Legge Ordinaria n. 147 del 10/10/2014 G.U. n.246 del 22 ottobre 2014
FEDRIGA e CAPARINI; MURER ed altri; DAMIANO ed altri; POLVERINI; FEDRIGA ed altri; DI SALVO ed altri; AIRAUDO ed altri: Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico (224-387-727-946-1014-1045-1336)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,
  n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
  135, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto  2013,
  n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,
  n. 124. 
 
  1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al
pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della
data di entrata  in  vigore  dell'articolo  24  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia  di  cui  all'articolo  22,
comma 1,  lettera  a),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  al
medesimo  articolo  22,  comma  1,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a)  all'alinea,  le  parole:  «ulteriori  55.000  soggetti»  sono
sostituite dalle seguenti: «ulteriori 35.000 soggetti»; 
    b) alla lettera a), le parole: «alla data del 4 dicembre 2011 gli
stessi  lavoratori  ancora  non  risultino   cessati   dall'attivita'
lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli  4  e  24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «siano percettori, entro i quindici giorni
successivi  alla  data  di   entrata   in   vigore   della   presente
disposizione,  del  trattamento  di   cassa   integrazione   guadagni
straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, e il cui rapporto  di  lavoro  cessi
entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilita'  ai  sensi
degli articoli 4  e  24  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
successive  modificazioni,  ovvero   siano   cessati   dall'attivita'
lavorativa entro il 31 dicembre 2014  e  collocati  in  mobilita'  ai
sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  e
successive modificazioni, i cui  nominativi  siano  stati  comunicati
entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali secondo le modalita' di  cui  al  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali 8  ottobre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013». 
  2. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
e successive modificazioni, gli importi indicati  al  quarto  periodo
sono ridotti di 198 milioni di euro per l'anno 2016, 380  milioni  di
euro per l'anno 2017, 495  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  240
milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020. 
  3. Per effetto di quanto disposto  al  comma  1,  lettera  a),  del
presente articolo, e'  operata  una  corrispondente  diminuzione  nel
contingente numerico indicato nella prima voce della tabella  di  cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 17 del 21 gennaio 2013. 
  4. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al
pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della
data di entrata  in  vigore  dell'articolo  24  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 11  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al medesimo articolo  11,  comma
2, le parole: «nel limite di 6.500 soggetti e nel limite  massimo  di
151 milioni di euro per l'anno 2014,  di  164  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di
euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e  di  12
milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel
limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni  di  euro
per l'anno 2014, di 83 milioni di euro per l'anno 2015, di 63 milioni
di euro per l'anno 2016, di 43 milioni di euro per l'anno 2017, di 24
milioni di euro per l'anno 2018 e di 6 milioni  di  euro  per  l'anno
2019». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235,  della  legge  24
dicembre 2012,  n.  228,  e  successive  modificazioni,  gli  importi
indicati al quarto periodo sono ridotti di 74  milioni  di  euro  per
l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 61 milioni  di  euro
per l'anno 2016, 42 milioni di euro per l'anno 2017,  23  milioni  di
euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per  la  revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
          delle  imprese  del  settore  bancario),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 22 (Salvaguardia dei  lavoratori  dall'incremento
          dei requisiti di accesso al sistema  pensionistico).  -  1.
          Ferme restando le disposizioni  di  salvaguardia  stabilite
          dai commi 14 e 15 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214  e  dai  commi  2-ter  e  2-quater
          dell'art. 6 del decreto-legge 29  dicembre  2011,  n.  216,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2012, n. 14, nonche' le disposizioni, i  presupposti  e  le
          condizioni di cui al decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze del 1° giugno  2012,  che  ha
          determinato in sessantacinquemila il  numero  dei  soggetti
          interessati dalla concessione del  beneficio  di  cui  alle
          predette  disposizioni,  le  disposizioni  in  materia   di
          requisiti di accesso e di regime delle  decorrenze  vigenti
          prima  della  data  di  entrata  in   vigore   del   citato
          decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel
          limite di ulteriori 35.000 soggetti, ancorche'  maturino  i
          requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al
          31 dicembre 2011: 
                a) ai lavoratori  per  i  quali  le  imprese  abbiano
          stipulato in sede governativa entro  il  31  dicembre  2011
          accordi   finalizzati   alla   gestione   delle   eccedenze
          occupazionali  con  utilizzo  di   ammortizzatori   sociali
          ancorche'  siano  percettori,  entro  i   quindici   giorni
          successivi alla data di entrata in  vigore  della  presente
          disposizione,  del  trattamento   di   cassa   integrazione
          guadagni straordinaria ai sensi dell'art. 1 della legge  23
          luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e  il  cui
          rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016  per  il
          collocamento in mobilita' ai sensi degli articoli  4  e  24
          della  legge  23  luglio  1991,  n.   223,   e   successive
          modificazioni,   ovvero   siano   cessati    dall'attivita'
          lavorativa  entro  il  31  dicembre  2014  e  collocati  in
          mobilita' ai sensi degli articoli 4 e  24  della  legge  23
          luglio 1991, n. 223,  e  successive  modificazioni,  i  cui
          nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014
          al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  secondo
          le modalita' di cui al decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali 8 ottobre  2012,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013,  i  quali  in
          ogni caso maturino i requisiti per il  pensionamento  entro
          il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui
          all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223
          ovvero,  ove  prevista,  della  mobilita'  lunga  ai  sensi
          dell'art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n.  223  del
          1991. Ai lavoratori di cui alla presente  lettera  continua
          ad applicarsi la disciplina in  materia  di  indennita'  di
          mobilita' in vigore alla data del  31  dicembre  2011,  con
          particolare riguardo al regime della durata; 
                b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto  a
          quanto indicato dall'art. 6 del citato decreto ministeriale
          del 1° giugno 2012 ai  lavoratori  che,  alla  data  del  4
          dicembre  2011,   non   erano   titolari   di   prestazione
          straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
          di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso  ai  predetti
          fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta  data
          e  ferma  restando  la  permanenza  nel   fondo   fino   al
          sessantaduesimo anno di eta'; 
                c) ai  lavoratori  di  cui  all'art.  24,  comma  14,
          lettera d) del decreto-legge n. 201 del  2011,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonche'  di
          cui all'art. 2, comma 1,  lettera  d)  del  citato  decreto
          ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente  alla
          data del 4 dicembre  2011,  siano  stati  autorizzati  alla
          prosecuzione   volontaria    della    contribuzione,    che
          perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili  a
          comportare la  decorrenza  del  trattamento  pensionistico,
          secondo la disciplina  vigente  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  nel
          periodo   compreso   fra   il   ventiquattresimo    e    il
          trentaseiesimo mese successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del medesimo decreto-legge; 
                d) ai lavoratori di cui all'art. 6, comma 2-ter,  del
          decreto-legge   n.   216   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in
          possesso dei requisiti anagrafici e  contributivi  che,  in
          base alla disciplina pensionistica vigente prima della data
          di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.  201  del
          2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del
          2011, avrebbero comportato la  decorrenza  del  trattamento
          medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e  il
          trentaseiesimo mese successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto sono definite le modalita'
          di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio,
          sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro,
          delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
          cui al comma 1 che intendono  avvalersi  dei  requisiti  di
          accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.  201
          del 2011. Qualora  dal  predetto  monitoraggio  risulti  il
          raggiungimento  del  limite  numerico  delle   domande   di
          pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente
          non prendera' in esame ulteriori domande  di  pensionamento
          finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici  previsti   dalla
          disposizione di cui al comma 1.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 31
          agosto 2013, n. 102 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          IMU, di altra  fiscalita'  immobiliare,  di  sostegno  alle
          politiche abitative e di finanza locale, nonche'  di  cassa
          integrazione  guadagni  e  di  trattamenti  pensionistici),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,
          n. 124, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11 (Modifica  all'art.  6  del  decreto-legge  29
          dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative).
          - 1. Al  comma  2-ter  dell'art.  6  del  decreto-legge  29
          dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "31 dicembre
          2011,"  sono  inserite  le  seguenti:  "in  ragione   della
          risoluzione unilaterale del  rapporto  di  lavoro  medesimo
          ovvero". Restano in ogni caso ferme le seguenti  condizioni
          per l'accesso al beneficio dell'anticipo del  pensionamento
          da parte dei soggetti interessati che: 
                a) abbiano conseguito successivamente  alla  data  di
          cessazione, la quale comunque non puo' essere anteriore  al
          1° gennaio 2009  e  successiva  al  31  dicembre  2011,  un
          reddito  annuo  lordo  complessivo  riferito  a   qualsiasi
          attivita',  non  riconducibile   a   rapporto   di   lavoro
          dipendente a tempo  indeterminato,  non  superiore  a  euro
          7.500; 
                b) risultino in possesso dei requisiti  anagrafici  e
          contributivi che, in  base  alla  disciplina  pensionistica
          vigente  prima  della  data  di  entrata  in   vigore   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          avrebbero  comportato   la   decorrenza   del   trattamento
          pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo  alla
          data di entrata in vigore del citato decreto-legge  n.  201
          del 2011. 
              2. Il beneficio di cui al comma 1 e'  riconosciuto  nel
          limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni
          di euro per l'anno 2014, di 83 milioni di euro  per  l'anno
          2015, di 63 milioni di euro per l'anno 2016, di 43  milioni
          di euro per l'anno 2017, di 24 milioni di euro  per  l'anno
          2018 e di 6 milioni di euro per l'anno 2019. Ai fini  della
          presentazione delle istanze da  parte  dei  lavoratori,  si
          applicano  le  procedure  relative   alla   tipologia   dei
          lavoratori  di  cui  al  comma  2-ter   dell'art.   6   del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,  come
          definite nel  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 171 del  24  luglio  2012,  e  successivamente
          integrate dal decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n.  123  del  28  maggio  2013,  con  particolare
          riguardo alla circostanza che la data di  cessazione  debba
          risultare  da  elementi  certi  e   oggettivi,   quali   le
          comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali  del
          lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati
          sulla base di disposizioni  normative  o  regolamentari,  e
          alle  procedure  di  presentazione   delle   istanze   alle
          competenti Direzioni  Territoriali  del  lavoro,  di  esame
          delle medesime e di  trasmissione  delle  stesse  all'INPS.
          L'INPS  provvede   al   monitoraggio   delle   domande   di
          pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui  al  comma  1
          che intendono avvalersi dei  requisiti  di  accesso  e  del
          regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
          in vigore  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, sulla  base  della  data  di  cessazione  del
          rapporto di lavoro, e altresi' provvede  a  pubblicare  nel
          proprio sito  internet,  in  forma  aggregata  al  fine  di
          rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei
          dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attivita' di
          monitoraggio,  avendo  cura  di  evidenziare   le   domande
          accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora
          dal  monitoraggio  risulti  il  raggiungimento  del  limite
          numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
          primo periodo del presente  comma,  l'INPS  non  prende  in
          esame ulteriori domande  di  pensionamento  finalizzate  ad
          usufruire dei benefici previsti dalla disposizione  di  cui
          al comma 1. 
              3. I risparmi di spesa  complessivamente  conseguiti  a
          seguito dell'adozione delle misure  di  armonizzazione  dei
          requisiti di accesso al sistema  pensionistico  di  cui  al
          comma 18 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214 confluiscono al Fondo di cui all'art. 1, comma
          235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,
          per  essere  destinati  al  finanziamento  di   misure   di
          salvaguardia per i lavoratori finalizzate  all'applicazione
          delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e  di
          regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
          in  vigore  del  citato  decreto-legge  n.  201  del  2011,
          ancorche' gli  stessi  abbiano  maturato  i  requisiti  per
          l'accesso al pensionamento successivamente al  31  dicembre
          2011. All'art. 1, comma 235, della legge 24 dicembre  2012,
          n. 228 sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) le parole "e del decreto ministeriale  di  cui  al
          comma 232 del  presente  articolo"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "del decreto ministeriale di cui al comma 232 del
          presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate  al
          comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge  29  dicembre
          2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          febbraio 2012, n. 14"; 
                b) le parole: "959 milioni di euro per l'anno 2014, a
          1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377  milioni  di
          euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di  euro  per  l'anno
          2017, a 1.480 milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  a  583
          milioni di euro per  l'anno  2019"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014,  a  1.929
          milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501  milioni  di  euro
          per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a
          1.527 milioni di euro per l'anno 2018,  a  595  milioni  di
          euro per l'anno 2019".». 
              - Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214: 
              «Art.  24  (Disposizioni  in  materia  di   trattamenti
          pensionistici). - 1. Le disposizioni del presente  articolo
          sono  dirette  a  garantire  il  rispetto,  degli   impegni
          internazionali e  con  l'Unione  europea,  dei  vincoli  di
          bilancio,   la   stabilita'   economico-finanziaria   e   a
          rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo  del  sistema
          pensionistico  in  termini   di   incidenza   della   spesa
          previdenziale sul prodotto interno  lordo,  in  conformita'
          dei seguenti principi e criteri: 
                a)  equita'  e   convergenza   intragenerazionale   e
          intergenerazionale,  con  abbattimento  dei   privilegi   e
          clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli; 
                b)   flessibilita'   nell'accesso   ai    trattamenti
          pensionistici anche attraverso incentivi alla  prosecuzione
          della vita lavorativa; 
                c)  adeguamento  dei  requisiti   di   accesso   alle
          variazioni  della  speranza   di   vita;   semplificazione,
          armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento
          delle diverse gestioni previdenziali. 
              2. A decorrere dal 1°  gennaio  2012,  con  riferimento
          alle anzianita' contributive maturate a decorrere  da  tale
          data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
          e' calcolata secondo il sistema contributivo. 
              3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
          requisiti di eta' e di  anzianita'  contributiva,  previsti
          dalla normativa vigente, prima della  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   ai   fini   del   diritto
          all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
          di vecchiaia o di  anzianita',  consegue  il  diritto  alla
          prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'
          chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
          diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con  riferimento
          ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo,  maturano
          i requisiti a partire dalla medesima data, le  pensioni  di
          vecchiaia, di vecchiaia anticipata  e  di  anzianita'  sono
          sostituite, dalle seguenti prestazioni: 
                a) "pensione di vecchiaia", conseguita esclusivamente
          sulla base dei requisiti di cui  ai  commi  6  e  7,  salvo
          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; 
                b) "pensione anticipata",  conseguita  esclusivamente
          sulla base dei requisiti di cui ai commi  10  e  11,  salvo
          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. 
              4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
          (di seguito AGO) e  delle  forme  esclusive  e  sostitutive
          della medesima, nonche'  della  gestione  separata  di  cui
          all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la
          pensione di vecchiaia si puo' conseguire  all'eta'  in  cui
          operano i requisiti minimi previsti dai  successivi  commi.
          Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e'  incentivato,
          fermi  restando  i  limiti  ordinamentali  dei   rispettivi
          settori di appartenenza, dall'operare dei  coefficienti  di
          trasformazione calcolati  fino  all'eta'  di  settant'anni,
          fatti salvi gli adeguamenti alla  speranza  di  vita,  come
          previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei
          confronti  dei  lavoratori  dipendenti,  l'efficacia  delle
          disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970,
          n.  300  e   successive   modificazioni   opera   fino   al
          conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'. 
              5. Con riferimento esclusivamente  ai  soggetti  che  a
          decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti  per  il
          pensionamento indicati ai commi da  6  a  11  del  presente
          articolo non trovano applicazione le  disposizioni  di  cui
          all'art. 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122 e successive modificazioni e  integrazioni,  e
          le disposizioni di cui all'art. 1, comma 21, primo  periodo
          del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
              6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
          di conseguire una convergenza verso un  requisito  uniforme
          per   il   conseguimento   del   diritto   al   trattamento
          pensionistico  di  vecchiaia  tra  uomini  e  donne  e  tra
          lavoratori dipendenti e lavoratori  autonomi,  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2012 i requisiti  anagrafici  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei  termini  di
          seguito indicati: 
                a) 62 anni  per  le  lavoratrici  dipendenti  la  cui
          pensione e' liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle  forme
          sostitutive della medesima. Tale  requisito  anagrafico  e'
          fissato a 63 anni e sei mesi a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
          decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma  la
          disciplina di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita ai sensi dell'art.  12  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122; 
                b) 63 anni e 6 mesi per le  lavoratrici  autonome  la
          cui  pensione  e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione
          generale obbligatoria, nonche' della gestione  separata  di
          cui all'art. 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335. Tale requisito anagrafico e' fissato a  64  anni  e  6
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi  a
          decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a  decorrere  dal
          1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina  di
          adeguamento   dei   requisiti   di   accesso   al   sistema
          pensionistico agli incrementi della  speranza  di  vita  ai
          sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122; 
                c) per i lavoratori dipendenti e per  le  lavoratrici
          dipendenti  di  cui   all'art.   22-ter,   comma   1,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
          e delle forme sostitutive ed esclusive  della  medesima  il
          requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
          anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1,  comma
          6, lettera b), della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; 
                d) per i  lavoratori  autonomi  la  cui  pensione  e'
          liquidata    a    carico    dell'assicurazione     generale
          obbligatoria,  nonche'  della  gestione  separata  di   cui
          all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
          requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
          anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1,  comma
          6, lettera b), della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, e' determinato in 66 anni. 
              7. Il diritto alla pensione  di  vecchiaia  di  cui  al
          comma  6  e'  conseguito  in  presenza   di   un'anzianita'
          contributiva minima  pari  a  20  anni,  a  condizione  che
          l'importo della pensione risulti essere non inferiore,  per
          i lavoratori con riferimento ai quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  a
          1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335.  Il  predetto
          importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo
          dell'assegno sociale di cui  all'art.  3,  comma  6,  della
          legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e'  annualmente  rivalutato
          sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
          interno  lordo  (PIL)  nominale,  appositamente   calcolata
          dall'Istituto  nazionale   di   statistica   (ISTAT),   con
          riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
          In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
          PIL  operate  dall'ISTAT,  i   tassi   di   variazione   da
          considerare sono quelli relativi  alla  serie  preesistente
          anche per l'anno in cui si verifica la revisione  e  quelli
          relativi alla nuova  serie  per  gli  anni  successivi.  Il
          predetto importo  soglia  non  puo'  in  ogni  caso  essere
          inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo  mensile
          dell'assegno sociale stabilito per  il  medesimo  anno.  Si
          prescinde dal predetto requisito di importo  minimo  se  in
          possesso di un'eta' anagrafica pari a  settant'anni,  ferma
          restando un'anzianita'  contributiva  minima  effettiva  di
          cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del
          decreto-legge 28 settembre 2001, n.  355,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  novembre  2001,  n.  417,
          all'art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,  le
          parole «, ivi comprese  quelle  relative  ai  requisiti  di
          accesso  alla  prestazione  di  cui  al  comma  19,»   sono
          soppresse. 
              8.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018  il  requisito
          anagrafico  per  il  conseguimento  dell'assegno   di   cui
          all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335  e
          delle prestazioni di cui all'art. 10 della legge 26  maggio
          1970, n. 381, e all'art. 19 della legge 30 marzo  1971,  n.
          118, e' incrementato di un anno. 
              9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
          liquidata a carico  dell'AGO  e  delle  forme  esclusive  e
          sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
          di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.
          335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione  di
          vecchiaia di cui al comma 6 del  presente  articolo  devono
          essere tali da  garantire  un'eta'  minima  di  accesso  al
          trattamento pensionistico non inferiore a  67  anni  per  i
          soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che  maturano
          il diritto alla prima decorrenza  utile  del  pensionamento
          dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti  dei
          predetti requisiti agli incrementi della speranza  di  vita
          ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta  eta'
          minima di accesso non fosse assicurata, sono  ulteriormente
          incrementati gli stessi requisiti, con  lo  stesso  decreto
          direttoriale di cui al citato art.  12,  comma  12-bis,  da
          emanare entro il 31 dicembre 2019, al  fine  di  garantire,
          per i soggetti, in possesso  dei  predetti  requisiti,  che
          maturano  il  diritto  alla  prima  decorrenza  utile   del
          pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al
          trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
          Resta ferma la disciplina di adeguamento dei  requisiti  di
          accesso al  sistema  pensionistico  agli  incrementi  della
          speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per   gli   adeguamenti
          successivi  a  quanto  previsto  dal  secondo  periodo  del
          presente comma. L'art. 5 della legge 12 novembre  2011,  n.
          183 e' abrogato. 
              10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e  con  riferimento
          ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico  dell'AGO
          e delle forme  sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,
          nonche' della gestione separata di cui  all'art.  2,  comma
          26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  che  maturano  i
          requisiti a partire  dalla  medesima  data  l'accesso  alla
          pensione  anticipata  ad  eta'   inferiori   ai   requisiti
          anagrafici di cui al comma 6 e'  consentito  esclusivamente
          se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e
          1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne,  con
          riferimento ai soggetti che maturano i requisiti  nell'anno
          2012. Tali requisiti  contributivi  sono  aumentati  di  un
          ulteriore mese per l'anno 2013 e di  un  ulteriore  mese  a
          decorrere  dall'anno  2014.  Sulla  quota  di   trattamento
          relativa    alle    anzianita'    contributive     maturate
          antecedentemente il  1°  gennaio  2012,  e'  applicata  una
          riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per  ogni
          anno di anticipo  nell'accesso  al  pensionamento  rispetto
          all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a  2
          punti percentuali  per  ogni  anno  ulteriore  di  anticipo
          rispetto  a  due  anni.  Nel  caso   in   cui   l'eta'   al
          pensionamento non sia intera la  riduzione  percentuale  e'
          proporzionale al numero di mesi. 
              11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per  i
          lavoratori con riferimento  ai  quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996  il
          diritto alla pensione anticipata,  previa  risoluzione  del
          rapporto di lavoro, puo' essere  conseguito,  altresi',  al
          compimento del requisito anagrafico di sessantatre' anni, a
          condizione che risultino versati e  accreditati  in  favore
          dell'assicurato  almeno   venti   anni   di   contribuzione
          effettiva e che l'ammontare mensile  della  prima  rata  di
          pensione risulti essere non inferiore ad un importo  soglia
          mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
          media  quinquennale  del  prodotto  interno   lordo   (PIL)
          nominale, appositamente calcolata  dall'Istituto  nazionale
          di  statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio
          precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
          volte  l'importo  mensile  dell'assegno  sociale   di   cui
          all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n.  335,
          e successive modificazioni e integrazioni. In occasione  di
          eventuali revisioni della serie  storica  del  PIL  operate
          dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli
          relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
          verifica la revisione e quelli relativi  alla  nuova  serie
          per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile
          non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a
          2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale  stabilito
          per il medesimo anno. 
              12.  A  tutti  i  requisiti  anagrafici  previsti   dal
          presente  decreto  per  l'accesso  attraverso  le   diverse
          modalita'  ivi  stabilite  al  pensionamento,  nonche'   al
          requisito  contributivo  di  cui  al  comma   10,   trovano
          applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita  di  cui
          all'art. 12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni;  al
          citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
          modifiche: 
                a) al comma 12-bis dopo  le  parole  "e  all'art.  3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e  successive
          modificazioni," aggiungere le  seguenti:  "e  il  requisito
          contributivo  ai  fini  del   conseguimento   del   diritto
          all'accesso al  pensionamento  indipendentemente  dall'eta'
          anagrafica"; 
                b) al comma 12-ter  alla  lettera  a)  le  parole  "i
          requisiti di  eta'"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i
          requisiti di eta' e di anzianita' contributiva"; 
                c)  al  comma  12-quater,  al   primo   periodo,   e'
          soppressa, alla fine, la parola "anagrafici". 
              13. Gli adeguamenti agli incrementi della  speranza  di
          vita successivi  a  quello  effettuato  con  decorrenza  1°
          gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza  biennale  secondo
          le modalita' previste dall'art.  12  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e
          integrazioni. A partire dalla medesima data  i  riferimenti
          al triennio, di cui al comma 12-ter dell'art. 12 del citato
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e
          successive modificazioni e integrazioni,  devono  riferirsi
          al biennio. 
              14. Le disposizioni in materia di requisiti di  accesso
          e di regime delle decorrenze vigenti prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
          dicembre 2011, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 9 della
          legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni  e
          integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai
          sensi del  comma  15  e  sulla  base  della  procedura  ivi
          disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per  l'accesso
          al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: 
                a) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai  sensi
          degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'art.  7,
          commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
                b) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  lunga  ai
          sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
          n. 223, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  per
          effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre
          2011; 
                c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre  2011,
          sono titolari di prestazione  straordinaria  a  carico  dei
          fondi di solidarieta' di settore di cui all'art.  2,  comma
          28, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  nonche'  ai
          lavoratori per  i  quali  sia  stato  previsto  da  accordi
          collettivi stipulati entro la medesima data il  diritto  di
          accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale  secondo
          caso gli interessati restano tuttavia a  carico  dei  fondi
          medesimi fino al compimento di  almeno  60  anni  di  eta',
          ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
          i requisiti per l'accesso al pensionamento  previsti  prima
          della data di entrata in vigore del presente decreto; 
                d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data  del
          4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla  prosecuzione
          volontaria della contribuzione; 
                e) ai lavoratori che alla data del  4  dicembre  2011
          hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di  cui
          all'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
          112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto  2008,
          n.  133;  ai  fini  della  presente   lettera,   l'istituto
          dell'esonero si considera  comunque  in  corso  qualora  il
          provvedimento di concessione sia stato emanato prima del  4
          dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'  art.  72  del
          citato decreto-legge n. 112  del  2008,  che  continuano  a
          trovare applicazione per i lavoratori di cui alla  presente
          lettera.  Sono  altresi'   disapplicate   le   disposizioni
          contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe  a
          quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; 
                e-bis) ai lavoratori che alla  data  del  31  ottobre
          2011 risultano essere in congedo per  assistere  figli  con
          disabilita' grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del testo
          unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,
          i quali maturino, entro ventiquattro  mesi  dalla  data  di
          inizio del predetto congedo, il requisito contributivo  per
          l'accesso  al  pensionamento  indipendentemente   dall'eta'
          anagrafica di cui all'art. 1, comma 6,  lettera  a),  della
          legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni; 
                e-ter) ai lavoratori che, nel corso  dell'anno  2011,
          risultano essere in congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5,
          del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  26  marzo
          2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito  di
          permessi ai sensi dell'art. 33,  comma  3,  della  legge  5
          febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i  quali
          perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili  a
          comportare la  decorrenza  del  trattamento  pensionistico,
          secondo la disciplina  vigente  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, entro il  trentaseiesimo  mese
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  medesimo
          decreto.  Il  trattamento  pensionistico  non  puo'   avere
          decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014. 
              15.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro  tre  mesi
          (241) dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto sono definite le modalita'
          di attuazione del comma 14, ivi compresa la  determinazione
          del limite massimo numerico  dei  soggetti  interessati  ai
          fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
          limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di  euro
          per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
          milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro  per
          l'anno 2016, 1.030 milioni di euro  per  l'anno  2017,  610
          milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di  euro  per
          l'anno 2019.  Gli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza
          obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla  base  della
          data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
          periodo di esonero di cui alla lettera  e)  del  comma  14,
          delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
          cui al comma 14 che intendono avvalersi  dei  requisiti  di
          accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
          predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite
          numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
          primo periodo del  presente  comma,  i  predetti  enti  non
          prenderanno in esame  ulteriori  domande  di  pensionamento
          finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici  previsti   dalla
          disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito  del  predetto
          limite numerico  sono  computati  anche  i  lavoratori  che
          intendono  avvalersi,  qualora  ne  ricorrano  i  necessari
          presupposti e requisiti, congiuntamente  del  beneficio  di
          cui al comma 14 del presente articolo e di quello  relativo
          al regime delle  decorrenze  disciplinato  dall'  art.  12,
          comma  5,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni, per il quale  risultano
          comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al
          predetto  art.  12,  comma  5,   afferente   al   beneficio
          concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
          ogni caso,  ai  soggetti  di  cui  al  presente  comma  che
          maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012  trovano  comunque
          applicazione  le  disposizioni  di  cui  al  comma  12  del
          presente articolo. 
              15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
          del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle  forme
          sostitutive della medesima: 
                a) i lavoratori che  abbiano  maturato  un'anzianita'
          contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012  i
          quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore  del
          presente  decreto,   i   requisiti   per   il   trattamento
          pensionistico entro il 31  dicembre  2012  ai  sensi  della
          tabella B allegata alla legge 23 agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
          della  pensione  anticipata  al   compimento   di   un'eta'
          anagrafica non inferiore a 64 anni; 
                b) le lavoratrici possono conseguire  il  trattamento
          di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole,  ai  sensi  del
          comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
          64  anni  qualora  maturino  entro  il  31  dicembre   2012
          un'anzianita'  contributiva  di  almeno  20  anni  e   alla
          medesima data conseguano un'eta' anagrafica  di  almeno  60
          anni. 
              16. Con il  decreto  direttoriale  previsto,  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 11 della legge 8 agosto  1995,  n.  335,
          come modificato dall'art.  1,  comma  15,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale
          del coefficiente di trasformazione di cui all'art. 1, comma
          6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria
          a quanto  previsto  all'art.  12,  comma  12-quinquies  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni  con  legge  30  luglio  2010,  n.   122,   e
          successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1°
          gennaio 2013 lo stesso coefficiente  di  trasformazione  e'
          esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70.
          Il predetto valore di 70 anni e' adeguato  agli  incrementi
          della speranza di vita nell'ambito  del  procedimento  gia'
          previsto  per  i  requisiti   del   sistema   pensionistico
          dall'art. 12 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e,
          conseguentemente,  ogniqualvolta  il  predetto  adeguamento
          triennale   comporta,    con    riferimento    al    valore
          originariamente  indicato  in  70  anni  per  l'anno  2012,
          l'incremento dello stesso tale da superare di  una  o  piu'
          unita'  il  predetto  valore  di  70,  il  coefficiente  di
          trasformazione di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge  8
          agosto  1995,  n.  335,  e'  esteso,  con   effetto   dalla
          decorrenza  di  tale  determinazione,  anche  per  le  eta'
          corrispondenti a tali valori  superiori  a  70  nell'ambito
          della medesima procedura di cui all'art. 1, comma 11, della
          citata  legge  n.  335  del  1995.  Resta  fermo   che   la
          rideterminazione    aggiornata    del    coefficiente    di
          trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
          eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'
          effettuata con la predetta procedura  di  cui  all'art.  1,
          comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.  Al  fine  di
          uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
          all'art. 1, comma 11 della citata legge 8 agosto  1995,  n.
          335   e   successive    modificazioni    e    integrazioni,
          all'adeguamento  dei  requisiti  di  cui  al  comma  12-ter
          dell'art. 12 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  gli
          aggiornamenti  dei  coefficienti   di   trasformazione   in
          rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
          sono effettuati con periodicita' biennale. 
              17.  Ai  fini   del   riconoscimento   della   pensione
          anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
          stessa ai sensi dei commi 10 e 11  del  presente  articolo,
          per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
          pesanti, a norma dell'art. 1 della legge 4  novembre  2010,
          n. 183, all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile  2011,
          n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                al comma 5, le  parole  "2008-2012"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del  medesimo
          comma  5  le  parole  "per  gli  anni  2011  e  2012"  sono
          sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011"; 
                al comma 4, la  parola  "2013"  e'  sostituita  dalla
          seguente: "2012"  e  le  parole:  "con  un'eta'  anagrafica
          ridotta di tre anni ed  una  somma  di  eta'  anagrafica  e
          anzianita' contributiva ridotta di tre unita'  rispetto  ai
          requisiti previsti dalla Tabella B" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B"; 
                al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi
          4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal
          1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5"; 
                dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: 
              "6-bis. Per i lavoratori che prestano le  attivita'  di
          cui al comma 1, lettera b), numero 1),  per  un  numero  di
          giorni lavorativi annui inferiori a 78  e  che  maturano  i
          requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012,  il
          requisito anagrafico e il valore somma di cui alla  Tabella
          B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: 
                a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di
          due unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; 
                b) sono incrementati rispettivamente di un anno e  di
          una unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          lavorative per un numero di giorni lavorativi  all'anno  da
          72 a 77."; 
                al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite  dalle
          seguenti: "commi 6 e 6-bis". 
              17-bis. Per i lavoratori di cui  al  comma  17  non  si
          applicano le disposizioni di cui al comma  5  del  presente
          articolo  e  continuano  a  trovare  applicazione,  per   i
          soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento  dal
          1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo  n.
          67 del 2011, come modificato  dal  comma  17  del  presente
          articolo, le disposizioni di cui all'art. 12, comma  2  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e
          successive modificazioni e integrazioni. 
              18. Allo scopo di assicurare un processo di  incremento
          dei requisiti minimi di accesso al pensionamento  anche  ai
          regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
          siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,    requisiti    diversi    da    quelli    vigenti
          nell'assicurazione  generale  obbligatoria,  ivi   compresi
          quelli relativi ai lavoratori di cui all'art. 78, comma 23,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui
          al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui  alla
          legge 27 dicembre 1941,  n.  1570,  nonche'  ai  rispettivi
          dirigenti, con regolamento da emanare entro il  31  ottobre
          2012, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e successive modificazioni, su  proposta  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti
          di accesso al sistema pensionistico,  tenendo  conto  delle
          obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita'
          nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo  restando  quanto
          indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di  cui
          al presente  articolo  si  applicano  anche  ai  lavoratori
          iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi
          dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
              19. All'art. 1, comma  1,  del  decreto  legislativo  2
          febbraio  2006,  n.  42,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole  ",
          di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse. 
              20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni  di
          cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito con modificazioni con legge 6  agosto  2008,  n.
          133,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   con
          riferimento ai soggetti che maturano  i  requisiti  per  il
          pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene  conto
          della  rideterminazione  dei  requisiti   di   accesso   al
          pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al
          fine di agevolare il processo di  riduzione  degli  assetti
          organizzativi  delle  pubbliche  amministrazioni,  restano,
          inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
          raggiungimento del limite  di  eta'  gia'  adottati,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  nei
          confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1°
          gennaio 2012. 
              21. A decorrere dal  1°  gennaio  2012  e  fino  al  31
          dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta'  a
          carico degli  iscritti  e  dei  pensionati  delle  gestioni
          previdenziali  confluite  nel  Fondo  pensioni   lavoratori
          dipendenti e del Fondo di previdenza per  il  personale  di
          volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
          di determinare in modo equo il  concorso  dei  medesimi  al
          riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare  della  misura
          del  contributo  e'  definita  dalla  Tabella  A   di   cui
          all'Allegato  n.  1  del  presente  decreto-legge   ed   e'
          determinata  in   rapporto   al   periodo   di   iscrizione
          antecedente  l'armonizzazione  conseguente  alla  legge   8
          agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata  in
          base  ai  parametri  piu'  favorevoli  rispetto  al  regime
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono   escluse
          dall'assoggettamento al contributo le pensioni  di  importo
          pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo  INPS,  le
          pensioni e gli assegni di  invalidita'  e  le  pensioni  di
          inabilita'.  Per  le  pensioni  a  carico  del   Fondo   di
          previdenza per il personale di volo dipendente  da  aziende
          di navigazione aerea  l'imponibile  di  riferimento  e'  al
          lordo della quota di pensione capitalizzata al momento  del
          pensionamento. A  seguito  dell'applicazione  del  predetto
          contributo sui trattamenti  pensionistici,  il  trattamento
          pensionistico  medesimo,  al  netto   del   contributo   di
          solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
          a 5 volte il trattamento minimo. 
              22.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          delle gestioni pensionistiche dei  lavoratori  artigiani  e
          commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
          incrementate di 1,3  punti  percentuali  dall'anno  2012  e
          successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino  a
          raggiungere il livello del 24 per cento. 
              23.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          dei  lavoratori  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni
          iscritti alla relativa  gestione  autonoma  dell'INPS  sono
          rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui  all'Allegato
          n. 1 del presente decreto. 
              24.  In  considerazione  dell'esigenza  di   assicurare
          l'equilibrio  finanziario  delle  rispettive  gestioni   in
          conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
          30 giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
          febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di  cui
          ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  della  loro
          autonomia gestionale, entro e non  oltre  il  30  settembre
          2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio  tra  entrate
          contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
          bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di  cinquanta
          anni.   Le   delibere   in    materia    sono    sottoposte
          all'approvazione  dei  Ministeri   vigilanti   secondo   le
          disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si  esprimono
          in modo definitivo entro trenta giorni dalla  ricezione  di
          tali delibere. Decorso il termine  del  30  settembre  2012
          senza l'adozione dei  previsti  provvedimenti,  ovvero  nel
          caso  di  parere  negativo  dei  Ministeri  vigilanti,   si
          applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: 
                a) le disposizioni di cui al  comma  2  del  presente
          articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti  alle
          relative gestioni; 
                b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
          2013, a carico  dei  pensionati  nella  misura  dell'1  per
          cento. 
              25.  In  considerazione  della  contingente  situazione
          finanziaria, la rivalutazione  automatica  dei  trattamenti
          pensionistici, secondo il  meccanismo  stabilito  dall'art.
          34, comma 1, della legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  e'
          riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013,  esclusivamente  ai
          trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre
          volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100  per
          cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte  il
          trattamento  minimo  INPS  e  inferiore   a   tale   limite
          incrementato  della  quota  di   rivalutazione   automatica
          spettante  ai  sensi  del  presente  comma,  l'aumento   di
          rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del
          predetto limite maggiorato. Il comma  3  dell'art.  18  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e'
          abrogato. 
              26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai  professionisti
          iscritti alla gestione separata di cui  all'art.  2,  comma
          26, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  non  titolari  di
          pensione  e  non  iscritti  ad  altre  forme  previdenziali
          obbligatorie sono estese le tutele di cui all'art. 1, comma
          788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              27. Presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e' istituito  un  Fondo  per  il  finanziamento  di
          interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
          e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.  Il
          Fondo e' finanziato per l'anno  2012  con  200  milioni  di
          euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
          2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015.  Con
          decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  istitutive  del
          predetto Fondo. 
              27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013. 
              28. Il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          costituisce,  senza  oneri  aggiuntivi   per   la   finanza
          pubblica,  una  Commissione  composta  da  esperti   e   da
          rappresentanti di enti gestori di  previdenza  obbligatoria
          nonche' di Autorita'  di  vigilanza  operanti  nel  settore
          previdenziale, al fine di valutare, entro  il  31  dicembre
          2012, nel rispetto degli equilibri programmati  di  finanza
          pubblica e delle  compatibilita'  finanziarie  del  sistema
          pensionistico  nel  medio/lungo   periodo,   possibili   ed
          ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al  trattamento
          pensionistico determinato secondo  il  metodo  contributivo
          rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
          devono essere funzionali  a  scelte  di  vita  individuali,
          anche correlate alle  dinamiche  del  mercato  del  lavoro,
          fermo restando il rispetto del  principio  dell'adeguatezza
          della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
          rispetto  degli  equilibri  e   compatibilita'   succitati,
          saranno analizzate, entro il 31  dicembre  2012,  eventuali
          forme    di    decontribuzione    parziale    dell'aliquota
          contributiva  obbligatoria   verso   schemi   previdenziali
          integrativi  in  particolare   a   favore   delle   giovani
          generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
          obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza  operanti  nel
          settore della previdenza. 
              29. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
          elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di  forme
          di previdenza  obbligatoria,  un  programma  coordinato  di
          iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
          cio'  concorrono  la  comunicazione  da  parte  degli  enti
          gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa  la  posizione
          previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'   di
          comunicazione e  promozione  istruite  da  altre  Autorita'
          operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
          essere tesi a diffondere la consapevolezza, in  particolare
          tra    le    giovani    generazioni,    della    necessita'
          dell'accantonamento di risorse  a  fini  previdenziali,  in
          funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38  della
          Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso  le
          risorse  umane  e  strumentali  previste   a   legislazione
          vigente. 
              30. Il Governo promuove, entro  il  31  dicembre  2011,
          l'istituzione di  un  tavolo  di  confronto  con  le  parti
          sociali  al   fine   di   riordinare   il   sistema   degli
          ammortizzatori sociali e  degli  istituti  di  sostegno  al
          reddito e della formazione continua. 
              31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
          all'art. 17, comma 1, lettere a)  e  c),  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          erogate in denaro e in natura, di importo  complessivamente
          eccedente euro  1.000.000  non  si  applica  il  regime  di
          tassazione separata di cui all'art. 19 del  medesimo  TUIR.
          Tale  importo  concorre   alla   formazione   del   reddito
          complessivo.  Le  disposizioni  del   presente   comma   si
          applicano in ogni caso a tutti i compensi  e  indennita'  a
          qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
          di capitali. In deroga all'art. 3  della  legge  27  luglio
          2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente  comma  si
          applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il
          cui diritto alla percezione e' sorto  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011. 
              31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'art.  18
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo  le
          parole: "eccedente 150.000 euro" sono inserite le seguenti:
          "e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro".». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 4  e  24  della
          legge 23 luglio 1981 n. 223,  e  successive  modificazioni,
          (Norme  in  materia  di  cassa   integrazione,   mobilita',
          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
          della Comunita' europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre
          disposizioni in materia di mercato del lavoro): 
              «Art. 1 (Norme in materia di  intervento  straordinario
          di integrazione salariale). - 1. La disciplina  in  materia
          di intervento straordinario di integrazione salariale trova
          applicazione  limitatamente  alle   imprese   che   abbiano
          occupato  mediamente  piu'  di  quindici   lavoratori   nel
          semestre  precedente  la  data   di   presentazione   della
          richiesta  di  cui  al  comma  2.  Nel  caso  di  richieste
          presentate  prima  che  siano  trascorsi   sei   mesi   dal
          trasferimento di azienda, tale requisito  deve  sussistere,
          per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente
          dalla   data   del   predetto   trasferimento.   Ai    fini
          dell'applicazione  del  presente  comma  vengono  computati
          anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto
          di formazione e lavoro. 
              2.  La  richiesta  di   intervento   straordinario   di
          integrazione salariale  deve  contenere  il  programma  che
          l'impresa  intende  attuare  con  riferimento  anche   alle
          eventuali misure previste per fronteggiare  le  conseguenze
          sul piano sociale. Il programma deve  essere  formulato  in
          conformita' ad un modello stabilito,  sentito  il  Comitato
          interministeriale  per  il  coordinamento  della   politica
          industriale (CIPI), con decreto del Ministro del  lavoro  e
          della   previdenza   sociale.   L'impresa,    sentite    le
          rappresentanze  sindacali  aziendali  o,  in  mancanza   di
          queste,  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria   dei
          lavoratori piu' rappresentative operanti  nella  provincia,
          puo' chiedere una modifica del programma nel corso del  suo
          svolgimento. 
              3.  La  durata  dei  programmi   di   ristrutturazione,
          riorganizzazione o conversione aziendale  non  puo'  essere
          superiore a due  anni.  Il  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale ha facolta' di concedere  due  proroghe,
          ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per  quelli
          tra i predetti programmi  che  presentino  una  particolare
          complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche  dei
          processi produttivi dell'azienda, ovvero in  ragione  della
          rilevanza  delle  conseguenze   occupazionali   che   detti
          programmi  comportano  con  riferimento   alle   dimensioni
          dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio. 
              4. Il contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma
          1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  20  maggio  1988,  n.  160,  e'
          dovuto in misura doppia  a  decorrere  dal  1°  giorno  del
          venticinquesimo mese successivo a quello in cui e'  fissata
          dal  decreto  ministeriale  di  concessione  la   data   di
          decorrenza del trattamento di integrazione salariale. 
              5. La durata del programma per crisi aziendale non puo'
          essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la
          medesima causale non puo' essere  disposta  prima  che  sia
          decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla
          precedente concessione. 
              6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, sentito il  comitato  tecnico  di
          cui all'art. 19, della legge 28 febbraio  1986,  n.  41,  i
          criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale  ,
          nonche' di quelli previsti  dall'art.  11,  comma  2  ,  in
          relazione   alle   situazioni   occupazionali   nell'ambito
          territoriale e alla situazione produttiva dei settori,  cui
          attenersi per la selezione dei casi di intervento,  nonche'
          i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10. 
              7.  I  criteri  di  individuazione  dei  lavoratori  da
          sospendere nonche' le modalita'  della  rotazione  prevista
          nel comma 8 devono formare oggetto  delle  comunicazioni  e
          dell'esame congiunto previsti dall'art. 5  della  legge  20
          maggio 1975, n. 164. 
              8.  Se  l'impresa  ritiene,  per  ragioni   di   ordine
          tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei  normali
          livelli  di  efficienza,  di  non  adottare  meccanismi  di
          rotazione  tra  i  lavoratori  che  espletano  le  medesime
          mansioni e sono occupati nell'unita' produttiva interessata
          dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di
          cui  al  comma  2.  Qualora  il  CIPI  abbia  approvato  il
          programma, ma ritenga non  giustificati  i  motivi  addotti
          dall'azienda per la mancata adozione  della  rotazione,  il
          Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  promuove
          l'accordo fra  le  parti  sulla  materia  e,  qualora  tale
          accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi  dalla  data
          del decreto di concessione del trattamento straordinario di
          integrazione  salariale,  stabilisce  con  proprio  decreto
          l'adozione di meccanismi di  rotazione,  sulla  base  delle
          specifiche proposte formulate dalle parti.  L'azienda,  ove
          non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, e' tenuta,
          per ogni lavoratore sospeso, a  corrispondere  con  effetto
          immediato, nella misura doppia, il  contributo  addizionale
          di cui all'art. 8, comma 1,  del  citato  decreto-legge  21
          marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo  contributo,  con
          effetto  dal  primo   giorno   del   venticinquesimo   mese
          successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa
          integrazione,  e'  maggiorato  di   una   somma   pari   al
          centocinquanta per cento del suo ammontare. 
              9.  Per  ciascuna  unita'  produttiva   i   trattamenti
          straordinari di integrazione salariale  non  possono  avere
          una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco
          di un quinquennio, indipendentemente  dalle  cause  per  le
          quali sono stati concessi,  ivi  compresa  quella  prevista
          dall'art. 1 del decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi  di
          trattamento   ordinario   concessi   per   contrazioni    o
          sospensioni  dell'attivita'   produttiva   determinate   da
          situazioni temporanee di mercato. Il predetto  limite  puo'
          essere superato, secondo condizioni e modalita' determinate
          dal CIPI  ai  sensi  del  comma  6,  per  i  casi  previsti
          dall'art.  3  della  presente  legge,   dall'art.   1   del
          decreto-legge 30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1984,  n.  863,
          dall'art. 7 del decreto-legge 30  dicembre  1987,  n.  536,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio
          1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui  al  comma
          3. 
              10. Per le  imprese  che  presentino  un  programma  di
          ristrutturazione, riorganizzazione o conversione  aziendale
          a seguito di una avvenuta significativa trasformazione  del
          loro assetto proprietario, che abbia determinato  rilevanti
          apporti di capitali ed investimenti  produttivi,  non  sono
          considerati, ai  fini  dell'applicazione  del  comma  9,  i
          periodi antecedenti la data della trasformazione medesima. 
              11.  L'impresa   non   puo'   richiedere   l'intervento
          straordinario  di  integrazione  salariale  per  le  unita'
          produttive per le quali abbia  richiesto,  con  riferimento
          agli stessi periodi, l'intervento ordinario.». 
              «Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di  mobilita').
          -  1.  L'impresa  che  sia  stata  ammessa  al  trattamento
          straordinario di integrazione salariale, qualora nel  corso
          di attuazione del programma di cui all'art.  1  ritenga  di
          non essere in grado di garantire il  reimpiego  a  tutti  i
          lavoratori sospesi  e  di  non  poter  ricorrere  a  misure
          alternative,  ha  facolta'  di  avviare  la  procedura   di
          licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo. 
              2. Le imprese che intendano esercitare la  facolta'  di
          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
          per  iscritto  alle  rappresentanze   sindacali   aziendali
          costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970,
          n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di  categoria.
          In mancanza delle predette rappresentanze la  comunicazione
          deve  essere  effettuata  alle  associazioni  di  categoria
          aderenti alle confederazioni  maggiormente  rappresentative
          sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni  di
          categoria   puo'   essere   effettuata   per   il   tramite
          dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
          aderisce o conferisce mandato. 
              3. La comunicazione di cui al comma  2  deve  contenere
          indicazione: dei motivi che determinano  la  situazione  di
          eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o  produttivi,
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a porre rimedio alla predetta  situazione  ed  evitare,  in
          tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del  numero,
          della collocazione aziendale e  dei  profili  professionali
          del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
          impiegato;  dei  tempi  di  attuazione  del  programma   di
          riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
          per fronteggiare le conseguenze  sul  piano  sociale  della
          attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo  di
          tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da  quelle  gia'
          previste dalla legislazione vigente e dalla  contrattazione
          collettiva. Alla  comunicazione  va  allegata  copia  della
          ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
          sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una  somma  pari
          al trattamento massimo mensile  di  integrazione  salariale
          moltiplicato  per  il  numero   dei   lavoratori   ritenuti
          eccedenti. 
              4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e  della
          ricevuta del versamento di cui al  comma  3  devono  essere
          contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del  lavoro
          e della massima occupazione. 
              5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento  della
          comunicazione  di  cui  al  comma  2,  a  richiesta   delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle   rispettive
          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo scopo di esaminare le cause che  hanno  contribuito  a
          determinare l'eccedenza del personale e le possibilita'  di
          utilizzazione diversa di  tale  personale,  o  di  una  sua
          parte, nell'ambito della  stessa  impresa,  anche  mediante
          contratti di solidarieta' e forme  flessibili  di  gestione
          del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile  evitare  la
          riduzione di personale, e'  esaminata  la  possibilita'  di
          ricorrere a misure sociali di  accompagnamento  intese,  in
          particolare,  a  facilitare  la   riqualificazione   e   la
          riconversione dei lavoratori licenziati.  I  rappresentanti
          sindacali dei lavoratori possono farsi  assistere,  ove  lo
          ritengano opportuno, da esperti. 
              6. La procedura di cui al comma 5 deve essere  esaurita
          entro quarantacinque  giorni  dalla  data  del  ricevimento
          della   comunicazione   dell'impresa.   Quest'ultima    da'
          all'Ufficio  provinciale  del  lavoro   e   della   massima
          occupazione  comunicazione  scritta  sul  risultato   della
          consultazione  e  sui  motivi  del  suo   eventuale   esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 
              7.  Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il
          direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di   un
          ulteriore esame delle materie di  cui  al  comma  5,  anche
          formulando proposte per la  realizzazione  di  un  accordo.
          Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni  dal
          ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro  e
          della massima occupazione della comunicazione  dell'impresa
          prevista al comma 6. 
              8. Qualora il numero dei lavoratori  interessati  dalle
          procedure  di  licenziamento  collettivo  sia  inferiore  a
          dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7  sono  ridotti  alla
          meta'. 
              9. Raggiunto l'accordo  sindacale  ovvero  esaurita  la
          procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa  ha  facolta'
          di  licenziare  gli  impiegati,  gli  operai  e  i   quadri
          eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di  essi  il
          recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
          giorni  dalla  comunicazione  dei  recessi,  l'elenco   dei
          lavoratori  licenziati,  con  l'indicazione   per   ciascun
          soggetto del nominativo,  del  luogo  di  residenza,  della
          qualifica, del livello  di  inquadramento,  dell'eta',  del
          carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione  delle
          modalita' con le quali sono stati applicati  i  criteri  di
          scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve  essere  comunicato
          per iscritto  all'Ufficio  regionale  del  lavoro  e  della
          massima occupazione competente, alla Commissione  regionale
          per l'impiego e alle associazioni di categoria  di  cui  al
          comma 2. 
              10. Nel caso in cui l'impresa rinunci  a  licenziare  i
          lavoratori o ne  collochi  un  numero  inferiore  a  quello
          risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
          procede  al  recupero  delle  somme  pagate  in   eccedenza
          rispetto a quella dovuta ai sensi  dell'art.  5,  comma  4,
          mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS,  da
          effettuarsi con il primo versamento utile  successivo  alla
          data  di   determinazione   del   numero   dei   lavoratori
          licenziati. 
              11. Gli accordi sindacali  stipulati  nel  corso  delle
          procedure di cui al presente  articolo,  che  prevedano  il
          riassorbimento totale o parziale  dei  lavoratori  ritenuti
          eccedenti, possono stabilire, anche in  deroga  al  secondo
          comma  dell'art.  2103   del   codice   civile,   la   loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. 
              12. Le comunicazioni di cui al comma 9  sono  prive  di
          efficacia ove siano  state  effettuate  senza  l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui  al
          comma 2 del presente articolo  possono  essere  sanati,  ad
          ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo  sindacale
          concluso  nel  corso  della  procedura   di   licenziamento
          collettivo. 
              13.  I  lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa
          integrazione, al  termine  del  periodo  di  godimento  del
          trattamento  di  integrazione   salariale,   rientrano   in
          azienda. 
              14. Il presente articolo  non  trova  applicazione  nel
          caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle  imprese
          edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
          i lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato. 
              15.  Nei  casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi   unita'
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero  in  piu'  regioni,  la  competenza   a   promuovere
          l'accordo di cui  al  comma  7  spetta  rispettivamente  al
          direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione  ovvero  al  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate   le
          comunicazioni previste dal comma 4. 
              15-bis Gli obblighi di  informazione,  consultazione  e
          comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
          fatto  che  le  decisioni   relative   all'apertura   delle
          procedure di cui al presente  articolo  siano  assunte  dal
          datore di lavoro o  da  un'impresa  che  lo  controlli.  Il
          datore di lavoro che viola tali obblighi non puo'  eccepire
          a  propria  difesa  la  mancata  trasmissione,   da   parte
          dell'impresa che lo controlla, delle informazioni  relative
          alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
          procedure. 
              16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della  legge  12
          agosto 1977, n. 675, le disposizioni del  decreto-legge  30
          marzo 1978, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-bis,
          nonche'  il  decreto-legge  13  dicembre  1978,   n.   795,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
          n. 36.». 
              «Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale).
          - 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a  12  e
          15-bis, e all'art. 5, commi da 1 a  5,  si  applicano  alle
          imprese che occupino piu' di quindici dipendenti e che,  in
          conseguenza di una riduzione o trasformazione di  attivita'
          o   di   lavoro,   intendano   effettuare   almeno   cinque
          licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in  ciascuna
          unita' produttiva, o in piu' unita' produttive  nell'ambito
          del territorio di una stessa provincia.  Tali  disposizioni
          si applicano per tutti i licenziamenti  che,  nello  stesso
          arco  di  tempo  e  nello  stesso  ambito,  siano  comunque
          riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. 
              1-bis. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi  2,  3,
          con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8,  9,  11,
          12, 14, 15 e 15-bis, e all'art. 5,  commi  1,  2  e  3,  si
          applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle
          medesime  condizioni  di  cui  al  comma  1.  I  lavoratori
          licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'art.  6,
          comma 1, senza diritto all'indennita' di cui all'art. 7. Ai
          lavoratori licenziati ai sensi del presente  comma  non  si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e
          4, e 25, comma 9. 
              1-ter. La disposizione di  cui  all'art.  5,  comma  3,
          ultimo periodo, non  si  applica  al  recesso  intimato  da
          datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza  fini
          di  lucro,  attivita'  di   natura   politica,   sindacale,
          culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. 
              1-quater. Nei casi previsti dall'art. 5,  comma  3,  al
          recesso intimato da datori di lavoro non  imprenditori  che
          svolgono,  senza  fini  di  lucro,  attivita'   di   natura
          politica, sindacale, culturale,  di  istruzione  ovvero  di
          religione o di culto, si applicano le disposizioni  di  cui
          alla  legge  15  luglio  1966,   n.   604,   e   successive
          modificazioni. 
              2. Le disposizioni richiamate nei commi 1  e  1-bis  si
          applicano anche quando le imprese o  i  privati  datori  di
          lavoro  non  imprenditori,  di  cui  ai   medesimi   commi,
          intendano cessare l'attivita'. 
              3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
          e 10, e all'art. 5, commi 4  e  5,  si  applica  solo  alle
          imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
          dall'art. 5, comma  4,  e'  dovuto  dalle  imprese  di  cui
          all'art.  16,  comma  1  nella  misura  di  nove  volte  il
          trattamento iniziale di mobilita' spettante  al  lavoratore
          ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale. 
              4. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano nei casi di scadenza dei  rapporti  di  lavoro  a
          termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei  casi
          di attivita' stagionali o saltuarie. 
              5.  La  materia  dei   licenziamenti   collettivi   per
          riduzione di personale di cui al primo comma  dell'art.  11
          della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
          dall'art.  6  della  legge  11  maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo. 
              6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
          intimati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.». 
              - Il testo del decreto del Ministro del Lavoro e  delle
          Politiche  Sociali   dell'8   ottobre   2012,   (Attuazione
          dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, relativo  alla  salvaguardia  dei  lavoratori
          dall'incremento  dei  requisiti  di  accesso   al   sistema
          pensionistico), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  21
          gennaio 2013, n. 17. 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
          228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di  stabilita'  2013),
          modificato  dalla  presente  legge,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O. 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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