Su SAELA.EU altre pagine utili (aggregatore notizie, retronews, elenco piste ciclabili e di atletica, ecc.)
Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 1466 del 27/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1957)
Aumento dell'indennità spettante ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati di Roma.
Aumento dell'indennità spettante ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati di Roma.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'indennita' di funzione spettante ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati in Roma ai termini dell'art. 10 del decreto Ministeriale 28 dicembre 1931, n. 53508 e' stabilita a decorrere dal 1 luglio 1956, nella misura seguente: Mensile Annua Al direttore del Deposito generale..... L. 1.750 L. 21.000 Al magazziniere del deposito generale.. " 1.250 " 15.000 Al controllore del Deposito generale... " 1.250 " 15.000 Al magazziniere aggiunto............... " 1.000 " 12.000 Al controllore aggiunto................ " 1.000 " 12.000 Alla maggiore spesa di lire 69.280 derivante dalla attuazione della presente legge si provvedera' a carico delle disponibilita' dello stanziamento del capitolo 152 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1956-57 e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)