Legge Ordinaria n. 9 del 14/01/2013 G.U. n.26 del 31 gennaio 2013
Senatori MONGIELLO ed altri: Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini (5565)
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Modalita' per l'indicazione di origine 
 
  1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva  vergini  prevista
dall'articolo 4 del decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 10 novembre 2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente
visibile e chiaramente  leggibile  nel  campo  visivo  anteriore  del
recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e
dagli altri segni grafici. 
  2. L'indicazione dell'origine di cui al comma  1  e'  stampata  sul
recipiente o sull'etichetta ad esso  apposta,  in  caratteri  la  cui
parte mediana e' pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da  assicurare
un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo. 
  3. In deroga al comma 2, i  caratteri  di  cui  al  medesimo  comma
possono  essere  stampati  in  dimensioni  uguali  a   quelli   della
denominazione di vendita dell'olio di  oliva  vergine,  nel  medesimo
campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica. 
  4. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un  altro  Stato
membro  dell'Unione  europea  o  in  un  Paese  terzo,  l'indicazione
dell'origine  di  cui  al  comma  1   e'   immediatamente   preceduta
dall'indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei commi 2
e 3 e con diversa e piu' evidente rilevanza cromatica  rispetto  allo
sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita. 
  5.  L'indicazione  di  cui  al  comma   4   lascia   impregiudicata
l'osservanza dell'articolo  4,  commi  3  e  4,  del  citato  decreto
ministeriale 10 novembre 2009. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note all'art. 1: 
              Si trascrive il  testo  dell'art.  4  del  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10
          novembre 2009, pubblicato nella G.U. n. 12 del  16  gennaio
          2010: 
                "Art. 4. Designazione dell'origine. 
                1. La  designazione  dell'origine  degli  «oli  extra
          vergini di oliva» e degli «oli  di  oliva  vergini»  figura
          attraverso l'indicazione sull'etichetta del nome geografico
          di uno Stato membro o della Comunita' o di un  Paese  terzo
          secondo  le  disposizioni  di  cui  al  paragrafo  1  e  al
          paragrafo 2, lettera a) dell'art. 4 del regolamento. 
                2. La designazione dell'origine, ai  sensi  dell'art.
          4, paragrafo 1 del regolamento, non puo' essere  utilizzata
          per «olio di oliva - composto da oli di oliva  raffinati  e
          da oli di oliva vergini» e per «olio di sansa di oliva». 
                3. La designazione dell'origine di cui al comma 1, in
          conformita'  dei  paragrafi  4  e   5   dell'art.   4   del
          regolamento, nel caso di miscele di oli di oliva (sia extra
          vergini che vergini) non estratti in un unico Stato  membro
          o  Paese  terzo,  figura  a  seconda  dei  casi  attraverso
          l'indicazione sull'etichetta di: 
                  a) miscela di oli di oliva comunitari; 
                  b) miscela di oli di oliva non comunitari; 
                  c)  miscela  di  oli  di  oliva  comunitari  e  non
          comunitari. 
              La stessa indicazione deve essere riportata anche sulla
          documentazione di accompagnamento. 
              4. Le diciture di cui alle lettere  a),  b)  e  c)  del
          comma 3, possono essere sostituite  con  altri  riferimenti
          che forniscono una informazione analoga, come, ad  esempio,
          Unione europea, una lista di  piu'  Stati  membri  o  Paesi
          terzi, un nome di una regione geografica piu' grande di  un
          Paese. In ogni caso deve trattarsi  della  rispettiva  zona
          geografica di riferimento ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4
          e 5 del regolamento. 
              5. La designazione dell'origine di cui al comma  3  non
          deve trarre in inganno il consumatore e deve  corrispondere
          alla reale zona geografica nella quale le olive sono  state
          raccolte e in cui e' situato il frantoio nel quale e' stato
          estratto l'olio, ai sensi dell'art.  4,  paragrafo  5,  del
          regolamento.". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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