Legge Ordinaria n. 44 del 08/03/2017 G.U. n.81 del 06 aprile 2017
RUSSO ed altri; MAZZOLI ed altri: Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale (2497-3333)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 1, nella rubrica, dopo le parole: «dei  siti»  sono
inserite le seguenti: «e  degli  elementi  del  patrimonio  culturale
immateriale»; 
  b) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «I siti» sono  inserite
le seguenti: «e gli elementi del patrimonio culturale immateriale»; 
  c) all'articolo 1, comma 1,  dopo  le  parole:  «la  scienza  e  la
cultura (UNESCO),» sono inserite le seguenti: «resa  esecutiva  dalla
legge 6 aprile 1977, n. 184, e dalla Convenzione per la  salvaguardia
del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre
2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167,»; 
  d) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «denominati "siti» sono
inserite le seguenti: «ed elementi»; 
  e) all'articolo 2,  comma  1,  dopo  le  parole:  «dei  siti»  sono
inserite le seguenti: «e degli elementi»; 
  f) all'articolo 3,  comma  1,  dopo  le  parole:  «dei  siti»  sono
inserite le seguenti: «e degli elementi»; 
  g) all'articolo 4, comma 1, alinea, dopo le parole: «dei siti» sono
inserite le seguenti: «e degli elementi»; 
  h) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole:  «ai  siti»
sono inserite le seguenti: «e agli elementi»; 
  i) all'articolo 4, comma 1,  la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «d) alla promozione, tutela e valorizzazione  dei  siti  e  degli
elementi italiani UNESCO, alla diffusione  della  loro  conoscenza  e
alla   loro   riqualificazione;   nell'ambito    delle    istituzioni
scolastiche,  la  valorizzazione  e'  attuata  anche  attraverso   il
sostegno ai viaggi di istruzione e  alle  attivita'  culturali  delle
scuole»; 
  l) all'articolo 5, nella rubrica, dopo le parole: «dei  siti»  sono
inserite le seguenti: «e degli elementi»; 
  m) all'articolo 5,  comma  1,  dopo  le  parole:  «dei  siti»  sono
inserite le seguenti: «e degli elementi»; 
  n) all'articolo 5, comma 1, le parole:  «i  siti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai siti e agli elementi»; 
  o) nel  titolo,  dopo  le  parole:  «dei  siti»  sono  inserite  le
seguenti: «e degli elementi». 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n.
          77 (Misure speciali di  tutela  e  fruizione  dei  siti  di
          interesse culturale, paesaggistico e  ambientale,  inseriti
          nella «lista  del  patrimonio  mondiale»,  posti  sotto  la
          tutela dell'UNESCO), come modificato dalla presente  legge,
          e' il seguente: 
              «Art. 1 (Valore simbolico dei siti e degli elementi del
          patrimonio culturale immateriale italiani UNESCO). -  1.  I
          siti e gli elementi del  patrimonio  culturale  immateriale
          italiani inseriti nella "lista  del  patrimonio  mondiale",
          sulla base delle tipologie  individuate  dalla  Convenzione
          per la salvaguardia del  patrimonio  mondiale  culturale  e
          ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai  Paesi
          aderenti  all'Organizzazione  delle   Nazioni   Unite   per
          l'educazione,  la  scienza  e  la  cultura  (UNESCO),  resa
          esecutiva dalla legge  6  aprile  1977,  n.  184,  e  dalla
          Convenzione per la salvaguardia  del  patrimonio  culturale
          immateriale, adottata a Parigi il  17  ottobre  2003,  resa
          esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, di seguito
          denominati "siti ed elementi italiani UNESCO", sono, per la
          loro  unicita',  punte   di   eccellenza   del   patrimonio
          culturale, paesaggistico e naturale italiano  e  della  sua
          rappresentazione a livello internazionale.». 
              - Il testo dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n.
          77, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 2 (Priorita' di intervento). - 1. I  progetti  di
          tutela e  restauro  dei  beni  culturali,  paesaggistici  e
          naturali inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti e
          degli elementi italiani UNESCO  acquisiscono  priorita'  di
          intervento qualora siano oggetto di  finanziamenti  secondo
          le leggi vigenti.». 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n.
          77, cosi' come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 3 (Piani di gestione). -  1.  Per  assicurare  la
          conservazione dei siti e degli elementi italiani  UNESCO  e
          creare  le  condizioni  per  la  loro  valorizzazione  sono
          approvati appositi piani di gestione. 
              2. I piani di  gestione  definiscono  le  priorita'  di
          intervento e le relative modalita'  attuative,  nonche'  le
          azioni esperibili  per  reperire  le  risorse  pubbliche  e
          private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall'art.
          4,  oltre  che  le  opportune  forme  di  collegamento  con
          programmi o strumenti normativi  che  perseguano  finalita'
          complementari, tra i quali quelli disciplinanti  i  sistemi
          turistici locali e i piani relativi alle aree protette. 
              3.   Gli    accordi    tra    i    soggetti    pubblici
          istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani
          di gestione e alla realizzazione  dei  relativi  interventi
          sono raggiunti con le forme e  le  modalita'  previste  dal
          decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  recante  il
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  seguito
          denominato "Codice".». 
              - Il testo dell'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n.
          77, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 4 (Misure di sostegno).  -  1.  Ai  fini  di  una
          gestione compatibile dei siti  e  degli  elementi  italiani
          UNESCO e di un corretto rapporto  tra  flussi  turistici  e
          servizi culturali offerti, sono previsti interventi volti: 
              a)   allo   studio   delle   specifiche   problematiche
          culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e
          tecniche relative ai siti e agli elementi italiani  UNESCO,
          ivi compresa l'elaborazione dei piani di gestione; 
              b)  alla  predisposizione  di  servizi  di   assistenza
          culturale e di ospitalita' per il pubblico, nonche' servizi
          di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza; 
              c) alla realizzazione, anche in zone contigue ai  siti,
          di aree di sosta e sistemi di mobilita', purche' funzionali
          ai siti medesimi; 
              d) alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti  e
          degli elementi italiani UNESCO, alla diffusione della  loro
          conoscenza e alla loro riqualificazione; nell'ambito  delle
          istituzioni scolastiche, la valorizzazione e' attuata anche
          attraverso il sostegno  ai  viaggi  di  istruzione  e  alle
          attivita' culturali delle scuole; 
              d-bis)  alla  valorizzazione  e  alla  diffusione   del
          patrimonio enologico caratterizzante il  sito,  nell'ambito
          della promozione del  complessivo  patrimonio  tradizionale
          enogastronomico e agro-silvo-pastorale. 
              2.  Gli  interventi  di  cui  al   comma   1,   nonche'
          l'ammontare  di  risorse  rispettivamente  destinato,   nel
          limite delle autorizzazioni di spesa previste dal  presente
          articolo, sono determinati con decreto del Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali,  d'intesa  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
          e con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano.
          Per gli interventi di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  il
          decreto e' adottato previo parere della Commissione di  cui
          all'art.  5.  Tutti  gli   interventi   sono   attuati   in
          conformita'  alle  disposizioni  dettate  in  materia   dal
          Codice. 
              3. All'onere derivante dall'applicazione del  comma  1,
          lettere a), c) e d), pari a  3.500.000  euro  per  ciascuno
          degli  anni  2006,  2007  e  2008,  si  provvede   mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2006-2008,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di conto  capitale  "Fondo
          speciale"  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero. 
              4. All'onere derivante dall'applicazione del  comma  1,
          lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2006 e a 300.000
          euro per ciascuno degli  anni  2007  e  2008,  si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2006-2008,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2006,
          allo scopo parzialmente utilizzando: 
              a)   quanto   a   500.000   euro   per   l'anno   2006,
          l'accantonamento relativo al Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali; 
              b)   quanto   a   300.000   euro   per   l'anno   2007,
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca; 
              c)   quanto   a   300.000   euro   per   l'anno   2008,
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 
              5. A decorrere dall'anno  2009,  agli  oneri  derivanti
          dall'applicazione  del  comma  1  si  provvede   ai   sensi
          dell'art. 11, comma 3, lettera d),  della  legge  5  agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni. 
              6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Il testo dell'art. 5 della legge 20 febbraio 2006, n.
          77, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 5 (Commissione consultiva per i piani di gestione
          dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi  turistici
          locali). - 1. La Commissione  consultiva  per  i  piani  di
          gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per  i  sistemi
          turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni
          e le attivita' culturali, oltre a  esercitare  le  funzioni
          previste dal decreto 27  novembre  2003,  rende  pareri,  a
          richiesta del Ministro, su questioni attinenti  ai  siti  e
          agli  elementi  italiani  UNESCO  e  si  esprime  ai  sensi
          dell'art. 4,  comma  2,  secondo  periodo,  della  presente
          legge. 
              2. I componenti della Commissione di  cui  al  comma  1
          esercitano le loro funzioni  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze  istituzionali.  Ad  essi  non  sono  attribuiti
          gettoni o indennita' di funzione. 
              3.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio del mare e il Ministro delle politiche  agricole
          alimentari   e    forestali    designano    ciascuno    tre
          rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al
          comma 1». 
              - Il titolo della legge 20 febbraio 2006, n.  77,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli
          elementi italiani di interesse culturale,  paesaggistico  e
          ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale",
          posti sotto la tutela dell'UNESCO.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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