Legge Ordinaria n. 69 del 27/05/2015 G.U. n.124 del 30 maggio 2015
Senatori GRASSO ed altri; senatori LUMIA ed altri; senatori DE CRISTOFARO ed altri; senatori LUMIA ed altri; senatori AIROLA ed altri; senatori CAPPELLETTI ed altri; senatori GIARRUSSO ed altri; senatori BUCCARELLA ed altri: Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio (3008)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti  contro
                     la pubblica amministrazione 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  32-ter,  secondo  comma,  la  parola:  «tre»  e'
sostituita dalla seguente: «cinque»; 
    b) all'articolo 32-quinquies,  la  parola:  «tre»  e'  sostituita
dalla seguente: «due»; 
    c) all'articolo 35, secondo comma, le parole:  «quindici  giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi» e le  parole:  «due  anni»
sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»; 
    d) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a  dieci
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e
sei mesi»; 
    e) all'articolo 318, le parole:  «da  uno  a  cinque  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»; 
    f) all'articolo 319, le parole: «da quattro  a  otto  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»; 
    g) all'articolo 319-ter: 
      1) al primo comma, le parole: «da quattro a  dieci  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»; 
      2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e  le  parole:
«da sei a venti anni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «da  otto  a
venti anni»; 
    h) all'articolo 319-quater, primo comma, le  parole:  «da  tre  a
otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci  anni
e sei mesi»; 
    i) all'articolo 323-bis: 
      1) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        «Per i delitti previsti dagli  articoli  318,  319,  319-ter,
319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per  chi  si  sia  efficacemente
adoperato per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata  a
conseguenze ulteriori, per  assicurare  le  prove  dei  reati  e  per
l'individuazione degli altri responsabili  ovvero  per  il  sequestro
delle somme o altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita  da  un
terzo a due terzi»; 
      2)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Circostanze
attenuanti». 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il   testo   degli   articoli   32-ter,
          32-quinquies, 35, 314,  318,  319,  319-ter,  319-quater  e
          323-bis del codice penale, come modificati  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  32-ter.  (Incapacita'  di  contrattare  con   la
          pubblica amministrazione). - L'incapacita'  di  contrattare
          con la  pubblica  amministrazione  importa  il  divieto  di
          concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo
          che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. 
              Essa non puo' avere durata inferiore  ad  un  anno  ne'
          superiore a cinque anni.». 
              «Art.  32-quinquies.  Casi  nei  quali  alla   condanna
          consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego. 
              Salvo quanto  previsto  dagli  articoli  29  e  31,  la
          condanna alla reclusione per un tempo non inferiore  a  due
          anni per i delitti di cui agli articoli 314,  primo  comma,
          317, 318, 319, 319-ter,  319-quater,  primo  comma,  e  320
          importa altresi' l'estinzione del rapporto di lavoro  o  di
          impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni  od
          enti pubblici ovvero di enti  a  prevalente  partecipazione
          pubblica.». 
              «Art.   35.   (Sospensione   dall'esercizio   di    una
          professione o di un'arte). - La sospensione  dall'esercizio
          di una professione o di un'arte priva il  condannato  della
          capacita'  di  esercitare,  durante  la  sospensione,   una
          professione, arte, industria, o un  commercio  o  mestiere,
          per i quali  e'  richiesto  uno  speciale  permesso  o  una
          speciale    abilitazione,    autorizzazione    o    licenza
          dell'autorita'. 
              La sospensione dall'esercizio di una professione  o  di
          un'arte non puo' avere una durata inferiore a tre mesi, ne'
          superiore a tre anni. 
              Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione,  che
          sia commessa con abuso della professione, arte,  industria,
          o del commercio  o  mestiere,  ovvero  con  violazione  dei
          doveri ad essi inerenti, quando la  pena  inflitta  non  e'
          inferiore a un anno d'arresto.». 
              «Art.  314.  (Peculato).  -  Il  pubblico  ufficiale  o
          l'incaricato di  un  pubblico  servizio,  che,  avendo  per
          ragione del suo ufficio o servizio il possesso  o  comunque
          la disponibilita' di denaro o di altra cosa mobile  altrui,
          se ne appropria, e' punito con  la  reclusione  da  quattro
          anni a dieci anni e sei mesi. 
              Si applica la pena della reclusione da sei mesi  a  tre
          anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso
          momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo,  e'
          stata immediatamente restituita.». 
              «Art. 318. (Corruzione per l'esercizio della funzione).
          - Il pubblico ufficiale  che,  per  l'esercizio  delle  sue
          funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o
          per un terzo, denaro o  altra  utilita'  o  ne  accetta  la
          promessa e' punito con la reclusione da uno a sei anni.». 
              «Art. 319. (Corruzione per un atto contrario ai  doveri
          d'ufficio). - Il pubblico ufficiale  che,  per  omettere  o
          ritardare o per aver omesso o ritardato  un  atto  del  suo
          ufficio, ovvero per compiere o per aver  compiuto  un  atto
          contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se'  o  per  un
          terzo, denaro od altra utilita', o ne accetta la  promessa,
          e' punito con la reclusione da sei a dieci anni.». 
              «Art. 319-ter. (Corruzione in atti giudiziari). - Se  i
          fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono  commessi  per
          favorire o danneggiare una parte  in  un  processo  civile,
          penale  o  amministrativo,  si  applica   la   pena   della
          reclusione da sei a dodici anni. 
              Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno  alla
          reclusione non superiore a cinque anni, la  pena  e'  della
          reclusione da sei a quattordici anni; se deriva  l'ingiusta
          condanna  alla  reclusione  superiore  a  cinque   anni   o
          all'ergastolo, la pena e' della reclusione da otto a  venti
          anni.». 
              «Art.  319-quater.  (Induzione  indebita   a   dare   o
          promettere utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu'
          grave  reato,  il  pubblico  ufficiale  o  l'incaricato  di
          pubblico servizio che, abusando della sua  qualita'  o  dei
          suoi  poteri,  induce  taluno  a  dare   o   a   promettere
          indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra  utilita'
          e' punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e  sei
          mesi. 
              Nei casi previsti dal primo comma, chi da'  o  promette
          denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino  a
          tre anni.». 
              «Art. 323-bis. (Circostanze attenuanti). - Se  i  fatti
          previsti dagli articoli 314, 316,  316-bis,  316-ter,  317,
          318, 319, 319-quater, 320,  322,  322-bis  e  323  sono  di
          particolare tenuita', le pene sono diminuite. 
              Per  i  delitti  previsti  dagli  articoli  318,   319,
          319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis,  per  chi  si
          sia efficacemente adoperato  per  evitare  che  l'attivita'
          delittuosa  sia  portata  a  conseguenze   ulteriori,   per
          assicurare le prove dei reati e per l'individuazione  degli
          altri responsabili ovvero per il sequestro  delle  somme  o
          altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita da un terzo
          a due terzi.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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