Legge Ordinaria n. 6 del 11/01/2018 G.U. n.30 del 06 febbraio 2018
BINDI ed altri: Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (3500)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Ai testimoni di giustizia sono  applicate,  salvo  dissenso,  le
speciali misure di protezione previste dal capo II. 
  2. Le speciali misure di protezione  sono  altresi'  applicate,  se
ritenute necessarie, salvo dissenso, anche ai soggetti che  risultano
esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto  di
stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni  di
giustizia. I soggetti di cui al presente comma sono denominati «altri
protetti». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 

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