
          stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere
          stabiliti nell'ambito di accordi sindacali  di  transizione
          al nuovo regime di cui al presente  decreto,  stipulati  in
          sede aziendale  con  le  istanze  aziendali  dei  sindacati
          comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale. 
              2. (abrogato). 
              3.  In   relazione   agli   effetti   derivanti   dalla
          abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1  a
          11 della legge 24 giugno 1997,  n.  196,  le  clausole  dei
          contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
          dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima  legge
          e vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, mantengono, in via  transitoria  e  salve  diverse
          intese, la loro efficacia fino alla data  di  scadenza  dei
          contratti collettivi nazionali  di  lavoro,  con  esclusivo
          riferimento alla determinazione per via contrattuale  delle
          esigenze  di  carattere  temporaneo   che   consentono   la
          somministrazione di  lavoro  a  termine.  Le  clausole  dei
          contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 24  giugno  1997,  n.
          196, vigenti alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto,  mantengono  la  loro  efficacia  fino  a  diversa
          determinazione   delle   parti   stipulanti    o    recesso
          unilaterale. 
              4. Le disposizioni di  cui  all'articolo  26-bis  della
          legge 24 giugno  1997,  n.  196,  e  di  cui  al  n.  5-ter
          dell'articolo  2751-bis  del  codice  civile  si  intendono
          riferiti alla disciplina  della  somministrazione  prevista
          dal presente decreto. 
              5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17,
          comma  1,  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,   come
          sostituito dall'articolo 3 della legge 30 giugno  2000,  n.
          186, i riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla  legge
          24  giugno  1997,  n.  196,  si  intendono  riferiti   alla
          disciplina  della  somministrazione  di  cui  al   presente
          decreto. 
              6.    Per    le    societa'    di     somministrazione,
          intermediazione,  ricerca  e   selezione   del   personale,
          ricollocamento  professionale  gia'  autorizzate  ai  sensi
          della normativa previgente opera una disciplina transitoria
          e di raccordo definita con apposito  decreto  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali  entro  trenta  giorni
          dalla entrata in vigore del  presente  decreto.  In  attesa
          della disciplina transitoria restano in vigore le norme  di
          legge e regolamento vigenti alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto legislativo. 
              7.  L'obbligo  di  comunicazione  di  cui  al  comma  4
          dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000
          si intende riferito a tutte le imprese di somministrazione,
          sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. 
              8. Il Ministro per  la  funzione  pubblica  convoca  le
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  dei
          dipendenti delle amministrazioni pubbliche per esaminare  i
          profili  di  armonizzazione  conseguenti  alla  entrata  in
          vigore del presente  decreto  legislativo  entro  sei  mesi
          anche  ai   fini   della   eventuale   predisposizione   di
          provvedimenti legislativi in materia. 
              9. La previsione della trasformazione del  rapporto  di
          lavoro  di  cui  all'articolo  27,  comma  1,   non   trova
          applicazione nei confronti delle pubbliche  amministrazioni
          cui la disciplina della somministrazione trova applicazione
          solo per quanto attiene alla somministrazione di  lavoro  a
          tempo determinato. La  vigente  disciplina  in  materia  di
          contratti  di  formazione  e  lavoro,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo  59,  comma  3,  trova  applicazione
          esclusivamente     nei     confronti     della     pubblica
          amministrazione.  Le   sanzioni   amministrative   di   cui
          all'articolo 19 si  applicano  anche  nei  confronti  della
          pubblica amministrazione. 
              10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14
          agosto  1996,  n.   494,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
              «b) chiede alle imprese  esecutrici  una  dichiarazione
          dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,  nonche'
          una  dichiarazione   relativa   al   contratto   collettivo
          stipulato dalle organizzazioni  sindacali  comparativamente
          piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;»; 
              b) dopo la  lettera  b)  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti: 
              «b-bis)   chiede   un   certificato   di    regolarita'
          contributiva.  Tale  certificato  puo'  essere  rilasciato,
          oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di  rispettiva
          competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano  una
          apposita convenzione con i predetti istituti  al  fine  del
          rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva; 
              b-ter) trasmette all'amministrazione  concedente  prima
          dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o
          della denuncia di inizio di attivita', il nominativo  delle
          imprese   esecutrici    dei    lavori    unitamente    alla
          documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In  assenza
          della certificazione della regolarita' contributiva,  anche
          in caso di variazione dell'impresa esecutrice  dei  lavori,
          e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.». 
              10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro
          nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la
          comunicazione di  cui  all'articolo  9-bis,  comma  2,  del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  e
          successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di
          instaurazione    dei    relativi     rapporti,     mediante
          documentazione avente data certa. 
              10-ter. La violazione degli obblighi di  cui  al  comma
          10-bis e' punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          di cui all'articolo 19, comma 3. 
              11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del  decreto
          legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, della disciplina  dei
          compiti della commissione regionale per  l'impiego  di  cui
          all'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non  si
          intende riferita alle regioni a  statuto  speciale  per  le
          quali non  sia  effettivamente  avvenuto  il  trasferimento
          delle funzioni in materia di lavoro ai  sensi  del  decreto
          legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. 
              12. Le disposizioni di cui agli articoli  13,  14,  34,
          comma 2, di cui al Titolo III e di cui al Titolo VII,  capo
          II,  Titolo  VIII  hanno  carattere  sperimentale.  Decorsi
          diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, il  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali  procede,  sulla  base
          delle informazioni raccolte ai sensi  dell'articolo  17,  a
          una verifica con le organizzazioni sindacali, dei datori  e
          dei   prestatori   di    lavoro    comparativamente    piu'
          rappresentative sul piano  nazionale  degli  effetti  delle
          disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento
          entro  tre  mesi  ai  fini  della  valutazione  della   sua
          ulteriore vigenza. 
              13. Entro i cinque giorni successivi  alla  entrata  in
          vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali convoca le  associazioni  dei  datori  di
          lavoro e dei prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale al fine  di  verificare
          la  possibilita'  di  affidare  a  uno   o   piu'   accordi
          interconfederali la  gestione  della  messa  a  regime  del
          presente  decreto,  anche   con   riferimento   al   regime
          transitorio e alla attuazione  dei  rinvii  contenuti  alla
          contrattazione collettiva. 
              14.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  degli  effetti
          derivanti dalle misure del presente decreto, comunicando  i
          risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
          e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini
          della  adozione  dei  provvedimenti   correttivi   di   cui
          all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  e  successive  modificazioni,  ovvero  delle   misure
          correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma  3,
          lettera i-quater della  medesima  legge.  Limitatamente  al
          periodo strettamente necessario alla adozione dei  predetti
          provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa
          rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede
          mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          degli  interventi  posti  a  carico  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazione,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236.". 
              Il testo dell'articolo 34, comma  6,  del  decreto  del
          Presedente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto), e' il seguente: 
              "Art. 34. Regime speciale per i produttori agricoli 
              6.  I  produttori   agricoli   che   nell'anno   solare
          precedente  hanno  realizzato  o,  in  caso  di  inizio  di
          attivita', prevedono di realizzare un volume  d'affari  non
          superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi  da
          cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati  dal
          versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali
          e  contabili,  compresa  la  dichiarazione  annuale,  fermo
          restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le
          bollette doganali a norma dell' articolo 39. I cessionari e
          i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i  servizi
          nell'esercizio dell'impresa, devono emettere  fattura,  con
          le modalita'  e  nei  termini  di  cui  all'  articolo  21,
          indicandovi la relativa imposta, determinata applicando  le
          aliquote corrispondenti alle percentuali di  compensazione,
          consegnarne copia  al  produttore  agricolo  e  registrarla
          separatamente a norma dell' articolo  25.  Le  disposizioni
          del presente comma cessano comunque di avere applicazione a
          partire dall'anno solare successivo  a  quello  in  cui  e'
          stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non
          sia superato il limite di un terzo delle cessioni di  altri
          beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi
          delle  disposizioni  del  presente  comma.  In  tale  caso,
          l'opzione o  la  revoca  si  esercitano  con  le  modalita'
          stabilite dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 10 novembre 1997,  n.  442,  e  successive
          modificazioni.". 
              Il  testo  dell'  articolo  72   del   citato   decreto
          legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente: 
              "Art. 72.Disciplina del lavoro accessorio 
              In vigore dal 22 agosto 2008 
              1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio,  i
          beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate  uno
          o piu' carnet di buoni orari, numerati  progressivamente  e
          datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui  valore
          nominale e' fissato con decreto del Ministro del  lavoro  e
          delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e
          periodicamente aggiornato , tenuto conto  delle  risultanze
          istruttorie del confronto con le parti sociali . 
              2. Tale valore  nominale  e'  stabilito  tenendo  conto
          della media delle retribuzioni rilevate  per  le  attivita'
          lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1,
          nonche' del costo di gestione del servizio. 
              3. Il prestatore di  lavoro  accessorio  percepisce  il
          proprio compenso presso il concessionario, di cui al  comma
          5, all'atto  della  restituzione  dei  buoni  ricevuti  dal
          beneficiario della prestazione di lavoro  accessorio.  Tale
          compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale  e  non
          incide  sullo  stato  di  disoccupato  o   inoccupato   del
          prestatore di lavoro accessorio. 
              4. Fermo restando quanto disposto dal comma  4-bis,  il
          concessionario provvede al pagamento delle  spettanze  alla
          persona  che  presenta  i  buoni,  registrandone   i   dati
          anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento  per
          suo conto dei contributi per fini  previdenziali  all'INPS,
          alla gestione separata di cui  all'articolo  2,  comma  26,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per
          cento  del  valore  nominale  del   buono,   e   per   fini
          assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari
          al 7 per cento del valore nominale del buono,  e  trattiene
          l'importo autorizzato dal decreto di  cui  al  comma  1,  a
          titolo  di  rimborso  spese.  La  percentuale  relativa  al
          versamento dei contributi  previdenziali  e'  rideterminata
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  in  funzione  degli  incrementi   delle   aliquote
          contributive  per  gli  iscritti  alla  gestione   separata
          dell'INPS. 
              4-bis. Con riferimento  all'impresa  familiare  di  cui
          all'articolo 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la
          normale disciplina contributiva e assicurativa  del  lavoro
          subordinato. 
              5.  Il  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche  sociali  individua  con   proprio   decreto   il
          concessionario del servizio e regolamenta i  criteri  e  le
          modalita' per il versamento dei contributi di cui al  comma
          4 e delle relative coperture assicurative e  previdenziali.
          In attesa del  decreto  ministeriale  i  concessionari  del
          servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per
          il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e  c)
          e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.". 
              Il testo dell'articolo 2, comma 2 della legge 15 luglio
          1966, n. 604 (Norme sui  licenziamenti  individuali),  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 2.1. Il datore  di  lavoro,  imprenditore  o  non
          imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento
          al prestatore di lavoro. 
              2.La comunicazione del licenziamento deve contenere  la
          specificazione dei motivi che lo hanno determinato. 
              3. Il licenziamento intimato senza  l'osservanza  delle
          disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' inefficace. 
              4.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  e  di  cui
          all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti.". 
              Il testo dell'articolo 6, comma 2 della citata legge n.
          604 del 1966, come modificato dalla presente legge,  e'  il
          seguente: 
              " Art. 6.Il licenziamento deve essere impugnato a  pena
          di decadenza entro sessanta giorni  dalla  ricezione  della
          sua  comunicazione   in   forma   scritta,   ovvero   dalla
          comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi,  ove
          non  contestuale,  con  qualsiasi   atto   scritto,   anche
          extragiudiziale, idoneo a  rendere  nota  la  volonta'  del
          lavoratore       anche       attraverso        l'intervento
          dell'organizzazione  sindacale  diretto  ad  impugnare   il
          licenziamento stesso. 
              L'impugnazione e' inefficace se non e'  seguita,  entro
          il successivo termine di centottanta giorni,  dal  deposito
          del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione  di
          giudice del lavoro o dalla comunicazione  alla  controparte
          della richiesta di tentativo di conciliazione o  arbitrato,
          ferma restando la possibilita' di produrre nuovi  documenti
          formatisi  dopo  il  deposito  del  ricorso.   Qualora   la
          conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non
          sia   raggiunto   l'accordo    necessario    al    relativo
          espletamento, il ricorso al giudice deve essere  depositato
          a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal
          mancato accordo. 
              A    conoscere     delle     controversie     derivanti
          dall'applicazione della presente  legge  e'  competente  il
          pretore.". 
              Il testo dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
          300 (Norme sulla  tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei
          lavoratori,  della  liberta'  sindacale  e   dell'attivita'
          sindacale nei luoghi di lavoro e norme  sul  collocamento),
          e' il seguente: 
              "Art. 7. Sanzioni disciplinari 
              In vigore dal 11  giugno  1970  Le  norme  disciplinari
          relative alle sanzioni, alle infrazioni in  relazione  alle
          quali ciascuna  di  esse  puo'  essere  applicata  ed  alle
          procedure di  contestazione  delle  stesse,  devono  essere
          portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione  in
          luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto  in
          materia e' stabilito da accordi e contratti di  lavoro  ove
          esistano. 
              Il  datore  di   lavoro   non   puo'   adottare   alcun
          provvedimento disciplinare  nei  confronti  del  lavoratore
          senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza
          averlo sentito a sua difesa. 
              Il   lavoratore   potra'   farsi   assistere   da    un
          rappresentante dell'associazione sindacale cui  aderisce  o
          conferisce mandato. 
              Fermo restando quanto disposto dalla  legge  15  luglio
          1966,  n.  604,  non  possono  essere   disposte   sanzioni
          disciplinari  che  comportano  mutamenti   definitivi   del
          rapporto di  lavoro;  inoltre  la  multa  non  puo'  essere
          disposta per un  importo  superiore  a  quattro  ore  della
          retribuzione base e la sospensione  dal  servizio  e  dalla
          retribuzione per piu' di dieci giorni. 
              In ogni caso, i provvedimenti disciplinari  piu'  gravi
          del rimprovero verbale non possono essere  applicati  prima
          che siano trascorsi cinque giorni dalla  contestazione  per
          iscritto del fatto che vi ha dato causa. 
              Salvo  analoghe  procedure   previste   dai   contratti
          collettivi di lavoro e ferma restando la facolta' di  adire
          l'autorita' giudiziaria, il lavoratore al quale  sia  stata
          applicata una sanzione disciplinare  puo'  promuovere,  nei
          venti giorni successivi, anche per mezzo  dell'associazione
          alla quale  sia  iscritto  ovvero  conferisca  mandato,  la
          costituzione, tramite l'ufficio provinciale  del  lavoro  e
          della massima occupazione, di un collegio di  conciliazione
          ed arbitrato, composto da  un  rappresentante  di  ciascuna
          delle parti e da un terzo membro scelto di  comune  accordo
          o,  in  difetto  di   accordo,   nominato   dal   direttore
          dell'ufficio del lavoro.  La  sanzione  disciplinare  resta
          sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. 
              Qualora il datore di lavoro non provveda,  entro  dieci
          giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio  del  lavoro,  a
          nominare il proprio rappresentante in seno al  collegio  di
          cui al comma precedente, la sanzione  disciplinare  non  ha
          effetto.  Se  il  datore  di  lavoro   adisce   l'autorita'
          giudiziaria, la sanzione disciplinare  resta  sospesa  fino
          alla definizione del giudizio. 
              Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle  sanzioni
          disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.". 
              Il testo degli articoli 91 e 92 del codice di procedura
          civile, e' il seguente: 
              "Art. 91. Condanna alle spese. 
              Il giudice, con la  sentenza  che  chiude  il  processo
          davanti a lui condanna la  parte  soccombente  al  rimborso
          delle  spese  a  favore  dell'altra  parte  e  ne   liquida
          l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se  accoglie
          la domanda in misura non superiore  all'eventuale  proposta
          conciliativa, condanna la  parte  che  ha  rifiutato  senza
          giustificato motivo la proposta al  pagamento  delle  spese
          del processo maturate dopo la formulazione della  proposta,
          salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92. 
              Le spese della sentenza sono liquidate dal  cancelliere
          con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione
          della sentenza, del titolo esecutivo e  del  precetto  sono
          liquidate dall'ufficiale giudiziario con  nota  in  margine
          all'originale e alla copia notificata. 
              I reclami  contro  le  liquidazioni  di  cui  al  comma
          precedente sono decisi con le forme previste negli articoli
          287 e  288  dal  capo  dell'ufficio  a  cui  appartiene  il
          cancelliere o l'ufficiale giudiziario. 
              Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma,  le
          spese, competenze ed  onorari  liquidati  dal  giudice  non
          possono superare il valore della domanda. 
              Art.  92.Condanna  alle   spese   per   singoli   atti.
          Compensazione delle spese. 
              Il  giudice,  nel  pronunciare  la  condanna   di   cui
          all'articolo  precedente,  puo'  escludere  la  ripetizione
          delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene
          eccessive o  superflue;  e  puo',  indipendentemente  dalla
          soccombenza, condannare una parte al rimborso delle  spese,
          anche non ripetibili, che, per trasgressione al  dovere  di
          cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte. 
              Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altre gravi
          ed  eccezionali  ragioni,  esplicitamente  indicati   nella
          motivazione, il giudice puo' compensare, parzialmente o per
          intero, le spese tra le parti. 
              Se le parti si sono conciliate, le spese  si  intendono
          compensate, salvo che le parti stesse abbiano  diversamente
          convenuto nel processo verbale di conciliazione.". 
              Il testo del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151
          (Testo unico delle disposizioni legislative in  materia  di
          tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita',  a
          norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e' 
              pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001,  n.
          96, S.O. 
              Il testo dell'articolo 18 della citata legge n. 300 del
          1970, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art.  18.   Tutela   del   lavoratore   in   caso   di
          licenziamento illegittimo 
              Il giudice, con la sentenza con la  quale  dichiara  la
          nullita' del licenziamento perche' discriminatorio ai sensi
          dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108,  ovvero
          intimato  in   concomitanza   col   matrimonio   ai   sensi
          dell'articolo 35 del codice  delle  pari  opportunita'  tra
          uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
          n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui
          all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della  paternita',  di  cui  al  decreto
          legislativo  26  marzo   2001,   n.   151,   e   successive
          modificazioni, ovvero perche' riconducibile ad  altri  casi
          di nullita' previsti dalla legge o determinato da un motivo
          illecito  determinante  ai  sensi  dell'articolo  1345  del
          codice civile, ordina al datore di lavoro,  imprenditore  o
          non imprenditore, 
              la reintegrazione del lavoratore nel posto  di  lavoro,
          indipendentemente dal motivo formalmente  addotto  e  quale
          che sia il numero dei dipendenti  occupati  dal  datore  di
          lavoro.  La  presente  disposizione  si  applica  anche  ai
          dirigenti. A  seguito  dell'ordine  di  reintegrazione,  il
          rapporto di lavoro si intende risolto quando il  lavoratore
          non abbia ripreso servizio entro trenta giorni  dall'invito
          del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia  richiesto
          l'indennita' di cui al terzo comma del  presente  articolo.
          Il regime di cui al presente articolo si applica  anche  al
          licenziamento dichiarato  inefficace  perche'  intimato  in
          forma orale. 
              Il giudice, con la sentenza  di  cui  al  primo  comma,
          condanna altresi' il datore di lavoro al  risarcimento  del
          danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia
          stata  accertata  la  nullita',  stabilendo  a   tal   fine
          un'indennita' commisurata all'ultima  retribuzione  globale
          di fatto maturata  dal  giorno  del  licenziamento  sino  a
          quello  dell'effettiva   reintegrazione,   dedotto   quanto
          percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento
          di altre attivita' lavorative. In ogni caso la  misura  del
          risarcimento  non  potra'   essere   inferiore   a   cinque
          mensilita' della retribuzione globale di fatto.  Il  datore
          di lavoro e' condannato inoltre, per il  medesimo  periodo,
          al versamento 
              dei contributi previdenziali e assistenziali. 
              Fermo restando il diritto  al  risarcimento  del  danno
          come previsto al secondo comma, al lavoratore  e'  data  la
          facolta' di chiedere al datore di lavoro,  in  sostituzione
          della reintegrazione nel  posto  di  lavoro,  un'indennita'
          pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione globale
          di fatto, la cui richiesta  determina  la  risoluzione  del
          rapporto  di  lavoro,  e  che   non   e'   assoggettata   a
          contribuzione previdenziale. La  richiesta  dell'indennita'
          deve  essere   effettuata   entro   trenta   giorni   dalla
          comunicazione del deposito della  sentenza,  o  dall'invito
          del datore di lavoro a riprendere  servizio,  se  anteriore
          alla predetta comunicazione. 
              Il giudice,  nelle  ipotesi  in  cui  accerta  che  non
          ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo  o
          della giusta  causa  addotti  dal  datore  di  lavoro,  per
          insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il  fatto
          rientra  tra  le  condotte  punibili   con   una   sanzione
          conservativa sulla  base  delle  previsioni  dei  contratti
          collettivi  ovvero  dei  codici  disciplinari  applicabili,
          annulla il licenziamento e condanna  il  datore  di  lavoro
          alla reintegrazione nel posto di lavoro  di  cui  al  primo
          comma  e  al  pagamento   di   un'indennita'   risarcitoria
          commisurata all'ultima retribuzione globale  di  fatto  dal
          giorno  del  licenziamento  sino  a  quello  dell'effettiva
          reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha  percepito,
          nel periodo di estromissione, per lo svolgimento  di  altre
          attivita'  lavorative,  nonche'   quanto   avrebbe   potuto
          percepire dedicandosi con diligenza  alla  ricerca  di  una
          nuova occupazione. In ogni caso la  misura  dell'indennita'
          risarcitoria non puo' essere superiore a dodici  mensilita'
          della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e'
          condannato,  altresi',   al   versamento   dei   contributi
          previdenziali e assistenziali dal giorno del  licenziamento
          fino a quello della  effettiva  reintegrazione,  maggiorati
          degli interessi nella misura legale senza  applicazione  di
          sanzioni per  omessa  o  ritardata  contribuzione,  per  un
          importo pari al differenziale contributivo esistente tra la
          contribuzione che sarebbe stata maturata  nel  rapporto  di
          lavoro  risolto  dall'illegittimo  licenziamento  e  quella
          accreditata al lavoratore in conseguenza dello  svolgimento
          di  altre  attivita'  lavorative.  In  quest'ultimo   caso,
          qualora  i  contributi  afferiscano   ad   altra   gestione
          previdenziale, essi sono imputati d'ufficio  alla  gestione
          corrispondente   all'attivita'   lavorativa   svolta    dal
          dipendente licenziato, con addebito dei relativi  costi  al
          datore di lavoro. A seguito dell'ordine di  reintegrazione,
          il  rapporto  di  lavoro  si  intende  risolto  quando   il
          lavoratore non abbia ripreso servizio entro  trenta  giorni
          dall'invito del datore di lavoro,  salvo  il  caso  in  cui
          abbia    richiesto    l'indennita'    sostitutiva     della
          reintegrazione nel posto  di  lavoro  ai  sensi  del  terzo
          comma. 
              Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che  non
          ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo  o
          della giusta causa addotti dal datore di  lavoro,  dichiara
          risolto il rapporto di lavoro con effetto  dalla  data  del
          licenziamento e condanna il datore di lavoro  al  pagamento
          di un'indennita' risarcitoria  onnicomprensiva  determinata
          tra un minimo  di  dodici  e  un  massimo  di  ventiquattro
          mensilita' dell'ultima retribuzione globale  di  fatto,  in
          relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto  del
          numero   dei   dipendenti   occupati,   delle    dimensioni
          dell'attivita'  economica,  del   comportamento   e   delle
          condizioni delle parti, con onere di specifica  motivazione
          a tale riguardo. 
              Nell'ipotesi in cui  il  licenziamento  sia  dichiarato
          inefficace per violazione del requisito di  motivazione  di
          cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n.
          604, e successive modificazioni,  della  procedura  di  cui
          all'articolo 7 della presente legge, o della  procedura  di
          cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,  n.  604,  e
          successive modificazioni, si applica il regime  di  cui  al
          quinto  comma,  ma  con  attribuzione  al   lavoratore   di
          un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata,  in
          relazione  alla  gravita'  della   violazione   formale   o
          procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di
          sei  e  un  massimo  di   dodici   mensilita'   dell'ultima
          retribuzione globale  di  fatto,  con  onere  di  specifica
          motivazione a tale riguardo, a meno che il  giudice,  sulla
          base della domanda del lavoratore, accerti che vi e'  anche
          un difetto di giustificazione del licenziamento,  nel  qual
          caso applica, in luogo  di  quelle  previste  dal  presente
          comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo. 
              Il giudice applica la medesima  disciplina  di  cui  al
          quarto comma del  presente  articolo  nell'ipotesi  in  cui
          accerti il difetto  di  giustificazione  del  licenziamento
          intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4,  e  10,
          comma 3, della legge 12  marzo  1999,  n.  68,  per  motivo
          oggettivo consistente nell'inidoneita'  fisica  o  psichica
          del  lavoratore,  ovvero  che  il  licenziamento  e'  stato
          intimato in violazione dell'articolo 2110,  secondo  comma,
          del codice civile.  Puo'  altresi'  applicare  la  predetta
          disciplina  nell'ipotesi  in  cui  accerti   la   manifesta
          insussistenza del fatto posto a base del licenziamento  per
          giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi  in  cui
          accerta  che  non  ricorrono  gli  estremi   del   predetto
          giustificato motivo, il giudice applica  la  disciplina  di
          cui al quinto comma. In tale ultimo  caso  il  giudice,  ai
          fini della determinazione dell'indennita' tra il  minimo  e
          il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri  di  cui
          al quinto comma, delle iniziative  assunte  dal  lavoratore
          per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento
          delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo
          7  della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e  successive
          modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla  base
          della domanda formulata dal  lavoratore,  il  licenziamento
          risulti   determinato   da   ragioni   discriminatorie    o
          disciplinari,  trovano  applicazione  le  relative   tutele
          previste dal presente articolo. 
              Le disposizioni dei commi  dal  quarto  al  settimo  si
          applicano  al  datore  di  lavoro,   imprenditore   o   non
          imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento,  filiale,
          ufficio o reparto autonomo nel  quale  ha  avuto  luogo  il
          licenziamento occupa alle sue dipendenze piu'  di  quindici
          lavoratori o piu' di cinque se si  tratta  di  imprenditore
          agricolo, nonche' al datore di lavoro, imprenditore  o  non
          imprenditore, che nell'ambito dello  stesso  comune  occupa
          piu' di quindici dipendenti e all'impresa agricola che  nel
          medesimo  ambito  territoriale  occupa   piu'   di   cinque
          dipendenti,   anche   se   ciascuna   unita'    produttiva,
          singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e  in
          ogni  caso  al  datore  di  lavoro,  imprenditore   e   non
          imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti. 
              Ai fini del computo del numero dei  dipendenti  di  cui
          all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti  con
          contratto a tempo indeterminato parziale per  la  quota  di
          orario  effettivamente  svolto,  tenendo  conto,   a   tale
          proposito,  che  il  computo  delle  unita'  lavorative  fa
          riferimento  all'orario   previsto   dalla   contrattazione
          collettiva del settore. Non si computano  il  coniuge  e  i
          parenti del datore di lavoro  entro  il  secondo  grado  in
          linea diretta e inlinea collaterale. Il computo dei  limiti
          occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o
          istituti   che   prevedono   agevolazioni   finanziarie   o
          creditizie. 
              Nell'ipotesi  di  revoca  del  licenziamento,   purche'
          effettuata  entro  il  termine  di  quindici  giorni  dalla
          comunicazione al datore  di  lavoro  dell'impugnazione  del
          medesimo, il rapporto di  lavoro  si  intende  ripristinato
          senza soluzione di continuita', con diritto del  lavoratore
          alla retribuzione  maturata  nel  periodo  precedente  alla
          revoca, e non trovano applicazione  i  regimi  sanzionatori
          previsti dal presente articolo. 
              Nell'ipotesi di licenziamento  dei  lavoratori  di  cui
          all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e  del
          sindacato cui questi  aderisce  o  conferisca  mandato,  il
          giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, puo'
          disporre  con  ordinanza,  quando  ritenga  irrilevanti   o
          insufficienti gli elementi di prova forniti dal  datore  di
          lavoro, la  reintegrazione  del  lavoratore  nel  posto  di
          lavoro. 
              L'ordinanza di cui  al  comma  precedente  puo'  essere
          impugnata con reclamo immediato  al  giudice  medesimo  che
          l'ha   pronunciata.   Si    applicano    le    disposizioni
          dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma  del
          codice di procedura civile . 
              L'ordinanza puo' essere revocata con  la  sentenza  che
          decide la causa. 
              Nell'ipotesi di licenziamento  dei  lavoratori  di  cui
          all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla
          sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di  cui
          all'undicesimo  comma,  non  impugnata  o  confermata   dal
          giudice che l'ha pronunciata, e'  tenuto  anche,  per  ogni
          giorno  di  ritardo,  al  pagamento  a  favore  del   Fondo
          adeguamento pensioni di una somma  pari  all'importo  della
          retribuzione dovuta al lavoratore.". 
              Il testo dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n.
          108  (Disciplina  dei  licenziamenti  individuali),  e'  il
          seguente: 
              "Art. 3. Licenziamento discriminatorio. 
              1.   Il   licenziamento    determinato    da    ragioni
          discriminatorie ai sensi dell'articolo  4  della  legge  15
          luglio 1966, n. 604  e  dell'articolo  15  della  legge  20
          maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 13 della
          legge 9 dicembre 1977, n. 903, e'  nullo  indipendentemente
          dalla motivazione addotta e  comporta,  quale  che  sia  il
          numero dei dipendenti occupati dal  datore  di  lavoro,  le
          conseguenze previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio
          1970, n. 300, come modificato dalla  presente  legge.  Tali
          disposizioni si applicano anche ai dirigenti.". 
              Il testo dell'articolo 35 del  decreto  legislativo  11
          aprile 2006, n. 198 (Codice  delle  pari  opportunita'  tra
          uomo e donna,  a  norma  dell'articolo  6  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246 ), e' il seguente: 
              "Art.  35.  Divieto  di  licenziamento  per  causa   di
          matrimonio (legge 9 gennaio 1963, n. 7, articoli 1, 2 e 6) 
              In  vigore  dal  15  giugno  2006  1.  Le  clausole  di
          qualsiasi genere, contenute  nei  contratti  individuali  e
          collettivi, o in regolamenti,  che  prevedano  comunque  la
          risoluzione del rapporto di  lavoro  delle  lavoratrici  in
          conseguenza del matrimonio sono nulle e si  hanno  per  non
          apposte. 
              2. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a  causa
          di matrimonio. 
              3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il
          licenziamento della dipendente  nel  periodo  intercorrente
          dal  giorno  della   richiesta   delle   pubblicazioni   di
          matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo
          la celebrazione stessa, sia stato  disposto  per  causa  di
          matrimonio. 
              4.  Sono   nulle   le   dimissioni   presentate   dalla
          lavoratrice nel periodo di cui al comma 3, salvo che  siano
          dalla medesima confermate  entro  un  mese  alla  Direzione
          provinciale del lavoro. 
              5. Al datore di lavoro e' data facolta' di provare  che
          il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di
          cui al  comma  3,  e'  stato  effettuato  non  a  causa  di
          matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi: 
              a) colpa grave da parte della lavoratrice,  costituente
          giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; 
              b) cessazione dell'attivita' dell'azienda cui  essa  e'
          addetta; 
              c)  ultimazione  della  prestazione  per  la  quale  la
          lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del  rapporto
          di lavoro per la scadenza del termine. 
              6. Con il provvedimento che dichiara  la  nullita'  dei
          licenziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4  e'  disposta  la
          corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata  dal
          lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al  giorno
          della riammissione in servizio. 
              7. La lavoratrice che, invitata a riassumere  servizio,
          dichiari  di  recedere  dal  contratto,   ha   diritto   al
          trattamento previsto per le dimissioni  per  giusta  causa,
          ferma restando la corresponsione  della  retribuzione  fino
          alla data del recesso. 
              8. A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro
          il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito. 
              9. Le disposizioni precedenti  si  applicano  sia  alle
          lavoratrici dipendenti  da  imprese  private  di  qualsiasi
          genere, escluse  quelle  addette  ai  servizi  familiari  e
          domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici,  salve
          le clausole di miglior favore previste per  le  lavoratrici
          nei contratti collettivi ed individuali di lavoro  e  nelle
          disposizioni legislative e regolamentari.". 
              Il  testo   dell'articolo   54   del   citato   decreto
          legislativo n. 151 del 2001 e' il seguente: 
              "Art.54. Divieto di licenziamento. 
              (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi  1,  2,
          3, 5, e art. 31, comma 2; legge 9 dicembre  1977,  n.  903,
          art. 6-bis, comma 4; decreto legislativo 9 settembre  1994,
          n. 566, art. 2, comma 2; legge 8 marzo 2000,  n.  53,  art.
          18, comma 1) 
              1.  Le  lavoratrici  non  possono   essere   licenziate
          dall'inizio del periodo di gravidanza fino al  termine  dei
          periodi di interdizione dal lavoro previsti dal  Capo  III,
          nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino. 
              2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con
          lo  stato  oggettivo  di  gravidanza,  e  la   lavoratrice,
          licenziata nel corso del periodo in cui opera  il  divieto,
          e'  tenuta  a  presentare  al  datore  di   lavoro   idonea
          certificazione dalla quale  risulti  l'esistenza  all'epoca
          del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. 
              3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: 
              a)  di  colpa  grave  da   parte   della   lavoratrice,
          costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
          lavoro; 
              b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda  cui  essa
          e' addetta; 
              c) di ultimazione della prestazione  per  la  quale  la
          lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del  rapporto
          di lavoro per la scadenza del termine; 
              d) di  esito  negativo  della  prova;  resta  fermo  il
          divieto di discriminazione  di  cui  all'articolo  4  della
          legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni. 
              4. Durante il periodo nel quale  opera  il  divieto  di
          licenziamento, la lavoratrice non puo' essere  sospesa  dal
          lavoro,  salvo  il  caso  che   sia   sospesa   l'attivita'
          dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta,  sempreche'
          il  reparto   stesso   abbia   autonomia   funzionale.   La
          lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita'
          a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della  legge
          23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,  salva
          l'ipotesi di collocamento  in  mobilita'  a  seguito  della
          cessazione dell'attivita' dell'azienda di cui al  comma  3,
          lettera b). 
              5.  Il  licenziamento  intimato  alla  lavoratrice   in
          violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3,  e'
          nullo. 
              6. E' altresi' nullo  il  licenziamento  causato  dalla
          domanda o dalla fruizione del congedo parentale  e  per  la
          malattia del bambino  da  parte  della  lavoratrice  o  del
          lavoratore. 
              7. In caso di fruizione del congedo di  paternita',  di
          cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica
          anche al padre lavoratore per la durata del congedo  stesso
          e si estende fino al compimento di  un  anno  di  eta'  del
          bambino.  Si  applicano  le   disposizioni   del   presente
          articolo, commi 3, 4 e 5. 
              8.  L'inosservanza  delle  disposizioni  contenute  nel
          presente articolo e' punita con la sanzione  amministrativa
          da euro 1.032 a euro 2.582. Non e' ammesso il pagamento  in
          misura ridotta  di  cui  all'articolo  16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689. 
              9. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche in caso di adozione e di affidamento. Il  divieto  di
          licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso  del
          minore  nel  nucleo  familiare.   In   caso   di   adozione
          internazionale,  il  divieto  opera   dal   momento   della
          comunicazione della proposta  di  incontro  con  il  minore
          adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma,  lettera
          d), della  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  e  successive
          modificazioni, ovvero  della  comunicazione  dell'invito  a
          recarsi   all'estero   per   ricevere   la   proposta    di
          abbinamento.". 
              Il  testo  dell'art.  1345  del  codice  civile  e'  il
          seguente: 
              "Art.1345. Motivo illecito. 
              Il contratto  e'  illecito  quando  le  parti  si  sono
          determinate a  concluderlo  esclusivamente  per  un  motivo
          illecito comune ad entrambe.". 
              Il testo dell'articolo 2, comma 2 della legge 15 luglio
          1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali),  e'  il
          seguente: 
              "Art. 2. Il prestatore di lavoro puo'  chiedere,  entro
          quindici giorni dalla comunicazione,  i  motivi  che  hanno
          determinato il recesso: in tal caso  il  datore  di  lavoro
          deve, nei sette giorni  dalla  richiesta,  comunicarli  per
          iscritto.". 
              Il testo degli articoli 4, comma 4 e 10, comma 3, della
          legge 12 marzo 1999, n .6 (Norme per il diritto  al  lavoro
          dei disabili) e' il seguente: 
              "Art. 4. Criteri di computo della quota di riserva. 
              (Omissis). 
              4. I lavoratori che divengono inabili allo  svolgimento
          delle proprie  mansioni  in  conseguenza  di  infortunio  o
          malattia  non  possono  essere  computati  nella  quota  di
          riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione
          della capacita' lavorativa inferiore al  60  per  cento  o,
          comunque,   se    sono    divenuti    inabili    a    causa
          dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato
          in  sede  giurisdizionale,  delle  norme  in   materia   di
          sicurezza ed igiene del lavoro. Per i  predetti  lavoratori
          l'infortunio o la malattia non  costituiscono  giustificato
          motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere
          adibiti a  mansioni  equivalenti  ovvero,  in  mancanza,  a
          mansioni inferiori. Nel caso  di  destinazione  a  mansioni
          inferiori essi hanno diritto alla  conservazione  del  piu'
          favorevole  trattamento  corrispondente  alle  mansioni  di
          provenienza. Qualora per  i  predetti  lavoratori  non  sia
          possibile   l'assegnazione   a   mansioni   equivalenti   o
          inferiori,  gli  stessi  vengono  avviati,   dagli   uffici
          competenti di cui all'articolo 6,  comma  1,  presso  altra
          azienda, in attivita' compatibili con le residue  capacita'
          lavorative, senza  inserimento  nella  graduatoria  di  cui
          all'articolo 8. " 
              "Art.10.    Rapporto    di    lavoro    dei    disabili
          obbligatoriamente assunti. 
              (Omissis). 
              2. Nel caso di aggravamento delle condizioni di  salute
          o  di  significative  variazioni  dell'organizzazione   del
          lavoro, il disabile puo' chiedere che  venga  accertata  la
          compatibilita' delle mansioni a lui affidate con il proprio
          stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro
          puo' chiedere che vengano accertate le condizioni di salute
          del  disabile  per  verificare  se,  a  causa   delle   sue
          minorazioni, possa continuare ad essere  utilizzato  presso
          l'azienda.  Qualora  si   riscontri   una   condizione   di
          aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto
          di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo  1,  comma
          4, sia incompatibile  con  la  prosecuzione  dell'attivita'
          lavorativa,  o  tale  incompatibilita'  sia  accertata  con
          riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro,
          il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita  del
          rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilita'  persista.
          Durante tale periodo il lavoratore puo' essere impiegato in
          tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla
          commissione di cui all'articolo 4 della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104 , integrata a norma dell'atto di  indirizzo  e
          coordinamento  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,   della
          presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui
          all'articolo  6,  comma  3,  del  decreto  legislativo   23
          dicembre 1997, n. 469 ,  come  modificato  dall'articolo  6
          della presente legge. La richiesta  di  accertamento  e  il
          periodo necessario per il suo compimento non  costituiscono
          causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di
          lavoro puo' essere risolto nel caso in cui, anche  attuando
          i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro,  la
          predetta commissione accerti la  definitiva  impossibilita'
          di reinserire il disabile all'interno dell'azienda. ". 
              Il testo dell'articolo  30,  comma  1,  della  legge  4
          novembre 2010, n. 183 (Deleghe al  Governo  in  materia  di
          lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,  di  congedi,
          aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
          servizi per l'impiego,  di  incentivi  all'occupazione,  di
          apprendistato, di  occupazione  femminile,  nonche'  misure
          contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di  lavoro
          pubblico e di  controversie  di  lavoro),  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art.  30.Clausole  generali   e   certificazione   del
          contratto di lavoro 
              1. In tutti i casi nei quali le disposizioni  di  legge
          nelle  materie  di  cui  all'articolo  409  del  codice  di
          procedura civile e all'articolo 63, comma  1,  del  decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  contengano  clausole
          generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di
          un rapporto di  lavoro,  esercizio  dei  poteri  datoriali,
          trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale
          e' limitato  esclusivamente,  in  conformita'  ai  principi
          generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto
          di legittimita' e non puo' essere esteso  al  sindacato  di
          merito  sulle   valutazioni   tecniche,   organizzative   e
          produttive  che  competono  al  datore  di  lavoro   o   al
          committente. 
              L'inosservanza delle disposizioni di cui al  precedente
          periodo, in materia di limiti al sindacato di merito  sulle
          valutazioni  tecniche,  organizzative  e   produttive   che
          competono  al  datore  di  lavoro,  costituisce  motivo  di
          impugnazione per violazione di norme di diritto.". 
              Il testo dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.
          223 (Norme in materia  di  cassa  integrazione,  mobilita',
          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
          della Comunita' europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre
          disposizioni  in  materia  di  mercato  del  lavoro),  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 4. Procedura per la dichiarazione di mobilita' 
              In vigore dal 27 giugno 1997 1. L'impresa che sia stata
          ammessa  al  trattamento  straordinario   di   integrazione
          salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di
          cui all'articolo 1  ritenga  di  non  essere  in  grado  di
          garantire il reimpiego a tutti i lavoratori  sospesi  e  di
          non poter ricorrere a misure alternative,  ha  facolta'  di
          avviare le procedure di mobilita'  ai  sensi  del  presente
          articolo. 
              2. Le imprese che intendano esercitare la  facolta'  di
          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
          per  iscritto  alle  rappresentanze   sindacali   aziendali
          costituite a norma dell'articolo 19 della legge  20  maggio
          1970, n.  300,  nonche'  alle  rispettive  associazioni  di
          categoria. In mancanza  delle  predette  rappresentanze  la
          comunicazione deve essere effettuata alle  associazioni  di
          categoria   aderenti   alle   confederazioni   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione  alle
          associazioni di categoria puo'  essere  effettuata  per  il
          tramite dell'associazione dei datori di lavoro  alla  quale
          l'impresa aderisce o conferisce mandato. 
              3. La comunicazione di cui al comma  2  deve  contenere
          indicazione: dei motivi che determinano  la  situazione  di
          eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o  produttivi,
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a porre rimedio alla predetta  situazione  ed  evitare,  in
          tutto o  in  parte,  la  dichiarazione  di  mobilita';  del
          numero,  della  collocazione  aziendale   e   dei   profili
          professionali  del   personale   eccedente,   nonche'   del
          personale abitualmente impiegato; dei tempi  di  attuazione
          del  programma  di  mobilita';   delle   eventuali   misure
          programmate  per  fronteggiare  le  conseguenze  sul  piano
          sociale della attuazione del programma medesimo del  metodo
          di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da
          quelle gia' previste dalla  legislazione  vigente  e  dalla
          contrattazione collettiva. Alla comunicazione  va  allegata
          copia della ricevuta del versamento all'INPS, a  titolo  di
          anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5,  comma  4,
          di  una  somma  pari  al  trattamento  massimo  mensile  di
          integrazione  salariale  moltiplicato  per  il  numero  dei
          lavoratori ritenuti eccedenti . 
              4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e  della
          ricevuta del versamento di cui al  comma  3  devono  essere
          contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del  lavoro
          e della massima occupazione. 
              5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento  della
          comunicazione  di  cui  al  comma  2,  a  richiesta   delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle   rispettive
          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo scopo di esaminare le cause che  hanno  contribuito  a
          determinare l'eccedenza del personale e le possibilita'  di
          utilizzazione diversa di  tale  personale,  o  di  una  sua
          parte, nell'ambito della  stessa  impresa,  anche  mediante
          contratti di solidarieta' e forme  flessibili  di  gestione
          del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile  evitare  la
          riduzione di personale, e'  esaminata  la  possibilita'  di
          ricorrere a misure sociali di  accompagnamento  intese,  in
          particolare,  a  facilitare  la   riqualificazione   e   la
          riconversione dei lavoratori licenziati.  I  rappresentanti
          sindacali dei lavoratori possono farsi  assistere,  ove  lo
          ritengano opportuno, da esperti. 
              6. La procedura di cui al comma 5 deve essere  esaurita
          entro quarantacinque  giorni  dalla  data  del  ricevimento
          della   comunicazione   dell'impresa.   Quest'ultima    da'
          all'Ufficio  provinciale  del  lavoro   e   della   massima
          occupazione  comunicazione  scritta  sul  risultato   della
          consultazione  e  sui  motivi  del  suo   eventuale   esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 
              7.  Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il
          direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di   un
          ulteriore esame delle materie di  cui  al  comma  5,  anche
          formulando proposte per la  realizzazione  di  un  accordo.
          Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni  dal
          ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro  e
          della massima occupazione della comunicazione  dell'impresa
          prevista al comma 6. 
              8. Qualora il numero dei lavoratori  interessati  dalla
          procedura di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini  di
          cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'. 
              9.Raggiunto  l'accordo  sindacale  ovvero  esaurita  la
          procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa  ha  facolta'
          di collocare in mobilita' gli impiegati,  gli  operai  e  i
          quadri eccedenti, comunicando per iscritto  a  ciascuno  di
          essi il recesso, nel rispetto  dei  termini  di  preavviso.
          Entro  sette  giorni  dalla  comunicazione   dei   recessi,
          l'elenco  dei  lavoratori  collocati  in   mobilita',   con
          l'indicazione per  ciascun  soggetto  del  nominativo,  del
          luogo  di  residenza,  della  qualifica,  del  livello   di
          inquadramento, dell'eta', del carico di  famiglia,  nonche'
          con puntuale indicazione delle modalita' con le quali  sono
          stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo  5,
          comma 1, deve essere comunicato  per  iscritto  all'Ufficio
          regionale  del   lavoro   e   della   massima   occupazione
          competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle
          associazioni di categoria di cui al comma 2. 
              10. Nel caso in cui l'impresa rinunci  a  collocare  in
          mobilita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore  a
          quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
          stessa procede al recupero delle somme pagate in  eccedenza
          rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
          mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS,  da
          effettuarsi con il primo versamento utile  successivo  alla
          data di determinazione del numero dei lavoratori  posti  in
          mobilita'. 
              11. Gli accordi sindacali  stipulati  nel  corso  delle
          procedure di cui al presente  articolo,  che  prevedano  il
          riassorbimento totale o parziale  dei  lavoratori  ritenuti
          eccedenti, possono stabilire, anche in  deroga  al  secondo
          comma  dell'articolo  2103  del  codice  civile,  la   loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte . 
              12. Le comunicazioni di cui al comma 9  sono  prive  di
          efficacia ove siano  state  effettuate  senza  l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo. 
              Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al  comma
          2 del presente articolo  possono  essere  sanati,  ad  ogni
          effetto di  legge,  nell'ambito  di  un  accordo  sindacale
          concluso  nel  corso  della  procedura   di   licenziamento
          collettivo . 
              13.  I  lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa
          integrazione, al  termine  del  periodo  di  godimento  del
          trattamento  di  integrazione   salariale,   rientrano   in
          azienda. 
              14. Il presente articolo  non  trova  applicazione  nel
          caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle  imprese
          edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
          i lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato. 
              15.  Nei  casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi   unita'
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero  in  piu'  regioni,  la  competenza   a   promuovere
          l'accordo di cui  al  comma  7  spetta  rispettivamente  al
          direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione  ovvero  al  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate   le
          comunicazioni previste dal comma 4. 
              15-bis Gli obblighi di  informazione,  consultazione  e
          comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
          fatto  che  le  decisioni   relative   all'apertura   delle
          procedure di cui al presente  articolo  siano  assunte  dal
          datore di lavoro o  da  un'impresa  che  lo  controlli.  Il
          datore di lavoro che viola tali obblighi non puo'  eccepire
          a  propria  difesa  la  mancata  trasmissione,   da   parte
          dell'impresa che lo controlla, delle informazioni  relative
          alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
          procedure. 
              16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della  legge  12
          agosto 1977, n. 675, le disposizioni del  decreto-legge  30
          marzo 1978, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 1978, n. 215,  ad  eccezione  dell'articolo
          4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978,  n.  795,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
          n. 36.". 
              Il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 223  del
          1991, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 5.Criteri di scelta dei  lavoratori  ed  oneri  a
          carico delle imprese 
              1. L'individuazione  dei  lavoratori  da  collocare  in
          mobilita'  deve  avvenire,  in  relazione   alle   esigenze
          tecnico-produttive   ed   organizzative    del    complesso
          aziendale, nel rispetto dei criteri previsti  da  contratti
          collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4,
          comma 2, ovvero,  in  mancanza  di  questi  contratti,  nel
          rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: 
              a) carichi di famiglia; 
              b) anzianita'; 
              c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative . 
              2. Nell'operare la scelta dei lavoratori  da  collocare
          in mobilita', l'impresa e' tenuta al rispetto dell'articolo
          9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.  17,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25  marzo  1983,
          n. 79. L'impresa non puo' altresi' collocare  in  mobilita'
          una percentuale  di  manodopera  femminile  superiore  alla
          percentuale di manodopera femminile occupata  con  riguardo
          alle mansioni prese in considerazione. 
              3.Qualora   il   licenziamento   sia   intimato   senza
          l'osservanza della forma  scritta,  si  applica  il  regime
          sanzionatorio di cui all'articolo 18,  primo  comma,  della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni.
          In  caso   di   violazione   delle   procedure   richiamate
          all'articolo 4, comma 12, si applica il regime  di  cui  al
          terzo periodo del settimo comma del predetto  articolo  18.
          In caso di violazione dei criteri di  scelta  previsti  dal
          comma 1, si applica il regime di cui al  quarto  comma  del
          medesimo  articolo  18.  Ai  fini   dell'impugnazione   del
          licenziamento  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 6 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
          successive modificazioni . 
              4. Per ciascun lavoratore posto in mobilita'  l'impresa
          e'  tenuta  a  versare  alla  gestione   degli   interventi
          assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di
          cui all'articolo 37 della legge 9 marzo  1989,  n.  88,  in
          trenta rate mensili, una somma (38) pari a sei volte il 
          trattamento mensile  iniziale  di  mobilita'  spettante  al
          lavoratore. Tale somma e'  ridotta  alla  meta'  quando  la
          dichiarazione   di   eccedenza   del   personale   di   cui
          all'articolo 4, comma 9, abbia formato oggetto  di  accordo
          sindacale . 
              5. L'impresa  che,  secondo  le  procedure  determinate
          dalla Commissione regionale per l'impiego, procuri  offerte
          di lavoro a tempo indeterminato aventi  le  caratteristiche
          di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), non  e'  tenuta
          al  pagamento  delle  rimanenti   rate   relativamente   ai
          lavoratori  che  perdano  il  diritto  al  trattamento   di
          mobilita' in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero
          per tutto il periodo in cui  essi,  accettando  le  offerte
          procurate  dalla  impresa,  abbiano  prestato  lavoro.   Il
          predetto  beneficio  e'  escluso  per  le  imprese  che  si
          trovano, nei confronti dell'impresa disposta  ad  assumere,
          nei rapporti di cui all'articolo 8, comma 4-bis . 
              6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilita'  dopo
          la  fine  del  dodicesimo  mese  successivo  a  quello   di
          emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e la
          fine  del  dodicesimo  mese   successivo   a   quello   del
          completamento del programma di cui all'articolo 1, comma 2,
          nell'unita' produttiva in cui il lavoratore  era  occupato,
          la somma che l'impresa e' tenuta a  versare  ai  sensi  del
          comma 4 del presente articolo e' aumentata di cinque  punti
          percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente
          tra  l'inizio  del  tredicesimo   mese   e   la   data   di
          completamento del programma. Nel medesimo  caso  non  trova
          applicazione   quanto   previsto    dal    secondo    comma
          dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464. ". 
              Il testo dell'articolo 6 della citata legge n. 604  del
          1966, e' il seguente: 
              "Art.6. Il licenziamento deve essere impugnato  a  pena
          di decadenza entro sessanta giorni  dalla  ricezione  della
          sua  comunicazione   in   forma   scritta,   ovvero   dalla
          comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi,  ove
          non  contestuale,  con  qualsiasi   atto   scritto,   anche
          extragiudiziale, idoneo a  rendere  nota  la  volonta'  del
          lavoratore       anche       attraverso        l'intervento
          dell'organizzazione  sindacale  diretto  ad  impugnare   il
          licenziamento stesso. 
              Il  licenziamento  deve  essere  impugnato  a  pena  di
          decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione  della  sua
          comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione,
          anch'essa  in  forma   scritta,   dei   motivi,   ove   non
          contestuale,   con   qualsiasi    atto    scritto,    anche
          extragiudiziale, idoneo a  rendere  nota  la  volonta'  del
          lavoratore       anche       attraverso        l'intervento
          dell'organizzazione  sindacale  diretto  ad  impugnare   il
          licenziamento stesso. 
              L'impugnazione e' inefficace se non e'  seguita,  entro
          il  successivo  termine  di  duecentosettanta  giorni,  dal
          deposito del ricorso nella  cancelleria  del  tribunale  in
          funzione di giudice del lavoro o dalla  comunicazione  alla
          controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o
          arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre nuovi
          documenti formatisi dopo il deposito del  ricorso.  Qualora
          la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati  o
          non  sia  raggiunto  l'accordo   necessario   al   relativo
          espletamento, il ricorso al giudice deve essere  depositato
          a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal
          mancato accordo. 
              A    conoscere     delle     controversie     derivanti
          dall'applicazione della presente  legge  e'  competente  il
          pretore .". 
              Il testo degli articoli 125, 421, 414, 416,  102,  106,
          107 e 327 del codice di procedura civile, e' il seguente: 
              "Art. 125.Contenuto  e  sottoscrizione  degli  atti  di
          parte. 
              Salvo che la legge disponga altrimenti,  la  citazione,
          il ricorso, la  comparsa,  il  controricorso,  il  precetto
          debbono   indicare   l'ufficio   giudiziario,   le   parti,
          l'oggetto, le ragioni della  domanda  e  le  conclusioni  o
          l'istanza, e, tanto nell'originale quanto  nelle  copie  da
          notificare, debbono essere  sottoscritti  dalla  parte,  se
          essa sta in giudizio personalmente,  oppure  dal  difensore
          che indica il proprio codice fiscale.  Il  difensore  deve,
          altresi',  indicare  l'indirizzo   di   posta   elettronica
          certificata comunicato  al  proprio  ordine  e  il  proprio
          numero di fax. 
              La  procura  al  difensore  dell'attore   puo'   essere
          rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto,
          purche'  anteriormente  alla   costituzione   della   parte
          rappresentata. 
              La disposizione del comma  precedente  non  si  applica
          quando la legge richiede che la citazione sia  sottoscritta
          dal difensore munito di mandato speciale." 
              "Art. 421.Poteri istruttori del giudice. 
              Il  giudice  indica  alle  parti  in  ogni  momento  le
          irregolarita' degli atti e dei documenti che possono essere
          sanate assegnando un termine  per  provvedervi,  salvo  gli
          eventuali diritti quesiti. 
              Puo' altresi' disporre d'ufficio in  qualsiasi  momento
          l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti
          stabiliti dal codice civile, ad  eccezione  del  giuramento
          decisorio,  nonche'  la   richiesta   di   informazioni   e
          osservazioni, sia  scritte  che  orali,  alle  associazioni
          sindacali indicate dalle parti. Si osserva la  disposizione
          del comma sesto dell'articolo 420. 
              Dispone, su istanza di parte, l'accesso  sul  luogo  di
          lavoro, purche' necessario al  fine  dell'accertamento  dei
          fatti e dispone altresi', se ne ravvisa l'utilita'  l'esame
          dei testimoni sul luogo stesso. 
              Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo' ordinare la
          comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti  della
          causa, anche  di  quelle  persone  che  siano  incapaci  di
          testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia  vietato
          a norma dell'articolo 247." 
              "Art. 414.Forma della domanda. 
              La domanda  si  propone  con  ricorso,  il  quale  deve
          contenere: 
              1. l'indicazione del giudice; 
              2. il nome, il  cognome,  nonche'  la  residenza  o  il
          domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui  ha  sede
          il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza  o  il
          domicilio o  la  dimora  del  convenuto;  se  ricorrente  o
          convenuto e' una  persona  giuridica,  un'associazione  non
          riconosciuta o un comitato, il  ricorso  deve  indicare  la
          denominazione o ditta nonche' la sede del ricorrente o  del
          convenuto; 
              3. la determinazione dell'oggetto della domanda; 
              4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di  diritto
          sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; 
              5. l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il
          ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti
          che si offrono in comunicazione." 
              "Art. 416.Costituzione del convenuto. 
              Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima
          dell'udienza,  dichiarando   la   residenza   o   eleggendo
          domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito. 
              La costituzione  del  convenuto  si  effettua  mediante
          deposito in cancelleria di  una  memoria  difensiva,  nella
          quale devono essere  proposte,  a  pena  di  decadenza,  le
          eventuali domande in via  riconvenzionale  e  le  eccezioni
          processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. 
              Nella  stessa  memoria  il  convenuto   deve   prendere
          posizione,  in  maniera  precisa  e  non  limitata  ad  una
          generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore
          a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in
          fatto e in diritto ed indicare specificamente,  a  pena  di
          decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi  ed
          in  particolare  i  documenti  che   deve   contestualmente
          depositare ." 
              "Art. 102.Litisconsorzio necessario. 
              Se la decisione non puo' pronunciarsi che in  confronto
          di piu' parti, queste  debbono  agire  o  essere  convenute
          nello stesso processo. 
              Se  questo  e'  promosso  da  alcune  o  contro  alcune
          soltanto di esse,  il  giudice  ordina  l'integrazione  del
          contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito." 
              "Art. 106.Intervento su istanza di parte. 
              Ciascuna parte puo' chiamare nel processo un  terzo  al
          quale ritiene comune la causa o dal quale  pretende  essere
          garantita." 
              "Art. 107.Intervento per ordine del giudice. 
              Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si
          svolga in confronto di  un  terzo  al  quale  la  causa  e'
          comune, ne ordina l'intervento." 
              "Art. 327.Decadenza dall'impugnazione. 
              Indipendentemente dalla  notificazione,  l'appello,  il
          ricorso per  Cassazione  e  la  revocazione  per  i  motivi
          indicati nei numeri 4 e 5  dell'articolo  395  non  possono
          proporsi dopo decorsi sei mesi  dalla  pubblicazione  della
          sentenza. 
              Questa disposizione non  si  applica  quando  la  parte
          contumace  dimostra  di  non  aver  avuto  conoscenza   del
          processo per nullita' della citazione o della notificazione
          di essa, e per nullita' della notificazione degli  atti  di
          cui all'art. 292.". 

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