Legge Ordinaria n. 11 del 28/01/2016 G.U. n.23 del 29 gennaio 2016
Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (3194)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 18 aprile 2016,  un
decreto legislativo  per  l'attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
26 febbraio 2014, rispettivamente sull'aggiudicazione  dei  contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e  sulle  procedure  d'appalto
degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei
trasporti e dei servizi postali, di seguito  denominato  «decreto  di
recepimento delle direttive», nonche', entro il 31  luglio  2016,  un
decreto legislativo per  il  riordino  complessivo  della  disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture,  di  seguito  denominato  «decreto  di  riordino»,   ferma
restando la facolta' per il Governo di adottare entro  il  18  aprile
2016 un unico decreto legislativo per le materie di cui  al  presente
alinea, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei  seguenti
principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle  migliori
pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea: 
    a) divieto di  introduzione  o  di  mantenimento  di  livelli  di
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come
definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della  legge  28
novembre 2005, n. 246; 
    b) con il  decreto  di  riordino,  adozione  di  un  unico  testo
normativo con contenuti di disciplina adeguata anche per gli  appalti
di lavori, servizi  e  forniture  denominato  «codice  degli  appalti
pubblici e dei contratti di  concessione»,  recante  le  disposizioni
legislative in materia di procedure di affidamento di gestione  e  di
esecuzione degli appalti pubblici  e  dei  contratti  di  concessione
disciplinate dalle tre  direttive,  che  sostituisce  il  codice  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, garantendo in  ogni  caso
l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la  previgente
e  la  nuova  disciplina,  anche  in  riferimento,  tra  l'altro,  al
coordinamento con le disposizioni in materia di protezione  e  tutela
ambientale e paesaggistica, di valutazione degli impatti  ambientali,
di tutela e valorizzazione dei beni  culturali  e  di  trasparenza  e
anticorruzione, al  fine  di  evitare  incertezze  interpretative  ed
applicative, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea; 
    c)   previsione   di   specifiche   tecniche   nei   criteri   di
aggiudicazione di un appalto,  nelle  condizioni  di  esecuzione  del
medesimo  nonche'  nei  criteri  per  la  scelta   delle   tecnologie
dell'informazione  e   della   comunicazione   tali   da   assicurare
l'accessibilita' delle persone con  disabilita',  conformemente  agli
standard europei; 
    d) ricognizione e riordino del  quadro  normativo  vigente  nelle
materie degli appalti pubblici e dei  contratti  di  concessione,  al
fine di conseguire una drastica  riduzione  e  razionalizzazione  del
complesso   delle   disposizioni   legislative,    regolamentari    e
amministrative vigenti e un piu'  elevato  livello  di  certezza  del
diritto e di semplificazione  dei  procedimenti,  tenendo  in  debita
considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici  relativi
a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di
attivita' e salvaguardando una specifica normativa per il settore dei
servizi sostitutivi di mensa, nel rispetto di quanto  disposto  dalla
lettera r); 
    e) semplificazione e riordino del quadro normativo  vigente  allo
scopo di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti
pubblici  e  i  contratti  di  concessione  e   di   conseguire   una
significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle  procedure
di gara e alla realizzazione delle opere pubbliche; 
    f) recepimento degli strumenti di  flessibilita'  previsti  dalle
tre direttive; 
    g) previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore  alle  soglie  di
rilevanza comunitaria e di una disciplina per l'esecuzione di lavori,
servizi e  forniture  in  economia  ispirate  a  criteri  di  massima
semplificazione  e  rapidita'  dei  procedimenti,  salvaguardando   i
principi di trasparenza e imparzialita' della gara; 
    h) puntuale indicazione, in materia di affidamento dei  contratti
nei settori speciali, delle disposizioni ad essi  applicabili,  anche
al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura  e
contendibilita' dei relativi mercati; 
    i) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione
delle procedure in materia di affidamento degli  appalti  pubblici  e
dei contratti di concessione, attraverso  la  promozione  di  reti  e
sistemi informatici, anche al  fine  di  facilitare  l'accesso  delle
micro, piccole e medie imprese mediante una  maggiore  diffusione  di
informazioni e un'adeguata  tempistica,  e  di  soluzioni  innovative
nelle materie disciplinate, con particolare  riguardo  allo  sviluppo
delle infrastrutture e degli insediamenti  produttivi  strategici  di
preminente interesse nazionale, nonche' all'innovazione tecnologica e
digitale e all'interconnessione della pubblica amministrazione; 
    l)  previsione  di  disposizioni  concernenti  le  procedure   di
acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione
di emergenze di  protezione  civile,  che  coniughino  la  necessaria
tempestivita'  d'azione  con  adeguati  meccanismi  di  controllo   e
pubblicita'  successiva,  con   conseguente   espresso   divieto   di
affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto  a
quelle ordinarie, ad eccezione  di  singole  fattispecie  connesse  a
particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali; 
    m)  previsione  di  una  specifica  disciplina  per  i  contratti
segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, sottoponendo
tali  affidamenti  al  controllo  della  Corte  dei  conti,  con   la
previsione dell'affidamento del controllo  preventivo  a  un  ufficio
della Corte  organizzato  in  modo  da  assicurare  la  tutela  delle
esigenze di riservatezza,  prevedendo  che  essa  si  pronunci  sulla
legittimita'  e  sulla  regolarita'  dei  medesimi,   nonche'   sulla
regolarita',  sulla  correttezza  e  sull'efficacia  della  gestione,
individuando le  circostanze  che  giustificano  il  ricorso  a  tali
contratti e, ove possibile, le relative modalita'  di  realizzazione,
assicurando nelle procedure di affidamento la  partecipazione  di  un
numero minimo di operatori economici, nonche'  prevedendo  l'adeguata
motivazione nel caso in cui non sia possibile esperire  la  procedura
con un numero  minimo  di  partecipanti  ovvero  i  casi  in  cui  la
negoziazione con piu' di un operatore economico sia incompatibile con
le esigenze di segretezza e sicurezza; 
    n)  individuazione   dei   contratti   esclusi   dall'ambito   di
applicazione del decreto di recepimento delle direttive e del decreto
di  riordino  in  coerenza  con  quanto  previsto   dalle   direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 
    o)  riordino  e  semplificazione  della  normativa  specifica  in
materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di
sponsorizzazione, anche tenendo conto  della  particolare  natura  di
quei beni e delle  peculiarita'  delle  tipologie  degli  interventi,
prevedendo altresi' modalita' innovative per le procedure di  appalto
relative a lavori, servizi e forniture e di concessione  di  servizi,
comunque nel rispetto  delle  disposizioni  di  tutela  previste  dal
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e garantendo la trasparenza e  la
pubblicita' degli atti; 
    p) previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri
di sostenibilita'  energetica  e  ambientale  nell'affidamento  degli
appalti pubblici e dei  contratti  di  concessione,  facendo  ricorso
anche al criterio di aggiudicazione basato sui  costi  del  ciclo  di
vita e stabilendo un maggiore punteggio per i  beni,  i  lavori  e  i
servizi  che  presentano   un   minore   impatto   sulla   salute   e
sull'ambiente; 
    q)  armonizzazione  delle  norme  in  materia   di   trasparenza,
pubblicita', durata e tracciabilita' delle procedure di gara e  delle
fasi ad essa prodromiche e successive, anche al  fine  di  concorrere
alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse  e  di
favorire la trasparenza nel settore  degli  appalti  pubblici  e  dei
contratti di concessione: 
      1)  individuando  espressamente  i  casi  nei  quali,  in   via
eccezionale, e' possibile ricorrere alla  procedura  negoziata  senza
precedente pubblicazione di un bando di gara; 
      2) disciplinando le suddette procedure di gara  e  le  relative
fasi  e  durata,  sia  mediante  l'unificazione  delle  banche   dati
esistenti nel settore  presso  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione
(ANAC), con esclusione della banca dati  centralizzata  di  cui  alla
lettera z),  sia  con  la  definizione  di  idonee  misure  quali  la
previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle
norme in materia di appalti pubblici e di contratti  di  concessione,
con particolare riguardo alla fase di esecuzione  della  prestazione,
finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse  ed  a
favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle
procedure stesse, in funzione della loro tracciabilita'; 
      3)  assicurando  comunque  la  trasparenza  degli  atti  ed  il
rispetto  della  regolarita'  contributiva,  fiscale  e  patrimoniale
dell'impresa appaltatrice; 
      4) imponendo  il  ricorso  a  conti  dedicati  per  le  imprese
aggiudicatarie di appalti pubblici attraverso i quali regolare  tutti
i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera  e
di lavoro e verso tutte le imprese che  entrano  a  vario  titolo  in
rapporto con  l'impresa  aggiudicataria  in  relazione  agli  appalti
assegnati; 
      5) prevedendo un  sistema  amministrativo,  regolato  sotto  la
direzione dell'ANAC, di  penalita'  e  premialita'  per  la  denuncia
obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive  da  parte  delle
imprese  titolari  di   appalti   pubblici,   comprese   le   imprese
subappaltatrici  e  le  imprese  fornitrici  di  materiali,  opere  e
servizi, prevedendo altresi' uno specifico regime  sanzionatorio  nei
casi di omessa o tardiva denuncia e individuando le norme del  codice
la   cui   violazione   determina   la   comminazione   di   sanzioni
amministrative da parte dell'ANAC; 
      6) attribuendo piena accessibilita', visibilita' e trasparenza,
anche in via telematica, in relazione agli atti progettuali, al  fine
di consentire un'adeguata  ponderazione  dell'offerta  da  parte  dei
concorrenti; 
    r) definizione dei requisiti di capacita'  economico-finanziaria,
tecnica,  ivi  compresa  quella   organizzativa,   e   professionale,
attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, che gli operatori
economici devono possedere per partecipare alle  procedure  di  gara,
tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il piu'  ampio  numero
di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di  trasparenza
e rotazione, nonche' a  favorire  l'accesso  da  parte  delle  micro,
piccole e medie imprese; 
    s) revisione della disciplina in  materia  di  pubblicita'  degli
avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso  a  strumenti  di
pubblicita' di tipo informatico; definizione di indirizzi generali da
parte del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  d'intesa
con l'ANAC, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di
conoscibilita' prevedendo, in ogni caso, la pubblicazione su un'unica
piattaforma digitale presso l'ANAC di tutti i bandi di gara; 
    t) attribuzione all'ANAC di piu'  ampie  funzioni  di  promozione
dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle  migliori  pratiche,
di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti
e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti  di
concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione,
intervento cautelare,  di  deterrenza  e  sanzionatorio,  nonche'  di
adozione  di  atti  di  indirizzo  quali  linee  guida,   bandi-tipo,
contratti-tipo ed altri  strumenti  di  regolamentazione  flessibile,
anche dotati di efficacia vincolante e fatta  salva  l'impugnabilita'
di tutte le  decisioni  e  gli  atti  assunti  dall'ANAC  innanzi  ai
competenti organi di giustizia amministrativa; 
    u) individuazione dei casi in cui, con riferimento agli  atti  di
indirizzo di cui alla lettera t), l'ANAC, immediatamente dopo la loro
adozione, trasmette alle Camere apposite relazioni; 
    v) previsione  delle  modalita'  e  dei  soggetti  preposti  alla
rilevazione e alla determinazione annuale  dei  costi  standardizzati
per tipo di lavoro, di servizio e di fornitura; 
    z) riduzione degli oneri documentali ed economici  a  carico  dei
soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi  della  piena
possibilita' di integrazione documentale  non  onerosa  di  qualsiasi
elemento di natura formale della domanda, purche'  non  attenga  agli
elementi  oggetto  di  valutazioni   sul   merito   dell'offerta,   e
semplificazione delle procedure di verifica da parte  delle  stazioni
appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento  dei  requisiti
generali  di  qualificazione,  costantemente  aggiornati,  attraverso
l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione
dell'attuale    sistema    AVCpass,    garantendo    a    tal    fine
l'interoperabilita'  tra  i  Ministeri  e  gli   organismi   pubblici
coinvolti e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in  caso
di rifiuto all'interoperabilita'; 
    aa) previsione che, al fine di ridurre gli oneri  documentali,  i
partecipanti alle gare possano utilizzare il documento di gara  unico
europeo (DGUE) o analogo documento predisposto  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti per autocertificare  il  possesso  dei
requisiti; 
    bb)  razionalizzazione  delle  procedure  di   spesa   attraverso
l'applicazione    di     criteri     di     qualita',     efficienza,
professionalizzazione  delle  stazioni  appaltanti,   prevedendo   la
riorganizzazione  delle  funzioni  delle  stazioni  appaltanti,   con
particolare riferimento alle  fasi  di  programmazione  e  controllo,
nonche' prevedendo l'introduzione di  un  apposito  sistema,  gestito
dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso
a valutarne l'effettiva capacita' tecnica e organizzativa, sulla base
di parametri obiettivi; 
    cc) revisione ed efficientamento delle procedure di appalto degli
accordi  quadro,  delle  convenzioni  e  in  genere  delle  procedure
utilizzabili dalla societa' CONSIP Spa, dai  soggetti  aggregatori  e
dalle centrali di committenza, finalizzati a migliorare  la  qualita'
degli  approvvigionamenti  e  a  ridurre  i  costi  e  i   tempi   di
espletamento delle gare promuovendo  anche  un  sistema  di  reti  di
committenza volto a determinare un piu' ampio  ricorso  alle  gare  e
agli affidamenti di tipo telematico, al fine di garantire l'effettiva
partecipazione delle micro, piccole e medie imprese; 
    dd) contenimento dei tempi e  piena  verificabilita'  dei  flussi
finanziari  anche  attraverso  la  previsione  dell'obbligo  per   le
stazioni appaltanti  di  pubblicare  nel  proprio  sito  internet  il
resoconto  finanziario  al  termine  dell'esecuzione  del  contratto,
nonche'  attraverso  adeguate   forme   di   centralizzazione   delle
committenze e di riduzione  del  numero  delle  stazioni  appaltanti,
effettuate sulla base del  sistema  di  qualificazione  di  cui  alla
lettera bb), con possibilita', a seconda del grado di  qualificazione
conseguito,  di   gestire   contratti   di   maggiore   complessita',
salvaguardando l'esigenza di garantire la suddivisione in  lotti  nel
rispetto  della  normativa  dell'Unione  europea,   e   fatto   salvo
l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia,  di  ricorrere  a
forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello
di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad  altro  soggetto
aggregatore secondo la normativa vigente, garantendo  la  tutela  dei
diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla Costituzione
e dalle disposizioni vigenti; 
    ee) introduzione  di  misure  volte  a  contenere  il  ricorso  a
variazioni  progettuali  in  corso  d'opera,  distinguendo  in   modo
dettagliato  tra  variazioni  sostanziali  e  non   sostanziali,   in
particolare nella fase esecutiva e  con  specifico  riferimento  agli
insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture  strategiche
private  di  preminente  interesse  nazionale  di  cui  al  comma   1
dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.  443,  e  successive
modificazioni; previsione che ogni variazione in corso d'opera  debba
essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni
impreviste e imprevedibili e, comunque, sia  debitamente  autorizzata
dal responsabile unico del  procedimento,  con  particolare  riguardo
all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a
tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque  denominati  e
assicurando   sempre   la   possibilita',    per    l'amministrazione
committente, di procedere alla risoluzione del  contratto  quando  le
variazioni   superino   determinate   soglie   rispetto   all'importo
originario, garantendo al  contempo  la  qualita'  progettuale  e  la
responsabilita' del progettista in caso di errori di progettazione  e
prevedendo,  altresi',  l'applicazione  di   uno   specifico   regime
sanzionatorio in capo alle  stazioni  appaltanti  per  la  mancata  o
tardiva comunicazione all'ANAC delle variazioni in corso d'opera  per
gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria; 
    ff) utilizzo, nel rispetto dei principi di  trasparenza,  di  non
discriminazione e di parita'  di  trattamento,  per  l'aggiudicazione
degli appalti pubblici e dei contratti di concessione,  del  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, seguendo  un  approccio
costo/efficacia, quale il costo del ciclo di  vita  e  includendo  il
«miglior rapporto qualita'/prezzo»  valutato  con  criteri  oggettivi
sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali o  sociali  connessi
all'oggetto dell'appalto pubblico o  del  contratto  di  concessione;
regolazione espressa dei criteri, delle  caratteristiche  tecniche  e
prestazionali e delle soglie di importo entro le  quali  le  stazioni
appaltanti ricorrono al solo criterio di aggiudicazione del prezzo  o
del costo, inteso come criterio del prezzo piu' basso o  del  massimo
ribasso d'asta, nonche' indicazione delle modalita' di individuazione
e valutazione delle offerte anomale, che rendano non predeterminabili
i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta  anomala,  con
particolare riguardo ad appalti di valore inferiore  alle  soglie  di
rilevanza comunitaria; 
    gg) aggiudicazione dei contratti  pubblici  relativi  ai  servizi
sociali e di ristorazione ospedaliera,  assistenziale  e  scolastica,
nonche' a  quelli  di  servizi  ad  alta  intensita'  di  manodopera,
definiti come quelli nei quali il  costo  della  manodopera  e'  pari
almeno  al  50  per  cento   dell'importo   totale   del   contratto,
esclusivamente sulla base del  criterio  dell'offerta  economicamente
piu' vantaggiosa, come definita dalla lettera ff), escludendo in ogni
caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo  o
del costo, inteso come criterio del prezzo piu' basso o  del  massimo
ribasso d'asta; 
    hh) creazione, presso l'ANAC, di un albo  nazionale  obbligatorio
dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti  pubblici  e
contratti di concessione, prevedendo,  tenuto  conto,  a  seguito  di
apposite verifiche,  delle  precedenti  attivita'  professionali  dei
componenti e  dell'eventuale  sussistenza  di  ipotesi  di  conflitti
d'interesse: 
      1) ai fini  dell'iscrizione  all'albo  specifici  requisiti  di
moralita',  di  competenza  e  di  professionalita'  nello  specifico
settore  cui  si  riferisce  il  contratto,  nonche'  le   cause   di
incompatibilita' e di cancellazione dal medesimo albo; 
      2) l'assegnazione dei componenti alle commissioni  giudicatrici
mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati  indicati  alle
stazioni appaltanti in numero almeno doppio rispetto ai componenti da
nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione; 
      3) che l'ANAC adotti con propria determinazione  la  disciplina
generale per la tenuta dell'albo, comprensiva dei criteri per il  suo
aggiornamento; 
    ii) garanzia di adeguati livelli  di  pubblicita'  e  trasparenza
delle procedure anche per gli  appalti  pubblici  e  i  contratti  di
concessione sotto la soglia di  rilevanza  comunitaria,  assicurando,
anche nelle forme  semplificate  di  aggiudicazione,  la  valutazione
comparativa tra piu' offerte, prevedendo che debbano essere  invitati
a  presentare  offerta  almeno  cinque   operatori   economici,   ove
esistenti, nonche' un'adeguata rotazione, ferma restando la  facolta'
per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui  alla  direttiva
2014/25/UE  di  applicare  la  disciplina  stabilita  nei  rispettivi
regolamenti, adottati in conformita' ai principi dettati dal Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea a tutela della concorrenza; 
    ll) rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e
di  controllo  della  stazione   appaltante   sull'esecuzione   delle
prestazioni,  attraverso  verifiche   effettive   e   non   meramente
documentali,  con  particolare  riguardo  ai  poteri  di  verifica  e
intervento del  responsabile  del  procedimento,  del  direttore  dei
lavori nei contratti di lavori e del  direttore  dell'esecuzione  del
contratto nei contratti  di  servizi  e  forniture,  nonche'  per  le
verifiche e i controlli relativi all'effettiva ottemperanza  a  tutte
le misure mitigative e compensative e alle  prescrizioni  in  materia
ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e  di
tutela della salute umana, impartite dagli  enti  e  dagli  organismi
competenti, prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio nei casi  di
controlli lacunosi ovvero di  omessa  vigilanza.  E'  vietata,  negli
appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del  contraente
generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore  dei
lavori allo stesso contraente generale o soggetto  collegato,  ed  e'
previsto  che  i  soggetti  che  realizzano  insediamenti  produttivi
strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente
interesse nazionale, fermo restando  quanto  previsto  dalla  lettera
sss), debbano adottare forme di contabilita' esecutiva e di  collaudo
analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori; 
    mm) creazione, presso il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono
ricoprire rispettivamente i ruoli  di  responsabile  dei  lavori,  di
direttore dei lavori e di  collaudatore  negli  appalti  pubblici  di
lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo
specifici requisiti di moralita', di competenza e di professionalita'
e la  loro  nomina  nelle  procedure  di  appalto  mediante  pubblico
sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti
in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire  e  prevedendo
altresi' che le spese di tenuta dell'albo siano poste  a  carico  dei
soggetti interessati; 
    nn) revisione della disciplina di affidamento degli incarichi  di
collaudo  a  dipendenti  appartenenti   ai   ruoli   della   pubblica
amministrazione e in trattamento di quiescenza, prevedendo il divieto
di affidamento  dell'incarico  di  collaudo  per  appalti  di  lavori
pubblici di importo superiore alle soglie di  rilevanza  comunitaria,
ubicati nella regione sede dell'amministrazione  di  appartenenza,  e
disponendo un limite all'importo dei corrispettivi; 
    oo) valorizzazione della fase progettuale negli appalti  pubblici
e nei contratti di concessione di  lavori,  promuovendo  la  qualita'
architettonica e tecnico-funzionale, anche  attraverso  lo  strumento
dei concorsi di progettazione  e  il  progressivo  uso  di  metodi  e
strumenti  elettronici  specifici,  quali  quelli   di   modellazione
elettronica  e  informativa  per  l'edilizia  e  le   infrastrutture,
limitando radicalmente  il  ricorso  all'appalto  integrato,  tenendo
conto in particolare del contenuto  innovativo  o  tecnologico  delle
opere oggetto dell'appalto o della concessione in rapporto al  valore
complessivo dei lavori e prevedendo di norma  la  messa  a  gara  del
progetto esecutivo; esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base
della  sola  progettazione  di  livello  preliminare,  nonche',   con
riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e  architettura
e di tutti i servizi di natura tecnica, del ricorso al solo  criterio
di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso  come  criterio  del
prezzo piu' basso o del massimo ribasso d'asta; 
    pp) con riferimento alle gare pubbliche per l'acquisto  di  beni,
in linea con quanto sancito  dall'articolo  42,  paragrafo  2,  della
direttiva 2014/24/UE, previsione di specifiche tecniche relative alle
gare da espletare,  soprattutto  in  relazione  a  beni  e  strumenti
informatici e componenti tecnologici,  che  garantiscano  parita'  di
accesso agli  operatori  e  non  costituiscano  ostacolo  alla  piena
attuazione del principio di concorrenza; 
    qq)  riassetto,  revisione  e  semplificazione  dei  sistemi   di
garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli  appalti  pubblici
di lavori, servizi e forniture, al fine di renderli  proporzionati  e
adeguati alla natura delle prestazioni oggetto  del  contratto  e  al
grado di rischio ad esso connesso, nonche' al fine  di  salvaguardare
l'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi
e  nei  modi  programmati  anche  in  caso  di  fatti  imprevisti  ed
imprevedibili  e  non  imputabili   alla   stazione   appaltante,   e
assicurando comunque  l'entrata  in  vigore  della  nuova  disciplina
contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati  con
gli istituti bancari e assicurativi che  devono  assumersi  i  rischi
d'impresa; 
    rr) revisione e semplificazione della disciplina vigente  per  il
sistema della validazione  dei  progetti,  stabilendo  la  soglia  di
importo al di sotto della quale  la  validazione  e'  competenza  del
responsabile unico del procedimento nonche' il divieto,  al  fine  di
evitare  conflitti  di  interesse,  dello  svolgimento  contemporaneo
dell'attivita' di validazione con quella di progettazione; al fine di
incentivare  l'efficienza  e  l'efficacia  nel  perseguimento   della
realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei  tempi  previsti
dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in  corso  d'opera,  e'
destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a
base di gara per le attivita' tecniche svolte dai dipendenti pubblici
relativamente alla programmazione della spesa per investimenti,  alla
predisposizione e controllo delle procedure di bando e di  esecuzione
dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e  ai  collaudi,  con
particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi,  escludendo
l'applicazione degli incentivi alla progettazione; 
    ss) razionalizzazione ed estensione delle forme  di  partenariato
pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e
alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita',
incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti  di
carattere finanziario innovativi e specifici ed il  supporto  tecnico
alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la  pubblicita'
degli atti; 
    tt) al fine di agevolare e ridurre i  tempi  delle  procedure  di
partenariato   pubblico   privato,   previsione   espressa,    previa
indicazione dell'amministrazione competente, delle modalita' e  delle
tempistiche per addivenire alla predisposizione di specifici studi di
fattibilita' che consentano di porre a gara  progetti  con  accertata
copertura  finanziaria  derivante  dalla  verifica  dei  livelli   di
bancabilita',  garantendo  altresi'  l'acquisizione   di   tutte   le
necessarie  autorizzazioni,  pareri  e  atti  di   assenso   comunque
denominati entro la fase di aggiudicazione; 
    uu)  revisione  del  vigente  sistema  di  qualificazione   degli
operatori economici in base a criteri di omogeneita',  trasparenza  e
verifica formale e sostanziale delle  capacita'  realizzative,  delle
competenze tecniche e professionali, ivi comprese le  risorse  umane,
organiche  all'impresa,  nonche'   delle   attivita'   effettivamente
eseguite, introducendo, inoltre, misure di premialita',  regolate  da
un'apposita  disciplina  generale  fissata  dall'ANAC   con   propria
determinazione e connesse a criteri reputazionali basati su parametri
oggettivi e misurabili e su accertamenti  definitivi  concernenti  il
rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione  dei  contratti  e  la
gestione dei contenziosi, nonche' assicurando gli opportuni  raccordi
con la normativa vigente in materia di rating di legalita'; 
    vv) disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione
delle attestazioni secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
      1) attribuzione della relativa competenza all'ANAC; 
      2) previsione che il curatore del fallimento possa  partecipare
alle procedure di affidamento delle concessioni e  degli  appalti  di
lavori,  forniture  e  servizi,  che  possa  essere  affidatario   di
subappalti  e  che  possa  stipulare  i  relativi  contratti   quando
l'impresa fallita e' in possesso delle necessarie attestazioni ed  e'
stato autorizzato l'esercizio provvisorio; 
      3) previsione che il curatore del fallimento, quando  e'  stato
autorizzato l'esercizio provvisorio, possa eseguire i contratti  gia'
stipulati dall'impresa fallita; 
      4)  previsione  che  l'impresa  ammessa   al   concordato   con
continuita' aziendale possa partecipare alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e  servizi,  o
essere affidataria di subappalti e stipulare  i  relativi  contratti,
senza necessita' di avvalersi  dei  requisiti  di  altro  soggetto  o
dell'attestazione SOA di altro soggetto; 
      5)  previsione  che  l'impresa  ammessa   al   concordato   con
continuita' aziendale o con cessione di  beni  o  che  ha  presentato
domanda di concordato a norma dell'articolo  161,  sesto  comma,  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, possa eseguire i contratti  gia'
stipulati dall'impresa stessa; 
      6) disciplina dei casi in cui l'ANAC puo', nelle fattispecie di
cui ai numeri 2), 3), 4) e  5),  sentito  il  giudice  delegato  alla
procedura di fallimento o concordato preventivo e acquisito il parere
del  curatore  o   del   commissario   giudiziale,   subordinare   la
partecipazione, l'affidamento di subappalti  e  la  stipulazione  dei
relativi contratti alla necessita' che il  curatore  o  l'impresa  in
concordato si  avvalgano  di  un  altro  operatore  in  possesso  dei
requisiti di carattere generale, di capacita'  finanziaria,  tecnica,
economica, nonche' di  certificazione,  richiesti  per  l'affidamento
dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e
della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del
contratto, le risorse  necessarie  all'esecuzione  dell'appalto  e  a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in  cui  questa  nel  corso
della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto,  non  sia  per
qualsiasi  ragione  piu'  in  grado  di  dare   regolare   esecuzione
all'appalto o alla concessione; 
    zz) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento,
nel rispetto dei principi dell'Unione europea e di quelli  desumibili
dalla giurisprudenza amministrativa  in  materia,  imponendo  che  il
contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e  i  mezzi
prestati, con particolare  riguardo  ai  casi  in  cui  l'oggetto  di
avvalimento  sia  costituito  da   certificazioni   di   qualita'   o
certificati  attestanti  il  possesso  di   adeguata   organizzazione
imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando
gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti  e
delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria
nonche'   circa   l'effettivo   impiego   delle   risorse    medesime
nell'esecuzione dell'appalto, al fine di escludere la possibilita' di
ricorso all'avvalimento a cascata e prevedendo che non  possa  essere
oggetto  di  avvalimento   il   possesso   della   qualificazione   e
dell'esperienza tecnica e professionale necessarie  per  eseguire  le
prestazioni da affidare; 
    aaa)  razionalizzazione   dei   metodi   di   risoluzione   delle
controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia
di esecuzione del contratto, disciplinando il ricorso alle  procedure
arbitrali al fine di escludere il  ricorso  a  procedure  diverse  da
quelle  amministrate,  garantire  la  trasparenza,  la  celerita'   e
l'economicita' e assicurare il possesso dei requisiti di  integrita',
imparzialita' e  responsabilita'  degli  arbitri  e  degli  eventuali
ausiliari; al fine di garantire l'efficacia  e  la  speditezza  delle
procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti  relativi  ad
appalti pubblici di lavori, previsione, nel rispetto  della  pienezza
della tutela giurisdizionale, che,  gia'  nella  fase  cautelare,  il
giudice debba tener conto del disposto dell'articolo  121,  comma  1,
del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e, anche nelle  ipotesi
di cui all'articolo 122 e nell'applicazione dei criteri ivi previsti,
debba valutare se il rispetto di esigenze imperative  connesse  a  un
interesse generale possa influire sulla misura cautelare richiesta; 
    bbb) revisione e razionalizzazione  del  rito  abbreviato  per  i
giudizi di cui alla lettera a) del  comma  1  dell'articolo  119  del
codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso  al
decreto  legislativo  2  luglio  2010,   n.   104,   anche   mediante
l'introduzione di  un  rito  speciale  in  camera  di  consiglio  che
consente   l'immediata   risoluzione   del    contenzioso    relativo
all'impugnazione dei provvedimenti di  esclusione  dalla  gara  o  di
ammissione alla gara per carenza  dei  requisiti  di  partecipazione;
previsione della preclusione della contestazione  di  vizi  attinenti
alla fase di  esclusione  dalla  gara  o  ammissione  alla  gara  nel
successivo  svolgimento  della  procedura  di  gara  e  in  sede   di
impugnazione  dei  successivi  provvedimenti  di  valutazione   delle
offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva; 
    ccc) miglioramento delle condizioni di accesso al  mercato  degli
appalti  pubblici  e  dei  contratti  di   concessione,   anche   con
riferimento ai servizi di architettura  e  ingegneria  e  agli  altri
servizi  professionali  dell'area  tecnica,  per  i  piccoli  e  medi
operatori economici, per i  giovani  professionisti,  per  le  micro,
piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche
attraverso il divieto di aggregazione  artificiosa  degli  appalti  e
l'obbligo  di  motivazione  della  mancata  suddivisione  in   lotti,
prevedendo in particolare che  la  dimensione  degli  appalti  ed  il
conseguente valore delle gare e dei lotti  in  cui  queste  risultino
eventualmente  suddivise  siano  adeguati  al   fine   di   garantire
l'effettiva possibilita' di  partecipazione  da  parte  delle  micro,
piccole e medie imprese nonche' introducendo misure premiali per  gli
appaltatori e i concessionari che  coinvolgano  i  predetti  soggetti
nelle procedure di gara e nell'esecuzione dei contratti; 
    ddd) valorizzazione delle esigenze sociali  e  di  sostenibilita'
ambientale, mediante introduzione di criteri e modalita' premiali  di
valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di
aggiudicazione,  si  impegnino,  per  l'esecuzione  dell'appalto,   a
utilizzare anche in parte manodopera o  personale  a  livello  locale
ovvero in via prioritaria gli addetti  gia'  impiegati  nel  medesimo
appalto, in ottemperanza ai principi  di  economicita'  dell'appalto,
promozione   della    continuita'    dei    livelli    occupazionali,
semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro,  piccole
e medie imprese, tenendo anche in considerazione  gli  aspetti  della
territorialita' e della filiera corta e attribuendo un peso specifico
anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure  di  accesso
al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del  diritto
dell'Unione europea; 
    eee) garanzia di adeguati livelli di  pubblicita'  e  trasparenza
delle procedure anche per gli  appalti  pubblici  e  i  contratti  di
concessione tra enti nell'ambito  del  settore  pubblico,  cosiddetti
affidamenti in house, prevedendo, anche per questi enti, l'obbligo di
pubblicazione   di   tutti   gli   atti   connessi   all'affidamento,
assicurando,  anche  nelle  forme  di  aggiudicazione   diretta,   la
valutazione sulla congruita' economica delle offerte, avuto  riguardo
all'oggetto   e   al   valore   della   prestazione,   e   prevedendo
l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di  enti  aggiudicatori
di affidamenti in house ovvero che esercitano funzioni di controllo o
di collegamento rispetto  ad  altri  enti,  tali  da  consentire  gli
affidamenti diretti. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo
che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti.  La  domanda  di
iscrizione  consente  all'ente  aggiudicatore,   sotto   la   propria
responsabilita', di conferire all'ente con affidamento  in  house,  o
soggetto al controllo singolo o congiunto o al collegamento,  appalti
o concessioni mediante affidamento diretto; 
    fff) previsione di  una  disciplina  specifica  per  gli  appalti
pubblici di servizi, diversi da quelli aventi  natura  intellettuale,
con particolare riguardo a quelli ad alta intensita'  di  manodopera,
definiti come quelli nei quali il  costo  della  manodopera  e'  pari
almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto,  prevedendo
l'introduzione di «clausole sociali» volte a promuovere la stabilita'
occupazionale del personale impiegato, prendendo a  riferimento,  per
ciascun comparto merceologico o di attivita', il contratto collettivo
nazionale di  lavoro  che  presenta  le  migliori  condizioni  per  i
lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di
aggiudicazione del prezzo o  del  costo,  inteso  come  criterio  del
prezzo piu' basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto
del diritto dell'Unione europea; 
    ggg) previsione di  una  disciplina  specifica  per  gli  appalti
pubblici di lavori e servizi che introduca clausole sociali  volte  a
promuovere la stabilita'  occupazionale  del  personale  impiegato  e
stabilisca che i contratti collettivi  nazionale  e  territoriale  in
vigore per il settore e per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le
prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei
datori   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul  piano  nazionale  e  quelli  il  cui  ambito  di
applicazione  sia  strettamente  connesso  con  l'attivita'   oggetto
dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente; 
    hhh)  disciplina  organica  della  materia   dei   contratti   di
concessione mediante  l'armonizzazione  e  la  semplificazione  delle
disposizioni  vigenti,  nonche'  la  previsione  di  criteri  per  le
concessioni indicate nella sezione II del capo I del titolo  I  della
direttiva  2014/23/UE,  nel  rispetto   dell'esito   del   referendum
abrogativo del 12-13 giugno  2011  per  le  concessioni  nel  settore
idrico,  introducendo  altresi'  criteri   volti   a   vincolare   la
concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto
dei  tempi  previsti  dallo  stesso  per   la   realizzazione   degli
investimenti in opere pubbliche,  nonche'  al  rischio  operativo  ai
sensi della  predetta  direttiva  2014/23/UE,  e  a  disciplinare  le
procedure di fine concessione e le modalita' di indennizzo in caso di
subentro; previsione di criteri volti  a  promuovere  le  concessioni
relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico
da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea; 
    iii) obbligo per i  soggetti  pubblici  e  privati,  titolari  di
concessioni di lavori o di servizi pubblici gia' esistenti o di nuova
aggiudicazione, di affidare una  quota  pari  all'80  per  cento  dei
contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di
importo superiore a  150.000  euro  mediante  procedura  ad  evidenza
pubblica, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da
societa'  in  house  per  i  soggetti  pubblici  ovvero  da  societa'
direttamente o indirettamente controllate o collegate per i  soggetti
privati, ovvero tramite operatori individuati mediante  procedure  ad
evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, nonche'  modalita'  di
verifica del rispetto di tali  previsioni  affidate  anche  all'ANAC,
introducendo  clausole  sociali  per  la  stabilita'  del   personale
impiegato e per la salvaguardia delle professionalita' e  prevedendo,
per  le  concessioni  gia'  in  essere,  un  periodo  transitorio  di
adeguamento non superiore  a  ventiquattro  mesi  ed  escludendo  dal
predetto obbligo unicamente le  concessioni  in  essere  o  di  nuova
aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le
concessioni  in  essere  o  di  nuova  aggiudicazione  affidate   con
procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione
europea  per  le  quali  continuano   comunque   ad   applicarsi   le
disposizioni in  materia  di  affidamento  di  contratti  di  appalto
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; 
    lll) avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento
delle nuove concessioni autostradali non meno  di  ventiquattro  mesi
prima della scadenza di quelle in essere, con revisione  del  sistema
delle   concessioni   autostradali,   con   particolare   riferimento
all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga,
in conformita'  alla  nuova  disciplina  generale  dei  contratti  di
concessione; 
    mmm) previsione di una  particolare  disciplina  transitoria  per
l'affidamento  delle  concessioni  autostradali  che,  alla  data  di
entrata in vigore del decreto di recepimento delle  direttive,  siano
scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto
del principio dell'evidenza pubblica, nonche', per le concessioni per
le quali  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
esercita sul concessionario un controllo analogo  a  quello  da  esso
esercitato sui propri servizi, dei principi desumibili  dall'articolo
17 della direttiva 2014/23/UE; 
    nnn) individuazione, in tema  di  procedure  di  affidamento,  di
modalita' volte a garantire i livelli  minimi  di  concorrenzialita',
trasparenza, rotazione  e  parita'  di  trattamento  richiesti  dalla
normativa europea anche attraverso la sperimentazione di procedure  e
sistemi informatici gia' adoperati per aste telematiche; 
    ooo)  promozione  di  modalita'  e  strumenti  telematici  e   di
procedure   interamente   telematiche   d'acquisto,   garantendo   il
soddisfacimento dell'obiettivo del miglior  rapporto  qualita'/prezzo
piuttosto che l'indicazione di uno specifico prodotto; 
    ppp) trasparenza nella partecipazione dei  portatori  qualificati
di interessi nell'ambito dei processi  decisionali  finalizzati  alla
programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici  e  contratti
di concessione nonche' nella fase di esecuzione del contratto; 
    qqq) introduzione di forme di dibattito pubblico delle  comunita'
locali  dei  territori  interessati  dalla  realizzazione  di  grandi
progetti infrastrutturali e  di  architettura  di  rilevanza  sociale
aventi  impatto  sull'ambiente,  la   citta'   o   sull'assetto   del
territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e  degli
esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede
di consultazione  pubblica  entrano  nella  valutazione  in  sede  di
predisposizione del progetto definitivo; 
    rrr) introduzione nei contratti di lavori, servizi e forniture di
una  disciplina  specifica   per   il   subappalto,   prevedendo   in
particolare: l'obbligo per il concorrente  di  indicare  in  sede  di
offerta le parti del contratto che intende  subappaltare;  l'espressa
individuazione dei casi specifici in cui vige l'obbligo di  indicare,
in sede di offerta, una terna di  nominativi  di  subappaltatori  per
ogni tipologia  di  attivita'  prevista  in  progetto;  l'obbligo  di
dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi  di
esclusione e di sostituire i subappaltatori  relativamente  ai  quali
apposita verifica  abbia  dimostrato  la  sussistenza  di  motivi  di
esclusione; l'obbligo per la  stazione  appaltante  di  procedere  al
pagamento diretto dei subappaltatori  in  caso  di  inadempimento  da
parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore  e  se
la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o  i
lavori forniti; ove il subappaltatore  sia  una  microimpresa  o  una
piccola impresa, l'espressa individuazione delle fattispecie  in  cui
la stazione appaltante procede al pagamento diretto, fatta  salva  la
facolta' per le regioni a statuto speciale e le province autonome  di
Trento e di Bolzano,  sulla  base  dei  rispettivi  statuti  e  delle
relative norme di attuazione e nel  rispetto  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea, di disciplinare ulteriori  casi
di pagamento diretto dei subappaltatori; 
    sss) espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, con effetto dalla data di  entrata  in  vigore
del decreto di riordino, prevedendo l'aggiornamento  e  la  revisione
del piano generale dei trasporti e della logistica, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  14  marzo  2001,  pubblicato  nel
supplemento straordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  163  del  16
luglio 2001, la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse  alle
opere in base ai criteri individuati  nel  Documento  pluriennale  di
pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  228,   e   successive   modificazioni,   nonche'
l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica e
di valutazione di impatto ambientale di cui alla  parte  seconda  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni; previsione che nel Documento di economia e finanza sia
contenuta una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento  delle
opere programmate; previsione di norme di coordinamento e transitorie
per gli interventi per  i  quali  vi  siano  obbligazioni  giuridiche
vincolanti e definizione delle  funzioni  e  dell'organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con riferimento
alle disposizioni del capo IV del  titolo  III  della  parte  II  del
codice di cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
successive modificazioni. 
  2. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma  1,  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri coordina, di  concerto  con  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC, lo svolgimento
delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e
privati destinatari della nuova normativa. 
  3. I decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  corredati  della
relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma  3,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, e  successive  modificazioni,  che  dia  conto
della  neutralita'  finanziaria  dei  medesimi  ovvero  dei  nuovi  o
maggiori oneri da essi derivanti,  sono  adottati,  su  proposta  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia  e  delle
finanze e della difesa, previa acquisizione del parere del  Consiglio
di Stato e della Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni,  che  si  pronunciano   entro   venti   giorni   dalla
trasmissione. Gli schemi dei decreti legislativi sono contestualmente
trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e  per
i profili finanziari, che si pronunciano entro  trenta  giorni  dalla
trasmissione. Decorsi inutilmente i termini di  cui  al  primo  e  al
secondo periodo, i decreti legislativi possono essere adottati  anche
in mancanza dei pareri. Ove il parere delle Commissioni  parlamentari
indichi specificamente  talune  disposizioni  come  non  conformi  ai
principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il  Governo,
con  le  proprie  osservazioni   e   con   eventuali   modificazioni,
ritrasmette il testo alle  Camere  per  il  parere  definitivo  delle
Commissioni parlamentari  competenti,  da  esprimere  entro  quindici
giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine il decreto
legislativo puo' essere comunque emanato. 
  4. Il decreto di recepimento delle direttive dispone  l'abrogazione
delle parti incompatibili del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e di altre disposizioni, espressamente indicate,
anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie
e finali. Il decreto di  riordino  dispone,  altresi',  l'abrogazione
delle ulteriori disposizioni del medesimo codice di  cui  al  decreto
legislativo n. 163 del 2006, del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.  207,  e  di  altre
disposizioni,  espressamente  indicate,  nonche'  prevede   opportune
disposizioni di coordinamento, transitorie  e  finali.  Tale  decreto
legislativo comprende al suo interno  il  contenuto  del  decreto  di
recepimento delle direttive con le eventuali e opportune disposizioni
correttive e integrative. 
  5. Sulla base del decreto di riordino sono, altresi', emanate linee
guida di  carattere  generale  proposte  dall'ANAC  e  approvate  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  che  sono
trasmesse   prima   dell'adozione   alle    competenti    Commissioni
parlamentari per il parere. 
  6. L'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
e' disciplinata dalle regioni a statuto  speciale  e  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi  e  criteri
direttivi desumibili dalle  disposizioni  della  presente  legge  che
costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. 
  7. Gli organi costituzionali stabiliscono  nei  propri  ordinamenti
modalita' attuative dei principi e criteri direttivi  previsti  dalla
presente  legge  nell'ambito  delle  prerogative   costituzionalmente
riconosciute. 
  8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  di  ciascuno  dei
decreti legislativi di cui  al  comma  1  il  Governo  puo'  adottare
disposizioni integrative e correttive nel  rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo. 
  9. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, e' comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati
a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del codice di cui al
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni,  l'attribuzione  di  compiti  di  responsabile  o   di
direttore dei lavori allo stesso  contraente  generale.  Il  suddetto
divieto si applica anche alle procedure di appalto gia' bandite  alla
data di entrata in vigore della presente legge, incluse  quelle  gia'
espletate per le  quali  la  stazione  appaltante  non  abbia  ancora
proceduto  alla  stipulazione   del   contratto   con   il   soggetto
aggiudicatario. 
  10. In caso di successione di imprese nel contratto di appalto  con
il medesimo committente e per la medesima attivita' di  call  center,
il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, secondo
le modalita'  e  le  condizioni  previste  dai  contratti  collettivi
nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del  trasferimento,
stipulati dalle organizzazioni  sindacali  e  datoriali  maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale.  In  assenza   di   specifica
disciplina nazionale collettiva, il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  con  proprio   decreto   adottato   sentite   le
organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, definisce i criteri generali  per  l'attuazione  del
presente comma. Le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o
private che intendono stipulare un contratto di appalto  per  servizi
di  call  center   devono   darne   comunicazione   preventiva   alle
rappresentanze sindacali  aziendali  e  alle  strutture  territoriali
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. 
  11. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  di
riordino sono abrogate le disposizioni in materia di garanzia globale
di cui agli articoli 129, comma 3, e 176, comma 18, del codice di cui
al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e   successive
modificazioni. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino alla data di entrata in  vigore  del  decreto  di  riordino,  e'
sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti articoli
129, comma 3, e 176, comma 18; agli affidamenti  ai  quali  sarebbero
stati applicabili, nel periodo considerato, i  citati  articoli  129,
comma 3, e 176, comma 18, non si applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 113, comma 3, del predetto  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  e  successive  modificazioni.  Quanto
previsto dal presente comma si applica anche  alle  procedure  i  cui
bandi sono stati pubblicati anteriormente alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, prevedendo comunque  la  riapertura  dei
termini per la presentazione delle offerte e  purche'  non  sia  gia'
intervenuta l'aggiudicazione provvisoria. 
  12. Nel caso in cui il Governo adotti un unico decreto  legislativo
per le materie di cui all'alinea del comma 1: 
    a) il termine di cui al comma 1, lettera sss), e' fissato  al  18
aprile 2016; 
    b) si applica all'unico decreto legislativo la procedura  di  cui
al comma 3; 
    c) l'unico decreto legislativo determina l'abrogazione del codice
di  cui  al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  anche
prevedendo opportune disposizioni  di  coordinamento,  transitorie  e
finali; 
    d) le linee guida di cui al comma  5  sono  adottate  sulla  base
dell'unico decreto legislativo; 
    e) le disposizioni integrative e correttive di  cui  al  comma  8
sono  adottate  entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore
dell'unico decreto legislativo; 
    f) le disposizioni in materia  di  sistema  di  garanzia  globale
richiamate al comma 11 sono abrogate dalla data di entrata in  vigore
dell'unico  decreto  legislativo.  La  sospensione  dell'applicazione
della garanzia globale prevista dal medesimo  comma  11  e'  disposta
dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data
di entrata in vigore dell'unico decreto legislativo. 
  13. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. In conformita' all'articolo 17, comma 2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di  cui
al comma 1 del presente articolo determinino nuovi o  maggiori  oneri
che non trovino compensazione al proprio interno,  i  decreti  stessi
sono emanati solo successivamente  o  contestualmente  alla  data  di
entrata in vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le
occorrenti risorse finanziarie. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 28 gennaio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Delrio,       Ministro        delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note all'art. 1: 
            Comma 1: 
              -  La  direttiva  26  febbraio  2014,   n.   2014/23/UE
          (Direttiva  del  Parlamento   europeo   e   del   Consiglio
          sull'aggiudicazione  dei  contratti  di   concessione)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell' Unione europea 28
          marzo 2014, n. L 94. 
              -  La  direttiva  26  febbraio  2014,   n.   2014/24/UE
          (Direttiva del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  sugli
          appalti pubblici e che abroga la direttiva  2004/18/CE)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell' Unione europea 28
          marzo 2014, n. L 94. 
              -  La  direttiva  26  febbraio  2014,   n.   2014/25/UE
          (Direttiva del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  sulle
          procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei   settori
          dell'acqua, dell'energia ,  dei  trasporti  e  dei  servizi
          postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE) e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale  dell'  Unione  europea  28  marzo
          2014, n. L 94. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32 della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3: 
              «Art. 32. (Principi e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto  dell'Unione  europea).
          - 1. Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri  direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riportano i commi 24 ter e 24 quater dell'articolo
          14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione  e
          riassetto normativo per l'anno 2005): 
               «Art.  14.  (Semplificazione  della  legislazione).  -
          (Omissis). 
              24-ter. Costituiscono livelli di regolazione  superiori
          a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie: 
                a) l'introduzione o  il  mantenimento  di  requisiti,
          standard, obblighi e oneri non strettamente  necessari  per
          l'attuazione delle direttive; 
                b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di
          applicazione delle regole rispetto a quanto previsto  dalle
          direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i
          destinatari; 
                c) l'introduzione  o  il  mantenimento  di  sanzioni,
          procedure o meccanismi operativi piu' gravosi  o  complessi
          di quelli strettamente  necessari  per  l'attuazione  delle
          direttive. 
              24-quater.   L'amministrazione    da'    conto    delle
          circostanze eccezionali,  valutate  nell'analisi  d'impatto
          della regolamentazione, in relazione alle  quali  si  rende
          necessario il superamento del livello minimo di regolazione
          comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad  AIR,
          le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di  analisi
          definiti dalle direttive di cui al  comma  6  del  presente
          articolo.». 
              - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
          2006, n. 100, S.O. 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  1,  della
          legge 21 dicembre 2001 n. 443 (Delega al Governo in materia
          di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici  ed
          altri  interventi   per   il   rilancio   delle   attivita'
          produttive): 
              «Art.   1.   (Delega   al   Governo   in   materia   di
          infrastrutture ed  insediamenti  produttivi  strategici  ed
          altri  interventi   per   il   rilancio   delle   attivita'
          produttive).  -  1.  Il   Governo,   nel   rispetto   delle
          attribuzioni costituzionali  delle  regioni,  individua  le
          infrastrutture  pubbliche  e  private  e  gli  insediamenti
          produttivi strategici e di preminente  interesse  nazionale
          da realizzare per la  modernizzazione  e  lo  sviluppo  del
          Paese  nonche'  per  assicurare  efficienza  funzionale  ed
          operativa e l'ottimizzazione  dei  costi  di  gestione  dei
          complessi immobiliari sedi delle  istituzioni  dei  presidi
          centrali e la sicurezza  strategica  dello  Stato  e  delle
          opere  la  cui  rilevanza  culturale  trascende  i  confini
          nazionali. L'individuazione  e'  operata,  a  mezzo  di  un
          programma predisposto dal Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, d'intesa con  i  Ministri  competenti  e  le
          regioni o province  autonome  interessate,  nonche'  l'ente
          Roma capitale ove interessato, e  inserito,  previo  parere
          del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria,
          con    l'indicazione     dei     relativi     stanziamenti.
          Nell'individuare  le  infrastrutture  e  gli   insediamenti
          strategici di cui al presente  comma,  il  Governo  procede
          secondo finalita' di riequilibrio  socio-economico  fra  le
          aree del territorio nazionale, nonche' a fini  di  garanzia
          della sicurezza strategica  e  di  contenimento  dei  costi
          dell'approvvigionamento  energetico   del   Paese   e   per
          l'adeguamento   della   strategia   nazionale   a    quella
          comunitaria  delle  infrastrutture  e  della  gestione  dei
          servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
          sviluppare   la   portualita'   turistica,   il    Governo,
          nell'individuare  le  infrastrutture  e  gli   insediamenti
          strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
          nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere
          a) e b), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 2 dicembre  1997,  n.  509.  Il  programma
          tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento
          nel programma di infrastrutture  strategiche  non  comprese
          nel Piano generale  dei  trasporti  costituisce  automatica
          integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
          legge finanziaria  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3,
          lettera i-ter), della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni, le  risorse  necessarie,  che  si
          aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e  privati
          allo scopo disponibili,  senza  diminuzione  delle  risorse
          gia' destinate ad opere concordate  con  le  regioni  e  le
          province autonome e non ricomprese nel programma.  In  sede
          di prima applicazione della presente legge il programma  e'
          approvato  dal  CIPE  entro  il  31  dicembre   2001.   Gli
          interventi  previsti  dal  programma  sono  automaticamente
          inseriti nelle intese istituzionali di  programma  e  negli
          accordi  di  programma  quadro  nei  comparti   idrici   ed
          ambientali, ai fini della individuazione delle priorita'  e
          ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia'  incluse
          nelle intese e negli accordi  stessi,  con  le  indicazioni
          delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in
          una intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra
          il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma,  al
          fine del  congiunto  coordinamento  e  realizzazione  delle
          opere. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo  42,  paragrafo   2,   della
          Direttiva  26/02/2014,   n.   2014/24/UE   (Direttiva   del
          Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e
          che abroga la direttiva 2004/18/CE): 
              «Art. 42. (Specifiche tecniche). - (Omissis). 
              2. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli
          operatori economici alla procedura di aggiudicazione e  non
          comportano  la   creazione   di   ostacoli   ingiustificati
          all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 161,  sesto  comma,  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n.  267(Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa): 
              «Art. 161. (Domanda di concordato). - (Omissis). 
              6. L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente
          la domanda di concordato  unitamente  ai  bilanci  relativi
          agli  ultimi  tre  esercizi  e  all'elenco  nominativo  dei
          creditori  con  l'indicazione   dei   rispettivi   crediti,
          riservandosi di presentare  la  proposta,  il  piano  e  la
          documentazione di cui ai commi secondo  e  terzo  entro  un
          termine  fissato  dal  giudice,  compreso  fra  sessanta  e
          centoventi   giorni   e   prorogabile,   in   presenza   di
          giustificati motivi, di non oltre  sessanta  giorni.  Nello
          stesso termine, in alternativa  e  con  conservazione  sino
          all'omologazione degli effetti  prodotti  dal  ricorso,  il
          debitore puo' depositare  domanda  ai  sensi  dell'articolo
          182-bis, primo comma. In mancanza,  si  applica  l'articolo
          162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che  fissa
          il termine di cui  al  primo  periodo,  il  tribunale  puo'
          nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163,
          secondo comma, n. 3; si  applica  l'articolo  170,  secondo
          comma. Il commissario giudiziale,  quando  accerta  che  il
          debitore ha posto in essere  una  delle  condotte  previste
          dall'articolo  173,  deve   riferirne   immediatamente   al
          tribunale  che,  nelle  forme  del  procedimento   di   cui
          all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle  condotte
          stesse, puo',  con  decreto,  dichiarare  improcedibile  la
          domanda e, su istanza del  creditore  o  su  richiesta  del
          pubblico ministero, accertati i  presupposti  di  cui  agli
          articoli 1 e 5, dichiara il  fallimento  del  debitore  con
          contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18. 
              (Omissis).». 
              - Si riportano  gli  articoli  121,  comma  1,  e  122,
          dell'allegato 1 annesso al  decreto  legislativo  2  luglio
          2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44  della  legge  18
          giugno 2009, n.  69,  recante  delega  al  governo  per  il
          riordino del processo amministrativo): 
              «Art. 121. (Inefficacia del contratto nei casi di gravi
          violazioni). - 1. Il giudice che  annulla  l'aggiudicazione
          definitiva  dichiara  l'inefficacia   del   contratto   nei
          seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni delle
          parti e della valutazione  della  gravita'  della  condotta
          della stazione appaltante e della situazione di  fatto,  se
          la declaratoria di inefficacia e' limitata alle prestazioni
          ancora  da  eseguire  alla  data  della  pubblicazione  del
          dispositivo o opera in via retroattiva: 
                a) se l'aggiudicazione definitiva e'  avvenuta  senza
          previa pubblicazione del bando o avviso con cui  si  indice
          una gara nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  o
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  quando
          tale pubblicazione e' prescritta dal decreto legislativo 12
          aprile 2006, n. 163; 
                b) se l'aggiudicazione  definitiva  e'  avvenuta  con
          procedura  negoziata  senza  bando  o  con  affidamento  in
          economia  fuori  dai  casi  consentiti   e   questo   abbia
          determinato  l'omissione  della  pubblicita'  del  bando  o
          avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione  europea  o  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
          Repubblica   italiana,   quando   tale   pubblicazione   e'
          prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
                c)  se  il  contratto  e'   stato   stipulato   senza
          rispettare il termine dilatorio  stabilito  dall'  articolo
          11, comma 10, del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
          163, qualora tale violazione abbia  privato  il  ricorrente
          della possibilita' di avvalersi di mezzi di  ricorso  prima
          della  stipulazione  del  contratto  e  sempre   che   tale
          violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione
          definitiva,   abbia   influito   sulle   possibilita'   del
          ricorrente di ottenere l'affidamento; 
                d)  se  il  contratto  e'   stato   stipulato   senza
          rispettare la sospensione obbligatoria del termine  per  la
          stipulazione  derivante  dalla  proposizione  del   ricorso
          giurisdizionale  avverso  l'aggiudicazione  definitiva,  ai
          sensi  dell'  articolo  11,  comma  10-ter  ,  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   qualora   tale
          violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione
          definitiva,   abbia   influito   sulle   possibilita'   del
          ricorrente di ottenere l'affidamento. 
              (Omissis).». 
               «Art. 122.  (Inefficacia  del  contratto  negli  altri
          casi). - 1. Fuori dei casi  indicati  dall'  articolo  121,
          comma 1, e dall' articolo 123,  comma  3,  il  giudice  che
          annulla   l'aggiudicazione   definitiva    stabilisce    se
          dichiarare   inefficace   il   contratto,   fissandone   la
          decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli  interessi
          delle parti, dell'effettiva possibilita' per il  ricorrente
          di  conseguire  l'aggiudicazione   alla   luce   dei   vizi
          riscontrati, dello stato  di  esecuzione  del  contratto  e
          della possibilita' di subentrare nel contratto, nei casi in
          cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo  di
          rinnovare la gara e la  domanda  di  subentrare  sia  stata
          proposta.». 
              - Si  riporta  l'articolo  119,  comma  1,  lettera  a)
          dell'allegato 1 annesso al  citato  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104: 
              «Art.  119.  (Rito  abbreviato  comune  a   determinate
          materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente  articolo
          si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le  controversie
          relative a: 
                a)  i  provvedimenti  concernenti  le  procedure   di
          affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture,  salvo
          quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; 
              (omissis).». 
              -Si riporta l'articolo 17  della  citata  direttiva  26
          febbraio 2014, n. 2014/23/UE: 
              «Art. 17. (Concessioni tra enti nell'ambito del settore
          pubblico).   -   1.   Una   concessione   aggiudicata    da
          un'amministrazione   aggiudicatrice   o    da    un    ente
          aggiudicatore  ai  sensi  dell'articolo  7,  paragrafo   1,
          lettera a), a una persona giuridica di diritto  pubblico  o
          di diritto privato non rientra nell'ambito di  applicazione
          della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte  le
          seguenti condizioni: 
                a)   l'amministrazione   aggiudicatrice   o    l'ente
          aggiudicatore  esercita  sulla  persona  giuridica  di  cui
          trattasi un controllo analogo a quello da  esso  esercitato
          sui propri servizi; 
                b)  oltre  l'80%  delle   attivita'   della   persona
          giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei
          compiti    ad    essa     affidati     dall'amministrazione
          aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore controllante o  da
          altre persone giuridiche  controllate  dall'amministrazione
          aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore di cui trattasi; e 
                c) nella persona  giuridica  controllata  non  vi  e'
          alcuna  partecipazione  di  capitali  privati  diretti,  ad
          eccezione di forme di partecipazione  di  capitali  privati
          che non comportano controllo o potere di  veto,  prescritte
          dalle disposizioni legislative  nazionali,  in  conformita'
          dei trattati, che non esercitano un'influenza  determinante
          sulla persona giuridica controllata. 
              Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice  o  un
          ente aggiudicatore di  cui  all'articolo  7,  paragrafo  1,
          lettera a), eserciti su una persona giuridica un  controllo
          analogo a quello da esso esercitato sui propri  servizi  ai
          sensi del presente  paragrafo,  primo  comma,  lettera  a),
          quando  esercita  un'influenza  decisiva  sugli   obiettivi
          strategici e sulle decisioni  significative  della  persona
          giuridica controllata. Tale  controllo  puo'  anche  essere
          esercitato da una persona giuridica diversa,  a  sua  volta
          controllata   allo   stesso    modo    dall'amministrazione
          aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. 
              2. Il paragrafo 1 si applica anche quando  una  persona
          giuridica    controllata    che    e'    un'amministrazione
          aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui  all'articolo
          7, paragrafo  1,  lettera  a),  aggiudica  una  concessione
          all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore
          che  lo  controlla  oppure  a  un'altra  persona  giuridica
          controllata dalla stessa amministrazione  aggiudicatrice  o
          ente aggiudicatore, purche' non vi  sia  partecipazione  di
          capitali privati diretti nella persona giuridica cui  viene
          aggiudicata  la  concessione,  ad  eccezione  di  forme  di
          partecipazione  di  capitali  privati  che  non  comportano
          controllo o potere di veto, prescritte  dalle  disposizioni
          legislative nazionali, in conformita' dei trattati, che non
          esercitano   un'influenza   determinante   sulla    persona
          giuridica controllata. 
              3.  Un'amministrazione   aggiudicatrice   o   un   ente
          aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo  1,  lettera
          a), che non eserciti su una persona  giuridica  di  diritto
          pubblico o di diritto privato un  controllo  ai  sensi  del
          paragrafo  1  del   presente   articolo,   puo'   nondimeno
          aggiudicare una concessione a tale persona giuridica  senza
          applicare la presente direttiva qualora  siano  soddisfatte
          tutte le seguenti condizioni: 
                a)   l'amministrazione   aggiudicatrice   o    l'ente
          aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo  1,  lettera
          a), esercitano  congiuntamente  con  altre  amministrazioni
          aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori su detta  persona
          giuridica un controllo analogo a quello da essi  esercitato
          sui propri servizi; 
                b)  oltre  l'80%  delle  attivita'  di  tale  persona
          giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti  ad
          essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici o  dagli
          enti  aggiudicatori  controllanti  o   da   altre   persone
          giuridiche   controllate   dalle   stesse   amministrazioni
          aggiudicatrici o enti aggiudicatori; e 
                c) nella persona  giuridica  controllata  non  vi  e'
          alcuna  partecipazione  di  capitali  privati  diretti,  ad
          eccezione di forme di partecipazione  di  capitali  privati
          che non comportano controllo o potere di  veto,  prescritte
          dalle disposizioni legislative  nazionali,  in  conformita'
          dei trattati, che non esercitano un'influenza  determinante
          sulla persona giuridica controllata. 
              Ai fini del presente paragrafo,  primo  comma,  lettera
          a),  le   amministrazioni   aggiudicatrici   o   gli   enti
          aggiudicatori di cui all'articolo 7, paragrafo  1,  lettera
          a), esercitano congiuntamente il controllo su  una  persona
          giuridica  qualora  siano  soddisfatte  tutte  le  seguenti
          condizioni: 
                i) gli organi  decisionali  della  persona  giuridica
          controllata sono composti da  rappresentanti  di  tutte  le
          amministrazioni   aggiudicatrici   o   enti   aggiudicatori
          partecipanti. Singoli rappresentanti possono  rappresentare
          varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o gli  enti
          aggiudicatori partecipanti; 
                ii)  tali  amministrazioni  aggiudicatrici   o   enti
          aggiudicatori sono in grado  di  esercitare  congiuntamente
          un'influenza  determinante  sugli  obiettivi  strategici  e
          sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e 
                iii) la persona giuridica  controllata  non  persegue
          interessi   contrari   a   quelli   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti. 
              4. Un contratto concluso esclusivamente fra due o  piu'
          amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di  cui
          all'articolo  7,  paragrafo  1,  lettera  a),  non  rientra
          nell'ambito  di  applicazione  della   presente   direttiva
          qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
                a)   il   contratto   stabilisce   o   realizza   una
          cooperazione tra le amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli
          enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a fare in modo
          che i servizi pubblici che  esse  sono  tenute  a  svolgere
          siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi  che
          esse hanno in comune; 
                b)  l'attuazione  di  tale  cooperazione   e'   retta
          esclusivamente  da  considerazioni  inerenti  all'interesse
          pubblico; e 
                c)  le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti
          aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
          del 20% delle attivita' interessate dalla cooperazione; 
              5. Per determinare la percentuale  delle  attivita'  di
          cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b),  al  paragrafo
          3, primo comma, lettera b), e al paragrafo 4,  lettera  c),
          si prende in considerazione il fatturato  totale  medio,  o
          una idonea misura alternativa basata sull'attivita',  quali
          i    costi    sostenuti    dalla     persona     giuridica,
          l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore  di
          cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a),  in  questione
          nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori  per  i
          tre anni precedenti l'aggiudicazione della concessione. 
              Se, a causa della data  di  costituzione  o  di  inizio
          dell'attivita'  della  persona  giuridica,  amministrazione
          aggiudicatrice o ente aggiudicatore in questione, ovvero  a
          causa  della  riorganizzazione  delle  sue  attivita',   il
          fatturato, o la misura alternativa  basata  sull'attivita',
          quali i costi, non e' disponibile per i tre anni precedenti
          o  non  e'  piu'  pertinente,  e'  sufficiente  dimostrare,
          segnatamente in base a proiezioni  dell'attivita',  che  la
          misura dell'attivita' e' credibile.». 
              - Il decreto del Presidente delle Repubblica  14  marzo
          2001 (Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica)
          e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale 16 luglio  2001,  n.
          163, S.S. 
              - Si riporta l'articolo 2 del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 228 (Attuazione dell'articolo  30,  comma
          9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n.
          196, in materia di valutazione degli investimenti  relativi
          ad opere pubbliche): 
              «Art. 2. (Documento pluriennale di  pianificazione).  -
          1. Al fine di migliorare la qualita' della programmazione e
          ottimizzare il riparto  delle  risorse  di  bilancio,  ogni
          Ministero, nel  rispetto  delle  procedure  di  valutazione
          d'impatto ambientale previste dalla normativa  comunitaria,
          predispone un Documento pluriennale di  pianificazione,  di
          seguito "Documento", che include e rende coerenti  tutti  i
          piani e i programmi d'investimento per opere  pubbliche  di
          propria competenza, ivi compreso  il  "Programma  triennale
          dei lavori di cui all'articolo 128 del decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 
              2. Il Documento, redatto con cadenza triennale  secondo
          lo schema-tipo e in conformita' alle linee guida di cui  al
          successivo articolo 8, si compone di tre sezioni: la  Prima
          Sezione  contiene  l'analisi   ex   ante   dei   fabbisogni
          infrastrutturali;   la   Seconda   Sezione   illustra    la
          metodologia e le risultanze della procedura di  valutazione
          e di selezione delle opere da  realizzare  e  individua  le
          priorita' di  intervento;  la  Terza  Sezione  definisce  i
          criteri  per  le  valutazioni  ex  post  degli   interventi
          individuati e sintetizza gli  esiti  delle  valutazioni  ex
          post gia' effettuate. 
              3. Il Documento e' redatto anche in  linea  con  quanto
          previsto dall'articolo 40, comma 2, lettere g) ed i), della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              4. I Ministeri hanno l'obbligo di traslare i  contenuti
          del Documento nei contratti di programma che stipulano  con
          le aziende vigilate. Le attivita' di vigilanza si intendono
          estese  agli  obblighi  in  capo  alle   aziende   vigilate
          derivanti dall'adozione del Documento. 
              5. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio
          di riferimento,  il  Documento  e'  trasmesso  al  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE)  e
          viene iscritto all'ordine del  giorno  della  prima  seduta
          utile   del   Comitato,   previa    positiva    conclusione
          dell'istruttoria  da  parte   del   Dipartimento   per   la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di  cui  viene
          data comunicazione all'amministrazione proponente.  Qualora
          la relativa deliberazione non intervenga entro  la  seconda
          seduta  utile   del   CIPE   dalla   positiva   conclusione
          dell'istruttoria, i Ministri competenti possono  provvedere
          all'approvazione   del   Documento,   recependo   eventuali
          osservazioni istruttorie, con proprio decreto motivato. 
              6. Entro il 31  dicembre  di  ogni  anno,  i  Ministeri
          trasmettono al CIPE, per  la  relativa  presa  d'atto,  una
          relazione sullo stato di  attuazione  del  Documento  nella
          quale e' dato conto di eventuali aggiornamenti e  modifiche
          in coerenza  con  le  risorse  disponibili  a  legislazione
          vigente, congruamente motivati. 
              7. Per  le  opere  relative  alla  realizzazione  delle
          infrastrutture strategiche e degli insediamenti  produttivi
          di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV  del  codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni, il Documento  e'  costituito  dal
          programma di cui all'articolo 1, comma 1,  della  legge  21
          dicembre 2001, n. 443,  e  all'articolo  161,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  integrato  ai  sensi
          degli articoli 3, 4, 5, 6 e  7  del  presente  decreto.  Il
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  predispone
          altresi' un ulteriore Documento relativamente a  tutti  gli
          altri piani e programmi di propria competenza,  secondo  le
          procedure previste dal presente decreto. 
              8.». 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. 
              - Il citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2  maggio  2006,  n.
          100, S.O. 
                
              Comma 3: 
              - Si riporta l'articolo 17, comma  3,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art.  17.  (Copertura  finanziaria  delle  leggi).   -
          (Omissis). 
              3. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  i
          disegni di legge, gli schemi di  decreto  legislativo,  gli
          emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino
          conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri
          recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  delle  relative
          coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e
          per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla
          completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto
          capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
          bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in  relazione
          agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'
          allegato   un   prospetto   riepilogativo   degli   effetti
          finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
          da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento  netto
          del  conto  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni.
          Nella relazione sono indicati i dati e i metodi  utilizzati
          per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
          per la verifica tecnica in  sede  parlamentare  secondo  le
          norme  di  cui  ai  regolamenti  parlamentari,  nonche'  il
          raccordo con le previsioni tendenziali del  bilancio  dello
          Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
          delle  amministrazioni  pubbliche,  contenute  nel  DEF  ed
          eventuali successivi aggiornamenti. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
              «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'articolo17della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
               Comma 4: 
              - Il citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2  maggio  2006,  n.
          100, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre
          2010, n.  207  (Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione
          deldecreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  recante
          "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          dicembre 2010, n. 288, S.O. 
                
              Comma 6: 
              -  Per  i  riferimenti  alle  direttive  2014/23/UE   ,
          2014/24/UE e 2014/25/UE si veda nelle note al comma 1. 
              Comma 9: 
              -  Si  riporta  l'articolo  176  del   citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              «Art. 176. (Affidamento a contraente  generale).  -  1.
          Con il contratto di cui all'articolo 173, comma 1,  lettera
          b), il soggetto aggiudicatore, in deroga  all'articolo  53,
          affida ad un  soggetto  dotato  di  adeguata  esperienza  e
          qualificazione  nella  costruzione  di  opere  nonche'   di
          adeguata capacita'  organizzativa,  tecnico-realizzativa  e
          finanziaria   la   realizzazione   con   qualsiasi    mezzo
          dell'opera, nel rispetto  delle  esigenze  specificate  nel
          progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto  dal
          soggetto aggiudicatore e posto a base di  gara,  contro  un
          corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione
          dei lavori. 
              2. Il contraente generale provvede: 
                a) allo  sviluppo  del  progetto  definitivo  e  alle
          attivita' tecnico  amministrative  occorrenti  al  soggetto
          aggiudicatore per pervenire all'approvazione  dello  stesso
          da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a
          base di gara; 
                b) all'acquisizione delle aree di sedime;  la  delega
          di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in  assenza  di  un
          concessionario,  puo'  essere   accordata   al   contraente
          generale; 
                c) alla progettazione esecutiva; 
                d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo  dei  lavori  e
          alla loro direzione; 
                e)  al  prefinanziamento,  in  tutto  o   in   parte,
          dell'opera da realizzare; 
                f) ove richiesto, all'individuazione delle  modalita'
          gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori; 
                g) all'indicazione, al  soggetto  aggiudicatore,  del
          piano  degli  affidamenti,  delle   espropriazioni,   delle
          forniture di materiale e di tutti gli altri elementi  utili
          a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le
          forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in
          materia. 
              3. Il soggetto aggiudicatore provvede: 
                a) alle  attivita'  necessarie  all'approvazione  del
          progetto definitivo da parte del CIPE, ove  detto  progetto
          non sia stato posto a base di gara; 
                b) all'approvazione del progetto  esecutivo  e  delle
          varianti; 
                c) alla alta sorveglianza sulla  realizzazione  delle
          opere; 
                d) al collaudo delle stesse; 
                e) alla stipulazione  di  appositi  accordi  con  gli
          organi  competenti  in  materia  di  sicurezza  nonche'  di
          prevenzione e repressione della  criminalita',  finalizzati
          alla verifica preventiva del programma  di  esecuzione  dei
          lavori in vista del successivo  monitoraggio  di  tutte  le
          fasi di esecuzione  delle  opere  e  dei  soggetti  che  le
          realizzano. I contenuti di tali accordi sono  definiti  dal
          CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato  di
          coordinamento per l'alta sorveglianza delle  grandi  opere,
          istituito ai sensi  dell'articolo  180  del  codice  e  del
          decreto dell'interno in  data  14  marzo  2003,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo  2004,  in  ogni
          caso prevedendo l'adozione di protocolli di  legalita'  che
          comportino  clausole  specifiche  di  impegno,   da   parte
          dell'impresa   aggiudicataria,   a   denunciare   eventuali
          tentativi di estorsione, con la possibilita' di valutare il
          comportamento dell'aggiudicatario ai fini della  successiva
          ammissione a procedure ristrette  della  medesima  stazione
          appaltante  in  caso  di   mancata   osservanza   di   tali
          prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si  uniformano
          gli accordi di sicurezza sono  vincolanti  per  i  soggetti
          aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta
          a trasferire i relativi obblighi  a  carico  delle  imprese
          interessate  a  qualunque  titolo  alla  realizzazione  dei
          lavori. Le misure di  monitoraggio  per  la  prevenzione  e
          repressione   di   tentativi   di   infiltrazione   mafiosa
          comprendono il controllo  dei  flussi  finanziari  connessi
          alla realizzazione dell'opera, inclusi  quelli  concernenti
          risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai
          sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione
          di ogni altra modalita' di finanza  di  progetto.  Il  CIPE
          definisce,  altresi',  lo  schema  di   articolazione   del
          monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a
          tale forma di controllo, le modalita' attraverso  le  quali
          esercitare il monitoraggio, nonche'  le  soglie  di  valore
          delle  transazioni  finanziarie  oggetto  del  monitoraggio
          stesso,  potendo  anche  indicare,  a  tal   fine,   limiti
          inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma
          1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri
          connessi  al  monitoraggio  finanziario   sono   ricompresi
          nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20. 
              4. Il contraente generale risponde  nei  confronti  del
          soggetto  aggiudicatore   della   corretta   e   tempestiva
          esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del
          presente capo. I  rapporti  tra  soggetto  aggiudicatore  e
          contraente generale sono regolati, per quanto non  previsto
          dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente  capo  e
          dal  regolamento,  dalle   norme   della   parte   II   che
          costituiscono attuazione della direttiva  2004/18  o  dalle
          norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del
          codice civile regolanti l'appalto. 
              5. Alle varianti del progetto  affidato  al  contraente
          generale non si applicano gli articoli 56, 57 e  132;  esse
          sono regolate dalle norme della parte II che  costituiscono
          attuazione della direttiva  2004/18  o  dalle  norme  della
          parte III e dalle disposizioni seguenti: 
                a)  restano  a  carico  del  contraente  generale  le
          eventuali  varianti  necessarie  ad  emendare  i   vizi   o
          integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso  e
          approvato dal  soggetto  aggiudicatore,  mentre  restano  a
          carico del soggetto  aggiudicatore  le  eventuali  varianti
          indotte   da   forza   maggiore,   sorpresa   geologica   o
          sopravvenute prescrizioni  di  legge  o  di  enti  terzi  o
          comunque richieste dal soggetto aggiudicatore; 
                b) al di fuori dei casi di cui alla  lettera  a),  il
          contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore
          le varianti progettuali o le  modifiche  tecniche  ritenute
          dallo stesso utili  a  ridurre  il  tempo  o  il  costo  di
          realizzazione delle opere; il soggetto  aggiudicatore  puo'
          rifiutare  la  approvazione  delle  varianti  o   modifiche
          tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
          le esigenze del  soggetto  aggiudicatore,  specificate  nel
          progetto posto a  base  di  gara,  o  comunque  determinino
          peggioramento     della     funzionalita',     durabilita',
          manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero  comportino
          maggiore  spesa  a  carico  del  soggetto  aggiudicatore  o
          ritardo del termine di ultimazione. 
              6. Il  contraente  generale  provvede  alla  esecuzione
          unitaria delle attivita' di cui  al  comma  2  direttamente
          ovvero, se costituito  da  piu'  soggetti,  a  mezzo  della
          societa' di progetto di cui al comma  10;  i  rapporti  del
          contraente generale con i terzi sono  rapporti  di  diritto
          privato, a cui non si applica  il  presente  codice,  salvo
          quanto previsto nel presente capo. Al  contraente  generale
          che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice  o  ente
          aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla
          parte I e alla parte II, che costituiscono attuazione della
          direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III. 
              7.  Il  contraente  generale  puo'  eseguire  i  lavori
          affidati  direttamente,  nei  limiti  della  qualificazione
          posseduta  a  norma  del   regolamento,   ovvero   mediante
          affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di  lavori
          del contraente generale devono a  loro  volta  possedere  i
          requisiti di qualificazione prescritti dal  regolamento,  e
          possono subaffidare i lavori nei limiti e  alle  condizioni
          previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo
          118 si applica  ai  predetti  subaffidamenti.  Il  soggetto
          aggiudicatore   richiede   al   contraente   generale    di
          individuare e indicare, in  sede  di  offerta,  le  imprese
          esecutrici di una quota non inferiore al trenta  per  cento
          degli eventuali lavori che il contraente  generale  prevede
          di eseguire mediante affidamento a terzi. 
              8. L'affidamento al contraente  generale,  nonche'  gli
          affidamenti  e  subaffidamenti  di  lavori  del  contraente
          generale, sono soggetti alle verifiche  antimafia,  con  le
          modalita' previste per i lavori pubblici. 
              9.  Il  soggetto  aggiudicatore  verifica,   prima   di
          effettuare qualsiasi  pagamento  a  favore  del  contraente
          generale,  compresa  remissione  di  eventuali   stati   di
          avanzamento lavori, il regolare adempimento degli  obblighi
          contrattuali  del  contraente  generale  verso   i   propri
          affidatari:  ove  risulti  l'inadempienza  del   contraente
          generale, il soggetto aggiudicatore applica una  detrazione
          sui successivi pagamenti e  procede  al  pagamento  diretto
          all'affidatario,  nonche'  applica  le  eventuali   diverse
          sanzioni previste nel contratto.(688) 
              10. Per il  compimento  delle  proprie  prestazioni  il
          contraente  generale,  ove  composto  da   piu'   soggetti,
          costituisce una societa' di progetto in forma di  societa',
          anche consortile, per azioni o a responsabilita'  limitata.
          La  societa'  e'  regolata  dall'articolo   156   e   dalle
          successive  disposizioni  del   presente   articolo.   Alla
          societa' possono partecipare, oltre ai soggetti  componenti
          il   contraente    generale,    istituzioni    finanziarie,
          assicurative e tecnico operative  preventivamente  indicate
          in sede di gara. La societa' cosi' costituita subentra  nel
          rapporto    al    contraente    generale    senza    alcuna
          autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il
          subentro costituisca cessione di contratto;  salvo  diversa
          previsione  del  contratto,  i   soggetti   componenti   il
          contraente generale restano solidalmente  responsabili  con
          la  societa'  di  progetto  nei  confronti   del   soggetto
          aggiudicatore per la buona  esecuzione  del  contratto.  In
          alternativa,  la  societa'  di  progetto  puo'  fornire  al
          soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per
          la restituzione delle somme  percepite  in  corso  d'opera,
          liberando in tal modo i soci. 
              Tali  garanzie  cessano  alla  data  di  emissione  del
          certificato di  collaudo  dell'opera.  Il  capitale  minimo
          della societa' di progetto e' indicato nel bando di gara. 
              11.  Il  contratto  stabilisce  le  modalita'  per   la
          eventuale cessione delle quote della societa' di  progetto,
          fermo restando che i soci che hanno concorso  a  formare  i
          requisiti per la qualificazione sono tenuti  a  partecipare
          alla societa' e a garantire, nei limiti del  contratto,  il
          buon adempimento degli obblighi  del  contraente  generale,
          sino a che l'opera sia realizzata e collaudata.  L'ingresso
          nella   societa'   di   progetto   e   lo   smobilizzo   di
          partecipazioni  da  parte  di  istituti  bancari  e   altri
          investitori  istituzionali  che  non  abbiano  concorso   a
          formare i requisiti per  la  qualificazione  puo'  tuttavia
          avvenire in qualsiasi momento.  Il  soggetto  aggiudicatore
          non puo' opporsi alla cessione di  crediti  effettuata  dal
          contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 117. 
              12. Il bando determina la quota  di  valore  dell'opera
          che deve essere  realizzata  dal  contraente  generale  con
          anticipazione di risorse proprie e i  tempi  e  i  modi  di
          pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati  entro  il  31
          dicembre 2006, tale quota non puo' superare  il  venti  per
          cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e,
          in  ogni  caso,  il  saldo  della  quota  di  corrispettivo
          ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei
          lavori. 
              Per  il  finanziamento   della   predetta   quota,   il
          contraente generale  o  la  societa'  di  progetto  possono
          emettere obbligazioni, previa autorizzazione  degli  organi
          di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo  2412
          del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce  il
          pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio
          debito verso il contraente  generale  quale  risultante  da
          stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale  o  dal
          certificato  di  collaudo   dell'opera;   le   obbligazioni
          garantite  dal  soggetto   aggiudicatore   possono   essere
          utilizzate per la costituzione  delle  riserve  bancarie  o
          assicurative previste dalla legislazione vigente. 
              Le modalita' di operativita' della garanzia di  cui  al
          terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro  delle  infrastrutture.  Le  garanzie  prestate
          dallo Stato ai  sensi  del  presente  comma  sono  inserite
          nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero
          dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 13 della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive  modificazioni  e
          integrazioni. 
              13. I crediti delle societa' di progetto,  ivi  incluse
          quelle costituite dai concessionari a  norma  dell'articolo
          156, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili
          ai sensi dell'articolo  117;  la  cessione  puo'  avere  ad
          oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili. 
              14. La cessione deve  essere  stipulata  mediante  atto
          pubblico o scrittura  privata  autenticata  e  deve  essere
          notificata  al  debitore  ceduto.  L'atto  notificato  deve
          espressamente indicare  se  la  cessione  e'  effettuata  a
          fronte di un finanziamento  senza  rivalsa  o  con  rivalsa
          limitata. 
              15. Il soggetto aggiudicatore liquida  l'importo  delle
          prestazioni rese e prefinanziate  dal  contraente  generale
          con la emissione di un certificato di  pagamento  esigibile
          alla scadenza del prefinanziamento  secondo  le  previsioni
          contrattuali. Per i soli crediti di cui al  presente  comma
          ceduti a  fronte  di  finanziamenti  senza  rivalsa  o  con
          rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento
          costituisce  definitivo  riconoscimento  del  credito   del
          finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile
          nessuna   eccezione   di   pagamento   delle    quote    di
          prefinanziamento riconosciute, derivante dai  rapporti  tra
          debitore e creditore cedente, ivi inclusa la  compensazione
          con  crediti  derivanti   dall'adempimento   dello   stesso
          contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
          contraente generale cedente. 
              16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento
          dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma  15,
          in tutti  i  casi  di  mancato  o  ritardato  completamento
          dell'opera. 
              17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la
          garanzia globale di cui al comma  13  e  vi  siano  crediti
          riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15: 
                a) la garanzia di buon adempimento  non  e'  soggetta
          alle riduzioni progressive di cui all'articolo 113; ove  la
          garanzia si  sia  gia'  ridotta  ovvero  la  riduzione  sia
          espressamente  prevista   nella   garanzia   prestata,   il
          riconoscimento definitivo  del  credito  non  opera  se  la
          garanzia non e' ripristinata e la previsione  di  riduzione
          espunta dalla garanzia; 
                b) in tutti i casi di risoluzione  del  rapporto  per
          motivi attribuibili al contraente generale si applicano  le
          disposizioni previste dall'articolo 159; 
                c) il contraente generale  ha  comunque  facolta'  di
          sostituire la garanzia di buon adempimento con la  garanzia
          globale, ove istituita; in tale caso non  si  applicano  le
          previsioni di cui alle lettere a) e b). 
              18. Il contraente generale presta, una volta istituita,
          la garanzia globale di esecuzione di cui all'articolo  129,
          comma 3,  che  deve  comprendere  la  possibilita'  per  il
          garante,  in  caso  di  fallimento   o   inadempienza   del
          contraente generale, di far subentrare nel  rapporto  altro
          soggetto idoneo in possesso  dei  requisiti  di  contraente
          generale, scelto direttamente dal garante stesso. 
              19. I capitolati prevedono, tra l'altro: 
                a) le modalita' e i tempi, nella fase di  sviluppo  e
          approvazione del progetto definitivo  ed  esecutivo,  delle
          prestazioni  propedeutiche   ai   lavori,   pertinenti   in
          particolare le prestazioni di cui all'articolo  165,  comma
          8, e i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati; 
                b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei  ratei
          di corrispettivo  dovuti  al  contraente  generale  per  le
          prestazioni  compiute   prima   dell'inizio   dei   lavori,
          pertinenti in particolare le  attivita'  progettuali  e  le
          prestazioni di cui alla lettera a). 
              20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee  misure
          volte al perseguimento delle  finalita'  di  prevenzione  e
          repressione  della  criminalita'   e   dei   tentativi   di
          infiltrazione mafiosa di cui agli articoli  176,  comma  3,
          lettera e), e  180,  comma  2,  il  soggetto  aggiudicatore
          indica nel  bando  di  gara  un'aliquota  forfettaria,  non
          sottoposta  al  ribasso  d'asta,  ragguagliata  all'importo
          complessivo    dell'intervento,     secondo     valutazioni
          preliminari che il contraente generale e' tenuto a recepire
          nell'offerta formulata in sede di gara. 
              Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato  dal
          soggetto aggiudicatore, la  somma  corrispondente  a  detta
          aliquota e' inclusa nelle somme a disposizione  del  quadro
          economico, ed e' unita una relazione di massima che correda
          il  progetto,  indicante  l'articolazione  delle   suddette
          misure, nonche' la stima dei costi. 
              Tale stima e' riportata  nelle  successive  fasi  della
          progettazione.  Le  variazioni  tecniche  per  l'attuazione
          delle  misure  in  questione,  eventualmente  proposte  dal
          contraente generale,  in  qualunque  fase  dell'opera,  non
          possono essere  motivo  di  maggiori  oneri  a  carico  del
          soggetto aggiudicatore. Ove  il  progetto  preliminare  sia
          prodotto  per  iniziativa   del   promotore,   quest'ultimo
          predispone analoga articolazione delle misure in questione,
          con  relativa  indicazione  dei  costi,  non  sottoposti  a
          ribasso  d'asta  e  inseriti  nelle  somme  a  disposizione
          dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  anche  nei  casi   di
          affidamento mediante concessione.». 
                
              Comma 11: 
              - Si  riporta  l'articolo  129,  comma  3,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              «Art. 129. (Garanzie e  coperture  assicurative  per  i
          lavori pubblici). - (Omissis). 
              3. Con il regolamento e' istituito,  per  i  lavori  di
          importo superiore a 100 milioni  di  euro,  un  sistema  di
          garanzia globale di esecuzione  operante  per  gli  appalti
          pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi
          i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a),  b)
          e c). Il sistema, una volta istituito, e' obbligatorio  per
          tutti  gli  appalti  aventi  ad  oggetto  la  progettazione
          esecutiva e l'esecuzione  di  lavori  pubblici  di  importo
          superiore a 75 milioni di euro.». 
              - Per il testo dell' articolo 176  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle  note  al
          comma 9. 
              - Si  riporta  l'articolo  113,  comma  3,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              «Art. 113. (Cauzione definitiva). - (Omissis). 
              3. La garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma  1  e'
          progressivamente  svincolata  a   misura   dell'avanzamento
          dell'esecuzione,  nel  limite  massimo  del  80  per  cento
          dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
          per le entita' anzidetti, e' automatico,  senza  necessita'
          di benestare del committente, con la sola condizione  della
          preventiva  consegna   all'istituto   garante,   da   parte
          dell'appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati  di
          avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
          o in copia  autentica,  attestanti  l'avvenuta  esecuzione.
          L'ammontare residuo, pari al  20  per  cento  dell'iniziale
          importo  garantito,  e'  svincolato  secondo  la  normativa
          vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
          deroga. Il  mancato  svincolo  nei  quindici  giorni  dalla
          consegna degli stati di avanzamento o della  documentazione
          analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
          dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. 
              (Omissis).». 
                
              Comma 12: 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163, si veda nelle note al comma 1. 
              Comma 13: 
              - Si riporta l'articolo 17, comma 2, della citata legge
          31 dicembre 2009, n. 196: 
              «Art.  17.  (Copertura  finanziaria  delle  leggi).   -
          (Omissis). 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              (Omissis).». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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