Legge Ordinaria n. 107 del 12/07/2017 G.U. n.162 del 13 luglio 2017
Senatori MARTELLI ed altri; senatori MUSSINI ed altri; senatori DE PIN ed altri; senatori BUEMI ed altri; senatori PAOLO ROMANI ed altri; senatori BONFRISCO ed altri; senatori MARCUCCI ed altri; senatori DE PETRIS ed altri; senatori GIROTTO ed altri; senatori LUCIDI ed altri; senatori TOSATO ed altri; senatori DE PIN ed altri; senatori MOLINARI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (4410)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                        Istituzione e durata 
 
  1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione,  una
Commissione  parlamentare  di  inchiesta  sul  sistema   bancario   e
finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei  risparmiatori,
di seguito denominata «Commissione». 
  2. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla  sua
costituzione e comunque entro la fine della XVII legislatura. 
  3. La Commissione presenta alle Camere una relazione sull'attivita'
svolta e sui risultati  dell'inchiesta.  Sono  ammesse  relazioni  di
minoranza. Il presidente della  Commissione  trasmette  alle  Camere,
dopo sei  mesi  dalla  costituzione  della  Commissione  stessa,  una
relazione sullo stato dei lavori. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione: 
              «Art. 82 (Ciascuna Camera puo'  disporre  inchieste  su
          materie di pubblico interesse). - A tale scopo nomina fra i
          propri  componenti  una  commissione  formata  in  modo  da
          rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
          di inchiesta procede alle indagini e  agli  esami  con  gli
          stessi poteri  e  le  stesse  limitazioni  della  Autorita'
          giudiziaria.». 

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