Legge Ordinaria n. 8 del 14/01/2013 G.U. n.25 del 30 gennaio 2013
Senatori IZZO ed altri: Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini 'cuoio', 'pelle' e 'pelliccia' e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi (5584)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I termini «cuoio» e «pelle» e quelli da essi  derivanti  o  loro
sinonimi,  anche  tradotti  in  lingua  diversa  dall'italiano,  sono
riservati esclusivamente ai prodotti,  con  o  senza  pelo,  ottenuti
dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a  trattamenti  di
concia  o  impregnate  in  modo  tale  da  conservare  inalterata  la
struttura naturale  delle  fibre,  nonche'  agli  articoli  con  esse
fabbricati, purche' eventuali strati ricoprenti  di  altro  materiale
siano di spessore uguale o inferiore a 0,15 millimetri. 
  2. Il termine  «pelliccia»  e  quelli  da  esso  derivanti  o  loro
sinonimi,  anche  tradotti  in  lingua  diversa  dall'italiano,  sono
riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti  dalla  lavorazione  di
spoglie  di  animali  sottoposte  ad  un  trattamento  di  concia   o
impregnate  in  modo  tale  da  conservare  inalterata  la  struttura
naturale delle fibre e agli articoli con esse fabbricati. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresi'  nei
casi in cui i termini di cui ai medesimi commi sono  utilizzati  come
aggettivi, sostantivi ovvero inseriti quali prefissi  o  suffissi  in
altre parole. 
  4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sono definite le specifiche tecniche dei rigenerati  da  fibre
di cuoio e dei prodotti  comunque  realizzati  mediante  processo  di
disintegrazione  meccanica  o  di  riduzione  chimica  di  particelle
fibrose, pezzetti o polvere dei prodotti di cui ai commi 1 e  2,  poi
trasformati, con o senza l'aggiunta di elementi leganti, in  fogli  o
altre forme, per i quali e' fatto divieto  di  utilizzo  dei  termini
«cuoio», «pelle» e «pelliccia». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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