Legge Ordinaria n. 121 del 06/08/2015 G.U. n.184 del 10 agosto 2015
Senatori CRIMI ed altri: Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia (2848)
 
 
   La Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 85, comma 3, del codice  delle  leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, le  parole:  «che
risiedono nel territorio dello Stato» sono soppresse. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6 agosto 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  85  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   85.   (Soggetti   sottoposti   alla    verifica
          antimafia). - 1. La documentazione antimafia, se si  tratta
          di imprese individuali, deve riferirsi al  titolare  ed  al
          direttore tecnico, ove previsto. 
              2.  La  documentazione  antimafia,  se  si  tratta   di
          associazioni, imprese, societa', consorzi e  raggruppamenti
          temporanei  di  imprese,  deve  riferirsi,  oltre  che   al
          direttore tecnico, ove previsto: 
                a) per  le  associazioni,  a  chi  ne  ha  la  legale
          rappresentanza; 
                b) per le societa' di capitali  anche  consortili  ai
          sensi dell'articolo 2615-ter  del  codice  civile,  per  le
          societa'  cooperative,  di  consorzi  cooperativi,  per   i
          consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione  II,
          del  codice  civile,  al  legale  rappresentante   e   agli
          eventuali altri  componenti  l'organo  di  amministrazione,
          nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
          societa' consortili detenga una partecipazione superiore al
          10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al
          10 per cento e che abbia  stipulato  un  patto  parasociale
          riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10  per
          cento, ed ai soci o consorziati  per  conto  dei  quali  le
          societa' consortili o i consorzi operino in modo  esclusivo
          nei confronti della pubblica amministrazione; 
                c) per le societa' di capitali,  anche  al  socio  di
          maggioranza in caso di societa' con un numero di soci  pari
          o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di  societa'
          con socio unico; 
                d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice
          civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi
          ne ha la rappresentanza  e  agli  imprenditori  o  societa'
          consorziate; 
                e) per le societa' semplice e in nome  collettivo,  a
          tutti i soci; 
                f) per le societa' in accomandita semplice,  ai  soci
          accomandatari; 
                g) per le  societa'  di  cui  all'articolo  2508  del
          codice civile, a coloro che  le  rappresentano  stabilmente
          nel territorio dello Stato; 
                h) per i raggruppamenti temporanei di  imprese,  alle
          imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi  sede
          all'estero, secondo le  modalita'  indicate  nelle  lettere
          precedenti; 
                i) per le societa' personali ai soci persone  fisiche
          delle societa' personali o di capitali che ne siano socie. 
              2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma  2,
          per le associazioni e societa'  di  qualunque  tipo,  anche
          prive  di   personalita'   giuridica,   la   documentazione
          antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio
          sindacale o, nei casi contemplati  dall'articolo  2477  del
          codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono
          i compiti di vigilanza di  cui  all'articolo  6,  comma  1,
          lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
              2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive  di
          una  sede  secondaria  con   rappresentanza   stabile   nel
          territorio dello Stato, la  documentazione  antimafia  deve
          riferirsi   a   coloro    che    esercitano    poteri    di
          amministrazione,   di   rappresentanza   o   di   direzione
          dell'impresa. 
              2-quater. Per le  societa'  di  capitali  di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
          giochi pubblici, oltre a  quanto  previsto  nelle  medesime
          lettere, la documentazione antimafia deve  riferirsi  anche
          ai   soci   persone   fisiche    che    detengono,    anche
          indirettamente,  una  partecipazione  al  capitale   o   al
          patrimonio superiore al 2 per cento, nonche'  ai  direttori
          generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
          delle stabili organizzazioni  in  Italia  di  soggetti  non
          residenti. Nell'ipotesi  in  cui  i  soci  persone  fisiche
          detengano la partecipazione superiore alla predetta  soglia
          mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve
          riferirsi anche al legale rappresentante e  agli  eventuali
          componenti dell'organo di  amministrazione  della  societa'
          socia,   alle   persone   fisiche   che,   direttamente   o
          indirettamente,  controllano  tale  societa',  nonche'   ai
          direttori generali e ai soggetti  responsabili  delle  sedi
          secondarie o delle  stabili  organizzazioni  in  Italia  di
          soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo
          precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. 
              3. L'informazione antimafia  deve  riferirsi  anche  ai
          familiari conviventi di maggiore eta' dei soggetti  di  cui
          ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)