Legge Ordinaria n. 107 del 13/07/2015 G.U. n.162 del 15 luglio 2015
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (2994-B)
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella  societa'
della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le  competenze
delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili
di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e
territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione
scolastica,  in  coerenza  con  il  profilo  educativo,  culturale  e
professionale dei diversi gradi di  istruzione,  per  realizzare  una
scuola   aperta,   quale   laboratorio   permanente    di    ricerca,
sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di
educazione alla cittadinanza attiva, per garantire  il  diritto  allo
studio, le pari opportunita' di successo formativo  e  di  istruzione
permanente dei cittadini, la  presente  legge  da'  piena  attuazione
all'autonomia delle istituzioni scolastiche di  cui  all'articolo  21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive  modificazioni,  anche
in relazione alla dotazione finanziaria. 
  2. Per i fini  di  cui  al  comma  1,  le  istituzioni  scolastiche
garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali
e la loro organizzazione e'  orientata  alla  massima  flessibilita',
diversificazione, efficienza ed efficacia  del  servizio  scolastico,
nonche' all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e  delle
strutture,   all'introduzione   di   tecnologie   innovative   e   al
coordinamento  con  il  contesto  territoriale.   In   tale   ambito,
l'istituzione  scolastica  effettua   la   programmazione   triennale
dell'offerta formativa  per  il  potenziamento  dei  saperi  e  delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura  della
comunita' scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento  delle
istituzioni e delle realta' locali. 
  3.  La  piena  realizzazione  del  curricolo  della  scuola  e   il
raggiungimento degli obiettivi  di  cui  ai  commi  da  5  a  26,  la
valorizzazione delle potenzialita' e  degli  stili  di  apprendimento
nonche' della comunita' professionale scolastica con lo sviluppo  del
metodo cooperativo, nel rispetto della liberta' di  insegnamento,  la
collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il
territorio  sono  perseguiti  mediante  le  forme  di   flessibilita'
dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.  275,
e in particolare attraverso: 
    a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di  ciascuna
disciplina, ivi compresi attivita' e insegnamenti interdisciplinari; 
    b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli  e
i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di
cui al comma 5, tenuto conto delle  scelte  degli  studenti  e  delle
famiglie; 
    c) la programmazione plurisettimanale  e  flessibile  dell'orario
complessivo  del  curricolo  e  di  quello  destinato  alle   singole
discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe. 
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1  a  3  si
provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al
comma  201,   nonche'   della   dotazione   organica   di   personale
amministrativo, tecnico e ausiliario e delle  risorse  strumentali  e
finanziarie disponibili. 
  5. Al fine di dare piena attuazione al  processo  di  realizzazione
dell'autonomia  e  di   riorganizzazione   dell'intero   sistema   di
istruzione, e'  istituito  per  l'intera  istituzione  scolastica,  o
istituto comprensivo,  e  per  tutti  gli  indirizzi  degli  istituti
secondari  di  secondo  grado  afferenti  alla  medesima  istituzione
scolastica  l'organico  dell'autonomia,  funzionale   alle   esigenze
didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche
come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto
ai  sensi  del  comma  14.  I  docenti  dell'organico  dell'autonomia
concorrono  alla  realizzazione  del  piano  triennale   dell'offerta
formativa  con  attivita'  di  insegnamento,  di  potenziamento,   di
sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 
  6. Le istituzioni  scolastiche  effettuano  le  proprie  scelte  in
merito   agli   insegnamenti   e    alle    attivita'    curricolari,
extracurricolari, educative e organizzative e individuano il  proprio
fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonche'  di
posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64. 
  7. Le istituzioni scolastiche,  nei  limiti  delle  risorse  umane,
finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
individuano il fabbisogno di posti dell'organico  dell'autonomia,  in
relazione  all'offerta  formativa  che  intendono   realizzare,   nel
rispetto del monte orario degli insegnamenti  e  tenuto  conto  della
quota di autonomia dei curricoli  e  degli  spazi  di  flessibilita',
nonche' in riferimento a  iniziative  di  potenziamento  dell'offerta
formativa e delle attivita' progettuali, per il raggiungimento  degli
obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 
    a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche,
con particolare riferimento all'italiano nonche' alla lingua  inglese
e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  l'utilizzo
della metodologia Content language integrated learning; 
    b)   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e
scientifiche; 
    c) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura
musicali, nell'arte e  nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  immagini  e
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri
istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 
    d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e
democratica    attraverso    la    valorizzazione     dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilita'
nonche' della solidarieta' e della  cura  dei  beni  comuni  e  della
consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle
conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di
educazione all'autoimprenditorialita'; 
    e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla
conoscenza  e  al  rispetto  della  legalita',  della  sostenibilita'
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attivita'
culturali; 
    f)  alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di
produzione e diffusione delle immagini; 
    g)  potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di
comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con  particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,  e
attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti
praticanti attivita' sportiva agonistica; 
    h)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con
particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico
e consapevole dei social network e dei media nonche' alla  produzione
e ai legami con il mondo del lavoro; 
    i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle
attivita' di laboratorio; 
    l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni
forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio
degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi
individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati,
emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca il 18 dicembre 2014; 
    m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunita'  attiva,
aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese  le
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
    n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di
alunni e di studenti per classe o  per  articolazioni  di  gruppi  di
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o  rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 
    o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di
istruzione; 
    p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
    q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla
premialita' e alla valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli
studenti; 
    r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza  o
di lingua non italiana, da organizzare anche  in  collaborazione  con
gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita'  di
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 
    s) definizione di un sistema di orientamento. 
  8. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 7,  le
scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue
della regione  Friuli-Venezia  Giulia  possono  sottoscrivere,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite  convenzioni
con  i  centri  musicali  di  lingua  slovena  di  cui  al  comma   2
dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. 
  9. All'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge  12  settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013, n. 128, le parole: «un'adeguata quota di  prodotti  agricoli  e
agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta  e  biologica»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un'adeguata  quota  di  prodotti
agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi  di  filiera
corta e biologica e  comunque  a  ridotto  impatto  ambientale  e  di
qualita'». 
  10. Nelle scuole secondarie  di  primo  e  di  secondo  grado  sono
realizzate,  nell'ambito   delle   risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di
formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza  delle
tecniche di primo soccorso, nel rispetto  dell'autonomia  scolastica,
anche in collaborazione con il  servizio  di  emergenza  territoriale
«118» del Servizio sanitario nazionale  e  con  il  contributo  delle
realta' del territorio. 
  11.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2015/2016,  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, entro  il
mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna  istituzione
scolastica autonoma del fondo  di  funzionamento  in  relazione  alla
quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di  settembre  e
il  mese   di   dicembre   dell'anno   scolastico   di   riferimento.
Contestualmente il Ministero comunica in via  preventiva  l'ulteriore
risorsa finanziaria, tenuto conto di  quanto  eventualmente  previsto
nel disegno di legge di stabilita', relativa al periodo compreso  tra
il mese di gennaio ed il  mese  di  agosto  dell'anno  scolastico  di
riferimento, che sara' erogata nei limiti delle risorse  iscritte  in
bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio
dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma
143 e' determinata la tempistica di assegnazione ed erogazione  delle
risorse  finanziarie  alle  istituzioni  scolastiche   al   fine   di
incrementare i livelli  di  programmazione  finanziaria  a  carattere
pluriennale dell'attivita' delle scuole. Entro novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  sono
ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento  delle
istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 
  12. Le istituzioni scolastiche  predispongono,  entro  il  mese  di
ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio  di  riferimento,
il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene
anche  la  programmazione  delle  attivita'  formative   rivolte   al
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonche'  la
definizione delle risorse occorrenti  in  base  alla  quantificazione
disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano puo' essere rivisto
annualmente entro il mese di ottobre. 
  13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano  triennale
dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico  assegnato  a
ciascuna   istituzione   scolastica   e   trasmette   al    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  gli  esiti  della
verifica. 
  14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  3  (Piano  triennale  dell'offerta  formativa).  -  1.  Ogni
istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte  le
sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile
annualmente.  Il  piano  e'  il  documento  fondamentale  costitutivo
dell'identita' culturale e progettuale delle istituzioni  scolastiche
ed  esplicita   la   progettazione   curricolare,   extracurricolare,
educativa e organizzativa che le singole scuole adottano  nell'ambito
della loro autonomia. 
  2. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei
diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale  a
norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale,
sociale ed  economico  della  realta'  locale,  tenendo  conto  della
programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende  e
riconosce  le  diverse  opzioni  metodologiche,   anche   di   gruppi
minoritari, valorizza le corrispondenti professionalita' e indica gli
insegnamenti e le discipline tali da coprire: 
    a) il fabbisogno dei posti comuni  e  di  sostegno  dell'organico
dell'autonomia, sulla base del monte orario degli  insegnamenti,  con
riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli  spazi
di flessibilita', nonche' del numero di alunni con disabilita', ferma
restando la possibilita' di istituire posti di sostegno in deroga nei
limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 
    b) il fabbisogno dei  posti  per  il  potenziamento  dell'offerta
formativa. 
  3. Il piano indica altresi' il fabbisogno  relativo  ai  posti  del
personale amministrativo, tecnico  e  ausiliario,  nel  rispetto  dei
limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto  conto
di quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  334,  della  legge  29
dicembre  2014,  n.  190,  il  fabbisogno  di  infrastrutture  e   di
attrezzature   materiali,   nonche'   i   piani   di    miglioramento
dell'istituzione  scolastica  previsti  dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 
  4. Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base  degli
indirizzi per le attivita' della scuola e delle scelte di gestione  e
di amministrazione definiti dal dirigente  scolastico.  Il  piano  e'
approvato dal consiglio d'istituto. 
  5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico
promuove i necessari rapporti con gli enti locali e  con  le  diverse
realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti  nel
territorio;  tiene  altresi'  conto  delle  proposte  e  dei   pareri
formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le
scuole secondarie di secondo grado, degli studenti». 
  15. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3,  comma
2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal  comma  14
del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione
organica complessiva del personale docente di cui al  comma  201  del
presente articolo. 
  16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione
dei principi di pari opportunita' promuovendo nelle  scuole  di  ogni
ordine e grado l'educazione alla parita' tra i sessi, la  prevenzione
della violenza di genere e di tutte le discriminazioni,  al  fine  di
informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti  e  i  genitori
sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del  decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
ottobre 2013, n. 119,  nel  rispetto  dei  limiti  di  spesa  di  cui
all'articolo  5-bis,   comma   1,   primo   periodo,   del   predetto
decreto-legge n. 93 del 2013. 
  17. Le istituzioni scolastiche, anche al  fine  di  permettere  una
valutazione comparativa da parte degli  studenti  e  delle  famiglie,
assicurano la piena trasparenza e  pubblicita'  dei  piani  triennali
dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di  cui
al comma 136. Sono altresi' ivi pubblicate tempestivamente  eventuali
revisioni del piano triennale. 
  18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare  ai
posti dell'organico dell'autonomia, con le modalita' di cui ai  commi
da 79 a 83. 
  19.  Le  istituzioni  scolastiche,   nel   limite   delle   risorse
disponibili, realizzano  i  progetti  inseriti  nei  piani  triennali
dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui ai  commi
62 e 63. 
  20.  Per  l'insegnamento  della  lingua  inglese,  della  musica  e
dell'educazione  motoria  nella  scuola  primaria  sono   utilizzati,
nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti  abilitati
all'insegnamento per la scuola primaria  in  possesso  di  competenze
certificate, nonche' docenti  abilitati  all'insegnamento  anche  per
altri gradi di istruzione in qualita' di  specialisti,  ai  quali  e'
assicurata una specifica formazione nell'ambito del  Piano  nazionale
di cui al comma 124. 
  21. Per il potenziamento degli obiettivi formativi  riguardanti  le
materie di cui al comma 7, lettere  e)  e  f),  nonche'  al  fine  di
promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, e' riconosciuta, secondo
le modalita' e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,
l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla  laurea  magistrale  e  al
diploma di  specializzazione,  dei  titoli  rilasciati  da  scuole  e
istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori  di
competenza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, alle  quali  si  accede  con  il  possesso  del  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado. 
  22.  Nei  periodi  di  sospensione  dell'attivita'  didattica,   le
istituzioni scolastiche e gli enti locali,  anche  in  collaborazione
con  le  famiglie  interessate  e  con  le  realta'  associative  del
territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, attivita' educative, ricreative,  culturali,  artistiche  e
sportive da svolgere presso gli edifici scolastici. 
  23.  Per  sostenere   e   favorire,   nel   piu'   ampio   contesto
dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n.
92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici,  in
modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti  e  potenziare
le  competenze  chiave  per  l'apprendimento  permanente,  promuovere
l'occupabilita' e la coesione sociale, contribuire a  contrastare  il
fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione  e  formazione,
favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri
adulti e  sostenere  i  percorsi  di  istruzione  negli  istituti  di
prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca effettua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale
di documentazione, innovazione e ricerca  educativa  (INDIRE),  senza
ulteriori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  un  monitoraggio
annuale dei percorsi e delle attivita'  di  ampliamento  dell'offerta
formativa dei centri di istruzione per gli adulti e piu' in  generale
sull'applicazione del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.  Decorso  un  triennio  dal
completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti  e  sulla
base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche
al predetto regolamento, ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  24. L'insegnamento delle  materie  scolastiche  agli  studenti  con
disabilita' e' assicurato anche attraverso  il  riconoscimento  delle
differenti modalita' di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. 
  25. Il Fondo per il  funzionamento  delle  istituzioni  scolastiche
statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni,  e'  incrementato  di  euro
123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126  milioni  annui  dall'anno
2017 fino all'anno 2021. 
  26. I fondi per il funzionamento amministrativo e  didattico  delle
istituzioni  statali  dell'alta  formazione  artistica,  musicale   e
coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni
dal 2015 al 2022. 
  27.  Nelle  more  della  ridefinizione  delle  procedure   per   la
rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica  e
musicale,  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  in  mancanza  del
parere del  medesimo  Consiglio,  nei  casi  esplicitamente  previsti
dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,  sono
perfetti ed efficaci. 
  28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono  insegnamenti
opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la
quota di autonomia e gli spazi di flessibilita'.  Tali  insegnamenti,
attivati  nell'ambito  delle  risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati
sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del
percorso  dello  studente  e  sono  inseriti  nel  curriculum   dello
studente, che ne individua il  profilo  associandolo  a  un'identita'
digitale  e  raccoglie   tutti   i   dati   utili   anche   ai   fini
dell'orientamento e dell'accesso al mondo  del  lavoro,  relativi  al
percorso degli  studi,  alle  competenze  acquisite,  alle  eventuali
scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative  anche
in alternanza scuola-lavoro e alle attivita'  culturali,  artistiche,
di pratiche musicali, sportive e di volontariato,  svolte  in  ambito
extrascolastico.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le
modalita' di individuazione del profilo dello studente  da  associare
ad un'identita'  digitale,  le  modalita'  di  trattamento  dei  dati
personali  contenuti  nel  curriculum  dello  studente  da  parte  di
ciascuna istituzione scolastica,  le  modalita'  di  trasmissione  al
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  dei
suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel  Portale  unico  di
cui al comma 136, nonche' i criteri e le modalita' per  la  mappatura
del curriculum dello studente ai  fini  di  una  trasparente  lettura
della progettazione e della valutazione per competenze. 
  29. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali,
puo'   individuare   percorsi   formativi   e   iniziative    diretti
all'orientamento e  a  garantire  un  maggiore  coinvolgimento  degli
studenti nonche'  la  valorizzazione  del  merito  scolastico  e  dei
talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole  e  di
quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro  della
pubblica  istruzione  1°  febbraio  2001,  n.  44,   possono   essere
utilizzati anche finanziamenti esterni. 
  30. Nell'ambito dell'esame di  Stato  conclusivo  dei  percorsi  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  nello  svolgimento   dei
colloqui la commissione d'esame  tiene  conto  del  curriculum  dello
studente. 
  31. Le istituzioni  scolastiche  possono  individuare,  nell'ambito
dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare  il  coordinamento
delle attivita' di cui al comma 28. 
  32. Le attivita' e i progetti di orientamento scolastico nonche' di
accesso al lavoro sono sviluppati con modalita'  idonee  a  sostenere
anche le eventuali difficolta' e problematiche proprie degli studenti
di origine straniera. All'attuazione  delle  disposizioni  del  primo
periodo si provvede nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  33. Al  fine  di  incrementare  le  opportunita'  di  lavoro  e  le
capacita' di orientamento degli studenti, i  percorsi  di  alternanza
scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.  77,
sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una  durata
complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del  percorso  di
studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva  di
almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni  del  primo  periodo  si
applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno  scolastico
successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. I percorsi di  alternanza  sono  inseriti  nei  piani
triennali dell'offerta formativa. 
  34. All'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  15  aprile
2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo  settore,»
sono inserite le seguenti: «o con gli  ordini  professionali,  ovvero
con i musei e gli altri istituti  pubblici  e  privati  operanti  nei
settori del patrimonio e  delle  attivita'  culturali,  artistiche  e
musicali, nonche'  con  enti  che  svolgono  attivita'  afferenti  al
patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva  riconosciuti
dal CONI,». 
  35.  L'alternanza  scuola-lavoro  puo'  essere  svolta  durante  la
sospensione delle attivita' didattiche secondo il programma formativo
e le modalita' di verifica ivi stabilite  nonche'  con  la  modalita'
dell'impresa  formativa   simulata.   Il   percorso   di   alternanza
scuola-lavoro si puo' realizzare anche all'estero. 
  36. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34  e  35  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  37. All'articolo 5, comma 4-ter,  del  decreto-legge  12  settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013, n. 128, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Ai  fini
dell'attuazione  del  sistema  di  alternanza  scuola-lavoro,   delle
attivita' di stage, di tirocinio e di didattica in  laboratorio,  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici,  sentito
il  Forum  nazionale   delle   associazioni   studentesche   di   cui
all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni,
e' adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400,  con  cui  e'  definita  la  Carta  dei
diritti e dei doveri  degli  studenti  in  alternanza  scuola-lavoro,
concernente  i  diritti  e  i  doveri  degli  studenti  della  scuola
secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di  formazione  di
cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.  53,  come  definiti
dal decreto legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  con  particolare
riguardo  alla  possibilita'  per  lo  studente  di   esprimere   una
valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi  stessi  con
il proprio indirizzo di studio». 
  38. Le scuole secondarie di secondo  grado  svolgono  attivita'  di
formazione in materia di tutela della salute e  della  sicurezza  nei
luoghi di lavoro, nei  limiti  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di  corsi  rivolti
agli studenti inseriti nei percorsi di  alternanza  scuola-lavoro  ed
effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo  9  aprile
2008, n. 81. 
  39. Per le finalita' di cui ai commi  33,  37  e  38,  nonche'  per
l'assistenza tecnica e  per  il  monitoraggio  dell'attuazione  delle
attivita' ivi previste, e' autorizzata la spesa di euro  100  milioni
annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono  ripartite  tra  le
istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11. 
  40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro  di
cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili
all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33  a  44  e  stipula
apposite convenzioni  anche  finalizzate  a  favorire  l'orientamento
scolastico  e  universitario  dello  studente.  Analoghe  convenzioni
possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e
delle arti performative, nonche' con gli uffici centrali e periferici
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.  Il
dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige  una
scheda di  valutazione  sulle  strutture  con  le  quali  sono  state
stipulate  convenzioni,  evidenziando  la   specificita'   del   loro
potenziale formativo e  le  eventuali  difficolta'  incontrate  nella
collaborazione. 
  41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e' istituito  presso
le camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  il
registro nazionale per l'alternanza  scuola-lavoro.  Il  registro  e'
istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e il Ministero  dello  sviluppo  economico,  e  consta  delle
seguenti componenti: 
    a) un'area  aperta  e  consultabile  gratuitamente  in  cui  sono
visibili le imprese e gli  enti  pubblici  e  privati  disponibili  a
svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna  impresa  o  ente  il
registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonche'
i periodi dell'anno in  cui  e'  possibile  svolgere  l'attivita'  di
alternanza; 
    b) una  sezione  speciale  del  registro  delle  imprese  di  cui
all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte  le
imprese per l'alternanza  scuola-lavoro;  tale  sezione  consente  la
condivisione, nel rispetto della  normativa  sulla  tutela  dei  dati
personali, delle informazioni relative all'anagrafica,  all'attivita'
svolta,  ai  soci  e  agli  altri  collaboratori,  al  fatturato,  al
patrimonio netto, al sito  internet  e  ai  rapporti  con  gli  altri
operatori della  filiera  delle  imprese  che  attivano  percorsi  di
alternanza. 
  42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4,  5,  6  e  7
dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. 
  43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41  e  42  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  44. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione  e
nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e  alla
valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del
secondo ciclo nonche' alla trasparenza e alla qualita'  dei  relativi
servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate
dalle regioni per  la  realizzazione  di  percorsi  di  istruzione  e
formazione   professionale,    finalizzati    all'assolvimento    del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta  formativa
dei percorsi di cui al presente comma e' definita, entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  dal
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  Al
fine di garantire  agli  allievi  iscritti  ai  percorsi  di  cui  al
presente comma pari opportunita' rispetto agli studenti delle  scuole
statali di istruzione secondaria di secondo grado,  si  tiene  conto,
nel rispetto delle competenze delle regioni,  delle  disposizioni  di
cui  alla  presente  legge.  All'attuazione  del  presente  comma  si
provvede  nell'ambito  delle  risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e della  dotazione  organica  dell'autonomia  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  45. Le risorse messe a disposizione dal Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  a  valere  sul  Fondo  previsto
dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
successive  modificazioni,  destinate  ai  percorsi  degli   istituti
tecnici  superiori,  da  ripartire  secondo  l'accordo  in  sede   di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura  non
inferiore  al  30  per  cento  del  loro  ammontare,   alle   singole
fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati  e  del  tasso  di
occupabilita' a  dodici  mesi  raggiunti  in  relazione  ai  percorsi
attivati da ciascuna di esse, con  riferimento  alla  fine  dell'anno
precedente  a  quello  del  finanziamento.  Tale  quota   costituisce
elemento  di  premialita',  da  destinare  all'attivazione  di  nuovi
percorsi degli istituti tecnici superiori da parte  delle  fondazioni
esistenti. 
  46. I giovani e gli adulti accedono ai  percorsi  realizzati  dagli
istituti tecnici superiori con il possesso di uno dei seguenti titoli
di studio: 
    a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
    b) diploma  professionale  conseguito  al  termine  dei  percorsi
quadriennali di istruzione  e  formazione  professionale  di  cui  al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel  Repertorio
nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano del 27  luglio  2011,  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11  novembre  2011,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  23
aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio
2012, integrato da un percorso di  istruzione  e  formazione  tecnica
superiore ai sensi dell'articolo  9  delle  linee  guida  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  25  gennaio  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86  dell'11  aprile  2008,  di
durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti  con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  47. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli
istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  con  il  Ministro
dello sviluppo economico e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono
emanate le  linee  guida  per  conseguire  i  seguenti  obiettivi,  a
sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio  e
dello sviluppo dell'occupazione dei giovani: 
    a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento  delle
prove  conclusive  dei  percorsi  attivati  dagli  istituti   tecnici
superiori, prevedendo modifiche alla composizione  delle  commissioni
di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica
finali; 
    b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per
gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma; 
    c) prevedere che  la  partecipazione  dei  soggetti  pubblici  in
qualita' di soci fondatori delle  fondazioni  di  partecipazione  cui
fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro  attivita'  possa
avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico  dei  loro
bilanci; 
    d) prevedere che, ai fini del riconoscimento  della  personalita'
giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione  cui
fanno  capo  gli  istituti  tecnici  superiori  siano  dotate  di  un
patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore
a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di  un
ciclo completo di percorsi; 
    e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui  fanno  capo
gli istituti tecnici superiori un regime contabile e  uno  schema  di
bilancio per la rendicontazione dei percorsi  uniforme  in  tutto  il
territorio nazionale; 
    f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata  in
vigore  della  presente  legge  possano   attivare   nel   territorio
provinciale altri percorsi di formazione anche  in  filiere  diverse,
fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso  gli
istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio  non
inferiore a 100.000 euro. 
  48. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge,  di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali,  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in  sede
di  Conferenza  unificata  ai  sensi  dell'articolo  9  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  emanate,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida  relativamente
ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area  della
Mobilita' sostenibile, ambiti «Mobilita' delle persone e delle  merci
- conduzione del mezzo navale» e «Mobilita'  delle  persone  e  delle
merci - gestione degli apparati e impianti di bordo»,  per  unificare
le prove di verifica finale con le prove  di  esame  di  abilitazione
allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile,
di  coperta  e  di  macchina,  integrando   la   composizione   della
commissione di  esame,  mediante  modifica  delle  norme  vigenti  in
materia. 
  49. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle  linee  guida
di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11
aprile 2008, conseguito in esito ai  percorsi  relativi  alle  figure
nazionali definite dall'allegato A, area 1 -  efficienza  energetica,
al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 7 settembre 2011»; 
    b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi  professionali,»
sono inserite le  seguenti:  «istituti  tecnici  superiori  dell'area
efficienza energetica,». 
  50. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del  regolamento
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico  22  gennaio
2008, n. 37, e' inserita la seguente: 
  «a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  25  gennaio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile  2008,
conseguito in  esito  ai  percorsi  relativi  alle  figure  nazionali
definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al  decreto
del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  7
settembre 2011». 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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