Legge Ordinaria n. 127 del 25/07/2017 G.U. n.193 del 19 agosto 2017
CIRIELLI e TOTARO; CATANOSO GENOESE; MONGIELLO ed altri; OLIVERIO ed altri; RUSSO e FAENZI; CAON ed altri; CATANOSO GENOESE: Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (55-341-440-741-761-1125-1399-B)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del  territorio
e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui agli
articoli 9, secondo comma, e 117, secondo comma,  lettera  s),  della
Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e alla Convenzione europea  sul
paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000,  ratificata  ai  sensi
della legge 9 gennaio 2006,  n.  14,  nonche'  a  fini  di  tutela  e
valorizzazione della biodiversita' agraria,  promuove  interventi  di
ripristino, recupero,  manutenzione  e  salvaguardia  degli  agrumeti
caratteristici. 
  2. Ai fini della presente legge,  per  agrumeti  caratteristici  si
intendono quelli aventi particolare pregio  varietale  paesaggistico,
storico e ambientale, situati in aree  vocate  alla  coltivazione  di
specie agrumicole nelle quali  particolari  condizioni  ambientali  e
climatiche  conferiscono  al  prodotto   caratteristiche   specifiche
strettamente connesse alla peculiarita' del territorio d'origine. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il  testo  dell'art.  9  della  Costituzione,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 9. - La Repubblica  promuove  lo  sviluppo  della
          cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
              Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
          della Nazione.». 
              - Il testo dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),
          della Costituzione, e' il seguente: 
              «Lo Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              (Omissis); 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali.». 
              - La  versione  consolidata  del  trattato  sull'Unione
          europea  e  del  trattato  sul  funzionamento   dell'Unione
          europea e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
          europea n. C 115 del 9 maggio 2008. 
              -  La  legge  9  gennaio  2006,  n.  14  (Ratifica   ed
          esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a
          Firenze il 20 ottobre 2000), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 gennaio 2006, n. 16, supplemento ordinario. 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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