Legge Ordinaria n. 222 del 29/12/2017 G.U. n.14 del 18 gennaio 2018
VERINI ed altri: Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni (2962)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di  cui  al
regio decreto 30 gennaio 1941,  n.  12,  come  da  ultimo  sostituita
dall'allegato II annesso al decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.
14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel circondario del  Tribunale  di  Perugia  sono  inseriti  i
Comuni di Citta' della Pieve, Paciano e Piegaro; 
    b) nel circondario del Tribunale di Terni sono soppressi i Comuni
di Citta' della Pieve, Paciano e Piegaro. 
  2. Alla tabella A allegata alla legge 21  novembre  1991,  n.  374,
come da ultimo sostituita dall'allegato  1  annesso  al  decreto  del
Ministro della giustizia 30 marzo 2017,  pubblicato  nel  Supplemento
ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2017, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel circondario di Perugia, dopo la voce: «Giudice di pace  di
Castiglione del Lago» e' inserita la seguente: «GIUDICE  DI  PACE  DI
CITTA' DELLA PIEVE, PACIANO E PIEGARO - Citta' della Pieve,  Paciano,
Piegaro»; 
    b) nel circondario di Terni: 
      1) la  voce:  «Giudice  di  pace  di  Citta'  della  Pieve»  e'
soppressa; 
      2) nella voce: «Giudice di pace di  Orvieto»  sono  inseriti  i
Comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non determinano effetti  sulla
competenza per territorio per i procedimenti civili e penali pendenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.  I  procedimenti
penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato
e' acquisita o e' pervenuta agli uffici del pubblico ministero. 
  4. I procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata  in
vigore della presente legge innanzi al  giudice  di  pace  di  Citta'
della Pieve sono attribuiti alla competenza del giudice  di  pace  di
Citta' della Pieve, Paciano e Piegaro. 
  5. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare  entro  due
mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello  Stato,
le eventuali modifiche alle piante organiche degli uffici  giudiziari
dei Tribunali di Perugia e di Terni. 
  6. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito  il  Consiglio
superiore  della  magistratura,  sono   disposte   le   modificazioni
eventualmente necessarie alla pianta organica dei magistrati  onorari
per gli uffici del giudice  di  pace  di  Citta'  della  Pieve  e  di
Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili  a  legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  7. Con decreto  del  Ministro  della  giustizia  sono  disposte  le
modificazioni  eventualmente  necessarie  alla  pianta  organica  del
personale amministrativo in servizio presso l'ufficio del giudice  di
pace di  Orvieto,  nell'ambito  delle  risorse  umane  disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio
dello Stato. Resta fermo quanto disposto dall'articolo  3,  comma  5,
del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 29 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il  decreto  legislativo  19  febbraio  2014,  n.  14
          (Disposizioni integrative, correttive  e  di  coordinamento
          delle  disposizioni  di  cui  ai  decreti   legislativi   7
          settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad
          assicurare  la  funzionalita'  degli  uffici   giudiziari),
          modificato  dalla  presente  legge,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2014, n. 48, S.O. 
              - La legge 21 novembre 1991, n.  374  (Istituzione  del
          giudice di  pace),  modificata  dalla  presente  legge,  e'
          pubblicata nella G.U. 27 novembre 1991, n. 278, S.O. 
              - Il decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2017
          (Differimento della data di inizio del funzionamento  degli
          uffici del Giudice di pace  di  Lungro,  Nicotera,  Ortona,
          Osimo e San Sosti, ripristinati ai  sensi  del  decreto  27
          maggio 2016) e' pubblicato nel S.O.  n.  18  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2017. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  del   decreto
          legislativo 7  settembre  2012,  n.  156  (Revisione  delle
          circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace,  a
          norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre  2011,
          n. 148), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  12  settembre
          2012, n. 213, S.O.: 
              «Art. 3 (Pubblicazione degli elenchi e richieste  degli
          enti locali  interessati).-  1.  Le  tabelle  di  cui  agli
          articoli 1 e 2 sono pubblicate sul bollettino  ufficiale  e
          sul  sito  internet  del  Ministero  della  giustizia,  con
          l'espressa  indicazione  del  termine  perentorio  per   la
          presentazione della richiesta di cui al comma 2. 
              2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui  al
          comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra
          loro, possono richiedere il mantenimento degli  uffici  del
          giudice di pace, con competenza sui  rispettivi  territori,
          di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale
          accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di
          funzionamento e di erogazione del servizio giustizia  nelle
          relative sedi,  ivi  incluso  il  fabbisogno  di  personale
          amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
          medesimi. 
              3. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di  cui
          al comma  2,  il  Ministro  della  giustizia,  valutata  la
          rispondenza delle richieste e degli  impegni  pervenuti  ai
          criteri di cui  al  medesimo  comma,  apporta  con  proprio
          decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di  cui  agli
          articoli 1 e 2. 
              4. Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  rimane  a  carico
          dell'amministrazione     giudiziaria     unicamente      la
          determinazione dell'organico del personale di  magistratura
          onoraria  entro  i   limiti   della   dotazione   nazionale
          complessiva nonche' la formazione  del  relativo  personale
          amministrativo. 
              5. Qualora l'ente locale richiedente non  rispetti  gli
          impegni relativi al personale amministrativo ed alle  spese
          di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un  anno,  il
          relativo   ufficio   del    giudice    di    pace    verra'
          conseguentemente soppresso con le  modalita'  previste  dal
          comma 3.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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