Legge Ordinaria n. 164 del 12/08/2016 G.U. n.201 del 29 agosto 2016
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali (3976)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                      Modifiche all'articolo 9 
                della legge 24 dicembre 2012, n. 243 
 
  1. All'articolo 9 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  243,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «registrano: a) un saldo non negativo, in
termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali  e  le  spese
finali; b) un saldo non negativo,  in  termini  di  competenza  e  di
cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le  quote
di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti» sono  sostituite
dalle seguenti: «conseguono un saldo  non  negativo,  in  termini  di
competenza,  tra  le  entrate  finali  e  le   spese   finali,   come
eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1,  le  entrate  finali
sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4  e  5  dello  schema  di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e
le spese finali sono quelle ascrivibili  ai  titoli  1,  2  e  3  del
medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge  di
bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e  su
base triennale, e'  prevista  l'introduzione  del  fondo  pluriennale
vincolato, di entrata e di spesa. A  decorrere  dall'esercizio  2020,
tra le entrate e le spese finali  e'  incluso  il  fondo  pluriennale
vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di  cui  al
comma 1 del presente articolo registri un valore negativo  del  saldo
di cui al medesimo  comma  1,  il  predetto  ente  adotta  misure  di
correzione  tali  da  assicurarne  il  recupero  entro  il   triennio
successivo, in quote costanti. Per le finalita' di cui al comma 5  la
legge dello Stato puo' prevedere differenti modalita' di recupero»; 
  d) il comma 3 e' abrogato; 
  e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e  le  sanzioni  da
applicare  alle  regioni,  ai  comuni,  alle  province,  alle  citta'
metropolitane e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  in
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.  La  legge
di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi: 
  a) proporzionalita' fra premi e sanzioni; 
  b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni; 
  c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli
enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  9  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni  per  l'attuazione  del
          principio del pareggio di bilancio ai sensi  dell'art.  81,
          sesto comma, della  Costituzione),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni  e  degli
          enti locali). - 1. I bilanci  delle  regioni,  dei  comuni,
          delle province, delle citta' metropolitane e delle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si   considerano   in
          equilibrio quando, sia nella  fase  di  previsione  che  di
          rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di
          competenza, tra le entrate finali e le spese  finali,  come
          eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10. 
              1-bis.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  1,  le
          entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
          e  5  dello  schema  di  bilancio  previsto   dal   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali  sono
          quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del  medesimo  schema
          di bilancio. Per  gli  anni  2017-2019,  con  la  legge  di
          bilancio, compatibilmente  con  gli  obiettivi  di  finanza
          pubblica e su base triennale,  e'  prevista  l'introduzione
          del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di  spesa.  A
          decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate  e  le  spese
          finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata
          e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 
              2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un  ente
          di cui al comma 1 del presente articolo registri un  valore
          negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il  predetto
          ente adotta misure di correzione  tali  da  assicurarne  il
          recupero entro il triennio successivo, in  quote  costanti.
          Per le finalita' di cui al comma 5  la  legge  dello  Stato
          puo' prevedere differenti modalita' di recupero. 
              3. (Abrogato). 
              4. Con legge dello Stato sono definiti  i  premi  e  le
          sanzioni  da  applicare  alle  regioni,  ai  comuni,   alle
          province,  alle  citta'  metropolitane  e   alle   province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  attuazione  delle
          disposizioni di cui al presente articolo. La legge  di  cui
          al periodo precedente si attiene ai seguenti principi: 
              a) proporzionalita' fra premi e sanzioni; 
              b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni; 
              c) destinazione dei proventi delle  sanzioni  a  favore
          dei  premi  agli  enti  del  medesimo  comparto  che  hanno
          rispettato i propri obiettivi. 
              5. Nel rispetto dei principi stabiliti  dalla  presente
          legge, al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei  vincoli
          derivanti dall'ordinamento dell'Unione  europea,  la  legge
          dello Stato,  sulla  base  di  criteri  analoghi  a  quelli
          previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto  di
          parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
          a carico degli enti  di  cui  al  comma  1  in  materia  di
          concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di   finanza
          pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. 
              6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  alle
          regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  di
          Trento e  di  Bolzano  compatibilmente  con  le  norme  dei
          rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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