Legge Ordinaria n. 158 del 06/10/2017 G.U. n.256 del 02 novembre 2017
REALACCI ed altri; TERZONI ed altri: Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni (65-2284)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma,
117 e 119, quinto comma, della Costituzione e  in  coerenza  con  gli
obiettivi di  coesione  economica,  sociale  e  territoriale  di  cui
all'articolo  3  del  Trattato  sull'Unione   europea   e   di   pari
opportunita' per le zone con svantaggi strutturali  e  permanenti  di
cui all'articolo  174  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, promuove e  favorisce  il  sostenibile  sviluppo  economico,
sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, come definiti  ai
sensi del comma 2, alinea,  primo  periodo,  del  presente  articolo,
promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo  la  residenza
in tali comuni, e tutela e valorizza  il  loro  patrimonio  naturale,
rurale,  storico-culturale  e  architettonico.  La   presente   legge
favorisce l'adozione di misure in favore dei  residenti  nei  piccoli
comuni e delle attivita' produttive ivi  insediate,  con  particolare
riferimento  al  sistema  dei  servizi   essenziali,   al   fine   di
contrastarne lo spopolamento e di incentivare  l'afflusso  turistico.
L'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a  presidio
del  territorio,  soprattutto  per  le  attivita'  di  contrasto  del
dissesto idrogeologico e  per  le  attivita'  di  piccola  e  diffusa
manutenzione e tutela dei beni comuni. 
  2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono  i
comuni con popolazione residente fino  a  5.000  abitanti  nonche'  i
comuni istituiti a seguito di  fusione  tra  comuni  aventi  ciascuno
popolazione  fino  a  5.000  abitanti.  I  piccoli   comuni   possono
beneficiare dei  finanziamenti  concessi  ai  sensi  dell'articolo  3
qualora rientrino in una delle seguenti tipologie: 
    a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni  di  dissesto
idrogeologico; 
    b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica; 
    c) comuni nei quali si e' verificato un significativo  decremento
della popolazione residente rispetto  al  censimento  generale  della
popolazione effettuato nel 1981; 
    d) comuni caratterizzati da condizioni  di  disagio  insediativo,
sulla base di specifici parametri  definiti  in  base  all'indice  di
vecchiaia, alla percentuale di  occupati  rispetto  alla  popolazione
residente e all'indice di ruralita'; 
    e) comuni caratterizzati da  inadeguatezza  dei  servizi  sociali
essenziali; 
    f) comuni  ubicati  in  aree  contrassegnate  da  difficolta'  di
comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani; 
    g) comuni la cui popolazione residente presenta una densita'  non
superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato; 
    h) comuni comprendenti frazioni con  le  caratteristiche  di  cui
alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal  caso,  i  finanziamenti
disposti ai sensi dell'articolo 3 sono  destinati  ad  interventi  da
realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni; 
    i) comuni appartenenti alle  unioni  di  comuni  montani  di  cui
all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  o
comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma  associata,
ai  sensi  del  predetto  comma  28,  le  funzioni  fondamentali  ivi
richiamate; 
    l) comuni con territorio compreso totalmente o  parzialmente  nel
perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o  di  un'area
protetta; 
    m) comuni istituiti a seguito di fusione; 
    n) comuni rientranti nelle aree periferiche  e  ultraperiferiche,
come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree
interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, i dati concernenti la popolazione dei
comuni sono aggiornati ogni tre anni e resi pubblici sulla base delle
rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di
prima  applicazione,  e'  considerata   la   popolazione   risultante
dall'ultimo censimento generale della popolazione. 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie
di cui al comma 2. 
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e' definito, entro sessanta  giorni  dall'adozione  del
decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'elenco dei piccoli
comuni che rientrano nelle tipologie di cui al comma 2. 
  6. L'elenco di cui al comma 5 e' aggiornato ogni tre  anni  con  le
stesse procedure  previste  dal  medesimo  comma  5.  Contestualmente
all'aggiornamento, per ciascun comune appartenente alle tipologie  di
cui al comma 2, lettere da b) a e), sono rilevati i  dati  indicativi
dei miglioramenti eventualmente conseguiti. 
  7. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4, 5 e 6  sono  trasmessi
alle Camere per il parere delle competenti Commissioni  parlamentari,
da esprimere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. 
  8.  Le  regioni,  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  possono
definire  interventi  ulteriori  rispetto  a  quelli  previsti  dalla
presente legge per il raggiungimento delle finalita' di cui al  comma
1,  anche  al  fine  di  concorrere  all'attuazione  della  strategia
nazionale per lo sviluppo  delle  aree  interne  del  Paese,  di  cui
all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal
fine, le regioni possono  prevedere  ulteriori  tipologie  di  comuni
rispetto a quelle previste al comma 2 del presente  articolo,  tenuto
conto della specificita' del proprio territorio. 
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  testo  dell'art.  3  della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
              «Art. 3.  -  Tutti  i  cittadini  hanno  pari  dignita'
          sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
          di sesso, di razza, di lingua, di  religione,  di  opinioni
          politiche, di condizioni personali e sociali. 
              E' compito della Repubblica rimuovere gli  ostacoli  di
          ordine economico e sociale,  che,  limitando  di  fatto  la
          liberta' e la uguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il
          pieno  sviluppo   della   persona   umana   e   l'effettiva
          partecipazione di  tutti  i  lavoratori  all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese.». 
              - Il testo  dell'art.  44  della  Costituzione,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  44.  -  Al  fine  di  conseguire  il   razionale
          sfruttamento  del  suolo  e  di  stabilire  equi   rapporti
          sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprieta'
          terriera privata, fissa limiti alla sua estensione  secondo
          le regioni  e  le  zone  agrarie,  promuove  ed  impone  la
          bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e  la
          ricostituzione delle unita' produttive; aiuta la piccola  e
          la media proprieta'. 
              La legge dispone  provvedimenti  a  favore  delle  zone
          montane.». 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Il testo dell'art.  119  della  Costituzione,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  119.  -  I  Comuni,  le  Province,   le   Citta'
          metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di
          entrata  e  di  spesa,  nel  rispetto  dell'equilibrio  dei
          relativi bilanci, e concorrono ad  assicurare  l'osservanza
          dei    vincoli    economici    e    finanziari    derivanti
          dall'ordinamento dell'Unione europea. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento, con la  contestuale  definizione  di
          piani di ammortamento e a condizione che per  il  complesso
          degli enti di ciascuna Regione sia rispettato  l'equilibrio
          di bilancio. E'  esclusa  ogni  garanzia  dello  Stato  sui
          prestiti dagli stessi contratti.». 
              -  Il  testo  del  Trattato  sull'Unione   europea   e'
          pubblicato nella G.U.C.E. n. C 191 del 29 luglio 1992. 
              - Il testo dell'art. 174 del Trattato sul funzionamento
          dell'Unione europea e' pubblicato nella G.U.U.E.  n.  C  59
          del 7 giugno 2016. 
              - Il comma 28 dell'art. 14 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122  (Misure  urgenti  in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          e' il seguente: 
              «Art. 14.  -  Patto  di  stabilita'  interno  ed  altre
          disposizioni sugli enti territoriali. 
              (Omissis). 
              28. I comuni con popolazione  fino  a  5.000  abitanti,
          ovvero  fino  a  3.000  abitanti  se  appartengono  o  sono
          appartenuti a comunita' montane, esclusi i  comuni  il  cui
          territorio coincide integralmente con quello di  una  o  di
          piu' isole e il Comune  di  Campione  d'Italia,  esercitano
          obbligatoriamente in forma associata,  mediante  unione  di
          comuni o convenzione, le funzioni fondamentali  dei  comuni
          di cui al comma 27, ad  esclusione  della  lettera  l).  Se
          l'esercizio di tali  funzioni  e'  legato  alle  tecnologie
          dell'informazione  e  della  comunicazione,  i  comuni   le
          esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo  le
          modalita' stabilite dal presente articolo,  fermo  restando
          che  tali  funzioni  comprendono  la  realizzazione  e   la
          gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati,  fonia,
          apparati,  di  banche  dati,   di   applicativi   software,
          l'approvvigionamento  di  licenze  per  il   software,   la
          formazione  informatica  e  la   consulenza   nel   settore
          dell'informatica. 
              (Omissis).». 
              - Il comma 13 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013,
          n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato - legge di stabilita'  2014),  e'
          il seguente: 
              «13.  Al  fine   di   assicurare   l'efficacia   e   la
          sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale  per  lo
          sviluppo delle aree interne  del  Paese,  in  coerenza  con
          l'Accordo  di  partenariato  per  l'utilizzo  dei  fondi  a
          finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo  di
          programmazione 2014-2020, e'  autorizzata  la  spesa  di  3
          milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni  di  euro
          per ciascuno  degli  anni  2015  e  2016,  a  carico  delle
          disponibilita' del Fondo di rotazione  di  cui  all'art.  5
          della legge 16 aprile 1987, n. 183.». 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), e' il seguente: 
              «Art. 8. - Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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