Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 52 del 06/05/2015 G.U. n.105 del 08 maggio 2015
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE; CIRIELLI; PISICCHIO; BERSANI ed altri; FRANCESCO SAVERIO ROMANO; MIGLIORE ed altri; LENZI; ZAMPA e MARZANO; ZAMPA e GHIZZONI; MARTELLA; FRANCESCO SANNA; BOBBA ed altri; GIACHETTI ed altri; GIORGIA MELONI ed altri; RIGONI ed altri; RIGONI ed altri; NICOLETTI ed altri; MARTELLA ed altri; VARGIU; BURTONE ed altri; BALDUZZI ed altri; LAFFRANCO ed altri; VARGIU; TONINELLI ed altri; PORTA ed altri; ZACCAGNINI ed altri; VALIANTE ed altri; LAURICELLA; MICHELE BORDO; MARCO MELONI ed altri; DI BATTISTA ed altri: Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B)
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE; CIRIELLI; PISICCHIO; BERSANI ed altri; FRANCESCO SAVERIO ROMANO; MIGLIORE ed altri; LENZI; ZAMPA e MARZANO; ZAMPA e GHIZZONI; MARTELLA; FRANCESCO SANNA; BOBBA ed altri; GIACHETTI ed altri; GIORGIA MELONI ed altri; RIGONI ed altri; RIGONI ed altri; NICOLETTI ed altri; MARTELLA ed altri; VARGIU; BURTONE ed altri; BALDUZZI ed altri; LAFFRANCO ed altri; VARGIU; TONINELLI ed altri; PORTA ed altri; ZACCAGNINI ed altri; VALIANTE ed altri; LAURICELLA; MICHELE BORDO; MARCO MELONI ed altri; DI BATTISTA ed altri: Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Elezione della Camera dei deputati 1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni, stabilisce: a) le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le quali sono previste disposizioni particolari; b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso; i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nessuno puo' essere candidato in piu' collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi; c) l'elettore puo' esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista; d) i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei piu' alti resti; e) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, salvo quanto stabilito ai sensi della lettera a); f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione; g) sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; h) i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da emanare entro il termine e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge; i) la Camera dei deputati e' eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1° luglio 2016.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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