Legge Ordinaria n. 2 del 12/01/2015 G.U. n.17 del 22 gennaio 2015
Senatori AMATI ed altri: Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2295)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di sostituire il requisito dei limiti di altezza per  il
reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall'articolo
587 del testo unico delle disposizioni regolamentari  in  materia  di
ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  con  parametri  atti  a  valutare
l'idoneita' fisica del candidato al servizio, la lettera d) del comma
1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di  cui  al
decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «d) rientrare nei parametri fisici  correlati  alla  composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa  metabolicamente  attiva,
secondo le tabelle stabilite dal regolamento». 
  2. Con regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  su
proposta dei Ministri della  difesa,  dell'interno,  dell'economia  e
delle finanze e delle politiche agricole alimentari e  forestali,  di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delegato  per
le pari opportunita', sono apportate al citato regolamento di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  le
modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione  di  cui  al
comma 1 del presente articolo. Lo schema di regolamento e'  trasmesso
alle  Camere  per  l'espressione   del   parere   delle   Commissioni
parlamentari competenti per materia. Il parere deve  essere  espresso
entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine,
il regolamento puo' essere comunque adottato. 
  3. Al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire  la
parita' di trattamento, il regolamento di cui al comma  2  stabilisce
parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento  del  personale
delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in  relazione
al sesso maschile o femminile del candidato; dalla data di entrata in
vigore del medesimo regolamento sono  conseguentemente  abrogati  gli
articoli 3, 4 e 5  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni. 
  4. Nelle more  dell'entrata  in  vigore  delle  nuove  disposizioni
recanti i parametri fisici per il reclutamento  del  personale  delle
Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  che  devono  entrare  in
vigore contemporaneamente,  continuano  ad  applicarsi  i  limiti  di
altezza previsti dalla vigente normativa. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 12 gennaio 2015 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo 587 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90  (Testo  unico  delle
          disposizioni  regolamentari  in  materia   di   ordinamento
          militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28  novembre
          2005, n. 246), pubblicato nel  Supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, e' il seguente: 
              «Art. 587. (Limiti di altezza) - 1. Per l'ammissione ai
          concorsi per il  reclutamento  del  personale  delle  Forze
          armate sono richieste le seguenti misure di altezza: 
                a) per  gli  ufficiali,  sottufficiali  e  volontari,
          salvo quanto previsto dalle lettere b) e c): non  inferiore
          a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne  e,
          limitatamente  al  personale  della  Marina  militare,  non
          superiore a metri 1,95; 
                b) per gli ufficiali piloti della Marina  militare  e
          per gli ufficiali dei ruoli naviganti  normale  e  speciale
          dell'Aeronautica militare: non inferiore a metri 1,65 e non
          superiore a metri 1,90; 
                c) per gli ufficiali dell'Arma dei  carabinieri:  non
          inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le
          donne.». 
              Il  testo  dell'articolo  635,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare),  pubblicato  nel  Supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106,  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 635. (Requisiti generali per il  reclutamento)  -
          1. Per il  reclutamento  nelle  Forze  armate  occorrono  i
          seguenti requisiti generali: 
                a) essere cittadino italiano; 
                b) essere in possesso di adeguato titolo di studio; 
                c) essere in possesso  dell'idoneita'  psicofisica  e
          attitudinale al servizio militare incondizionato; 
                d) rientrare  nei  parametri  fisici  correlati  alla
          composizione corporea, alla forza muscolare  e  alla  massa
          metabolicamente attiva, secondo le  tabelle  stabilite  dal
          regolamento; 
                e) godere dei diritti civili e politici; 
                f)  non  essere  stati   destituiti,   dispensati   o
          dichiarati   decaduti   dall'impiego   in   una    pubblica
          amministrazione, licenziati dal lavoro alle  dipendenze  di
          pubbliche  amministrazioni  a   seguito   di   procedimento
          disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita'  o  d'ufficio,
          da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia,
          a   esclusione   dei   proscioglimenti   per    inidoneita'
          psico-fisica; 
                g)  non  essere  stati  condannati  per  delitti  non
          colposi, anche con sentenza di applicazione della  pena  su
          richiesta, a pena condizionalmente sospesa  o  con  decreto
          penale di condanna, ovvero non essere in atto  imputati  in
          procedimenti penali per delitti non colposi; 
                h)  non  essere  stati   sottoposti   a   misure   di
          prevenzione; 
                i) avere tenuto condotta incensurabile; 
                l) non aver tenuto comportamenti nei confronti  delle
          istituzioni democratiche che non diano  sicuro  affidamento
          di scrupolosa fedelta'  alla  Costituzione  repubblicana  e
          alle ragioni di sicurezza dello Stato; 
                m)  avere  compiuto  il  18°  anno  di  eta',   fermo
          restando: 
              1) quanto previsto dall'articolo 711; 
              2)  la  possibilita'  di  presentare  la   domanda   di
          partecipazione al concorso  da  parte  del  minore  che  ha
          compiuto il 17° anno di eta', acquisito il consenso di  chi
          esercita la potesta'; 
                n) esito negativo agli accertamenti  diagnostici  per
          l'abuso  di  alcool,  per   l'uso,   anche   saltuario   od
          occasionale,  di   sostanze   stupefacenti,   nonche'   per
          l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 
              2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c),  d),  i),
          l) e n), sono accertati d'ufficio dall'amministrazione. 
              3. Requisiti ulteriori sono previsti  dalle  norme  del
          presente codice  o  dai  singoli  bandi,  in  relazione  al
          reclutamento delle varie categorie  di  militari,  fra  cui
          quelli previsti per il personale dell'Arma dei  carabinieri
          dall'  articolo  33  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.". 
              Il testo dell'articolo 17,  comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: 
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.». 
              Il testo degli articoli  3,  4  e  5  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 22  luglio  1987,  n.
          411 (Specifici limiti di altezza per la  partecipazione  ai
          concorsi pubblici), abrogato dalla presente legge, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1987, n. 236. 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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