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Legge Ordinaria n. 163 del 04/08/2016 G.U. n.198 del 25 agosto 2016
BOCCIA ed altri: Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (3828)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
Controllo  parlamentare  della  spesa,  ciclo   e   strumenti   della
              programmazione finanziaria e di bilancio 
 
  1. All'articolo 6, comma 1, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
le  parole  da:  «hanno  accesso»  fino  alla  fine  del  comma  sono
sostituite dalle seguenti: «hanno accesso,  sulla  base  di  apposite
intese,  alle  informazioni  risultanti  da  banche  di  dati   delle
amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte  informativa  gestita
da  soggetti  pubblici  rilevante  per  il  controllo  della  finanza
pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte  dei
membri del Parlamento». 
  2. All'articolo 6 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «agli articoli 11, 21, 33  e  35»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 21, 33 e 35»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. I software  utilizzati  ai  fini  della  pubblicazione  dei
disegni di legge e delle leggi prevista al comma 2  sono  in  formato
aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e  69  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82». 
  3. All'articolo 7 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2,  lettera  b),  le  parole:  «20  settembre»  sono
sostituite dalle seguenti: «27 settembre»; 
    b) al comma 2, la lettera c) e' abrogata; 
    c) al comma 2, lettera d), le parole: «da presentare alle  Camere
entro il 15 ottobre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «da
presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno»; 
    d) al comma 3, primo periodo, le parole: «lettere a), b), c),  d)
ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), d) ed e)». 
  4. All'articolo 8 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) al primo periodo: 
        1.1) le parole: «dell'articolo 11, comma 3, lettera m)»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21,  comma  1-ter,  lettera
g)»; 
        1.2) le parole: «Patto di stabilita' interno» sono sostituite
dalle seguenti: «concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte
degli enti territoriali»; 
      2) al secondo periodo,  le  parole:  «Il  Patto  di  stabilita'
interno, in coerenza con  gli  obiettivi  nazionali,  articolati  per
sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma  2,  lettera
e), definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Sulla base di  quanto
previsto dal  periodo  precedente,  in  coerenza  con  gli  obiettivi
nazionali,  articolati   per   sottosettori,   stabiliti   ai   sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera e), sono definiti»; 
    b) i commi 3 e 4 sono abrogati. 
  5. All'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il progetto di  documento  programmatico  di  bilancio  per
l'anno successivo, di cui all'articolo  6  del  regolamento  (UE)  n.
473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio  2013,
e' presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro  il  15
ottobre ed e' trasmesso alle Camere entro il medesimo termine». 
  6. All'articolo 10 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3,
primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»; 
    b) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»; 
    c) al comma 3, la lettera e) e' abrogata; 
    d) al comma 3, lettera f), le parole: «nonche' sul  debito  delle
amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio» sono sostituite
dalle seguenti: «sul debito delle  amministrazioni  pubbliche  e  sul
relativo  costo  medio,  nonche'  sull'ammontare  della   spesa   per
interessi del bilancio dello Stato correlata a  strumenti  finanziari
derivati»; 
    e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Qualora, nell'imminenza della  presentazione  del  DEF,  si
verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della  legge
24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo
articolo 6 puo' essere presentata alle Camere come annesso al DEF»; 
    f) al comma 6, primo periodo, le parole: «all'articolo 11,  comma
1» sono sostituite dalle seguenti:  «all'articolo  21,  comma  1-bis,
secondo periodo»; 
    g) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: 
  «10-bis. In apposito allegato  al  DEF,  predisposto  dal  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base   dei   dati   forniti
dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo  triennio,  degli
indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal
Comitato  per  gli  indicatori  di  benessere  equo  e   sostenibile,
istituito presso l'ISTAT, nonche' le previsioni sull'evoluzione degli
stessi nel periodo di riferimento,  anche  sulla  base  delle  misure
previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica  economica
di cui al comma 2, lettera f),  e  dei  contenuti  dello  schema  del
Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5. 
  10-ter.  Con   apposita   relazione,   predisposta   dal   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base   dei   dati   forniti
dall'ISTAT, da  presentare  alle  Camere  per  la  trasmissione  alle
competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio  di  ciascun
anno, e' evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori  di
benessere equo e sostenibile, di cui  al  comma  10-bis,  sulla  base
degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio  in
corso». 
  7. All'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3,  comma  3,
della legge 24 dicembre 2012, n. 243»; 
    b) al comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
  «c-bis) l'indicazione dei principali  ambiti  di  intervento  della
manovra di finanza pubblica  per  il  triennio  successivo,  con  una
sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra
stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini  del  raggiungimento
degli obiettivi di cui alla lettera a)»; 
    c) al comma 1, la lettera d) e' abrogata; 
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Qualora,  nell'imminenza  della  presentazione  della  Nota  di
aggiornamento del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali  di  cui
all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione  di
cui al comma 3 del medesimo articolo 6 puo'  essere  presentata  alle
Camere come annesso alla Nota di aggiornamento del DEF». 
  8. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' abrogato. 
  9. All'articolo 14 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Entro il 31 maggio,  il  30  settembre  e  il  30  novembre  il
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato  pubblica  una  relazione  sul  conto
consolidato  di  cassa  delle  amministrazioni  pubbliche   riferita,
rispettivamente, al primo trimestre, al primo  semestre  e  ai  primi
nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro  il  30  settembre
riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato  di
cassa delle amministrazioni pubbliche»; 
    b) al comma 8 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei  conti,
nel suo modulo finanziario, di cui al regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013,  n.  132,  e  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  che
sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti
stesso». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  6  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6. Accesso alle  banche  dati  e  pubblicita'  di
          elementi informativi 
              1. Ai fini del  controllo  parlamentare  sulla  finanza
          pubblica, anche di settore, la Camera  dei  deputati  e  il
          Senato  della  Repubblica  hanno  accesso,  sulla  base  di
          apposite intese, alle informazioni risultanti da banche  di
          dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra  fonte
          informativa gestita da soggetti pubblici rilevante  per  il
          controllo  della  finanza  pubblica,  anche  al   fine   di
          consentirne  la  consultazione  da  parte  dei  membri  del
          Parlamento. 
              2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze
          sono pubblicati,  in  formato  elettronico  elaborabile,  i
          disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 21,  33  e
          35 con i rispettivi allegati. 
              2-bis.   I   software   utilizzati   ai   fini    della
          pubblicazione dei disegni di legge e delle  leggi  prevista
          al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi
          degli articoli 68  e  69  del  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82. 
              3. I decreti di  variazione  al  bilancio  adottati  in
          conseguenza dell'approvazione di provvedimenti  legislativi
          sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia
          e delle finanze, il giorno successivo a quello  della  loro
          registrazione da parte della Corte dei conti. 
              4. Il Comitato interministeriale per la  programmazione
          economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le
          proprie  delibere  entro  dieci  giorni  dalla  data  della
          registrazione da parte della Corte dei  conti  ovvero,  ove
          questa non sia prevista,  entro  dieci  giorni  dalla  data
          della loro adozione.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge n.
          196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  7.  Ciclo  e  strumenti   della   programmazione
          finanziaria e di bilancio 
              1. L'impostazione delle  previsioni  di  entrata  e  di
          spesa  dei  bilanci  delle  amministrazioni  pubbliche   si
          conforma al metodo della programmazione. 
              2. Gli strumenti della programmazione sono: 
                a) il Documento  di  economia  e  finanza  (DEF),  da
          presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per
          le conseguenti deliberazioni parlamentari; 
                b) la Nota di aggiornamento del  DEF,  da  presentare
          alle Camere entro il 27 settembre  di  ogni  anno,  per  le
          conseguenti deliberazioni parlamentari; 
                c) (abrogata); 
                d) il disegno di legge del bilancio dello  Stato,  da
          presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno; 
                e) il disegno di legge di assestamento, da presentare
          alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno; 
                f) gli eventuali  disegni  di  legge  collegati  alla
          manovra di finanza  pubblica,  da  presentare  alle  Camere
          entro il mese di gennaio di ogni anno; 
                g) gli specifici strumenti  di  programmazione  delle
          amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato. 
              3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed
          e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto
          concerne la terza sezione  del  DEF,  il  Ministro  per  le
          politiche europee. Il documento di cui al comma 2,  lettera
          a), e' inviato,  entro  i  termini  ivi  indicati,  per  il
          relativo  parere  alla   Conferenza   permanente   per   il
          coordinamento della finanza pubblica, la quale  si  esprime
          in tempo utile per le  deliberazioni  parlamentari  di  cui
          alla medesima lettera a).". 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n.
          196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 8. Coordinamento  della  finanza  pubblica  degli
          enti territoriali 
              1. Le regioni, le province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e gli enti locali  determinano  gli  obiettivi  dei
          propri bilanci annuali e pluriennali in  coerenza  con  gli
          obiettivi programmatici risultanti dal DEF. 
              2. Anche ai fini dell'attuazione  dell'art.  21,  comma
          1-ter, lettera g), nella Nota di aggiornamento del  DEF  di
          cui  all'art.  10-bis,  viene   definito   il   quadro   di
          riferimento normativo per il  concorso  agli  obiettivi  di
          finanza  pubblica  da  parte   degli   enti   territoriali,
          caratterizzato  da  stabilita',  coerenza,  conformita'  ai
          parametri  europei  e  rispetto  dell'autonomia  gestionale
          degli enti. Sulla  base  di  quanto  previsto  dal  periodo
          precedente,  in  coerenza  con  gli  obiettivi   nazionali,
          articolati per sottosettori, stabiliti ai  sensi  dell'art.
          10, comma 2,  lettera  e),  sono  definiti  gli  interventi
          necessari  per  il  loro  conseguimento  distintamente  per
          regioni, province e comuni. 
              3. (abrogato). 
              4. (abrogato).", 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge n.
          196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 9. Rapporti  con  l'Unione  europea  in  tema  di
          finanza pubblica 
              1. Il Programma di stabilita' e il Programma  nazionale
          di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea
          e alla Commissione europea entro il 30  aprile  e  comunque
          nei termini e con  le  modalita'  previsti  dal  Codice  di
          condotta  sull'attuazione  del  patto   di   stabilita'   e
          crescita. 
              1-bis.  Il  progetto  di  documento  programmatico   di
          bilancio per l'anno  successivo,  di  cui  all'art.  6  del
          regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,  del  21  maggio  2013,   e'   presentato   alla
          Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre ed
          e' trasmesso alle Camere entro il medesimo termine. 
              2. Gli atti, i progetti di atti e i documenti  adottati
          dalle  istituzioni  dell'Unione  europea  nell'ambito   del
          semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono
          trasmessi dal Governo alle  Camere  ai  fini  dell'esame  a
          norma dei rispettivi  regolamenti,  nonche'  dell'esercizio
          delle attivita' di cui all'art. 4. 
              3. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  entro
          quindici giorni dalla trasmissione  delle  linee  guida  di
          politica economica e  di  bilancio  a  livello  dell'Unione
          europea elaborate dal  Consiglio  europeo,  riferisce  alle
          competenti   Commissioni   parlamentari,    fornendo    una
          valutazione dei dati e delle misure prospettate dalle linee
          guida, nonche' delle loro implicazioni per l'Italia,  anche
          ai fini della predisposizione del Programma di stabilita' e
          del Programma nazionale di riforma.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 della  citata  legge
          n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10. Documento di economia e finanza 
              1.  Il   DEF,   come   risultante   dalle   conseguenti
          deliberazioni parlamentari, e' composto da tre sezioni. 
              2.  La  prima  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del
          Programma di stabilita', di cui all'art.  9,  comma  1.  Lo
          schema contiene gli elementi e  le  informazioni  richieste
          dai regolamenti dell'Unione europea vigenti  in  materia  e
          dal  Codice  di  condotta  sull'attuazione  del  patto   di
          stabilita'  e  crescita,  con  specifico  riferimento  agli
          obiettivi da conseguire per  accelerare  la  riduzione  del
          debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene: 
                a) gli obiettivi di politica economica  e  il  quadro
          delle previsioni economiche e di  finanza  pubblica  almeno
          per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i
          sottosettori  del  conto  delle  amministrazioni  pubbliche
          relativi    alle     amministrazioni     centrali,     alle
          amministrazioni  locali  e  agli  enti  di   previdenza   e
          assistenza sociale; 
                b) l'aggiornamento delle  previsioni  per  l'anno  in
          corso, evidenziando gli eventuali scostamenti  rispetto  al
          precedente Programma di stabilita'; 
                c)           l'indicazione            dell'evoluzione
          economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e
          per il periodo di riferimento; per l'Italia, in  linea  con
          le modalita' e i tempi  indicati  dal  Codice  di  condotta
          sull'attuazione del patto  di  stabilita'  e  crescita,  le
          previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di
          riferimento,  con  evidenziazione   dei   contributi   alla
          crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione  dei  prezzi,
          del mercato del  lavoro  e  dell'andamento  dei  conti  con
          l'estero;   l'esplicitazione   dei   parametri    economici
          essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
          in coerenza con gli andamenti macroeconomici; 
                c-bis) un confronto con le previsioni macroeconomiche
          e di bilancio della Commissione piu' aggiornate e  illustra
          le  differenze   piu'   significative   tra   lo   scenario
          macroeconomico e finanziario scelto e le  previsioni  della
          Commissione, con  particolare  riferimento  alle  variabili
          esogene adottate; 
                d) le previsioni per i principali aggregati del conto
          economico delle amministrazioni pubbliche; 
                e) gli obiettivi programmatici definiti  in  coerenza
          con quanto previsto dall'ordinamento europeo, indicati  per
          ciascun anno del periodo di  riferimento,  in  rapporto  al
          prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui
          alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di
          cassa,  al  netto  e  al  lordo  degli  interessi  e  delle
          eventuali  misure  una   tantum   ininfluenti   sul   saldo
          strutturale  del  conto  economico  delle   amministrazioni
          pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche,
          articolati per i sottosettori di cui alla lettera a), anche
          ai fini di quanto previsto  dall'art.  3,  comma  3,  primo
          periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; 
                f) l'articolazione della manovra  necessaria  per  il
          conseguimento degli  obiettivi  di  cui  alla  lettera  e),
          almeno per un triennio, per  i  sottosettori  di  cui  alla
          lettera a), nonche' un'indicazione di massima delle  misure
          attraverso le quali si prevede di  raggiungere  i  predetti
          obiettivi, anche ai fini di quanto  previsto  dall'art.  3,
          comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012,  n.
          243; 
                g)  il   prodotto   potenziale   e   gli   indicatori
          strutturali  programmatici  del   conto   economico   delle
          pubbliche amministrazioni per ciascun anno del  periodo  di
          riferimento; 
                h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo
          e gli interventi che si intende adottare per garantirne  la
          sostenibilita'; 
                i)    le    diverse     ipotesi     di     evoluzione
          dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di
          previsione alternativi riferiti al tasso  di  crescita  del
          prodotto  interno  lordo,  della  struttura  dei  tassi  di
          interesse e del saldo primario; 
                l)  informazioni  sulle  passivita'  potenziali   che
          possono avere effetti sui bilanci pubblici, ai sensi  della
          direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011. 
              3. La seconda sezione del DEF contiene: 
                a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa
          delle  amministrazioni  pubbliche  nell'anno  precedente  e
          degli  eventuali  scostamenti   rispetto   agli   obiettivi
          programmatici  indicati   nel   DEF   e   nella   Nota   di
          aggiornamento di cui all'art. 10-bis; 
                b) le previsioni tendenziali a legislazione  vigente,
          almeno per il triennio successivo, basate sui parametri  di
          cui al comma 2, lettera c), e, per la  parte  discrezionale
          della  spesa,   sull'invarianza   dei   servizi   e   delle
          prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita  del
          conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera
          a), al netto e al lordo delle eventuali misure  una  tantum
          ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
          amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo  di  cassa
          delle  amministrazioni  pubbliche,  con  un'indicazione  di
          massima, anche  per  l'anno  in  corso,  dei  motivi  degli
          scostamenti tra gli andamenti  tendenziali  indicati  e  le
          previsioni    riportate    nei     precedenti     documenti
          programmatici, nonche' con  l'indicazione  della  pressione
          fiscale  delle  amministrazioni  pubbliche.  Sono   inoltre
          indicate   le   previsioni   relative   al   debito   delle
          amministrazioni  pubbliche  nel  loro  complesso  e  per  i
          sottosettori di cui al comma  2,  lettera  a),  nonche'  le
          risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate,
          con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali; 
                c)  un'indicazione  delle  previsioni   a   politiche
          invariate per i principali aggregati  del  conto  economico
          delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio
          successivo; 
                d) le previsioni tendenziali, almeno per il  triennio
          successivo, del saldo di cassa del  settore  statale  e  le
          indicazioni sulle correlate modalita' di copertura; 
                e) (abrogata); 
                f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle
          previsioni dei  conti  dei  principali  settori  di  spesa,
          almeno  per  il  triennio   successivo,   con   particolare
          riferimento a quelli relativi  al  pubblico  impiego,  alla
          protezione  sociale  e  alla  sanita',  sul  debito   delle
          amministrazioni  pubbliche  e  sul  relativo  costo  medio,
          nonche'  sull'ammontare  della  spesa  per  interessi   del
          bilancio  dello  Stato  correlata  a  strumenti  finanziari
          derivati. 
              4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda
          sezione del DEF, sono esposti analiticamente i  criteri  di
          formulazione delle previsioni tendenziali di cui  al  comma
          3, lettera b). 
              5.  La  terza  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del
          Programma nazionale di riforma di cui all'art. 9, comma  1.
          Lo schema contiene gli elementi e le informazioni  previsti
          dai regolamenti  dell'Unione  europea  e  dalle  specifiche
          linee guida per  il  Programma  nazionale  di  riforma.  In
          particolare, la terza sezione indica: 
                a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con
          indicazione  dell'eventuale  scostamento  tra  i  risultati
          previsti e quelli conseguiti; 
                b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori
          di natura macroeconomica che incidono sulla competitivita'; 
                c) le priorita' del Paese e le principali riforme  da
          attuare, i tempi previsti  per  la  loro  attuazione  e  la
          compatibilita' con  gli  obiettivi  programmatici  indicati
          nella prima sezione del DEF; 
                d) i prevedibili effetti delle  riforme  proposte  in
          termini di crescita dell'economia, di  rafforzamento  della
          competitivita'  del  sistema   economico   e   di   aumento
          dell'occupazione. 
              5-bis. Qualora, nell'imminenza della presentazione  del
          DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui  all'art.
          6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui
          al comma 3 del medesimo art. 6 puo' essere presentata  alle
          Camere come annesso al DEF. 
              6. In allegato  al  DEF  sono  indicati  gli  eventuali
          disegni  di  legge  collegati  alla  manovra   di   finanza
          pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per
          materia,   tenendo    conto    delle    competenze    delle
          amministrazioni,  e  concorre   al   raggiungimento   degli
          obiettivi programmatici, con esclusione di quelli  relativi
          alla fissazione dei saldi di cui all'art. 21, comma  1-bis,
          secondo  periodo,  nonche'  all'attuazione  del   Programma
          nazionale di riforma di cui  all'art.  9,  comma  1,  anche
          attraverso   interventi   di    carattere    ordinamentale,
          organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
          I regolamenti parlamentari determinano  le  procedure  e  i
          termini per l'esame dei disegni di legge collegati. 
              7. Il Ministro dello sviluppo economico  presenta  alle
          Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
          riferimento, in allegato  al  DEF,  un'unica  relazione  di
          sintesi   sugli   interventi    realizzati    nelle    aree
          sottoutilizzate,  evidenziando  il  contributo  dei   fondi
          nazionali addizionali,  e  sui  risultati  conseguiti,  con
          particolare  riguardo  alla   coesione   sociale   e   alla
          sostenibilita'  ambientale,   nonche'   alla   ripartizione
          territoriale degli interventi. 
              8. In  allegato  al  DEF  e'  presentato  il  programma
          predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della  legge  21
          dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,  nonche'
          lo stato di avanzamento  del  medesimo  programma  relativo
          all'anno  precedente,  predisposto   dal   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              9. In allegato  al  DEF  e'  presentato  un  documento,
          predisposto dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentiti   gli   altri   Ministri
          interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la
          riduzione delle emissioni  di  gas  ad  effetto  serra,  in
          coerenza   con   gli   obblighi   internazionali    assunti
          dall'Italia  in  sede  europea  e  internazionale,  e   sui
          relativi indirizzi. 
              10. In apposito allegato  al  DEF,  in  relazione  alla
          spesa  del  bilancio  dello  Stato,   sono   esposte,   con
          riferimento agli ultimi  dati  di  consuntivo  disponibili,
          distinte tra spese correnti e spese in conto  capitale,  le
          risorse  destinate  alle  singole  regioni,  con   separata
          evidenza   delle   categorie   economiche    relative    ai
          trasferimenti  correnti  e  in  conto  capitale  agli  enti
          locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              10-bis. In apposito allegato al  DEF,  predisposto  dal
          Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati
          forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo
          triennio, degli indicatori di benessere equo e  sostenibile
          selezionati e definiti dal Comitato per gli  indicatori  di
          benessere equo e  sostenibile,  istituito  presso  l'ISTAT,
          nonche' le  previsioni  sull'evoluzione  degli  stessi  nel
          periodo di  riferimento,  anche  sulla  base  delle  misure
          previste per il raggiungimento degli obiettivi di  politica
          economica di cui al comma 2, lettera f),  e  dei  contenuti
          dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui  al
          comma 5. 
              10-ter.  Con  apposita   relazione,   predisposta   dal
          Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati
          forniti  dall'ISTAT,  da  presentare  alle  Camere  per  la
          trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro
          il 15 febbraio di ciascun anno, e' evidenziata l'evoluzione
          dell'andamento  degli  indicatori  di  benessere   equo   e
          sostenibile, di cui  al  comma  10-bis,  sulla  base  degli
          effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio
          in corso. 
              11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il
          30 giugno di ogni anno, a integrazione del  DEF,  trasmette
          alle Camere un apposito allegato in cui  sono  riportati  i
          risultati del  monitoraggio  degli  effetti  sui  saldi  di
          finanza pubblica, sia per le  entrate  sia  per  le  spese,
          derivanti dalle misure contenute nelle manovre di  bilancio
          adottate anche in corso d'anno, che il  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato  e  il  Dipartimento  delle
          finanze del Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono
          tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti
          rispetto  alle  valutazioni  originarie   e   le   relative
          motivazioni.". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  10-bis  della  citata
          legge n. 196  del  2009,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 10-bis. Nota di aggiornamento  del  Documento  di
          economia e finanza 
              1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene: 
                a)   l'eventuale   aggiornamento   degli    obiettivi
          programmatici di cui all'art. 10, comma 2, lettera  e),  al
          fine  di  stabilire  una  diversa  articolazione  di   tali
          obiettivi tra i sottosettori di cui all'art. 10,  comma  2,
          lettera a), ovvero di  recepire  raccomandazioni  approvate
          dal Consiglio dell'Unione europea, nonche' delle previsioni
          macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e
          per il restante  periodo  di  riferimento,  fermo  restando
          quanto previsto  dall'art.  3,  comma  3,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243; 
                b) in valore assoluto, gli obiettivi di  saldo  netto
          da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di  cassa
          del settore statale; 
                c)  le  osservazioni  e  le  eventuali  modifiche   e
          integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni  del
          Consiglio dell'Unione  europea  relative  al  Programma  di
          stabilita' e al  Programma  nazionale  di  riforma  di  cui
          all'art. 9, comma 1; 
                c-bis)  l'indicazione  dei   principali   ambiti   di
          intervento  della  manovra  di  finanza  pubblica  per   il
          triennio successivo, con una sintetica illustrazione  degli
          effetti finanziari attesi dalla manovra stessa  in  termini
          di entrata e di spesa, ai  fini  del  raggiungimento  degli
          obiettivi di cui alla lettera a); 
                d) (abrogata). 
              2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica
          degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10  settembre
          il Governo, in attuazione di quanto previsto  dall'art.  5,
          comma 1, lettera a), della legge  5  maggio  2009,  n.  42,
          invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della
          finanza pubblica, per il preventivo  parere,  da  esprimere
          entro il 15 settembre, le linee guida per  la  ripartizione
          degli obiettivi di cui all'art. 10, comma  2,  lettera  e),
          della presente legge. Entro  il  medesimo  termine  del  10
          settembre le linee guida sono trasmesse alle  Camere.  Alle
          Camere e' altresi' trasmesso il  parere  di  cui  al  primo
          periodo. 
              3. La Nota di  aggiornamento  di  cui  al  comma  1  e'
          corredata delle relazioni  programmatiche  sulle  spese  di
          investimento per ciascuna missione di  spesa  del  bilancio
          dello Stato e delle relazioni  sullo  stato  di  attuazione
          delle  relative  leggi  pluriennali.  Per  ciascuna   legge
          pluriennale di spesa in scadenza,  il  Ministro  competente
          valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne  avevano
          giustificato  l'adozione,  tenuto  anche  conto  dei  nuovi
          programmi da avviare. 
              4. Alle  relazioni  di  cui  al  comma  3  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze allega un quadro  riassuntivo
          di tutte le leggi di spesa  a  carattere  pluriennale,  con
          indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi  e
          della  relativa  scadenza,  delle  somme   complessivamente
          autorizzate, indicando quelle effettivamente  erogate  e  i
          relativi  residui  di  ciascun  anno,  nonche'  quelle  che
          restano ancora da erogare. 
              5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al
          comma 4  e'  esposta,  in  allegato,  la  ricognizione  dei
          contributi pluriennali iscritti nel bilancio  dello  Stato,
          con  specifica  indicazione  di  quelli  attivati  e  delle
          eventuali  ulteriori  risorse,  anche  non   statali,   che
          concorrono    al    finanziamento    dell'opera     nonche'
          dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno  i  Ministeri
          competenti comunicano al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  tutti  i  dati  necessari   alla   predisposizione
          dell'allegato di cui al presente  comma.  A  seguito  della
          completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui
          all'art. 30, comma 9, lettera f),  la  sezione  di  cui  al
          primo periodo da' inoltre  conto  della  valutazione  degli
          effetti  sui  saldi  di  finanza  pubblica  dei  contributi
          pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato. 
              5-bis. La Nota di aggiornamento di cui al  comma  1  e'
          corredata altresi' da un rapporto programmatico  nel  quale
          sono indicati gli interventi volti a ridurre,  eliminare  o
          riformare  le  spese  fiscali   in   tutto   o   in   parte
          ingiustificate o superate alla luce delle  mutate  esigenze
          sociali  o  economiche  ovvero  che  si   sovrappongono   a
          programmi di spesa  aventi  le  stesse  finalita',  che  il
          Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica.
          Nell'indicazione degli  interventi  di  cui  al  precedente
          periodo resta ferma la priorita' della tutela  dei  redditi
          di lavoro dipendente e autonomo,  dei  redditi  di  imprese
          minori e dei redditi di  pensione,  della  famiglia,  della
          salute,  delle   persone   economicamente   o   socialmente
          svantaggiate, del patrimonio artistico e  culturale,  della
          ricerca  e   dell'istruzione,   nonche'   dell'ambiente   e
          dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali
          sono trascorsi cinque anni dalla  entrata  in  vigore  sono
          oggetto di specifiche proposte di eliminazione,  riduzione,
          modifica o conferma. 
              6. Qualora, nell'imminenza  della  presentazione  della
          Nota di aggiornamento del DEF, si  verifichino  gli  eventi
          eccezionali di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 2012,
          n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo art.  6
          puo' essere presentata alle Camere come annesso  alla  Nota
          di aggiornamento del DEF. 
              7. In allegato alla Nota di  aggiornamento  di  cui  al
          comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati,
          con i requisiti di cui all'art. 10, comma 6.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 della  citata  legge
          n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 14. Controllo e monitoraggio dei conti pubblici 
              1.  In  relazione  alle  esigenze  di  controllo  e  di
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'art. 13, il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato provvede a: 
                a) consolidare le  operazioni  delle  amministrazioni
          pubbliche  sulla  base  degli  elementi  acquisiti  con  le
          modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti
          attuativi; 
                b)  valutare  la  coerenza  della  evoluzione   delle
          grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione  con
          gli obiettivi  di  finanza  pubblica  indicati  nel  DEF  e
          verificare  a  consuntivo  il  conseguimento  degli  stessi
          obiettivi; 
                c) monitorare gli  effetti  finanziari  delle  misure
          previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali
          provvedimenti adottati in corso d'anno; 
                d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza
          pubblica,  verifiche  sulla  regolarita'   della   gestione
          amministrativo-contabile delle  amministrazioni  pubbliche,
          ad eccezione delle regioni e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano. I referti delle  verifiche,  ancorche'
          effettuate  su  richiesta   delle   amministrazioni,   sono
          documenti  accessibili  nei  limiti  e  con  le   modalita'
          previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In  ogni  caso,
          per gli enti territoriali  i  predetti  servizi  effettuano
          verifiche volte  a  rilevare  eventuali  scostamenti  dagli
          obiettivi di finanza pubblica  e  procedono  altresi'  alle
          verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della
          procedura di cui all'art. 8 della legge 5 giugno  2003,  n.
          131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono
          inviati alla Conferenza  permanente  per  il  coordinamento
          della   finanza   pubblica   affinche'    possa    valutare
          l'opportunita'  di  attivare  il  procedimento   denominato
          «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza»
          di cui all'art. 18 della legge 5 maggio 2009, n.  42,  come
          modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge; 
                e)  consentire  l'accesso  e   l'invio   in   formato
          elettronico  elaborabile  dei  dati  di  cui  al  comma   1
          dell'art. 13 alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica. 
              2.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  1,  l'Unita'
          tecnica finanza di progetto di cui all'art. 7  della  legge
          17  maggio   1999,   n.   144,   trasmette   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni
          e i dati di base relativi alle operazioni  di  partenariato
          pubblico-privato raccolte  ai  sensi  dell'art.  44,  comma
          1-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,   n.   248,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
          mensilmente,  entro  il  mese  successivo   a   quello   di
          riferimento, una relazione sul conto consolidato  di  cassa
          riferito  all'amministrazione  centrale,  con   indicazioni
          settoriali  sugli   enti   degli   altri   comparti   delle
          amministrazioni  pubbliche  tenendo   conto   anche   delle
          informazioni  desunte   dal   Sistema   informativo   delle
          operazioni degli enti pubblici (SIOPE). 
              4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre
          il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello   Stato   pubblica   una
          relazione   sul   conto   consolidato   di   cassa    delle
          amministrazioni  pubbliche  riferita,  rispettivamente,  al
          primo trimestre, al primo semestre e  ai  primi  nove  mesi
          dell'anno. La relazione pubblicata entro  il  30  settembre
          riporta  l'aggiornamento  della  stima  annuale  del  conto
          consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche. 
              5. Il Dipartimento  delle  finanze  e  il  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  provvedono  a  monitorare,
          rispettivamente, l'andamento  delle  entrate  tributarie  e
          contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto
          su tale andamento. Il Dipartimento delle  finanze  provvede
          altresi' a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle
          entrate delle misure tributarie previste dalla  manovra  di
          finanza pubblica e dai principali  provvedimenti  tributali
          adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui  al  comma  4
          presentano in allegato un'analisi dei risultati  conseguiti
          in materia di entrata,  con  riferimento  all'andamento  di
          tutte le imposte, tasse e tributi, anche di  competenza  di
          regioni  ed   enti   locali,   con   indicazioni   relative
          all'attivita' accertativa e alla riscossione. 
              6. Le  amministrazioni  pubbliche,  con  esclusione  di
          quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente  alla
          banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri,  i
          dati  concernenti  tutti  gli   incassi   e   i   pagamenti
          effettuati, codificati con criteri  uniformi  su  tutto  il
          territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non  possono
          accettare   disposizioni   di   pagamento    prive    della
          codificazione uniforme. Le disposizioni del presente  comma
          non si applicano agli organi costituzionali. 
              6-bis. I dati  SIOPE  delle  amministrazioni  pubbliche
          gestiti  dalla  Banca  d'Italia  sono  di  tipo  aperto   e
          liberamente  accessibili  secondo  modalita'  definite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  nel
          rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              7. Gli enti di previdenza  trasmettono  mensilmente  al
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  i  dati
          concernenti tutti gli incassi ed  i  pagamenti  effettuati,
          codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale. 
              8. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Conferenza unificata, stabilisce con propri  decreti  la
          codificazione, le modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione
          delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.  Analogamente  il
          Ministro  provvede,  con  propri  decreti,   ad   apportare
          modifiche  e  integrazioni  alla  codificazione  stabilita,
          salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento  del  piano
          dei  conti,  nel  suo  modulo  finanziario,   di   cui   al
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'art. 4  del
          decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  che  sono
          effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano  dei
          conti stesso. 
              9. Gli enti previdenziali privatizzati,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura,   le
          autorita' portuali, gli enti parco nazionale  e  gli  altri
          enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di  cassa  e
          non  sono  ancora  assoggettati  alla   rilevazione   SIOPE
          continuano a trasmettere al Dipartimento  della  Ragioneria
          generale dello Stato i dati trimestrali della  gestione  di
          cassa dei loro bilanci entro il 20  dei  mesi  di  gennaio,
          aprile, luglio  e  ottobre  del  trimestre  di  riferimento
          secondo  lo  schema  tipo  dei  prospetti  determinato  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
              10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli  enti
          di cui al comma 9, vengono meno  gli  adempimenti  relativi
          alla trasmissione dei dati trimestrali  di  cassa,  secondo
          modalita'  e  tempi  definiti  con  decreti  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              11. Le  amministrazioni  pubbliche  che  non  adempiono
          regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6,  7  e  9  non
          possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso  la
          tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al
          comma  4  sono  indicate  le  amministrazioni  inadempienti
          rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.". 

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