Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 57 del 28/04/2016 G.U. n.99 del 29 aprile 2016
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (3672)
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (3672)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Contenuto della delega 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario; b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica; c) disciplinare i requisiti e le modalita' di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio; d) operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilita' all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario; e) disciplinare le modalita' di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica; f) disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico; g) regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio; h) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario; i) regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio; l) regolamentare la responsabilita' disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione; m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari; n) prevedere i criteri di liquidazione dell'indennita'; o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale; p) ampliare, nel settore penale, la competenza dell'ufficio del giudice di pace, nonche' ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equita'; q) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi; r) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma; s) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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