Legge Ordinaria n. 211 del 20/12/2017 G.U. n.3 del 04 gennaio 2018
SERENI ed altri: Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz (4102)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012,  n.  238,
le parole: «e della Fondazione  Romaeuropa  Arte  e  Cultura  per  la
realizzazione  del  Romaeuropa  Festival»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «, della  Fondazione  Romaeuropa  Arte  e  Cultura  per  la
realizzazione  del  Romaeuropa  Festival  e   della   Fondazione   di
partecipazione "Umbria Jazz"». 
  2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
un milione di euro annui a  decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente del
Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della  legge  30
aprile 1985, n. 163. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 20 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'art. 2 della legge 20 dicembre 2012,  n.
          238 (Disposizioni per il sostegno e la  valorizzazione  dei
          festival  musicali  ed  operistici  italiani  di   assoluto
          prestigio  internazionale),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 gennaio  2013,  n.  7,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 2 (Contributo straordinario).  1  -  Al  fine  di
          sostenere e valorizzare i festival  musicali  e  operistici
          italiani di assoluto prestigio internazionale e' assegnato,
          a decorrere dal 2013, un contributo di un milione  di  euro
          ciascuna a favore della Fondazione Rossini Opera  Festival,
          della Fondazione Festival dei due Mondi,  della  Fondazione
          Ravenna  Manifestazioni   e   della   Fondazione   Festival
          Pucciniano Torre del Lago nonche', a decorrere dal 2017, un
          contributo di un milione di euro ciascuna  a  favore  della
          Fondazione Teatro Regio di Parma per la  realizzazione  del
          Festival  Verdi  di  Parma  e  Busseto,  della   Fondazione
          Romaeuropa  Arte  e  Cultura  per  la   realizzazione   del
          Romaeuropa Festival e della  Fondazione  di  partecipazione
          "Umbria Jazz".». 
              - Si riporta l'art. 1 della legge 30  aprile  1985,  n.
          163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore
          dello spettacolo), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          maggio 1985, n. 104: 
              «Art. 1 (Fondo unico  per  lo  spettacolo).  -  Per  il
          sostegno finanziario ad  enti,  istituzioni,  associazioni,
          organismi ed imprese operanti nei settori  delle  attivita'
          cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi  e
          dello spettacolo viaggiante, nonche' per la  promozione  ed
          il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere  e
          rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero,  e'
          istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero  del
          turismo  e  dello  spettacolo,  il  Fondo  unico   per   lo
          spettacolo.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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