Legge Ordinaria n. 12 del 20/01/2016 G.U. n.25 del 01 febbraio 2016
MOLEA ed altri: Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva (1949)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e  che
risultano regolarmente residenti nel territorio italiano  almeno  dal
compimento del decimo anno di eta' possono  essere  tesserati  presso
societa' sportive appartenenti  alle  federazioni  nazionali  o  alle
discipline associate o presso  associazioni  ed  enti  di  promozione
sportiva con le stesse procedure previste  per  il  tesseramento  dei
cittadini italiani. 
  2. Il tesseramento  di  cui  al  comma  1  resta  valido,  dopo  il
compimento del diciottesimo anno di eta', fino al completamento delle
procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei
soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge  5  febbraio
1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 20 gennaio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                      Renzi, Presidente del Consiglio 
                                             dei ministri             
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - La legge 5 febbraio 1992, n. 91  (Nuove  norme  sulla
          cittadinanza), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 38 del 15 febbraio 1992. 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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