Legge Ordinaria n. 24 del 08/03/2017 G.U. n.64 del 17 marzo 2017
FUCCI; FUCCI; GRILLO ed altri; CALABRO' ed altri; VARGIU ed altri; MIOTTO ed altri; MONCHIERO ed altri; FORMISANO: Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (259-262-1312-1324-1581-1769-1902-2155-B)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                   Sicurezza delle cure in sanita' 
 
  1. La sicurezza delle cure e' parte costitutiva  del  diritto  alla
salute  ed  e'  perseguita  nell'interesse  dell'individuo  e   della
collettivita'. 
  2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme  di
tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e alla  gestione  del
rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo
appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. 
  3. Alle attivita' di prevenzione del rischio messe  in  atto  dalle
strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, e'  tenuto
a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che
vi operano  in  regime  di  convenzione  con  il  Servizio  sanitario
nazionale. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  Testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 

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