Legge Ordinaria n. 19 del 27/02/2017 G.U. n.49 del 28 febbraio 2017
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative (4304)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244,  recante  proroga  e
definizione di termini, e' convertito in legge con  le  modificazioni
riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 15, comma 1, le parole: «entro  dodici  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»; 
  b) all'articolo 21, comma 1, le parole: «entro  dodici  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi». 
  3. All'articolo 1, comma 1, alinea, della legge 13 luglio 2016,  n.
150, le parole: «entro sei  mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro dodici mesi». 
  4. All'articolo 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n.  89,  le
parole: «dodici  mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «diciotto
mesi». 
  5. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, le
parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi». 
  6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 27 febbraio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Avvertenza: 
              Il decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          304 del 30 dicembre 2016. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione e' pubblicato in questo stesso S.O. 
 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 15, comma 1, e 21,
          comma 1, della legge 28 luglio 2016 , n.  154  (Deleghe  al
          Governo   e   ulteriori   disposizioni   in   materia    di
          semplificazione,  razionalizzazione  e  competitivita'  dei
          settori agricolo  e  agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in
          materia  di  pesca  illegale),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 agosto 2016, n.  186,  come  modificati  dalla
          presente legge: 
              «Art. 15 (Delega al Governo per il riordino degli enti,
          societa' e agenzie vigilati dal Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali,  per  il  riassetto  del
          settore ippico e per il  riordino  dell'assistenza  tecnica
          agli allevatori  e  la  revisione  della  disciplina  della
          riproduzione animale). - 1. Al  fine  di  razionalizzare  e
          contenere la spesa pubblica, nel rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi del capo I e degli articoli 8,  16  e  18
          della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  e  tenuto  conto  dei
          relativi decreti  attuativi,  il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro diciotto mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          finalizzati al riordino degli  enti,  societa'  ed  agenzie
          vigilati dal Ministero delle politiche agricole  alimentari
          e forestali, al riassetto delle modalita' di  finanziamento
          e gestione delle attivita' di  sviluppo  e  promozione  del
          settore   ippico    nazionale,    nonche'    al    riordino
          dell'assistenza tecnica agli allevatori,  anche  attraverso
          la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia
          di disciplina della riproduzione  animale,  allo  scopo  di
          rendere   maggiormente   efficienti   i   servizi   offerti
          nell'ambito del settore agroalimentare.». 
              «Art. 21 (Delega  al  Governo  per  il  riordino  degli
          strumenti di gestione del rischio in agricoltura e  per  la
          regolazione dei mercati). - 1. Il Governo  e'  delegato  ad
          adottare,  nel  rispetto  delle  competenze  costituzionali
          delle regioni e delle Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, entro diciotto mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente  legge,  attivando  gli  istituti  di
          concertazione  con  le  organizzazioni  di   rappresentanza
          agricola, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo  18
          maggio 2001, n. 228, anche in  attuazione  della  normativa
          dell'Unione europea per la politica agricola comune, uno  o
          piu' decreti legislativi per sostenere le imprese  agricole
          nella  gestione  dei  rischi  e  delle  crisi  e   per   la
          regolazione dei mercati, sulla base dei seguenti principi e
          criteri direttivi: 
              a) revisione della normativa in materia di gestione dei
          rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo  di  strumenti
          assicurativi a copertura dei danni  alle  produzioni,  alle
          strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole; 
              b) disciplina dei Fondi di mutualita' per la  copertura
          dei danni da avversita' atmosferiche, epizoozie,  fitopatie
          e per la tutela del reddito degli agricoltori  nonche'  per
          compensare gli agricoltori che subiscono danni  causati  da
          fauna selvatica; 
              c) revisione della normativa in materia di  regolazione
          dei mercati  con  particolare  riferimento  alle  forme  di
          organizzazione, accordi interprofessionali e  contratti  di
          organizzazione e vendita.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
          13 luglio 2016, n. 150 (Delega al Governo  per  la  riforma
          del  sistema  dei  confidi),  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 5 agosto 2016,  n.  182,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 1. - Al fine di favorire un migliore  accesso  al
          credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi
          professionisti, di cui  all'art.  13,  commi  1  e  8,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni, attraverso la valorizzazione  del
          ruolo dei confidi, la semplificazione degli  adempimenti  e
          il contenimento dei costi a  loro  carico,  il  Governo  e'
          delegato   ad   adottare,   su   proposta   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data
          di entrata in vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'
          decreti legislativi  per  la  riforma  della  normativa  in
          materia di confidi, nel rispetto dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
              a) rafforzare la  patrimonializzazione  dei  confidi  e
          favorire la raccolta di risorse pubbliche,  private  e  del
          terzo  settore,  di  capitale   e   di   provvista,   anche
          individuando strumenti e modalita' che le rendano esigibili
          secondo i principi di cui al regolamento (UE)  n.  575/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
          e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 26 giugno  2013,  in  materia  di  requisiti
          patrimoniali  delle  banche  e  di  accesso   all'attivita'
          creditizia; 
              b) disciplinare le  modalita'  di  contribuzione  degli
          enti pubblici  finalizzate  alla  patrimonializzazione  dei
          confidi anche nel  rispetto  della  disciplina  europea  in
          materia di aiuti di Stato, stabilendo altresi'  il  divieto
          di  previsione  di   vincoli   territoriali   che   possano
          pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi  in  altri
          territori; 
              c) razionalizzare e valorizzare le attivita' svolte dai
          soggetti operanti nella  filiera  della  garanzia  e  della
          controgaranzia,  al  fine  di   rendere   piu'   efficiente
          l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire  la  sinergia
          tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi; 
              d) sviluppare,  nell'ambito  delle  finalita'  tipiche,
          strumenti innovativi, con tassativa esclusione di  derivati
          e di strumenti finanziari complessi, forme  di  garanzia  e
          servizi, finanziari e non finanziari, che  rispondono  alle
          mutate esigenze delle PMI e dei liberi  professionisti,  di
          cui  all'art.  13,  commi  1  e  8,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni; 
              e) favorire un migliore accesso al credito per le PMI e
          per i liberi professionisti, di cui all'art. 13, commi 1  e
          8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  e
          successive    modificazioni,    anche     attraverso     la
          semplificazione degli adempimenti  e  il  contenimento  dei
          costi per gli intermediari finanziari e per i confidi; 
              f)  rafforzare  i   criteri   di   proporzionalita'   e
          specificita' di cui all'art. 108, comma 6, del testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni; 
              g) estendere l'applicazione dei  criteri  di  cui  alla
          lettera f) all'intera normativa in materia di confidi; 
              h)  assicurare  una  maggiore  tutela   del   carattere
          accessorio della garanzia rilasciata dai  confidi  rispetto
          all'operazione di finanziamento principale; 
              i) razionalizzare gli adempimenti a carico dei  confidi
          eliminando le duplicazioni  di  attivita'  gia'  svolte  da
          banche o da altri intermediari  finanziari  nonche'  quelle
          relative alle procedure di accesso di cui all'art. 2, comma
          100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e
          successive modificazioni; 
              l) individuare metodologie di valutazione degli impatti
          della  garanzia  sui   sistemi   economici   locali   anche
          attraverso la rete delle camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura  e  le  informazioni  di  cui  le
          stesse dispongono.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge
          23  giugno  2014,  n.  89  (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,
          recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
          sociale. Deleghe al  Governo  per  il  completamento  della
          revisione della struttura del bilancio dello Stato, per  il
          riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
          potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche'
          per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita'
          di  Stato  e  di  tesoreria),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143, legge 23 giugno 2014,  n.
          89, come modificato dalla presente legge: 
              «7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          del decreto legislativo di cui al comma 5,  possono  essere
          adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo
          decreto legislativo, nel rispetto dei  principi  e  criteri
          direttivi e con le medesime modalita' previsti dai commi  5
          e 6.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo  12  maggio  2016,  n.   93   (Riordino   della
          disciplina per la gestione del bilancio e il  potenziamento
          della  funzione  del  bilancio  di  cassa,  in   attuazione
          dell'art. 42, comma 1, della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°  giugno  2016,
          n. 127, decreto legislativo 12 maggio  2016,  n.  93,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Disposizioni in materia  di  entrata).  -  Con
          regolamento da adottare, ai sensi dell'art.  17,  comma  1,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  anche  sulla  base
          degli esiti di approfondimenti da effettuare senza nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  dagli   uffici
          dell'amministrazione        economico-finanziaria        in
          collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri
          e sentiti i  Ministeri  interessati,  entro  diciotto  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          individuati gli interventi da realizzare e le modalita'  da
          seguire per la razionalizzazione delle procedure  contabili
          e  per  il  miglioramento  della   rappresentazione   delle
          risultanze gestionali di entrata  nel  rendiconto  generale
          dello Stato, anche con riguardo alla determinazione ed alle
          variazioni   dei   residui    attivi,    nell'ottica    del
          potenziamento del bilancio di  cassa  e  dell'avvicinamento
          del concetto di accertamento a quello di riscossione.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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