Legge Ordinaria n. 97 del 06/08/2013 G.U. n.194 del 20 agosto 2013
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 (1327)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento  della
  direttiva 2004/38/CE relativa  al  diritto  di  circolazione  e  di
  soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Procedura
  di infrazione 2011/2053. 
 
  1. Al decreto legislativo 6 febbraio  2007,  n.  30,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole:  «dallo  Stato
del cittadino  dell'Unione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con
documentazione ufficiale»; 
    b) all'articolo 5, comma  5,  le  parole:  «,  secondo  la  legge
nazionale,» sono soppresse; 
    c) all'articolo 9: 
      1) al comma 3-bis, le parole: «, con particolare riguardo  alle
spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato,  di
proprieta' o detenuto in base a un  altro  diritto  soggettivo»  sono
soppresse; 
      2) al comma 5, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
      «c-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma  2,  lettera  b),
documentazione  ufficiale  attestante  l'esistenza  di  una   stabile
relazione con il cittadino dell'Unione»; 
    d) all'articolo 10, comma 3, dopo la lettera d)  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «d-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera  b),  di
documentazione  ufficiale  attestante  l'esistenza  di  una   stabile
relazione con il cittadino dell'Unione». 
  2. All'articolo 183-ter, comma 1, delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «lettera  a),»
sono soppresse. 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il  testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  6
          febbraio 2007, n. 30, come modificato dalla presente legge,
          cosi' recita: 
              "Art. 3 (Aventi diritto).  -  1.  Il  presente  decreto
          legislativo si applica a  qualsiasi  cittadino  dell'Unione
          che si rechi o soggiorni in uno  Stato  membro  diverso  da
          quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari
          ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), che accompagnino
          o raggiungano il cittadino medesimo. 
              2. Senza pregiudizio del diritto  personale  di  libera
          circolazione e  di  soggiorno  dell'interessato,  lo  Stato
          membro  ospitante,  conformemente  alla  sua   legislazione
          nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti
          persone: 
              a)  ogni  altro  familiare,  qualunque   sia   la   sua
          cittadinanza, non definito all'art. 2, comma 1, lettera b),
          se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con  il
          cittadino dell'Unione titolare del diritto di  soggiorno  a
          titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che
          il cittadino dell'Unione lo assista personalmente; 
              b) il partner con cui il  cittadino  dell'Unione  abbia
          una   relazione   stabile   debitamente    attestata    con
          documentazione ufficiale. 
              3.  Lo  Stato  membro  ospitante  effettua   un   esame
          approfondito  della  situazione  personale   e   giustifica
          l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.". 
              - Il testo degli articoli 9 e  10  del  citato  decreto
          legislativo n. 30 del 2007, come modificati dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              "Art. 9  (Formalita'  amministrative  per  i  cittadini
          dell'Unione  ed  i  loro  familiari).  -  1.  Al  cittadino
          dell'Unione che intende soggiornare  in  Italia,  ai  sensi
          dell'art. 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica
          la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed il nuovo regolamento
          anagrafico  della  popolazione  residente,  approvato   con
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.
          223. 
              2. Fermo quanto previsto dal comma 1,  l'iscrizione  e'
          comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso  ed  e'
          rilasciata  immediatamente  una   attestazione   contenente
          l'indicazione del nome  e  della  dimora  del  richiedente,
          nonche' la data della richiesta. 
              3. Oltre a quanto previsto  per  i  cittadini  italiani
          dalla  normativa  di  cui  al  comma  1,  per  l'iscrizione
          anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve
          produrre la documentazione attestante: 
              a)  l'attivita'  lavorativa,  subordinata  o  autonoma,
          esercitata se l'iscrizione e' richiesta ai sensi  dell'art.
          7, comma 1, lettera a); 
              b) la disponibilita' di risorse economiche  sufficienti
          per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di  cui
          all'art. 29, comma 3, lettera b),  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' la  titolarita'
          di una  assicurazione  sanitaria  ovvero  di  altro  titolo
          comunque denominato idoneo a coprire  tutti  i  rischi  nel
          territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi
          dell'art. 7, comma 1, lettera b); 
              c) l'iscrizione presso un istituto pubblico  o  privato
          riconosciuto dalla vigente normativa e  la  titolarita'  di
          un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo  comunque
          denominato idoneo a coprire  tutti  i  rischi,  nonche'  la
          disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se'  e
          per i propri familiari, secondo i criteri di  cui  all'art.
          29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo  n.
          286  del  1998,  se  l'iscrizione  e'  richiesta  ai  sensi
          dell'art. 7, comma 1, lettera c). 
              3-bis. Ai fini della  verifica  della  sussistenza  del
          requisito della  disponibilita'  delle  risorse  economiche
          sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere  b)  e
          c), deve, in  ogni  caso,  essere  valutata  la  situazione
          complessiva personale dell'interessato. 
              4.  Il  cittadino  dell'Unione   puo'   dimostrare   di
          disporre, per se' e per  i  propri  familiari,  di  risorse
          economiche  sufficienti  a  non  gravare  sul  sistema   di
          assistenza pubblica, anche attraverso la  dichiarazione  di
          cui  agli  articoli  46  e  47  del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre  a  quanto
          previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al
          comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea  che
          non  hanno  un  autonomo  diritto   di   soggiorno   devono
          presentare, in conformita' alle  disposizioni  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
              a) un documento di identita' o il passaporto  in  corso
          di validita' ; 
              b) un documento  rilasciato  dall'autorita'  competente
          del Paese di origine o provenienza che attesti la  qualita'
          di familiare e, qualora richiesto, di  familiare  a  carico
          ovvero di membro  del  nucleo  familiare  ovvero  familiare
          affetto  da  gravi  problemi  di  salute,  che   richiedono
          l'assistenza personale del cittadino dell'Unione,  titolare
          di un autonomo diritto di soggiorno; 
              c) l'attestato della richiesta d'iscrizione  anagrafica
          del familiare cittadino dell'Unione. 
              c-bis) nei casi di cui all'art. 3, comma 2, lettera b),
          documentazione  ufficiale  attestante  l'esistenza  di  una
          stabile relazione con il cittadino dell'Unione. 
              6. Salvo quanto  previsto  dal  presente  decreto,  per
          l'iscrizione anagrafica ed il rilascio  della  ricevuta  di
          iscrizione  e  del  relativo  documento  di  identita'   si
          applicano  le  medesime  disposizioni   previste   per   il
          cittadino italiano. 
              7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari
          del cittadino dell'Unione che non abbiano  la  cittadinanza
          di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi  dell'art.  6,
          comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998,  a
          cura   delle   amministrazioni   comunali   alla   Questura
          competente per territorio." 
              "Art. 10  (Carta  di  soggiorno  per  i  familiari  del
          cittadino comunitario non aventi  la  cittadinanza  di  uno
          Stato membro dell'Unione europea). -  1.  I  familiari  del
          cittadino dell'Unione non aventi  la  cittadinanza  di  uno
          Stato  membro,  di  cui  all'art.  2,  trascorsi  tre  mesi
          dall'ingresso nel  territorio  nazionale,  richiedono  alla
          questura competente per territorio di residenza  la  «Carta
          di soggiorno di familiare  di  un  cittadino  dell'Unione»,
          redatta su modello conforme a quello stabilito con  decreto
          del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
          Fino alla data di entrata in vigore del  predetto  decreto,
          e'  rilasciato  il  titolo  di  soggiorno  previsto   dalla
          normativa vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              2. Al momento della richiesta di rilascio  della  carta
          di soggiorno, al familiare  del  cittadino  dell'Unione  e'
          rilasciata una ricevuta secondo  il  modello  definito  con
          decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1. 
              3.  Per  il  rilascio  della  Carta  di  soggiorno,  e'
          richiesta la presentazione: 
              a) del passaporto o documento equivalente, in corso  di
          validita' ; 
              b) di un documento rilasciato dall'autorita' competente
          del Paese di origine o provenienza che attesti la  qualita'
          di familiare e, qualora richiesto, di  familiare  a  carico
          ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del  familiare
          affetto  da  gravi  problemi  di  salute,  che   richiedono
          l'assistenza personale del cittadino dell'Unione,  titolare
          di un autonomo diritto di soggiorno ; 
              c)   dell'attestato   della   richiesta    d'iscrizione
          anagrafica del familiare cittadino dell'Unione; 
              d)  della  fotografia  dell'interessato,   in   formato
          tessera, in quattro esemplari. 
              d-bis) nei casi di cui all'art. 3, comma 2, lettera b),
          di documentazione ufficiale attestante l'esistenza  di  una
          stabile relazione con il cittadino dell'Unione. 
              4. La carta di soggiorno di familiare di  un  cittadino
          dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data  del
          rilascio. 
              5. La carta di soggiorno mantiene la propria  validita'
          anche in  caso  di  assenze  temporanee  del  titolare  non
          superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze  di  durata
          superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di
          assenze  fino  a  dodici  mesi  consecutivi  per  rilevanti
          motivi, quali  la  gravidanza  e  la  maternita',  malattia
          grave, studi o  formazione  professionale  o  distacco  per
          motivi  di   lavoro   in   un   altro   Stato;   e'   onere
          dell'interessato   esibire   la   documentazione   atta   a
          dimostrare  i  fatti  che  consentono  la   perduranza   di
          validita'. 
              6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma
          1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e
          del materiale usato per il documento.". 
              - Il testo dell'art. 183-ter del decreto legislativo 28
          luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di  coordinamento
          e transitorie del codice di procedura  penale),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, S.O.,  come
          modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 183-ter (Esecuzione  della  misura  di  sicurezza
          dell'allontanamento  del  cittadino  di  uno  Stato  membro
          dell'Unione  europea  e  di  un  suo   familiare).   -   1.
          L'allontanamento  del  cittadino  di   uno   Stato   membro
          dell'Unione europea o di un  suo  familiare,  di  cui  agli
          articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, del  decreto
          legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30,  e'  disposto   in
          conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati  dall'art.
          20 del medesimo decreto legislativo". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)