Novità: Elenco piste di atletica in Italia



Legge Ordinaria n. 7 del 14/01/2013 G.U. n.25 del 30 gennaio 2013
Senatori MARCUCCI ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali (5613)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Modifiche all'articolo 182 del codice di cui 
            al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
 
  1. All'articolo 182 del codice dei beni culturali e del  paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
modificazioni, i  commi  da  1  a  1-quinquies  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  «1. In via transitoria,  agli  effetti  indicati  all'articolo  29,
comma  9-bis,  acquisisce  la  qualifica  di  restauratore  di   beni
culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra  quelli
indicati nell'allegato B, colui il quale abbia maturato una  adeguata
competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni  culturali
mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. 
  1-bis.  La  qualifica  di  restauratore  di   beni   culturali   e'
attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione  pubblica  da
concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti  del  Ministero
che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco  suddiviso  per
settori di competenza e reso accessibile  a  tutti  gli  interessati.
Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero  medesimo,  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.  Gli  elenchi  vengono  tempestivamente  aggiornati,  anche
mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali  conseguono  la
qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9. 
  1-ter. La procedura di selezione  pubblica,  indetta  entro  il  31
dicembre  2012,  consiste  nella  valutazione  dei  titoli  e   delle
attivita', e nella attribuzione dei punteggi, indicati  nell'allegato
B del presente codice.  Entro  lo  stesso  termine  con  decreto  del
Ministro sono  definite  le  linee  guida  per  l'espletamento  della
procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto  dal
presente  articolo,  sentite  le  organizzazioni  imprenditoriali   e
sindacali piu' rappresentative. La qualifica di restauratore di  beni
culturali e' acquisita con un punteggio pari al  numero  dei  crediti
formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al  decreto
del Ministro 26 maggio 2009,  n.  87.  Il  punteggio  previsto  dalla
tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli  di  studio  conseguiti
alla data del 30 giugno 2012, nonche' per quelli conseguiti entro  la
data del 31 dicembre 2014 da coloro i  quali  risultino  iscritti  ai
relativi corsi alla data del 30 giugno 2012.  Il  punteggio  previsto
dalla  tabella  2  dell'allegato  B  spetta  per  la   posizione   di
inquadramento formalizzata entro la  data  del  30  giugno  2012.  Il
punteggio  previsto  dalla  tabella  3  dell'allegato  B  spetta  per
l'attivita' di restauro presa in  carico  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31  dicembre
2014. 
  1-quater. Ai fini dell'attribuzione  dei  punteggi  indicati  nella
tabella 3 dell'allegato B: 
  a) e' considerata attivita' di restauro di beni culturali mobili  e
superfici decorate di beni architettonici l'attivita' caratterizzante
il profilo di competenza del restauratore di beni culturali,  secondo
quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al decreto del
Ministro 26 maggio 2009, n. 86; 
  b) e' riconosciuta soltanto l'attivita' di restauro  effettivamente
svolta   dall'interessato,   direttamente   e   in   proprio   ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o  di  collaborazione
coordinata  e  continuativa  o  a  progetto,  ovvero  nell'ambito  di
rapporti di  lavoro  alle  dipendenze  di  amministrazioni  pubbliche
preposte alla tutela dei  beni  culturali,  con  regolare  esecuzione
certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica; 
  c) l'attivita' svolta deve risultare da atti di data certa emanati,
ricevuti o anche custoditi dall'autorita' preposta  alla  tutela  del
bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui  all'articolo  9  del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.  368,  formati  in  occasione
dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o  al  momento  della
conclusione   dell'appalto,    ivi    compresi    atti    concernenti
l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice; 
  d) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata dai  termini
di consegna e  di  completamento  dei  lavori,  con  possibilita'  di
cumulare la durata di piu' lavori eseguiti nello stesso periodo. 
  1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica  di  restauratore
di beni culturali, ai  medesimi  effetti  indicati  all'articolo  29,
comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita' con  valore
di esame di Stato abilitante,  secondo  le  modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro di concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  da  emanare,  d'intesa  con   la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale  abbia
acquisito  la  qualifica  di  collaboratore  restauratore   di   beni
culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo.  Con  il
medesimo decreto sono stabilite le modalita' per  lo  svolgimento  di
una distinta  prova  di  idoneita'  con  valore  di  esame  di  Stato
abilitante,  finalizzata  al   conseguimento   della   qualifica   di
restauratore  di  beni  culturali,  ai  medesimi   effetti   indicati
all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono accedere  coloro  i  quali,
entro il termine e nel rispetto della condizione previsti  dal  comma
1-ter del presente  articolo,  abbiano  conseguito  la  laurea  o  il
diploma accademico di primo livello in Restauro  delle  accademie  di
belle arti, nonche' la laurea specialistica o  magistrale  ovvero  il
diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie  di
belle  arti,  corrispondenti  ai  titoli  previsti  nella  tabella  1
dell'allegato  B,  attraverso  un  percorso  di  studi  della  durata
complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso
le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi
provvedono  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo  29,  comma  10,
acquisisce  la  qualifica  di  collaboratore  restauratore  di   beni
culturali, in esito  ad  apposita  procedura  di  selezione  pubblica
indetta entro il 31 dicembre 2012,  colui  il  quale,  alla  data  di
pubblicazione  del  bando,  sia  in  possesso  di  uno  dei  seguenti
requisiti: 
  a) abbia conseguito la  laurea  specialistica  in  Conservazione  e
restauro del patrimonio storico-artistico  (12/S)  ovvero  la  laurea
magistrale in Conservazione e restauro  dei  beni  culturali  (LM11),
ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni  culturali,  se
equiparato dalle universita'  alle  summenzionate  classi,  ai  sensi
dell'articolo   2   del   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  9  luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; 
  b) abbia conseguito la laurea in  Beni  culturali  (L1)  ovvero  in
Tecnologie per la conservazione e  il  restauro  dei  beni  culturali
(L43); 
  c) abbia conseguito un diploma  in  Restauro  presso  accademie  di
belle arti con insegnamento almeno triennale; 
  d) abbia conseguito  un  diploma  presso  una  scuola  di  restauro
statale ovvero un attestato di  qualifica  professionale  presso  una
scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni; 
  e) risulti inquadrato nei  ruoli  delle  amministrazioni  pubbliche
preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento  di
un pubblico  concorso  relativo  al  profilo  di  assistente  tecnico
restauratore; 
  f) abbia svolto attivita' di restauro di beni  culturali  mobili  e
superfici decorate di beni architettonici, per non  meno  di  quattro
anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura
di selezione pubblica.  L'attivita'  svolta  e'  dimostrata  mediante
dichiarazione  del  datore  di  lavoro,   ovvero   autocertificazione
dell'interessato ai sensi del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  1-septies. Puo' altresi' acquisire la  qualifica  di  collaboratore
restauratore di beni culturali, previo superamento di  una  prova  di
idoneita', secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro da
emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro  il  30  giugno
2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal  comma
1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre
2012 e il 30 giugno 2014. 
  1-octies.  La  qualifica  di  collaboratore  restauratore  di  beni
culturali e' attribuita con provvedimenti  del  Ministero  che  danno
luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a  tutti
gli  interessati.  Alla  tenuta  dell'elenco  provvede  il  Ministero
medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica». 
  2. Al citato codice dei beni culturali e del paesaggio, di  cui  al
decreto legislativo n. 42 del 2004, e' aggiunto, in fine,  l'allegato
B annesso alla presente legge. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  182  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  di   beni
          culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137),  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.  45,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 182  (Disposizioni  transitorie).  -  1.  In  via
          transitoria,  agli  effetti  indicati  all'art.  29,  comma
          9-bis, acquisisce la  qualifica  di  restauratore  di  beni
          culturali, per il settore o i settori  specifici  richiesti
          tra quelli indicati nell'allegato B, colui il  quale  abbia
          maturato una adeguata competenza professionale  nell'ambito
          del restauro dei beni culturali mobili  e  delle  superfici
          decorate dei beni architettonici. 
              1-bis. La qualifica di restauratore di  beni  culturali
          e' attribuita, in esito ad apposita procedura di  selezione
          pubblica  da  concludere  entro  il  30  giugno  2015,  con
          provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
          in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e
          reso accessibile  a  tutti  gli  interessati.  Alla  tenuta
          dell'elenco provvede  il  Ministero  medesimo,  nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza  pubblica.  Gli  elenchi  vengono   tempestivamente
          aggiornati, anche mediante inserimento  dei  nominativi  di
          coloro i quali conseguono la qualifica ai  sensi  dell'art.
          29, commi 7, 8 e 9. 
              1-ter. La  procedura  di  selezione  pubblica,  indetta
          entro il 31 dicembre 2012, consiste nella  valutazione  dei
          titoli  e  delle  attivita',  e  nella   attribuzione   dei
          punteggi, indicati nell'allegato  B  del  presente  codice.
          Entro lo stesso  termine  con  decreto  del  Ministro  sono
          definite le linee guida per l'espletamento della  procedura
          di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto  dal
          presente    articolo,     sentite     le     organizzazioni
          imprenditoriali  e  sindacali  piu'   rappresentative.   La
          qualifica di restauratore di beni  culturali  e'  acquisita
          con un punteggio  pari  al  numero  dei  crediti  formativi
          indicati nell'art. 1 del regolamento di cui al decreto  del
          Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla
          tabella 1 dell'allegato B spetta per  i  titoli  di  studio
          conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per quelli
          conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da  coloro  i
          quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30
          giugno  2012.  Il  punteggio  previsto  dalla   tabella   2
          dell'allegato B spetta per la  posizione  di  inquadramento
          formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio
          previsto  dalla  tabella  3  dell'allegato  B  spetta   per
          l'attivita' di  restauro  presa  in  carico  alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione e  conclusasi
          entro il 31 dicembre 2014. 
              1-quater.  Ai  fini  dell'attribuzione   dei   punteggi
          indicati nella tabella 3 dell'allegato B: 
              a)  e'  considerata  attivita'  di  restauro  di   beni
          culturali   mobili   e   superfici   decorate    di    beni
          architettonici l'attivita' caratterizzante  il  profilo  di
          competenza del  restauratore  di  beni  culturali,  secondo
          quanto previsto nell'allegato A del regolamento di  cui  al
          decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86; 
              b) e' riconosciuta  soltanto  l'attivita'  di  restauro
          effettivamente svolta dall'interessato, direttamente  e  in
          proprio  ovvero  direttamente  e  in  rapporto  di   lavoro
          dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa  o
          a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di  lavoro  alle
          dipendenze  di  amministrazioni  pubbliche  preposte   alla
          tutela  dei  beni  culturali,   con   regolare   esecuzione
          certificata  nell'ambito  della  procedura   di   selezione
          pubblica; 
              c) l'attivita' svolta deve risultare da  atti  di  data
          certa emanati, ricevuti o  anche  custoditi  dall'autorita'
          preposta alla tutela del bene oggetto dei  lavori  o  dagli
          istituti di cui  all'art.  9  del  decreto  legislativo  20
          ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento
          dell'appalto,  in  corso  d'opera  o   al   momento   della
          conclusione dell'appalto,  ivi  compresi  atti  concernenti
          l'organizzazione  ed  i  rapporti  di  lavoro  dell'impresa
          appaltatrice; 
              d) la durata dell'attivita' di restauro e'  documentata
          dai termini di consegna e di completamento dei lavori,  con
          possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori  eseguiti
          nello stesso periodo. 
              1-quinquies. Puo' altresi' acquisire  la  qualifica  di
          restauratore  di  beni  culturali,  ai   medesimi   effetti
          indicati all'art. 29, comma 9-bis,  previo  superamento  di
          una prova  di  idoneita'  con  valore  di  esame  di  Stato
          abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto  del
          Ministro  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca da emanare,  d'intesa  con
          la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro  il  31  dicembre
          2012, colui  il  quale  abbia  acquisito  la  qualifica  di
          collaboratore restauratore di beni culturali ai  sensi  del
          comma 1-sexies  del  presente  articolo.  Con  il  medesimo
          decreto sono stabilite le modalita' per lo  svolgimento  di
          una distinta prova di idoneita'  con  valore  di  esame  di
          Stato  abilitante,  finalizzata  al   conseguimento   della
          qualifica di restauratore di beni  culturali,  ai  medesimi
          effetti indicati all'art.  29,  comma  9-bis,  cui  possono
          accedere coloro i quali, entro il termine  e  nel  rispetto
          della condizione previsti  dal  comma  1-ter  del  presente
          articolo,  abbiano  conseguito  la  laurea  o  il   diploma
          accademico di primo livello in Restauro delle Accademie  di
          belle arti, nonche' la laurea  specialistica  o  magistrale
          ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro
          delle Accademie di belle  arti,  corrispondenti  ai  titoli
          previsti nella tabella 1  dell'allegato  B,  attraverso  un
          percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque
          anni. La predetta prova si  svolge  presso  le  istituzioni
          dove si sono tenuti i corsi  di  secondo  livello,  che  vi
          provvedono con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              1-sexies.  Nelle  more  dell'attuazione  dell'art.  29,
          comma  10,  acquisisce  la   qualifica   di   collaboratore
          restauratore  di  beni  culturali,  in  esito  ad  apposita
          procedura  di  selezione  pubblica  indetta  entro  il   31
          dicembre 2012, colui il quale, alla data  di  pubblicazione
          del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
              a)  abbia  conseguito  la   laurea   specialistica   in
          Conservazione e restauro del  patrimonio  storico-artistico
          (12/S) ovvero  la  laurea  magistrale  in  Conservazione  e
          restauro dei beni culturali (LM11), ovvero  il  diploma  di
          laurea in Conservazione dei beni culturali,  se  equiparato
          dalle  universita'  alle  summenzionate  classi,  ai  sensi
          dell'art.  2  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; 
              b) abbia conseguito la laurea in  Beni  culturali  (L1)
          ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei
          beni culturali (L43); 
              c) abbia  conseguito  un  diploma  in  Restauro  presso
          Accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; 
              d) abbia conseguito un diploma  presso  una  scuola  di
          restauro  statale  ovvero   un   attestato   di   qualifica
          professionale presso una scuola di  restauro  regionale  ai
          sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre  1978,  n.  845,
          con insegnamento non inferiore a due anni; 
              e) risulti inquadrato nei ruoli  delle  amministrazioni
          pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito
          del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo
          di assistente tecnico restauratore; 
              f) abbia svolto attivita' di restauro di beni culturali
          mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non
          meno di quattro anni, con regolare  esecuzione  certificata
          nell'ambito  della   procedura   di   selezione   pubblica.
          L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del
          datore     di     lavoro,     ovvero     autocertificazione
          dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              1-septies. Puo'  altresi'  acquisire  la  qualifica  di
          collaboratore  restauratore  di  beni   culturali,   previo
          superamento di una prova di idoneita', secondo le modalita'
          stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con
          la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  entro  il  30  giugno
          2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti  previsti
          dal  comma  1-sexies  del  presente  articolo  nel  periodo
          compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014. 
              1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di
          beni  culturali  e'  attribuita   con   provvedimenti   del
          Ministero che danno luogo all'inserimento  in  un  apposito
          elenco reso  accessibile  a  tutti  gli  interessati.  Alla
          tenuta  dell'elenco   provvede   il   Ministero   medesimo,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma  11,
          ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8
          e  9  del  medesimo  articolo,  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro,  la  Fondazione  ‟Centro  per  la
          conservazione ed il restauro dei beni culturali La  Venaria
          Reale" e' autorizzata ad  istituire  ed  attivare,  in  via
          sperimentale, per un ciclo formativo,  in  convenzione  con
          l'Universita' di Torino e  il  Politecnico  di  Torino,  un
          corso di laurea magistrale a ciclo unico per la  formazione
          di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma  6  e
          seguenti  dello  stesso  art.  29.  Il   decreto   predetto
          definisce l'ordinamento didattico  del  corso,  sulla  base
          dello specifico progetto approvato  dai  competenti  organi
          della  Fondazione  e  delle  universita',  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              3. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente codice, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali  adottano  le   necessarie   disposizioni   di
          adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
          In caso  di  inadempienza,  il  Ministero  procede  in  via
          sostitutiva, ai sensi dell'art. 117,  quinto  comma,  della
          Costituzione. 
              3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146,  comma
          4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorita' competente
          alla gestione  del  vincolo  paesaggistico  i  procedimenti
          relativi alle domande di  autorizzazione  paesaggistica  in
          sanatoria presentate entro il 30  aprile  2004  non  ancora
          definiti alla data di entrata in vigore del presente comma,
          ovvero  definiti  con  determinazione  di  improcedibilita'
          della domanda per il sopravvenuto divieto, senza  pronuncia
          nel    merito    della     compatibilita'     paesaggistica
          dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente
          e'  obbligata,  su  istanza  della  parte  interessata,   a
          riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato
          nei termini di legge. Si  applicano  le  sanzioni  previste
          dall'art. 167, comma 5. 
              3-ter. Le disposizioni del  comma  3-bis  si  applicano
          anche alle domande di sanatoria presentate nei  termini  ai
          sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge  15  dicembre
          2004, n.  308,  ferma  restando  la  quantificazione  della
          sanzione  pecuniaria  ivi  stabilita.   Il   parere   della
          soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge  15
          dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante. 
              3-quater.  Agli   accertamenti   della   compatibilita'
          paesaggistica effettuati, alla data di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181,  comma
          1-quater, si applicano le sanzioni  di  cui  all'art.  167,
          comma 5.». 

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