Legge Ordinaria n. 18 del 27/02/2015 G.U. n.52 del 04 marzo 2015
Senatori BUEMI ed altri: Disciplina della responsabilità civile dei magistrati (2738)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
   1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare  le
norme di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, al  fine  di  rendere
effettiva la disciplina che regola la  responsabilita'  civile  dello
Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              La legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni
          cagionati  nell'esercizio  delle  funzioni  giudiziarie   e
          responsabilita' civile dei magistrati), e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1988, n. 88. 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)